Discrezionalità della stazione appaltante:Appalto di forniture_ autotutela_revoca di aggiudicazione provvisoria_minori consumi rispetto a quelli preventivati_ risulta legittima solo se rilevanti ai fini della formulazione della proposta contrattuale da pa

Lazzini Sonia 02/10/08
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É legittima una revoca di un’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui si accerti una sopravvenuta contrazione dei consumi stimati? Tale circostanza può  rappresentare una sostanziale modifica dell’oggetto del contrarre? Rileva il Consiglio di Stato che poichè dal disciplinare di gara si trae linearmente che la proposta contrattuale doveva esser formulata, quanto al prezzo, indicando un valore espresso in euro/anno ed un valore espresso in euro/MhW; quanto ai valori da tener presente ai fini della redazione di tale proposta, dallo stesso disciplinare, risulta poi che i valori ivi indicati sono “consumi mensili presunti”:ciò vuol dire, come ha già correttamente ritenuto la sentenza impugnata, che il venir meno di alcuni siti da servire non ha rilievo né ai fini della formulazione della proposta contrattuale da parte del concorrente né ai fini della relativa valutazione da parte della commissione aggiudicatrice. Se ne ricava, ancora, che la stipula del contratto non presuppone alcuna rinegoziazione, fermi potendo rimanere i prezzi unitari indicati dall’aggiudicataria.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 4016 del 25 agosto 2008 emessa dal Consiglio di STATO
 
< Con un ulteriore profilo di censura la Regione espone che la riduzione delle prestazioni richieste avrebbe comportato la necessità di rieditare la gara in modo da rimodulare i requisiti di partecipazione sul minor importo presunto di energia elettrica.
 
            La censura non ha fondamento. Rileva il Collegio che il principio della ragionevole correlazione tra oggetto della gara e requisiti di partecipazione, pur certamente corretto in linea teorica, non risulta invocabile nel caso di specie vuoi perché la revoca risulta incentrata su un diverso motivo (id est, impossibilità di far luogo a rinegoziazione), vuoi perché nella gara espletata, come risulta dalla lettera di invito, la stazione appaltante si è invece attestata nel senso di richiedere requisiti di qualificazione particolarmente significativi (la partecipazione era infatti subordinata alla intervenuta fornitura di energia per circa il doppio di quella presuntivamente da fornire)>
 
A cura di *************
 
 
N. 4016/08 REG.DEC.
N. 8219      ********                       
ANNO 2007
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sull’appello n. 8219/07 proposto dalla Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con domicilio eletto in Roma, Via Poli, 29 presso il suo studio;
contro
la ALFA S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti *************** e ******, con domicilio eletto in Roma, V.le Bruno Buozzi, 99 presso il primo;
e nei confronti della
BETA S.p.A., non costituitasi;
per la riforma dell’ordinanza del TAR Campania – Napoli: Sezione I n. 7190/2007, resa tra le parti, concernente revoca procedura di gara per fornitura energia elettrica impianti depurazione;
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ALFA S.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Udito il relatore Cons.************o e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti **********, per delega di *********, e Italiano, per delega di XXXXXX;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
            Aggiudicata in via provvisoria la gara indetta dalla Regione Campania ai fini della fornitura di energia elettrica ad una serie di impianti di depurazione e agli acquedotti (bando del 17 marzo 2006), la Regione Campania l’ha revocata, previo avvio del necessario procedimento in contraddittorio, sul presupposto che, nelle more dello svolgimento della procedura, a seguito di decisione del competente AGC Ecologia Tutela dell’Ambiente, 6 dei 37 impianti originariamente previsti erano stati espunti dal relativo elenco, con conseguente minore necessità energetica e, ad avviso della Regione, con conseguente mutamento dell’oggetto del contrarre.
            La revoca è stata impugnata dall’aggiudicataria provvisoria ed il TAR ha annullato il relativo atto con sentenza in forma semplificata n. 7190/07 rilevando che la gara risultava configurata come una mera fornitura di energia all’interno della quale sia le quantità che i siti indicati dalla stazione appaltante avevano valore puramente indicativo.
            Ha proposto appello la Regione Campania.
Si è costituita l’appellata.
Con ordinanza n. 6598/07 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata sul rilievo che <<alla stregua dell’oggetto della procedura come definito dal capitolato speciale, l’appello non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, in quanto l’intervenuta modifica del numero dei siti avrebbe al più consentito una riduzione del corrispettivo, ma non certo la revoca dell’appalto, poiché se l’aggiudicataria ha i requisiti per fornire energia a 37 siti a maggior ragione li conserva – e non li perde – per 31 siti, senza che ciò comporti alcuna alterazione della par condicio o una rinegoziazione non consentita>>.
La causa è passata in decisione all’udienza del 26 febbraio 2008.
DIRITTO
            L’appello è infondato. Sostiene in primo luogo la Regione Campania che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la gara aveva una precisa base d’asta e che rispetto ad essa la sopravvenuta contrazione dei consumi stimati rappresenterebbe una sostanziale modifica dell’oggetto del contrarre (primo e terzo motivo).
            Rileva il Collegio che dal disciplinare di gara si trae linearmente che la proposta contrattuale doveva esser formulata, quanto al prezzo, indicando un valore espresso in euro/anno ed un valore espresso in euro/MhW; quanto ai valori da tener presente ai fini della redazione di tale proposta, dallo stesso disciplinare, risulta poi che i valori ivi indicati sono “consumi mensili presunti”.
            Ciò vuol dire, come ha già correttamente ritenuto la sentenza impugnata, che il venir meno di alcuni siti da servire non ha rilievo né ai fini della formulazione della proposta contrattuale da parte del concorrente né ai fini della relativa valutazione da parte della commissione aggiudicatrice. Se ne ricava, ancora, che la stipula del contratto non presuppone alcuna rinegoziazione, fermi potendo rimanere i prezzi unitari indicati dall’aggiudicataria.
            La censura va dunque respinta.
            Con un ulteriore profilo di censura la Regione espone che la riduzione delle prestazioni richieste avrebbe comportato la necessità di rieditare la gara in modo da rimodulare i requisiti di partecipazione sul minor importo presunto di energia elettrica.
            La censura non ha fondamento. Rileva il Collegio che il principio della ragionevole correlazione tra oggetto della gara e requisiti di partecipazione, pur certamente corretto in linea teorica, non risulta invocabile nel caso di specie vuoi perché la revoca risulta incentrata su un diverso motivo (id est, impossibilità di far luogo a rinegoziazione), vuoi perché nella gara espletata, come risulta dalla lettera di invito, la stazione appaltante si è invece attestata nel senso di richiedere requisiti di qualificazione particolarmente significativi (la partecipazione era infatti subordinata alla intervenuta fornitura di energia per circa il doppio di quella presuntivamente da fornire).
            Le spese, attesa la particolarità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e compensa le spese del grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2008  con l’intervento dei Sigg.ri:
Pres. **************  
Cons. ***************  
Cons. ************ 
Cons. *************
Cons. ****************.  
 
L’ESTENSORE                                                                    IL PRESIDENTE
F.to ************                                                               *******************
 
IL SEGRETARIO
F.to *************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25-08-08
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to**************e

Lazzini Sonia

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