Sebbene l’attuale art 74 del codice dei contratti lasci alla documentazione di gara, le mo dualità di presentazione delle offerte, è bene considerare che, qualora si disponga che < i prezzi unitari sono indicati in cifre ed in let-tere”, usando la congiu

Lazzini Sonia 08/01/09
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Qualora la lex specialis di gara obblighi il partecipante ad indicare l’offerta economica sia in cifre che in lettere, l’avvenuta indicazione, da parte della ditta concorrente, del prezzo espresso solo in cifre e non anche in lettere comporta la nullità della domanda di partecipazione
 
Ritiene il Collegio, aderendo alla giurisprudenza pressocché unanime formatasi sul punto, che nella licitazione privata tenuta con il sistema dell’offerta di prezzi unitari ai sensi dell’art. 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14, l’avvenuta indicazione, da parte della ditta concorrente, del prezzo espresso solo in cifre e non anche in lettere comporta la nullità della domanda di partecipazione, atteso che l’indicazione in lettere non riveste una valenza puramente formale, essendo essa destinata non soltanto a discriminare fra le offerte dei concorrenti nella fase dell’aggiudicazione, ma anche a produrre i suoi effetti per tutta la durata del rapporto fra aggiudicatario ed Amministrazione, concorrendo a dirimere qualsiasi con-troversia possa insorgere in merito ai prezzi offerti delle singole voci di cui si compone l’oggetto dell’appalto e quindi essendo finalizzata alla certezza dell’offerta nel corso dell’in-tera durata del rapporto. La formulazione letterale della norma conferma la correttezza di questa conclusione, lad-dove al quarto comma dell’art. 5 dispone che “i prezzi unitari sono indicati in cifre ed in let-tere”, usando la congiunzione “e” in luogo di “o”. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente si tratta, quindi, di una violazione di caratte-re sostanziale e non meramente formale, che giustifica quindi il sacrificio del principio della massima partecipazione di concorrenti alle gare pubbliche. L’ art 74 comma 3 del codice dei contratti così recita: 3. ***** che l’offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione. (comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall’art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del 2008)(scopo della novella: La novella dell’articolo 74 è necessaria in quanto, nel caso in cui l’offerta sia determinata con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, alla lettera d’invito deve essere allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento e redatta secondo le modalità dell’art. 117 dello schema di regolamento
 
merita di essere segnalata la sentenza numero 10474 del 21 novembre 2008, emessa dal Tar Lazio, Roma
 
Come esposto in narrativa la ricorrente è stata esclusa dalla gara, bandita dal Consorzio di Bonifica dell’********************* per l’appalto delle opere di ripristino della funzionalità della Vasca Cicalasi, perché nell’offerta i prezzi erano stati indicati solo in cifra e non an-che in lettere.
Preliminarmente occorre precisare che ratione temporis la gara de qua era regolamentata dalla L. 2 febbraio 1973 n. 14, richiamata dalla stessa lex specialis ai fini dell’individuazione della normativa di riferimento per le parti non espressamente disciplina-te.
Ciò chiarito, ritiene il Collegio, aderendo alla giurisprudenza pressocché unanime formatasi sul punto, che nella licitazione privata tenuta con il sistema dell’offerta di prezzi unitari ai sensi dell’art. 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14, l’avvenuta indicazione, da parte della ditta concor-rente, del prezzo espresso solo in cifre e non anche in lettere comporta la nullità della do-manda di partecipazione, atteso che l’indicazione in lettere non riveste una valenza pura-mente formale, essendo essa destinata non soltanto a discriminare fra le offerte dei con-correnti nella fase dell’aggiudicazione, ma anche a produrre i suoi effetti per tutta la durata del rapporto fra aggiudicatario ed Amministrazione, concorrendo a dirimere qualsiasi con-troversia possa insorgere in merito ai prezzi offerti delle singole voci di cui si compone l’oggetto dell’appalto e quindi essendo finalizzata alla certezza dell’offerta nel corso dell’in-tera durata del rapporto (Cons.Stato, VI Sez., 17 settembre 1999 n. 1240; T.A.R. Lazio, III Sez., 4 aprile 2001 n. 2863; T.A.R. Milano 26 gennaio 1999 n. 233).
La formulazione letterale della norma conferma la correttezza di questa conclusione, lad-dove al quarto comma dell’art. 5 dispone che “i prezzi unitari sono indicati in cifre ed in let-tere”, usando la congiunzione “e” in luogo di “o”.
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente si tratta, quindi, di una violazione di caratte-re sostanziale e non meramente formale, che giustifica quindi il sacrificio del principio della massima partecipazione di concorrenti alle gare pubbliche.
Né rileva, in senso contrario, l’omessa espressa indicazione, nella lex specialis di gara, della sanzione dell’esclusione per i concorrenti che non avessero seguito detta prescrizio-ne nel formulare l’offerta economica, dovendosi le clausole della lettera di invito intendersi integrate dalle disposizioni dettate dalla L. n. 14 del 1973, dalla prima espressamente ri-chiamata.
 
