Appello –Avverso sentenza del Giudice di Pace – Nullità della sentenza emessa prima della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali – Sussistenza – Rimessione della causa al primo giudice – Insussistenza (artt. 353, 354 C.p.c.).

sentenza 11/01/07
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E’ nulla la sentenza del Giudice di Pace emessa quando ancora non era scaduto il termine assegnato dal giudice per il deposito di comparse conclusionali. Ciò in quanto tale circostanza, avendo impedito alle parti di svolgere utilmente le proprie difese – sia pure limitatamente alla funzione meramente illustrativa propria della comparsa conclusionale- ha comportato la violazione del principio fondamentale del contraddittorio, il quale non riguarda soltanto l’atto introduttivo del giudizio, ma deve trovare concreta e piena attuazione durante tutto il corso del processo, ogni qualvolta sorga l’esigenza, in relazione ad ogni atto o provvedimento ordinatorio, di assicurare la presenza in causa e la diretta difesa di tutti i soggetti interessati alla lite (cfr., tra le altre: Cass. 2003 n. 11949; Cass. 2001 n. 6817; Cass. 2000 n. 6737; Cass. 1998 n. 3632; Cass. 1995 n. 1093; Cass. 1989 n. 3205).
L’accoglimento della censura di nullità della sentenza impugnata non comporta tuttavia la rimessione della causa al primo giudice, in quanto, nell’ottica di una interpretazione letterale degli artt. 353 e 354 c.p.c., costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte che il giudice di appello, il quale rilevi una nullità degli atti del giudizio di primo grado successivi alla notifica della citazione introduttiva, deve disporre l’ulteriore trattazione della causa dinanzi a sè e deciderla nel merito, in applicazione del principio generale secondo il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame e non può rinviare la causa al primo giudice, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione previste dai citati articoli (v. per tutte, sul punto, Cass. 2003 n. 11949; Cass. 2003 n. 1935; 2001 n. 7449; 2001 n. 4412; 2001 n. 2918; 1999 n. 12052; 1999 n. 1267; 1998 n. 4403; 1997 n. 2251; 1996 n. 3061).
 
 
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                     
 
 
 
 
                                                                  
