Provincia regionale di Catania: regolamento per l’ affidamento a soggetti esterni di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza. Approvato con deliberazione di Giunta n. 162 del 07/10/2008

Normativa 27/11/08
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Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
 
1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, integrato dall’art. 32 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e modificato dall’articolo 46 del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi tutte quelle prestazioni che richiedono una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, siano esse di natura occasionale che coordinata e continuativa e si articolano secondo le seguenti tipologie:
a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse dell’Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’Ente e sarà da questo utilizzato; requisito essenziale di questa tipologia di incarico è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni utili per la realizzazione di specifici programmi dell’Ente;
c) consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’Ente, idonei ad orientare l’azione dei propri organi;
d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale, riguardanti specifiche specialità tecniche non presenti nell’organico dell’Ente o finalizzate ad integrare temporaneamente, in relazione alla realizzazione di specifici programmi, progetti o fasi di essi, il personale stabile.
 
Art. 2
Ricorso agli incarichi esterni
 
1. Il ricorso agli incarichi esterni disciplinati dal presente regolamento è di competenza dei dirigenti dei Servizi che intendono avvalersene (di seguito: dirigenti competenti).
2. Il ricorso all’apporto di professionalità esterne è consentito nell’ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione.
3. Gli incarichi possono essere conferiti, nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento, ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve risultare nella determinazione di cui al successivo art.4:
a.       la prestazione professionale deve essere inerente alle attività istituzionali dell’Ente stabilite dalla legge o previste nei documenti di programmazione approvati dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare nella relazione previsionale e programmatica;
b.      la prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
c.       la prestazione deve soddisfare esigenze cui non può farsi fronte con personale interno. L’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente deve essere verificata attraverso una reale ricognizione, secondo quanto previsto al successivo art. 3;
d.      la prestazione deve essere di natura temporanea e particolarmente qualificata. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
e.       devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione.
4. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità dirigenziale o gestionale o di rappresentanza dell’Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con il medesimo.
 
Art.3
Accertamento dell’impossibilità di utilizzazione delle risorse interne
 
1. Al fine di accertare l’inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all’interno dell’Ente di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico, il dirigente competente inoltra al Servizio Gestione del Personale apposita richiesta di accertamento, specificando titolo di studio, competenze specialistiche e durata dell’incarico.
2. Il Servizio Gestione del Personale si avvale di un’apposita banca dati delle professionalità e delle competenze specialistiche possedute dal personale dell’Ente. Nelle more della costituzione della banca dati, detto accertamento viene effettuato mediante richiesta di disponibilità di personale interno dotato della professionalità richiesta, inoltrata direttamente dal dirigente competente ai dirigenti dei Servizi.
 
Art.4
Criteri e modalità di conferimento 
 
1. Il dirigente competente, a seguito dell’accertamento dell’impossibilità di utilizzare risorse interne, individua i collaboratori tramite procedura comparativa avviata mediante apposita determinazione in cui deve:
a) dare atto della sussistenza dei presupposti che giustificano il ricorso all’affidamento a soggetto estraneo alla Provincia nonché dell’esito negativo della ricognizione di cui al precedente art. 3;
b) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali ed ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
c) disporre, contestualmente, l’approvazione di un avviso di selezione che dovrà indicare: a) la tipologia dell’incarico, l’oggetto, la durata e le modalità di realizzazione del medesimo; b) il corrispettivo proposto e tutte le informazioni correlate, quali la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare; c) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; d) il responsabile del procedimento e le modalità ed i termini entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula; e) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i relativi punteggi; f) le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio); il giorno dell’eventuale colloquio.
2. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 25 della Legge 724/1994 e in generale dalle norme vigenti.
3. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall’Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, ferma restando la necessità che sia proporzionato all’attività da svolgere nonché all’utilità derivante all’Ente.
4. A cura del medesimo dirigente, l’avviso di selezione è pubblicato, per almeno giorni 15 consecutivi, all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.
5. Per prestazioni di importo inferiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), l’incarico professionale può essere conferito all’esito di un’apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d’invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
Art. 5
Procedura comparativa
 
1. Il dirigente competente effettua la valutazione avvalendosi, ove ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione interna, da lui presieduta, composta a titolo gratuito da dirigenti e/o funzionari, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, e nominata dal Direttore Generale, su richiesta del predetto dirigente, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’incarico.
2. La selezione è effettuata valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati, avuto riguardo alla loro corrispondenza con il contenuto e la finalità dell’incarico.
3. La commissione o il dirigente elaborano, per ciascun curriculum pervenuto, un giudizio sintetico che si traduce in un punteggio. Ove previsto dall’avviso, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, possono ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all’attività oggetto dell’incarico da conferire.
4. In tal caso la valutazione dei curricula, secondo i criteri dell’avviso di selezione, precede il colloquio. La commissione o il dirigente individuano nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l’incarico.
5. Della procedura espletata e dell’esito della valutazione è redatto apposito verbale approvato dal dirigente competente. L’esito della procedura comparativa viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito web della Provincia per almeno 15 giorni.
6.A seguito dell’individuazione del soggetto esterno, il predetto dirigente propone al Presidente della Provincia apposito provvedimento per il conferimento dell’incarico.
 
