Qualora allegato ad un capitolato d’oneri di un appalto di servizi, ci sia un “prospetto di determinazione della spesa annua” che indica i parametri minimi da osservare nella formulazione dell’offerta, si può affermare che le indicazioni dell’allegato cos

Lazzini Sonia 31/01/08
Scarica PDF Stampa
Il prospetto in questione assolve alla funzione di definire, indicativamente, l’onere economico per la realizzazione del servizio, determinato dall’amministrazione attraverso un’analisi delle componenti del servizio e dei relativi prezzi, ma non vi è alcuna ragione logica o giuridica che imponga di attribuire a tale prospetto anche il valore di base minima delle offerte, non derogabile al ribasso: pertanto, l’amministrazione ha correttamente ammesso alla procedura selettiva anche le offerte che contenevano ribassi rispetto al prezzo base, individuato nella scheda esplicativa..
 
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 5975 del 21 novembre 2007, inviata per la pubblicazione in data 30 novembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato
 
<Resta fermo, ovviamente, che tutte le offerte debbano essere determinate in modo da rispettare i minimi contrattuali inderogabili, ma ciò non impedisce affatto di formulare proposte migliorative rispetto al prezzo base indicato nel bando.
 
In caso contrario, sarebbe sostanzialmente vanificato lo stesso criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dalla legge di gara, che attribuiva espressamente un punteggio all’elemento del prezzo, in quanto si provocherebbe, inevitabilmente, l’appiattimento dei punteggi delle offerte sul preteso valore minimo.>
 
A cura di *************
 
                REPUBBLICA ITALIANA                N. 5975/07 REG.DEC.
           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     N. 4609 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,   Quinta Sezione          ANNO 2005
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4609/2005, proposto dalla Cooperativa Sociale ACLI di lavoro e Servizi s.c.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocato *************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. **********, in Roma, Via Famagosta, n. 8.
CONTRO
il comune di Montereale Valcellina, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli Avvocati Romeo ******** e *************** ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, Piazza della Libertà, n. 13.
E, NEI CONFRONTI
ATI – SOCIETA’ SERVIZI SOCIO CULTURALI S.C.A.R.L., DELLA SERENI ORIZZONTI S.R.L., PUNTO SERVICE S.C.A.R.L.; UNIVERSIIS S.C.A.R.L, non costituiti.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 22 gennaio 2005, n. 6.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 giugno 2007, il Consigliere ************;
Uditi gli avv.ti ******* e ******* come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1.                La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento dei provvedimenti adottati dal comune di Montereale Valcellina, concernenti l’affidamento alla Ditta Della Sereni dell’appalto di servizi ausiliari ed assistenziali della comunità alloggio per anziani “il *********”.
2.                L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale.
3.                Il comune resiste al gravame, mentre le altre parti controinteressate, pur ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.
DIRITTO
1.                L’appellante, ricorrente in primo grado, ha partecipato alla gara indetta dal comune di Montereale Valcellina, per l’affidamento dell’appalto dei servizi ausiliari ed assistenziali della comunità alloggio per anziani “il *********”, classificandosi al quarto posto della graduatoria.
2.                A dire dell’interessata, tutte le imprese collocate nella graduatoria avrebbero dovuto essere escluse, per avere offerto prezzi inferiori a quelli indicati nel “prospetto di determinazione della spesa annua”, allegato al capitolato d’oneri. A dire della società interessata, tale atto indicava i parametri minimi da osservare nella formulazione dell’offerta per il personale ausiliario, infermieristico, coordinatore, animatore e per la fornitura dei pasti e delle derrate. Ne deriverebbe, quindi, che le indicazioni dell’allegato costituivano i prezzi minimi, posti a base della gara, non soggetti a ribasso.
3.                L’appello è privo di pregio.
4.                Come esattamente rilevato dal tribunale, il prospetto in questione assolve alla funzione di definire, indicativamente, l’onere economico per la realizzazione del servizio, determinato dall’amministrazione attraverso un’analisi delle componenti del servizio e dei relativi prezzi.
5.                Ma non vi è alcuna ragione logica o giuridica che imponga di attribuire a tale prospetto anche il valore di base minima delle offerte, non derogabile al ribasso.
6.                Resta fermo, ovviamente, che tutte le offerte debbano essere determinate in modo da rispettare i minimi contrattuali inderogabili, ma ciò non impedisce affatto di formulare proposte migliorative rispetto al prezzo base indicato nel bando.
7.                In caso contrario, sarebbe sostanzialmente vanificato lo stesso criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dalla legge di gara, che attribuiva espressamente un punteggio all’elemento del prezzo, in quanto si provocherebbe, inevitabilmente, l’appiattimento dei punteggi delle offerte sul preteso valore minimo.
8.                Pertanto, l’amministrazione ha correttamente ammesso alla procedura selettiva anche le offerte che contenevano ribassi rispetto al prezzo base, individuato nella scheda esplicativa.
9.                In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
10.           Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del comune appellato costituito. Nessuna statuizione sulle spese va adottata nei confronti delle altre parti intimate, non costituite in giudizio.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello;
Condanna l’appellante a rimborsare al comune appellato le spese di lite, liquidandole in euro 4000.
ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2007, con l’intervento dei signori:
***************                                     – Presidente f.f.
********************                           – Consigliere
************                        – Consigliere Estensore
************                                 – Consigliere
Angelica Dell’Utri                      – Consigliere
 
L’ESTENSORE                               IL PRESIDENTE
f.to ************                                       f.to ***************
IL SEGRETARIO
f.to *************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21-11-2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
F.to *****************
 
 

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento