Aggiornate le regole per le notifiche telematiche da parte degli avvocati

Redazione 15/05/13
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Anna Costagliola

Il Ministero della Giustizia, con D.M. 48/2013, ha provveduto ad adeguare le regole tecniche recate dal D.M. 44/2011 per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione alle sopravvenute modifiche apportate alla L. 53/1994 in tema di notificazioni tramite PEC (Posta elettronica certificata) da parte degli avvocati.

Deve ricordarsi, sul punto, che la legge di stabilità per il 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228), che ha dato una notevole accelerata alla digitalizzazione della giustizia, è intervenuta sul D.L. 179/2012 (conv. in L. 221/2012) mediante l’inserimento di un nuovo art. 16quater che, a sua volta, ha modificato la L. 53/1994. In particolare, ai sensi del nuovo art. 3bis della citata legge, gli avvocati avranno la possibilità di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali mediante posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo risultante da pubblici elenchi. Ulteriori disposizioni dell’art. 3bis riguardano le modalità di notificazione via PEC da parte degli avvocati di atti non consistenti in documenti informatici: il legale ne estrae una copia informatica di cui attesta la conformità all’originale e l’atto così formato viene allegato al messaggio di PEC; il momento di perfezionamento della notifica è quello coincidente con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, che deve indicare il riferimento alla L. 53/1994.

È poi disposto l’obbligo degli avvocati di redigere la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato al messaggio inviato via PEC.

La concreta operatività delle modifiche apportate alla L. 53/1994 è stata tuttavia condizionata all’adozione di un regolamento ministeriale che provvedesse ad adeguare le specifiche tecniche recate dal D.M. 44/2011 alle nuove regole. In tale direzione il D.M. 48/2013 è intervenuto a riformulare l’art 18 del decreto del 2011, relativo proprio alle notificazioni tramite PEC degli avvocati ai sensi dell’art. 3bis della L. 53/1994.

Il rinnovato art. 18 conferma che l’avvocato dovrà procedere ad effettuare la notifica in modalità telematica allegando al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici (comparse e memorie) privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite dal successivo art. 34. Rispetto alla precedente versione della norma, tuttavia, viene specificato che la copia informatica per immagine (ovvero la copia che ha lo stesso contenuto e la stessa forma dell’originale cartaceo), estratta dall’avvocato, di un atto nato su supporto analogico acquisisce valore giuridico ed efficacia probatoria attraverso l’inserimento nella relazione di notificazione della dichiarazione di conformità all’originale.

Dunque, ed è questa la principale novità contenuta nel D.M. 48/2013, copie informatiche per immagine con valore legale se l’avvocato nella relazione di notifica dichiara la conformità all’atto originale.

Invero, la principale difficoltà che emergeva in base all’originaria formulazione dell’art. 18 atteneva proprio alle concrete modalità esecutive con cui avrebbe dovuto procedere l’avvocato che intendesse notificare per via telematica un atto cartaceo. Ciò in quanto l’art. 22, co. 2, del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) prevede che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 dello stesso Codice. Risultava dunque impossibile per l’avvocato effettuare la notifica via PEC di copie informatiche per immagine di originali cartacei, difettando i requisiti tecnici di allegazione e di asseverazione, potendo invece effettuare la notifica vie PEC di documenti informatici «nativi».

Ora, il nuovo art. 18 sgancia l’asseverazione di cui all’art. 22, co. 2, del Codice dell’amministrazione digitale dal richiamo alle regole tecniche di cui al citato art. 71, stabilendo che tale asseverazione sia fatta, dall’avvocato, inserendo la dichiarazione di conformità nella relata di notifica, ai sensi dell’art. 3bis della L. 53/1994.

Alla stregua del nuovo disposto normativo, pertanto, la dichiarazione di conformità dell’avvocato assume la stessa valenza della dichiarazione di un notaio o pubblico ufficiale. Le nuove regole entreranno in vigore il 24 maggio prossimo.

 

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