Accertamento e trattamento sanitario obbligatorio

Peruga Diego 15/12/05
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L?Accertamento Sanitario Obbligatorio (A.S.O.) e il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) sono due rimedi cautelari rivolti ad una persona affetta da malattia mentale, la quale versi in una fase acuta della sua situazione di malessere.

Questi provvedimenti sono assunti dal Sindaco per imporre, in forma coattiva, rispettivamente:

  • la visita da parte di un medico, al fine di valutare lo stato della persona e le scelte da adottare di conseguenza.

  • il ricovero del soggetto malato, in una struttura ospedaliera o in altro luogo di cura, al fine di consentire l?applicazione di idonee terapie;

II procedimento, essendo finalizzato principalmente all?adozione delle migliori soluzioni per la salute della persona, ma anche al rispetto della sua dignit? e della sua libert? personale, ? assai complesso. Per questo motivo vi sono coinvolti numerosi soggetti, dai centri di igiene mentale ai reparti psichiatrici, dal sindaco al giudice tutelare, dal medico curante ai familiari, dal personale sanitario alle polizie municipali.

Questi istituti non sono nuovi nel nostro ordinamento giuridico: essi sono stati introdotti nel 1978, con le leggi n. 180 (legge Basaglia) e n. 833 (istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale).

Nonostante ci?, e nonostante che in pi? di un quarto di secolo non siano state apportate apprezzabili modifiche a queste norme, le incertezze operative rimangono ancora oggi all’ordine del giorno. E a pagare le spese di una professionalit? che stenta a decollare rimane sempre il soggetto pi? debole: l?individuo malato.

L?accertamento e i

l trattamento? sanitario obbligatorio derivano dal rispetto dei dettami dell’articolo 32 comma 2? della Costituzione:

?Nessuno pu? essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non pu? in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.?

La materia ? stata presa in considerazione dal nostro ordinamento:

? per la prima volta con la Legge 13 maggio 1978 n. 180, avente per oggetto ?Trattamenti e accertamenti sanitari volontari e obbligatori?;

– a questa ha fatto seguito la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, riguardante ?Istituzione del servizio sanitario nazionale? nella quale, con gli articoli dal 33 al 35, sono state riprese le disposizioni della legge n. 180/1978.

Le norme suddette hanno profondamente innovato l?atteggiamento dello Stato nei confronti dei malati di mente.

Dapprima la normativa considerava l?ammalato di mente un soggetto pericoloso per la societ?, e le esigenze di polizia prevalevano sul bisogno di cura.

La legge 180/1978 ha capovolto la situazione: il malato di mente viene ora considerato alla stregua di qualsiasi altro ammalato il quale, appunto per la sua malattia, non ? in grado di curarsi da solo. Pertanto, in tale evenienza il sindaco ? delegato dall?ordinamento ad emettere una specifica ordinanza, con la quale dispone che il soggetto sia curato d?autorit?.

Specifica l?articolo 33 della legge n. 180/1978 che gli accertamenti ed i trattamenti sanitari devono essere, per regola generale, volontari.

Eccezionalmente, tali rimedi possono essere disposti dall?autorit? competente solo nei casi espressamente previsti dalle leggi dello Stato, nel rispetto della dignit? della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

La norma insiste sulla necessit? di cercare in ogni modo possibile di ottenere il consenso, da parte dell?interessato, con riguardo:

  • al trattamento,

  • alle modalit? dello stesso.

Capitolo I?

I presupposti dei provvedimenti obbligati e la relativa procedura

L?Accertamento sanitario Obbligatorio (A.S.O.) consiste in una visita medica, operata dal medico curante o da uno specialista in malattie mentali, e si applica esclusivamente quando un comportamento segnalato fa sospettare al medico di essere in presenza di un disturbo psicopatologico rilevante e questo dubbio fondato non pu? essere accertato perch? il cittadino si sottrae a un esame medico diretto. L?accertamento coatto, per?, non pu? essere effettuato, per legge, in regime di degenza ospedaliera: in pratica l?A.S.O. si svolge presso il domicilio del paziente oppure presso una struttura sanitaria territoriale.