Art. 74. Forma e contenuto delle offerte
 
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77.
 
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l’offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
 
3. ***** che l’offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
(comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall’art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del 2008)
 
4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri.
 
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità dell’offerta.
 
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
 
7. Si applicano l’articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
 
 
A cura di*************i
 
 
N.Reg. Sent.
Anno 2008
N. 3473 Reg. Ric.
Anno 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Terza Ter
 
composto dai Magistrati:
************, Presidente
**************, Consigliere – relatore
**************, Primo referendario
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
sul ricorso n. 3473/08, proposto dalla ALFA Industriali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. **************** presso il cui studio legale in Roma, viale G. Mazzini n. 11, è elettivamente domiciliata,
 
contro
il Consorzio di Bonifica dell’*********************, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ************** presso il cui studio in Roma, via F. Paulucci dè ******* n. 9, è elettivamente domiciliato, nonché
 
nei confronti
della Edilizia BETA s.r.l., in proprio e nella qualità di mandante dell’Associazione Temporanea di Imprese con le imprese BETABIS Costruzioni s.p.a. (mandataria) ed Edilizia BETA s.r.l. (mandante), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************, *************** e *****************, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Cavour n. 10, presso lo studio dell’avv. ****************,
 
per l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento del 21 febbraio 1997, con il quale la commissione aggiudicatrice della licitazione privata esperita dal Consorzio di Bonifica per l’appalto dei lavori di ripristino della funzionalità della “Vasca Cicalesi” ha escluso la ALFA Industriali s.r.l. dalla gara e di ogni altro atto anteriore e conseguente, ivi compresa l’aggiudicazione della stessa gara a favore dell’A.T.I. con le imprese BETABIS Costruzioni s.p.a. (mandataria) ed Edilizia BETA s.r.l. (mandante).
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica dell’*********************;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Edilizia BETA s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 novembre 2008 il Consigliere ****** *******; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
 
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 12 marzo 1997 e depositato il successivo 18 marzo, la ALFA Industriali s.r.l., impugna il provvedimento del 21 febbraio 1997, con il quale la commissione aggiudicatrice della licitazione privata esperita dal Consorzio di Bonifica per l’appalto dei lavori di ripristino della funzionalità della “Vasca Cicalesi” l’ha esclusa dalla gara nonché l’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. con le imprese BETABIS Costruzioni s.p.a. (mandataria) ed Edilizia BETA s.r.l. (mandante).
Espone, in fatto, che con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1996 il Consorzio di Bonifica dell’********************* ha esperito una licitazione privata per l’appalto delle opere di ripristino della funzionalità della Vasca Cicalesi, per un importo a base d’asta di £. 4.994.000.000. Il sistema di aggiudicazione era quello dell’offerta di prezzi unitari più bassa, previa esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribassi di oltre un quinto rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. In sede di apertura delle buste la ricorrente è stata esclusa per aver presentato il certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori in copia autentica anziché in originale. Avverso detta esclusione (e dopo che era già intervenuto il provvedimento di aggiudicazione della gara a favore dell’ATI BETABIS Costruzioni) la ALFA Industriali s.r.l. ha proposto ricorso al T.A.R. Salerno che, in data 20 novembre 1996, ha respinto l’istanza di sospensione cautelare. Essendo stata l’ordinanza del giudice di primo grado riformata in appello (VI Sez., ord. 14 gennaio 1997 n. 38), la ricorrente è stata riammessa in gara. Per effetto di tale riammissione la ALFA Industriali s.r.l. avrebbe conseguito l’aggiudicazione dell’appalto, avendo presentato il maggior valido ribasso (pari a 20,567% sull’importo a base d’asta). Tuttavia il Consorzio di Bonifica dell’*********************, dopo aver aperto le buste contenenti le offerte economiche, ha nuovamente escluso la ALFA industriali s.r.l. dalla procedura perché nell’offerta i prezzi erano stati indicati solo in cifra e non anche in lettere e ha riaggiudicato la gara all’ATI BETABIS Costruzioni s.p.a. – Edilizia BETA s.r.l.
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:
Eccesso di potere per illogicità manifesta ed irragionevolezza – Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 – Carenza di motivazione – Violazione del principio del massimo accesso alle procedure di aggiudicazione di pubbliche commesse – Errata interpretazione, violazione e falsa applicazione art. 5, comma 3, L. n. 14 del 1973. E’ illegittima l’esclusione della ricorrente disposta per aver formulato l’offerta indicando i prezzi unitari solo in cifra e non anche in lettere, non avendo né la lex specialis né gli artt. 1, lett. e), e 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14 previsto un siffatto obbligo. L’impugnata esclusione, che viola anche il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche a garanzia della concorrenza, non è motivata sul punto.
3. Si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica dell’*********************, che ha preliminarmente eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale adito, mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
4. Si è costituita in giudizio la controinteressata Edilizia BETA s.r.l., che ha preliminarmente eccepito il difetto di competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale adito, l’inammissibilità del ricorso per non essere stato notificato alla Regione Campania e la sua improcedibilità per omessa impugnazione dell’aggiudicazione, mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
6. Con ordinanza n. 589 del 10 aprile 1997, confermata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1051 del 27 maggio 1997, è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.
7. All’udienza del 13 novembre 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.
 
