Ruby, maturità sessuale, reati e procedure

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Nella vicenda Berlusconi e del suo “illecito” congiungimento con minorenni (se mai c’è stato, poiché fino a prova contraria non c’è stato) stupisce il fatto che è totalmente assente nell’informazione corrente la circostanza che la maturità sessuale si acquista non a 18 anni, ma a soli 14 anni; invero piaccia o no, ma per la legge un rapporto sessuale con una “maggiorenne” di 14 anni non è reato, se non si è usata violenza (come per tutte le ipotesi di violenza sessuale); sul punto gli art. 609 bis e 609 quater del c.p. sono chiarissimi.

Cosa diversa è lo sfruttamento o il favoreggiamento della prostituzione, o il reato di prostituzione minorile (art. 600 bis del codice penale). Solo se si induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18, o se ne favorisce o sfrutta la prostituzione, si commette un reato punito da sei a dodici anni; inoltre commette reato anche chi compie atti sessuali in cambio di denaro o altre utilità con un minore di età compresa tra 14 e 18 anni.

In queste ipotesi normalmente ( e per l’esperienza di qualsiasi medio operatore di giustizia penale) la prova in giudizio e i relativi processi sono sempre complicatissimi e contorti, mai lineari e semplici. Basta solo pensare che la previsione di irrilevanza dell’ignoranza dell’età della persona offesa (prevista dall’art 609 sexies del codice penale) non opera per il reato di sfruttamento, induzione o prostituzione minorile. Conseguentemente la prova dei reati in oggetto si presenta sempre complicata e contorta. Inoltre per il reato di prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 2, del codice penale) non è ammesso il rito immediato poiché per lo stesso è competente il giudice monocratico, e non si deve effettuare l’udienza preliminare; conseguentemente o si separa questa ipotesi di reato dalle altre (con competenza territoriale diversa) o, se si vuole procedere unitamente, si deve abbandonare il ricorso al rito immediato, per agire in via ordinaria (cfr. espressamente l’ art. 453 cpp: “Se la riunione risulta indispensabile prevale in ogni caso il rito ordinario”).

Per procedere a giudizio immediato (che sostanzialmente consiste nell’eliminazione di una fase del processo –l’udienza preliminare- posta a garanzia dell’imputato, e che si risolve in un controllo dell’operato del PM da parte del Giudice che decide in contraddittorio) la prova deve essere schiacciante, certa, sicura, in una parola evidente (cioè senza possibilità di contestazioni concrete da parte della difesa dell’imputato); a titolo di esempio c’è prova evidente quando l’imputato confessa e sussistono ampi riscontri alla sua confessione; le prove sono documentali ecc.

Il PM per procedere a giudizio immediato deve essere autorizzato dal giudice, che in tesi potrebbe anche rigettare la richiesta per l’assenza dei presupposti (vi è un reato non sottoponibile a tale rito) o per la semplice difficoltà della prova, anche in relazione alle indagini difensive.

 

 

Socci Angelo Matteo

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