Art. 6
Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di
procedura comparativa
 
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il dirigente competente può procedere all’individuazione della professionalità esterna in via diretta, senza l’esperimento di procedure comparative, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 5, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione o dalla lettera di invito;
b) per far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili, valutate con adeguata e specifica motivazione, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’Ente, che richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione, nei limiti di spesa pari ad € 10.000,00 (Iva esclusa);
c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
 
Art. 7
Liste di accreditamento
 
1. La Provincia può istituire, per particolari profili professionali, a cura della Direzione Generale, previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al precedente art. 4, una o più liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno ogni tre anni.
2. Il dirigente competente può ricorrere alle liste di accreditamento, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, qualora l’incarico da conferire abbia un valore inferiore a euro 20.000,00 (IVA esclusa).
 
Art. 8
Formalizzazione dell’incarico
 
1. Il dirigente competente formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
a) le generalità del contraente;
b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;
d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
e) l’oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e di verifica delle stesse. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell’Amministrazione provinciale, ma non possono prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
g) l’ammontare del corrispettivo della prestazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
h) le modalità di verifica del corretto svolgimento dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
i) la specifica dichiarazione del contraente di non intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato dall’Ente;
j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
k) eventuali ulteriori garanzie da prestarsi da parte del contraente;
l) il foro competente in caso di controversie.
3. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è necessario acquisire la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza secondo le disposizioni dell’art.53 del Dlgs.n.165/2001.
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. E’ ammessa solo la proroga della durata del contratto, al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso originariamente pattuito.
5. La liquidazione del compenso è condizionata alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. Il pagamento avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico. Eventuali acconti non potranno superare la soglia del 50% dell’ammontare complessivo, e dovranno essere giustificati dalla particolare natura della prestazione e delle spese che il professionista dovrà sopportare per lo svolgimento della prestazione. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
6. I contratti relativi ad incarichi di collaborazioni coordinate e continuative e la relativa determinazione dovranno essere inviati al Servizio Gestione del Personale almeno tre giorni prima dell’instaurazione del rapporto per gli adempimenti di legge conseguenti.
 
Art. 9
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
 
1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ex artt.1453 e ss. c.c.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
 
Art. 10
Pubblicità ed efficacia degli incarichi
 
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art.53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 3, comma 18 e 54, della L. n. 244/2007, gli estremi dei provvedimenti relativi all’affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, sono pubblicati, a cura dei servizi competenti, sul sito web della Provincia.
2. A tale fine gli atti ed i provvedimenti sono trasmessi, a cura del dirigente competente, al Servizio Informatica entro 3 giorni dalla loro adozione e pubblicati entro i successivi 3 giorni lavorativi sul sito Web per la durata dell’incarico.
3. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei predetti dati sul sito web della Provincia.
4. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile del settore interessato.
5. Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, il Servizio Gestione del Personale provvede alla comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, per l’Anagrafe delle prestazioni. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web provinciale, ed è consentito a tutti di potervi accedere liberamente e gratuitamente.
 
Art. 11
Controlli della Corte dei Conti
 
1.Gli atti di spesa per gli incarichi indicati nel presente regolamento di importo superiore a 5.000 euro (Iva compresa) devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima, a cura del Servizio Risorse finanziarie.
 
Art. 12
Limiti di spesa annua
 
1. Il limite massimo di spesa per il ricorso alle collaborazioni esterne è fissato nel bilancio di previsione e conseguentemente nel PEG.
2. Non sono computati nel suddetto limite di spesa gli incarichi i cui oneri sono finanziati da fondi comunitari, nazionali e regionali.
 
Art.13
Esclusioni
 
1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di pubblicità e comunicazione di cui ai precedenti artt.10 e 11:
a)      gli incarichi conferiti ai componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori;
b)      gli incarichi conferiti ai componenti di commissioni e organi istituzionali;
c)      gli incarichi di esperto del Presidente della Provincia ex art.25 della legge regionale n. 26/1993;
d)      le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in mancanza di competenze o uffici a ciò deputati.
e)       gli incarichi professionali relativi ai servizi di ingegneria ed architettura, di cui al D.Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative.
f)       gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’Ente o per le
      relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere 
      prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di
     trasparenza, buon andamento ed economicità.
2. Sono altresì escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica caratterizzata da un rapporto intuitu personae, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni o seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e similari. 
 
Art. 14
Disposizioni Finali
 
1. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate in conformità a sopravvenute disposizioni statutarie e legislative.
4. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio entro 30 giorni dalla sua adozione.
 
Art. 15
Entrata in vigore
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
 
Art. 16
Abrogazione di norme
 
1. Dall’entrata in vigore del presente Regolamentoè abrogato l’intero Capo V del vigente regolamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, nonché tutte le norme previste dai regolamenti dell’Ente incompatibili con il presente Regolamento.
 
 

Normativa

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