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di competenza dell’adito Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sollevata sia dal Consorzio di Bonifica dell’********************* che dalla controinteressata ATI Edilizia BETA s.r.l..
E’ noto, infatti, che la competenza a carattere territoriale, contemplata dagli artt. 2 e 3 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, è regolata dal successivo art. 31, il quale ne esclude la rilevabilità d’ufficio e dispone che l’eccezione e la relativa istanza di regolamento debbano essere proposte a pena di decadenza entro venti giorni dalla costituzione in giudizio e con il rispetto di un particolare procedimento, ivi congiuntamente previsto. Data la premessa, la conseguenza è l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale di un Tar dedotta con memoria difensiva anziché con la specifica forma dell’istanza di regolamento stabilita dal cit. art. 31 (T.A.R. Napoli, VIII Sez., 4 luglio 2007 n. 6481; I Sez., 21 marzo 2006 n. 3111). Dunque, l’eccezione andava proposta sollevando il regolamento di competenza.
2. Priva di pregio, in punto di fatto, è anche l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata con la memoria depositata il 22 ottobre 2008 dalla controinteressata per non avere la ricorrente impugnato l’aggiudicazione definitiva della gara disposta in suo favore. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha infatti impugnato, oltre alla propria esclusione, “ogni altro atto anteriore e conseguente … con particolare riferimento alla rinnovata aggiudicazione dell’appalto all’Associazione temporanea di Imprese costituita tra la mandataria BETABIS Costruzioni s.p.a. e la mandante Edilizia BETA s.r.l.”. L’espressa indicazione, tra gli atti gravati, dell’aggiudicazione è sufficiente a rendere ammissibile il ricorso (Cons. Stato, V Sez., 8 settembre 2008 n. 4241).
Ove poi l’eccezione dovesse essere intesa nel senso di un obbligo, in capo alla ALFA Industriali s.r.l., di impugnare, nella via dei motivi aggiunti, anche il contratto stipulato tra l’ATI BETABIS Costruzioni e il Consorzio e depositato in atti dalla stessa controinteressata, sarebbe sufficiente ricordare che un eventuale gravame in tal senso proposto avrebbe dovuto essere dichiarato da questo Collegio inammissibile, spettando al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda finalizzata ad ottenere la dichiarazione di nullità, di inefficacia o l’annullamento del contratto di appalto conseguente all’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione (Cons.Stato, A.P., 30 luglio 2008 n. 9; T.A.R. Basilicata 30 aprile 2008 n. 136).
3. Infine, priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del gravame, anche questa sollevata dal controinteressato per non essere stato il ricorso notificato anche alla Regione Campania, a suo avviso parte necessaria del giudizio essendo l’opera pubblica finanziata dalla Regione e rivestendo il Consorzio di Bonifica dell’********************* la funzione di concessionario attuatore dell’intervento pubblico.
La Regione Campania non riveste, infatti, la qualità di Autorità emanante cui il ricorso deve essere notificato a pena di inammissibilità, essendo stata la gara espletata dal predetto Consorzio al quale il gravame è stato puntualmente notificato.
Ma la Regione non può essere qualificata neanche controinteressata al ricorso, con conseguente onere della ALFA Industriali s.r.l., che ha già notificato il gravame ad un controinteressato (id est all’aggiudicataria dell’appalto), di estendere il contraddittorio. E’ noto che controinteressato è colui che dal provvedimento impugnato ha acquistato una posizione giuridica di vantaggio e che, di conseguenza, potrebbe essere leso da un eventuale accoglimento del gravame (T.A.R. Palermo 29 luglio 2004 n. 1741; T.A.R. Napoli 31 agosto 1998 n. 2791). Nel processo amministrativo la posizione