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) consiste nel ricovero coatto, in idoneo luogo di cura, dei malati di mente che, in situazioni di particolare aggravamento delle loro deficienze psichiche, rifiutano le cure e sono pericolosi per la propria ed altrui incolumit?.

Il trattamento si svolge in regime di degenza ospedaliera solamente qualora manchino le condizioni e le circostanze che consentano di adottare le tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Sia l?accertamento che il trattamento sanitario obbligatorio sono l?esito finale di una procedura complessa, sul piano formale e su quello operativo, al fine di tutelare i diritti del malato mentale come individuo e di garantire che tali soluzioni conservino il carattere di estrema ratio, attivabile esclusivamente in presenza delle condizioni di legge.

In tale procedura sono coinvolti:

  • i familiari e il medico curante, in veste di promotori;

  • il sindaco, quale garante che emana il provvedimento;

  • la polizia municipale, (le forze dell’ordine) e il personale sanitario, in funzione di esecutori del provvedimento finale;

  • le strutture sanitarie, ospedaliere e non, che hanno il compito di prendere in carico il malato;

  • il giudice tutelare, nel ruolo di controllore (nel caso del T.S.O.).

Conclusione

Bisogna avere idee chiare per evitare traumi inutili. Esiste un gioco di carte, chiamato ?la matta?, il cui scopo ? di scaricare sugli altri compagni di gioco una figura ?la regina di picche?, e dove perde chi rimane con quella carta in mano e non ha pi? possibilit? di liberarsene.

A volte gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori, ai quali concorrono pi? soggetti, sembrano una riedizione di questo gioco, nella quale per? il perdente ? sempre lo stesso: il malato.

Le regole del gioco sono ben altre, e la polizia municipale ha in questo contesto il compito di ?distribuire le carte?, ossia di garantire una partecipazione leale e corretta di tutti i concorrenti.

In questa prospettiva, e nello spirito della normativa, ogni attore ha un ruolo ben definito.

Capitolo II?

Gli adempimenti formali e il ruolo del Sindaco

La procedura di adozione dei provvedimenti sanitari coatti ruota intorno alla figura del sindaco. Questi ? il principale attore, in quanto ? colui che assume la paternit? (e quindi la responsabilit?) di queste delicate decisioni.

Il sindaco agisce nella sua qualit? di autorit? sanitaria locale, e di titolare del potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti.

Il sindaco dispone con ordinanza l?accertamento sanitario, dietro richiesta motivata di un medico, anche non specialista. Si tratta di una sorta di ?fermo di psichiatria?, a seguito del quale:

  • la persona destinataria del provvedimento potr? essere ritenuta non bisognosa di terapie;

  • oppure, in caso contrario, potr? essere valutato il caso in specie per l?eventuale progressione verso il trattamento sanitario obbligatorio.

Il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio con ordinanza motivata. La motivazione deve richiamare gli atti sanitari che costituiscono un presupposto ineludibile del provvedimento:

  • la preventiva proposta motivata di un medico (anche non specialista);

  • questa deve essere confermata (con un atto di convalida) da un secondo medico appartenente al Servizio Sanitario Nazionale.

Il sindaco deve scegliere, per il ricovero del soggetto con patologia mentale, il pi? vicino presidio sanitario.

Nel caso di esigenza di protrazione del provvedimento oltre il settimo giorno? (cos? come in caso di esigenza di cessazione anticipata), il medico responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura formula una proposta motivata al sindaco. Questi, a sua volta, procede alla formalizzazione del provvedimento di proroga (o di revoca) del trattamento restrittivo.

L?ordinanza sindacale ? un atto che, recependo le proposte mediche di trattamento sanitario, rende obbligatorio ed eseguibile il provvedimento coercitivo.

