Animali da compagnia: ammessi definitivamente in condominio per legge

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Senza apportare alcuna modifica la commissione Giustizia del Senato ha definitivamente approvato in sede legislativa il testo del Disegno di Legge n. 4041 ricevuto dalla Camera sulle: “Modifiche alla disciplina dei condomini negli edifici”. Adesso che è finalmente legge dello stato non sarà più possibile vietare, per regolamento condominiale, la presenza degli animali da compagnia, nei condomini italiani. A larghissima maggioranza la Camera ha, infatti, modificato l’art. 1138 del Codice Civile introducendo, ex novo, il quarto comma che dispone: “Le regole del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere animali da compagnia”, recuperando i principi della consolidata tradizione giurisprudenziale. I giudici di merito, infatti, non hanno mai considerato obbligatori i divieti imposti dai Regolamenti condominiali assembleari, votati dai singoli condomini, ma solo quelli previsti dai Regolamenti Condominiali contrattuali, vincolanti solo se richiamati esplicitamente nei contratti di compravendita, ma abbastanza rari perché redatti dai proprietari originari degli immobili. Per i giudici, infatti, i regolamenti condominiali approvati a maggioranza non possono stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo che […] siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del condominio1 perché le manifestazioni di consenso dei singoli condomini, quando non raggiungono un atto condiviso, costituiscono semplicemente una serie di promesse unilaterali non obbligatorie ai sensi dell’art. 1987 del Codice Civile. Solo il consenso unanime di tutti i condomini, e non dei soli partecipati alla votazione, comunque sempre difficile da raggiungere, potrebbe conferire al regolamento assembleare quell’efficacia vincolante erga omnes. Anche la Cassazione, in una delle sue più recenti sentenze, ribadisce che: “Il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva.” Sentenza n. 3705 emessa il 15 febbraio 2011.

Utilizzando la dizione estensiva “animali da compagnia” la legge intende, quindi, ammettere nei condomini italiani, senza alcuna limitazione, tutte quelle specie abituate a convivere con l’uomo senza fini riproduttivi, perciò non solo cani e gatti, ma anche: uccelli, tartarughe, pesci, anfibi, rettili, furetti, fino a contemplare i roditori, i conigli domestici ed anche i porcellini d’India. E se da un lato il novellato articolo 1138 del Codice Civile contribuirà, effettivamente, a caducare molte vertenze legali incentrate sull’ammissibilità degli animali in condominio, dall’altro potrebbe, paradossalmente, moltiplicare il contenzioso civile, a causa delle reazioni dei vicini che potranno anche non sopportare il transito degli animali, anche di grossa taglia, per le scale e in ascensore, e il loro stazionamento nelle parti comuni.

Consentire per legge la presenza degli animali in condominio non significa, però, disattendere, gli obblighi e i doveri imposti dalle precedenti normative, ma anzi, contribuisce a valorizzare i precetti giuridici a favore di una pacifica convivenza civile, come l’attenzione ai rapporti di buon vicinato, il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie e della quiete pubblica, anche per i rilievi penali previsti dall’art. 659 del Codice Penale: “Chiunque […] suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.” Considerando, oltretutto, che una volta accertati i disturbi, il giudice può ordinare con provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc l’allontanamento degli animali dagli appartamenti in cui sono tenuti, potendo anche affidare l’esecuzione ad organi pubblici, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale come dispone la Sentenza emessa il 23 marzo 2004 dal Tribunale Salerno, Sezione II civile: “Il giudice può, con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., ordinare l’allontanamento di animali molesti dal condominio, con divieto assoluto di ritorno nell’edificio condominiale già solo ove esista una norma regolamentare che faccia divieto agli inquilini di tenere animali molesti. Pertanto, sussistendo tale norma regolamentare non sono ulteriormente richiesti gli estremi della immissione rumorosa e intollerabile di cui all’art. 844 cod. civ.” Ma anche senza arrivare a questa drastica, e sofferta, decisione è anche vero che sotto il profilo civilistico il disturbo arrecato agli altri condomini da un animale può sempre essere fonte di risarcimento danni attribuibile sia al proprietario ma anche al condominio, come prevede, in modo paradigmatico, la sentenza n. 1029 emessa il 12 aprile 2006 dal Tribunale Bari, Sezione 3 civile: “Il condominio che non assume alcuna iniziativa per impedire al cane di un condomino di produrre esalazioni e rumori intollerabili nelle parti comuni è tenuto a risarcire i danni subiti da altro o altri condomini a causa delle illecite immissioni improvvise nel manifestarsi e persistenti nel tempo, anche in ore destinate al riposo.”

Anche se prima di essere promulgato il disegno di legge dovrà ancora passare al Senato per l’ultima lettura, le associazioni animaliste hanno già accolto favorevolmente questa piccola rivoluzione perché pone fine ad annose controversie legali, riconoscendo un ruolo preminente e senziente agli animali da compagnia che finalmente potranno vivere liberamente insieme alle famiglie italiane che abitano in contesti condominiali.

 

1 Sentenza n. 231 emessa dal Tribunale di Piacenza il 10 aprile 1990

Oliviero Mario Riccardo

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