di controinteressato presuppone, infatti, da un lato il cd. elemento sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente, e, dall’altro, l’elemento formale, ossia l’identificazione nominativa del titolare di detto interesse nel testo del provvedimento, o quanto meno la facile identificabilità aliunde (Cons.Stato, IV Sez., 28 febbraio 2005 n. 693; V Sez., 16 dicembre 2004 n. 8079; 9 dicembre 2004 n. 7893; VI Sez., 3 giugno 1999 n. 752; VI Sez., 20 novembre 1998 n. 1586; V Sez.,18 marzo 1998 n. 310; T.A.R. Lazio, II Sez., 23 giugno 1998 n. 1094; T.A.R. Piemonte, I Sez., 21 maggio 1998 n. 365).
4. Esaminate le diverse eccezioni preliminari, è ora possibile passare al merito.
Come esposto in narrativa la ricorrente è stata esclusa dalla gara, bandita dal Consorzio di Bonifica dell’********************* per l’appalto delle opere di ripristino della funzionalità della Vasca Cicalasi, perché nell’offerta i prezzi erano stati indicati solo in cifra e non anche in lettere.
Preliminarmente occorre precisare che ratione temporis la gara de qua era regolamentata dalla L. 2 febbraio 1973 n. 14, richiamata dalla stessa lex specialis ai fini dell’individuazione della normativa di riferimento per le parti non espressamente disciplinate.
Ciò chiarito, ritiene il Collegio, aderendo alla giurisprudenza pressocché unanime formatasi sul punto, che nella licitazione privata tenuta con il sistema dell’offerta di prezzi unitari ai sensi dell’art. 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14, l’avvenuta indicazione, da parte della ditta concorrente, del prezzo espresso solo in cifre e non anche in lettere comporta la nullità della domanda di partecipazione, atteso che l’indicazione in lettere non riveste una valenza puramente formale, essendo essa destinata non soltanto a discriminare fra le offerte dei concorrenti nella fase dell’aggiudicazione, ma anche a produrre i suoi effetti per tutta la durata del rapporto fra aggiudicatario ed Amministrazione, concorrendo a dirimere qualsiasi controversia possa insorgere in merito ai prezzi offerti delle singole voci di cui si compone l’oggetto dell’appalto e quindi essendo finalizzata alla certezza dell’offerta nel corso dell’intera durata del rapporto (Cons.Stato, VI Sez., 17 settembre 1999 n. 1240; T.A.R. Lazio, III Sez., 4 aprile 2001 n. 2863; T.A.R. Milano 26 gennaio 1999 n. 233).
La formulazione letterale della norma conferma la correttezza di questa conclusione, laddove al quarto comma dell’art. 5 dispone che “i prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere”, usando la congiunzione “e” in luogo di “o”.
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente si tratta, quindi, di una violazione di carattere sostanziale e non meramente formale, che giustifica quindi il sacrificio del principio della massima partecipazione di concorrenti alle gare pubbliche.
Né rileva, in senso contrario, l’omessa espressa indicazione, nella lex specialis di gara, della sanzione dell’esclusione per i concorrenti che non avessero seguito detta prescrizione nel formulare l’offerta economica, dovendosi le clausole della lettera di invito intendersi integrate dalle disposizioni dettate dalla L. n. 14 del 1973, dalla prima espressamente richiamata.
5. Infine, la ricorrente non può essere seguita neanche laddove afferma, con la seconda censura dedotta con l’unico motivo di ricorso, che l’esclusione è carente di motivazione in ordine alle ragioni che rendevano necessario un siffatto provvedimento in assenza di un’espressa previsione in tal senso. Una siffatta motivazione non era infatti necessaria, avendo la commissione fatto derivare l’esclusione da una corretta interpretazione del dato normativo.
6. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2008.
************, Presidente
**************, Consigliere – Estensore

Lazzini Sonia

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