Non si tratta di un mero automatismo burocratico in conseguenza delle certificazioni mediche, ma di un atto concreto attraverso il quale il sindaco si assume le responsabilit? che derivano dal suo ruolo.

Per questo motivo la proposta e la convalida devono essere ampliamente supportate da notizie cliniche relative al paziente, nonch? da circostanze e condizioni che rendano necessario e improcrastinabile il provvedimento.

Il sindaco pu? comunque modificare o revocare la propria ordinanza, previa richiesta di chiunque vi abbia interesse.

L?urgenza dell?ordinanza e la durata di norma limitata dello stato di intensit? del disagio mentale comportano la decadenza del provvedimento qualora non sia immediatamente eseguito: per prassi, questo deve essere nuovamente proposto dal medico se il ricovero non avviene nelle 48 ore successive alla sua emanazione.

Bisogna comunque prestare attenzione ai seguenti aspetti:

  • in tutti i casi nei quali l?ordinanza sindacale dispone il T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera, questo deve essere notificato, insieme agli originali dei certificati medici, entro quarantotto ore dal ricovero, al Giudice Tutelare competente per territorio. Al medesimo giudice deve essere comunicata, entro lo stesso termine, ogni eventuale proroga del provvedimento;

  • se il provvedimento di T.S.O. ? disposto dal Sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell?infermo, ne va data comunicazione al Sindaco di quest?ultimo comune, nonch? al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza;

  • se il provvedimento ? adottato nei confronti di soggetti minori di et?, esso deve essere notificato ad un genitore, o a chi ne fa le veci, e deve essere comunicato contestualmente all?intervento al Tribunale per i minori territorialmente competente;

  • se il provvedimento ? adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell?Interno e al Consolato competente, tramite il Prefetto;

  • il Sindaco non pu? disporre il Trattamento sanitario obbligatorio di un soggetto che si trovi, anche ricoverato, fuori del territorio. Di conseguenza, se dispone un A.S.O. in una struttura ubicata fuori del suo comune, non potr? adottare anche il T.S.O. proposto a seguito della visita medica, spettando questo alla competenza del Sindaco del comune dove questa struttura si trova.

Pu? capitare che le richieste di A.S.O. e T.S.O. che vengono presentate agli uffici comunali, non rispettino i limiti che il legislatore pone a garanzia dei diritti del malato.

Una prassi distorta ? il frequente ricorso alle proposte di accertamenti sanitari obbligatori, i quali non richiedono le garanzie della doppia proposta e del vaglio del giudice tutelare:

  • prive di motivazione o con motivazioni non ammesse;

  • oppure, in regime ospedaliero.

Anche le proposte di trattamento sanitario obbligatorio possono essere viziate perch?:

  • prive di convalida;

  • oppure emesse all?insaputa del medico curante;

  • oppure previste a carico di soggetti non visitati perch? irreperibili;

  • oppure, infine, perch? volte a sanare trattamenti sanitari coatti gi? iniziati.

Il funzionario comunale che cura l?istruttoria, spesso facente parte della Polizia Municipale, deve rifiutare di dare proseguimento a queste proposte, e deve restituire gli atti al medico proponente perch? siano, in caso di semplice lacuna, corredati di quanto carente.

Di questo rifiuto, se i vizi non vengono tempestivamente corretti, deve opportunamente notiziare il sindaco e giudice tutelare competente.

Conclusione

Il Sindaco non ? un passacarte ed ? quindi il primo baluardo posto a garanzia dei diritti del malato.

Attraverso il funzionario addetto all?istruzione del procedimento, egli deve vigilare affinch? le richieste di A.S.O. e di T.S.O. siano corredate di tutti gli elementi e delle giustificazioni che la legge prevede.

In caso contrario, egli non deve assumersi la responsabilit? di dar corso a procedimenti viziati, ma ? anzi tenuto a rifiutare l?emanazione dell?ordinanza.

