Quali sono i documenti necessari per la circolazione di veicoli immatricolati all’estero?

Redazione 07/05/19
Scarica PDF Stampa
articolo tratto da Pol News

Nelle ipotesi di deroga, il comma 1ter dell’art. 93 del codice della strada pone l’obbligo di custodire all’interno del veicolo un documento sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo del possesso e la durata della disponibilità del veicolo. Il documento deve essere sempre tenuto a bordo durante la circolazione ed esibito agli organi di polizia stradale in occasioni dei controlli. In caso di leasing e di noleggio, il documento può anche coincidere con la copia del contratto purché rispetti le caratteristiche richieste dalla norma; nell’ipotesi di comodato, il documento da tenere a bordo è il relativo contratto intestato al conducente.

Potrebbe interessare anche:” “Nuova” patente di guida ed equipollenza alla carta di identità”

I documenti di viaggio

Dalle indicazioni ministeriali emerge che:

1) non è richiesto che l’atto sia prodotto in originale;

2) può essere anche in copia, purché rispetti le condizioni richieste e, in particolare, la presenza di data certa;

3) la prova della data certa deve essere in originale e non in copia;

4) l’atto può essere esibito anche in formato digitale, purché siano rispettate le regole del Codice per l’Amministrazione Digitale;

5) l’atto deve, perciò, avere firma digitale e data certificata o certificabile digitalmente;

6) se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati (cioè il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e durata), essi sono certamente idonei a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento;

7) la data certa, in tale caso, coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero.

La mancanza del documento durante la guida In presenza di un veicolo in locazione, in leasing o in comodato, senza avere a bordo il documento attestante tali legittimi titoli di utilizzo al momento del controllo di polizia, si procede ad applicare la sanzione amministrativa di cui all’art. 93, comma 7ter , al conducente del veicolo. In tal caso il conducente risponderà della violazione in qualità di trasgressore e di obbligato in solido, atteso che ai sensi dell’art. 196 comma 1, ultimo periodo, dell’illecito risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo e, pertanto, in mancanza di documento che individui chi ha la disponibilità, lo stesso conducente.

Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria è prevista la sanzione del fermo amministrativo fino all’esibizione del documento mancante e comunque per un massimo di 60 giorni dall’accertamento della violazione. Nel verbale di contestazione deve essere imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1 – ter entro il termine di 30 giorni. Se il documento non viene esibito entro il termine di 30 giorni, si applica la sanzione di cui all’art. 94, comma 3, c.d.s., con decorrenza dei termini per la notificazione del verbale dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Non si applica in tal caso la violazione di cui all’art. 180, comma 8, del c.d.s., in quanto l’invito è stato imposto ai sensi dello stesso art. 93, comma 7-ter.

Volume consigliato

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento