Emergenza coronavirus: assemblea on line in zona rossa

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L’art. 1, lett. q), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, attuativo del DL 23 febbraio 2020, n. 6, stabiliva che “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto”.

Tuttavia, prima della conversione in legge del c.d. Decreto Agosto (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020), non esisteva una normativa specifica volta a regolamentare le assemblee in streaming.

Secondo un’autorevole dottrina (Scarpa) la scarna regolamentazione del procedimento assembleare condominiale, contenuta negli artt. 1136 c.c., 66 e 67 disp. att. c.c., non rivelava alcuna previsione ostativa all’intervento ed all’espressione di voto degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, senza che a tal fine neppure occorresse un’apposita previsione del regolamento di condominio. In ogni caso, l’avviso di convocazione avrebbe dovuto precisare il supporto tecnico individuato per l’intervento all’assemblea mediante telecomunicazione.

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Le modifiche del c.d. Decreto Agosto

L’art 63 della legge di conversione del Decreto Agosto, n. 126/2020, ha modificato l’articolo 66 disp. att. c.c., consentendo la possibilità di effettuare la riunione condominiale mediante videoconferenza.

A seguito di tale modifiche viene stabilito che l’avviso di convocazione deve contenere ….. “l’indicazione del luogo e dell’ora delle riunione o, se prevista in modalità videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa” (art 66 disp. att. c.c., comma 3).

Qualora si voglia procedere con una teleassemblea, quindi, l’amministratore dovrà indicare nell’avviso di convocazione la piattaforma elettronica unica dove si svolgerà la riunione in streaming, precisando il link per il collegamento, la password di accesso del singolo partecipante e le altre indicazioni utili per la connessione. A quanto sopra si deve aggiungere che – sempre a seguito delle modifiche dell’art 63 della legge di conversione del Decreto Agosto – viene precisato che, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

Il nuovo DPCM 4 novembre 2020: le zone rosse

Per contenere la nuova ondata di contagi, il testo del DPCM 24 ottobre è stato sostituito da quello del 3 novembre, in vigore dal 6 novembre.

Per effetto di tale provvedimento sull’intero territorio è stata limitata la circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione. In ogni caso il nuovo Dpcm individua tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.

All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. Naturalmente sono vietati pure gli spostamenti da una Regione all’altra.

Assemblea on line in zona rossa: i chiarimenti del Governo

Nelle faq poste a chiarimento del nuovo DPCM del 4 novembre 2020 viene stabilito che è fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Alla luce di quanto sopra, sembra volersi affermare che, qualora non sia possibile l’assemblea on line (che purtroppo sembra richiedere il consenso preventivo di tutti i condomini) si possa organizzare un’assemblea in presenza, consentendo ai singoli condomini di spostarsi liberamente; in altre parole tale chiarimento sembra giustificare lo spostamento per la partecipazione ad una riunione di condominio al pari di uno spostamento per esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. Tale indicazione (che proviene da una faq priva di valore giuridico) appare fuorviante e totalmente errata.

Al contrario si deve ritenere che nelle zone rosse non si possa convocare riunioni in presenza: in caso contrario, infatti, le delibere sarebbero radicalmente nulle per violazione delle norme anti-covid, mentre amministratore e condomini sarebbero soggetti a sanzioni penali e amministrative. Nelle zone rosse invece sono  possibili solo ed esclusivamente assemblee in streaming, anche senza il consenso preventivo di tutti i condomini, consenso che è richiesto solo qualora vi sia la possibilità sia di una riunione in presenza sia di una teleassemblea. Del resto, il consenso unanime preventivo alla partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza, stabilito dal comma 6 dell’art. 66, disp. att. c.c., sembra una prescrizione di legge in senso formale che non rivela, però, alcuna reale attitudine ad esprimere norme (in tal senso A.Scarpa); di conseguenza dovrebbe essere eliminato dal testo di legge, favorendo in questo periodo difficile, ma anche in futuro, le più moderne e sicure teleassemblee.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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