In tal modo, evita di essere chiamato a rispondere dei reati di abuso d?ufficio (art. 323 c.p.) e/o di sequestro di persona (art. 605 c.p.).

Il rifiuto dell?atto, basato su proposte viziate, non realizza invece il reato di cui all?articolo 328 c.p. (Omissione o rifiuto di atti d?ufficio), perch? tale norma punisce le omissioni compiute ?indebitamente?.

Capitolo III?

Il ruolo delle strutture sanitarie e dei familiari

L?ordinanza del Sindaco, sempre nella sua veste di autorit? sanitaria locale, delega alla sua esecuzione il personale sanitario e la forza pubblica.

La presenza del personale sanitario durante l?intervento ? indefettibile: esso ? titolare, sin dal momento della proposizione del provvedimento e fino alla sua attuazione, di uno specifico ruolo tecnico finalizzato:

  • alla tutela della salute del paziente;

  • al rispetto ed alla cura della sua persona;

  • al recupero del suo eventuale consenso.

Rimane esclusivamente a carico del presidio di cura scelto dal sindaco, qualora non vi fosse disponibilit? di posti, il compito di individuare un?altra struttura idonea ove indirizzare l?ammalato.

Qualora il T.S.O., se eseguito in condizioni di degenza ospedaliera, debba protrarsi oltre il settimo giorno, e nei casi di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico ? tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero.

Il sanitario ? tenuto inoltre a comunicare allo stesso sindaco:

  • la cessazione delle condizioni che richiedono l?obbligo del trattamento sanitario:

????????? in caso di dimissione del ricoverato,

????????? oppure in continuit? di degenza;

  • l?eventuale sopravvenuta impossibilit? a proseguire il trattamento.

In tali ipotesi, il sindaco, entro 48 ore dalla comunicazione del sanitario, ne d? notizia al giudice tutelare.

Conclusione

Familiari e personale sanitario devono collaborare.

Accade a volte che l?ordinanza del sindaco, che disponga il trattamento oppure l?accertamento sanitario obbligatorio, sia eseguita dal solo personale della polizia municipale del comune ove l?interessato si trova.

I vigili urbani ricercano cos? il malato, spesso senza sapere nulla di lui e senza elementi di conoscenza utili per prevedere il suo comportamento.

Le reazioni del soggetto da curare non possono essere correttamente interpretate se non si conosce la malattia di cui soffre e non se ne sanno leggere i sintomi. Chi non conosce la storia del soggetto malato pu? non usare i metodi di persuasione idonei al caso, e spesso senza accorgersene provoca traumi che possono aggravare permanentemente la sua condizione di vita.

L?uso della forza, che appare a volte l?unica soluzione praticabile, potrebbe essere evitato se si disponesse dei dati di conoscenza necessari, che spesso solo i familiari sono nelle condizioni di fornire

Capitolo IV?

Il ruolo della Polizia Municipale

L?intervento della polizia municipale ? dovuto, come ? dovuto l?intervento del personale sanitario, ma esso non ? subordinato a quest?ultimo, bens? ? contestuale.

Tale contestualit? deve esplicarsi attraverso una distinzione chiara dei rispettivi ambiti di intervento.

La legge e la prassi amministrativa, attraverso alcune circolari dei Ministeri della Sanit? e dell?Interno, hanno assegnato alla polizia municipale, all?interno della procedura esecutiva dei trattamenti e degli accertamenti sanitari obbligatori, precise e specifiche funzioni.

Innanzitutto, poich? l?ordinanza del sindaco concreta un?attivit? tipica di polizia amministrativa di sua stretta competenza, l?importante ruolo di vigilare sulla corretta esecuzione del provvedimento ? certamente di spettanza della polizia municipale. L?esercizio di tale funzione principale rende necessario il suo coinvolgimento, allo scopo:

  • di presenziare alla dinamica dell?intervento;

  • e soprattutto, di garantire che sia rispettata la persona umana:

????????? nei suoi aspetti fisici e morali;

????????? nel diritto alla salute;

????????? nei diritti previsti dalle norme costituzionali.

Il personale della polizia municipale svolge inoltre altre funzioni ausiliarie ed eventuali, quali:

  • compiere attivit? di ricerca del malato perch? il personale sanitario possa raggiungerlo;

  • ricercare parenti o amici del malato, idonei a dare informazioni o ad ottenere il suo consenso al trattamento;

  • chiamare ad intervenire il medico curante, per compiere l?A.S.O. o per contribuire alla conoscenza del malato;

  • allontanare curiosi o persone che potrebbero nuocere alla buona riuscita dell?intervento;

  • esercitare azione diretta di dialogo e persuasione con lo stesso malato.

In realt?, ogni caso fa storia a s?: e spesso ? il vigile urbano che esercita l?attivit? di mediazione con il paziente. Accade anche che questi si barrichi in casa ed apra soltanto al vigile che lo conosce, che ritiene suo amico perch? lo sa ascoltare.

Specie nei piccoli comuni, la figura del vigile urbano ? per i cittadini – e non da meno per l?ammalato ? un punto di riferimento: il personale intervento di questi pu? rivelarsi allora positivo.

L?eventuale funzione coercitiva

La funzione coercitiva, quale forza pubblica, diviene inevitabile e doverosa quando l?interessato ponga in essere uno dei seguenti comportamenti:

  • persistente resistenza, attiva o passiva, all?accompagnamento presso il luogo di destinazione, manifestata prima del trasporto o durante lo stesso;

  • tentativo di fuga, o di barricarsi in casa, per sottrarsi al provvedimento;

  • minaccia o aggressione fisica verso il personale intervenuto, sia esso sanitario o di polizia municipale, o verso altre persone presenti all?esecuzione dell?ordinanza;

  • tentativi di danneggiamento di cose proprie o dei veicoli presenti all?operazione;

  • minaccia di autolesionismo.

Se nel dare esecuzione all?ordinanza, nonostante ogni attenzione, per le reazioni inconsulte dell?ammalato, questi si procura o subisce delle lesioni, nessun addebito pu? essere mosso al personale operante, sia esso infermieristico o appartenente alla polizia municipale, perch? si ? operato nell?adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) .

Allo stesso modo, la citata scriminante? esclude la punibilit? di eventuali ipotesi di reato tipiche degli interventi della forza pubblica, quali la violazione di domicilio, la violenza privata, il danneggiamento e il sequestro di persona.

Tuttavia, quando il prelievo del paziente richieda lo scasso di porte o serrature, ? opportuno al fine di evitare responsabilit? per eventuali ipotesi di furto nell?abitazione del malato, affidare quest?ultima a familiari o altre persone disposte ad assumersi la custodia.

Al verificarsi di comportamenti del paziente che possano configurarsi come fattispecie penali questi non sono punibili, per mancanza del requisito dell?imputabilit?. L?art. 88 c.p. prevede infatti che ?non ? imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermit?, in tale stato di mente da escludere la capacit? di intendere e di volere?.

Solo in casi eccezionali, all?attivit? di polizia amministrativa deve necessariamente affiancarsi l?attivit? preventiva e/o repressiva di pubblica sicurezza, e potranno pertanto essere chiamate in ausilio le forze dell?ordine.

Non pu? essere escluso il ricorso all?ausilio delle forze di polizia, qualora si profili la concreta possibilit? che il soggetto interessato e riottoso all?intervento commetta qualche grave reato o causi un serio perturbamento all?ordine pubblico, mettendo a repentaglio l?incolumit? e la sicurezza della collettivit?.

Il ricorso alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, mentre ? d?obbligo in presenza di specifiche esigenze di tutela dell’ordine pubblico, ? comunque ammesso in situazioni di eccezionalit?, quali ad esempio insufficiente numero di personale municipale, previo accordo con le Questure e le Prefetture.

In particolari situazioni, si rende necessario l?intervento dei vigili del fuoco:

  • quando il malato si rifugi su un punto alto (un tetto, un albero, un cornicione, ecc.) dal quale potrebbe cadere procurandosi gravi danni;

  • quando il malato appicchi il fuoco a piante, mobili o altri oggetti;

  • quando il malato provochi altre situazioni di pericolo per s? o per la pubblica incolumit?.

Il trasporto e la scorta

La polizia municipale pu? essere e lo chiamata svolgere ulteriori compiti successivi al prelievo: il trasporto e la scorta.

Il trasporto, di regola, deve avvenire su autoambulanza, ossia su un veicolo che sia attrezzato per il contenimento e per la cura del paziente, e dove questi non possa interferire, durante un?eventuale reazione, con la condotta di guida del conducente.

Il trasporto su altro veicolo ? opportuno solo quando il soggetto da ricoverare, pur consenziente, si rifiuti di salire sull?ambulanza.

Generalmente il personale sanitario richiede la scorta dell?ambulanza ad opera della polizia municipale.

Tale richiesta pu? essere soddisfatta, specie persistendo un atteggiamento di rifiuto della cura da parte del malato, che pu? richiedere la ripetizione dell?uso della forza (ad esempio, per far scendere il malato dall?ambulanza all?arrivo in ospedale). L?operazione ? resa legittima ai sensi dell?articolo 4 della legge quadro sull?ordinamento della polizia municipale (legge n. 65/1986), nella parte in cui tratta della regolamentazione dei servizi esterni al territorio.

A volte ? richiesta la presenza del vigile all?interno dell?ambulanza. Tale richiesta non ? giustificabile, poich? il malato dovrebbe essere sottoposto a mezzi di contenimento idonei ad impedire lesioni a s? stesso o agli altri. Nessuna norma obbliga pertanto la polizia municipale a soddisfare tale richiesta, ma delle volte ragioni di opportunit? inducono a salire e vigilare l?ammalato all?interno dell?ambulanza.

Eseguito il ricovero presso l?ospedale di destinazione, ? opportuno che il personale di Polizia Municipale proceda a richiedere attestazione di ?avvenuto ricovero della persona destinataria del provvedimento?, finalizzata a comprovarne l?esecuzione, e da allegare all?ordinanza da sottoporre a convalida da parte del Giudice Tutelare.

Conclusione

La polizia municipale in materia di provvedimenti sanitari coatti esercita un ruolo specifico. La specifica competenza della polizia municipale ? sempre stata fonte di perplessit? all?interno della categoria.

Le operazioni di ricerca e recupero del consenso del paziente richiedono a volte diverse ore, il rischio infortuni non ? trascurabile ed inoltre, nei Comuni piccoli e medi, quando si esegue la scorta fuori territorio comunale, lo stesso rimane sguarnito e privo di vigilanza.

Si ? per? coscienti che un?eventuale ricusazione volontaria di tale attivit? doverosa, concretizza il delitto di omissione o rifiuto di atti d?ufficio (art. 328 c.p.).

La partecipazione della polizia municipale all?esecuzione degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori non ? facoltativa, ma risponde ad un ruolo preciso che la stessa riveste in tutto il procedimento.

Vigilare sulla corretta attuazione dell?intervento, fornire ausilio per la sua buona riuscita, usare la forza quando resa necessaria da un atteggiamento di resistenza del malato, scortare l?ambulanza sino al luogo di ricovero, sono mansioni connotate da una speciale professionalit? e non limitate a compiti di presenza passiva o di mera assistenza alle operazioni.

In tali mansioni la polizia municipale ? un soggetto insostituibile e fornisce un contributo qualificato e determinante.

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Capitolo V?

Il controllo del Giudice Tutelare

Entro quarantotto ore dal ricovero, il provvedimento con il quale il sindaco ha disposto il T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera deve essere notificato, insieme agli originali dei certificati medici, al giudice tutelare competente per territorio.

Questi deve assumere le informazioni del caso e disporre gli eventuali accertamenti.

Nella realt?, tale assunzione di informazioni e accertamenti si traduce nella verifica dei documenti prodotti dal sindaco.

Entro le successive quarantotto ore il giudice deve decidere, con decreto motivato, se apporre o meno la necessaria convalida.

La convalida pertanto viene emessa quando il provvedimento ? gi? stato portato ad esecuzione.

Della decisione adottata il giudice deve dare comunicazione al sindaco firmatario.

In caso di mancata convalida, il sindaco deve provvedere all?immediata revoca del provvedimento, e deve comunicarla alla struttura ospedaliera interessata.

Entro i termini sopra indicati, chiunque vi abbia interesse pu? proporre al giudice tutelare istanze difensive.

L?intervento del giudice tutelare non ? previsto:

  • nel caso di A.S.O.;

  • in quello di T.S.O. in condizioni extraospedaliere.

La libert? del malato di mente viene infatti compressa per il tempo necessario alla visita, nella prima ipotesi, o comunque senza necessit? di ricovero, nella seconda ipotesi.

Il ricorso contro il provvedimento del giudice tutelare

In materia di trattamenti sanitari obbligatori sono previste due tipologie di ricorso:

  • il ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare, proponibile da chi ? stato sottoposto al T.S.O. e da chiunque vi abbia interesse;

  • il ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O., proponibile dal Sindaco entro trenta giorni da questa.

Il ricorso deve essere presentato al Tribunale competente per territorio, anche mediante raccomandata A.R.

Nel processo, le parti possono stare in giudizio senza l?assistenza di un difensore e farsi rappresentare da una persona munita di mandato, scritto in calce al ricorso o in atto separato.

Al procedimento partecipa anche il pubblico ministero, il quale deve essere sentito dal presidente del Tribunale prima di adottare qualsiasi provvedimento.

Il presidente del Tribunale pu?:

  • dietro richiesta del ricorrente, sospendere il T.S.O. entro i successivi dieci giorni;

  • fissare l?udienza di comparizione delle parli con decreto in calce al ricorso;

  • provvedere in camera di consiglio, dopo aver assunto le informazioni e raccolto le prove disposte d?ufficio o richieste dalle parti.

Conclusione

La convalida non pu? mancare.

Il controllo del giudice tutelare svolge una funzione di ulteriore garanzia dei diritti della persona del malato.

Tale attivit? ? inquadrabile nella c.d. ?giurisdizione volontaria?, dove l?intervento del giudice interviene a perfezionare un procedimento di carattere amministrativo.

Per tali motivi, la convalida dell?ordinanza di T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera deve essere sempre richiesta.

L?omissione della comunicazione al giudice tutelare, recita il comma 7 dell?articolo 35 della legge n. 833/1978, determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento, e configura, a meno che non sussistano gli estremi di un delitto pi? grave, il reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p.).

Se la convalida viene negata, il provvedimento deve essere immediatamente revocato.

Non basta quindi prendere atto del diniego della convalida; il sindaco e i suoi uffici devono farsi parte attiva:

  • perch? il trattamento sia interrotto;

  • oppure per riproporre l?ordinanza sanata dei vizi rilevati dal giudice tutelare.

Riepilogo

Secondo la normativa vigente, il malato di mente viene ora considerato alla stregua di qualsiasi altro ammalato il quale, appunto per la sua malattia, non ? in grado di curarsi da solo.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari devono essere, per regola generale, volontari.

L?accertamento sanitario obbligatorio (A.S.O.) consiste in una visita medica da eseguire coattivamente, mentre il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) consiste nel ricovero coatto, in idoneo luogo di cura.

Sia il trattamento che l?accertamento sanitario obbligatorio sono l?esito finale di una procedura complessa, che coinvolge pi? attori.

Il sindaco ? il principale attore, in quanto ? colui che assume la paternit? (e quindi la responsabilit?) del provvedimento.

Presupposto dell?A.S.O.? ? la richiesta motivata di un medico.

Presupposti del T.S.O. sono la proposta di un medico e la sua convalida di un medico del Servizio sanitario nazionale.

L?ordinanza sindacale non ? un mero automatismo burocratico, ma un momento di verifica dell?esistenza e della regolarit? dei presupposti.

Le prassi distorte sono assai varie e diffusa, e il Funzionario comunale che cura l?istruttoria deve rifiutare di dare proseguimento a proposte viziate.

Nell?esecuzione del provvedimento sindacale, la presenza del personale sanitario ? indefettibile.

I disabili mentali non sono tutti uguali tra di loro, come non sono uguali i disturbi di cui soffrono.

Il contributo del medico curante del malato pu? essere particolarmente utile.

Anche i familiari del malato possono avere un ruolo determinante e fondamentale per vincere le resistenze e per fornire un contributo utile a ridurre i traumi.

Competono alla struttura psichiatrica alcuni adempimenti che non possono essere n? omessi n? delegati.

L?intervento della polizia municipale, contestuale a quello del personale sanitario, ? motivato dall’osservanza di precise e specifiche funzioni:

  • vigilare sulla corretta esecuzione del provvedimento;

  • svolgere altre funzioni ausiliarie alla ricerca del malato e del suo consenso;

  • usare mezzi coercitivi in caso di mancato consenso del malato;

  • chiedere, quando necessario, l?intervento delle forze dell’ordine;

  • provvedere alla scorta all’ambulanza, e, eccezionalmente, al trasporto del malato.

Entro le quarantotto ore successive alla comunicazione dell?ordinanza, il giudice tutelare deve decidere con decreto motivato, se apporre o meno la necessaria convalida.

Il controllo del giudice ? previsto solo nel caso di T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera.

Avverso il provvedimento del giudice (di convalida o di diniego di convalida) ? sempre proponibile ricorso mediante una procedura di carattere speciale.

Non necessita comunicazione o notificazione:

  • al malato: stante la sua ridotta capacit? di intendere e di volere. Pertanto la comunicazione del provvedimento ? limitata allo stretto necessario per tentare l?acquisizione del suo consenso all?accertamento o trattamento sanitario;

  • ai suoi familiari: tranne il caso che il malato sia minorenne o che comunque esercitino la sua tutela;

  • al medico curante: anche se non avesse personalmente proposto l?accertamento/trattamento;

  • al personale infermieristico.

Non necessita pubblicazione all’albo pretorio

L?art. 124 del Testo Unico degli Enti locali, allo stesso modo dell?abrogato articolo 47 della Legge n. 142/1991, prevede infatti la pubblicazione all?albo pretorio esclusivamente per "tutte le deliberazioni del comune e della provincia". Inoltre, anche se lo statuto comunale prevedesse la pubblicazione anche delle ordinanze, il provvedimento ne sarebbe escluso ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati sensibili (privacy).

Necessita comunicazione (e non ? prevista la notificazione):

  • alla struttura ospedaliera o extraospedaliera: l?urgenza di provvedere non consente la ricerca di un legale responsabile cui eseguire la notificazione;

  • al sindaco e al giudice tutelare del comune di residenza del malato: ai fini di mera conoscenza;

  • al Tribunale dei minorenni: se il malato ? minore degli anni diciotto;

  • al Prefetto: se il malato ? straniero o apolide, al fine di successiva comunicazione al Ministero degli Interni e al Consolato competente.

Necessita notificazione a mezzo messo comunale:?

  • al giudice tutelare competente per territorio: solo per i T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera, ed entro 48 ore dal ricovero, per la necessaria convalida;

  • ai genitori o tutori del malato: se il malato ? minore degli anni diciotto oppure ? soggetto a tutela.

Necessita comunicazione (e non pi? notificazione):

  • al giudice tutelare competente per territorio: per i provvedimenti di proroga e cessazione dei T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera.

  • qui la modulistica

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Peruga Diego

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