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona del giudice unico
dott. ***********
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 152 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2005, posta in deliberazione all’udienza del 23.9.2005 e vertente
TRA
Centro Medico FKT C. s.r.l., in persona dell’amministratore unico, dott. ************, elettivamente domiciliata in Marsala, via C. S. n. 21, presso lo studio dell’avv. ********, rappresentata e difesa dall’avv. ********** del foro di T. per delega in calce all’atto di appello
APPELLANTE
E
M. Giovanna, elettivamente domiciliato in Marsala, via G. A. n. 13 presso lo studio dell’avv. ************* che la rappresenta e difende per delega in calce all’atto di citazione del giudizio di primo grado
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
all’udienza di precisazione delle conclusioni del 23.9.2005 i procuratori delle parti così concludevano:
l’avv. R.: conclude come in atto di appello relativamente al motivo indicato al punto 1 del medesimo atto.
L’avv. D. F.: si associa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.3.2003 M. Giovanna conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Marsala, la “Centro Medico FKT C. s.r.l.” ritenendola responsabile dei danni subiti a seguito di una seduta di Massoterapia/Kinesi terapia/infrarossi, svoltasi l’1.7.2002, all’esito della quale aveva accusato prurito, bruciore alla faccia posteriore del collo e al dorso, con arrossamenti e grave iperemia, lamentando di essere stata sottoposta dal fisioterapista ad una seduta di dieci minuti di raggi UV in luogo di quella prescritta di raggi infrarossi.
Si costituiva in giudizio la “Centro Medico FKT C. s.r.l.”, eccependo la mancanza del nesso di causalità tra il fatto imputato alla società convenuta e l’evento dannoso lamentato dall’attrice o, quantomeno, la sussistenza di concause limitative della propria responsabilità e contestando il quantum della pretesa azionata dalla M..
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l’espletamento di una CTU medica e decisa con sentenza n. 627/2004, la quale riconosceva la responsabilità della convenuta per i danni patiti dall’attrice e la condannava al pagamento in favore di quest’ultima della somma di euro 1.151,00, oltre agli interessi legali dalla richiesta (4/7/02) al soddisfo e al rimborso delle spese di lite.
Contro tale provvedimento la “Centro Medico FKT C. s.r.l.” ha proposto appello avanti al Tribunale di Marsala, chiedendo in via principale la dichiarazione della nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, in subordine – come precisato in sede di comparsa conclusionale – in via istruttoria, il rinnovo della CTU con la nomina di un medico specialista in dermatologia, nel merito, la riforma integrale della sentenza, con rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno. Quali motivi di impugnativa lamentava:
1) la nullità della sentenza per avere il Giudice di Pace errato nel computo del termine di 60 giorni assegnato alle parti per il deposito di note difensive conclusionali, avendo emesso la sentenza in data 12.10.2004 (poi pubblicata il 15.10.2004) prima della scadenza del suddetto termine che, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, coincideva con il 23.10.2004;
2) l’erronea valutazione della sussistenza del nesso di causalità tra il fatto imputato alla società convenuta e il danno lamentato dall’attrice, tenuto conto che l’esposizione ai raggi UV per un tempo limitato di dieci minuti non è in grado di produrre gli effetti pregiudizievoli lamentati dalla M., a meno che il paziente non si fosse già esposto, trattandosi dei primi di luglio, ai raggi del sole, circostanza questa su cui il CTU non aveva preso posizione, non avendo tra l’altro comunicato al CT di parte convenuta l’inizio delle operazioni peritali;
3) l’errata quantificazione del danno sulla base di una CTU che si era limitata a riprodurre quanto riferito nella perizia di parte dell’attrice, senza chiarire a quali limitazioni la stessa sarebbe andata incontro a causa delle lesioni lamentate;
4) l’errata imputazione delle spese di lite qualora fossero stati accolti i motivi dell’impugnativa.
Si costituiva in giudizio la M., riconoscendo che la pronuncia di primo grado era stata emessa prima del decorso dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell’appello, in quanto i motivi di doglianza erano stati formulati in termini generici e in quanto il nesso di causalità era stato correttamente accertato dal CTU sulla base della documentazione medica prodotta e della certificazione rilasciata dal centro medico, attestante l’erronea esecuzione da parte del fisioterapista del trattamento con raggi UV piuttosto che con raggi ultravioletti.
All’udienza del 23.9.2005 le parti concludevano come in atti e la causa, dopo l’assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, veniva trattenuta in decisione.   
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere accolta la censura relativa alla nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa quando ancora non era scaduto il termine assegnato dal giudice per il deposito di comparse conclusionali, tenuto conto della natura processuale di tale termine e della conseguente sottoposizione alla sospensione di cui alla legge 742/69 durante il periodo feriale.
La circostanza, pacifica tra le parti, avendo impedito alle stesse di svolgere utilmente le proprie difese – sia pure limitatamente alla funzione meramente illustrativa propria della comparsa conclusionale che, per quanto riguarda parte convenuta, non risulta depositata agli atti del fascicolo di ufficio – ha comportato la violazione del principio fondamentale del contraddittorio, il quale, in aderenza ad un affermato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “non va riferito solo all’atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo e quindi con riferimento ad ogni atto o provvedimento ordinatorio in relazione al quale si ponga l’esigenza di assicurare la presenza in causa e la diretta difesa di tutti i soggetti interessati alla lite” (v. Cass. 2003 n. 11949; Cass. 2001 n. 6817; Cass. 2000 n. 6737; Cass. 1998 n. 3632; Cass. 1995 n. 1093; Cass. 1989 n. 3205).
L’accoglimento della censura di nullità della sentenza impugnata non comporta tuttavia la rimessione della causa al primo giudice, in quanto, nell’ottica di una interpretazione letterale degli artt. 353 e 354 c.p.c., costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte che il giudice di appello il quale rilevi una nullità degli atti del giudizio di primo grado successivi alla notifica della citazione introduttiva deve disporre l’ulteriore trattazione della causa dinanzi a sè e deciderla nel merito, in applicazione del principio generale secondo il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame e non può rinviare la causa al primo giudice, stante la tassatività delle ipotesi di rimessione previste dai citati articoli (v. per tutte sul punto Cass. 2003 n. 11949; Cass. 2003 n. 1935; 2001 n. 7449; 2001 n. 4412; 2001 n. 2918; 1999 n. 12052; 1999 n. 1267; 1998 n. 4403; 1997 n. 2251; 1996 n. 3061).
 Nel caso di specie, a seguito della rilevata nullità, non residua alcuna attività inerente la trattazione della causa di primo grado da completare davanti al giudice di appello, in quanto nel primo giudizio la stessa era stata già assunta in decisione, con assegnazione alle parti del termine per il deposito di comparse conclusionali, essendosi pertanto esaurito l’iter degli incombenti processuali precedenti all’assunzione in decisione della causa. La pronuncia anticipata del giudice di prime cure rispetto alla scadenza del termine concesso, d’altra parte, non ha pregiudicato nel concreto l’attività defensionale dell’attrice, che ha depositato la propria memoria conclusionale in data antecedente all’emissione della sentenza (come risulta dalla produzione del fascicolo d’ufficio del Giudice di Pace), mentre la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche nel presente giudizio ha consentito di fatto all’appellante di riproporre davanti a questo giudice le stesse argomentazioni e difese contenute nel proprio scritto defensionale pretermesso in primo grado (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale dell’appellante).
La nullità della sentenza di primo grado impone, però, per i motivi di cui sopra, il riesame del merito della causa davanti a questo giudice.
Al riguardo, deve essere rigettata in via preliminare l’eccezione sollevata da parte convenuta (appellante) di difetto di integrazione del contraddittorio in occasione degli accertamenti tecnici effettuati dal consulente d’ufficio dott. L., in quanto l’asserita mancata comunicazione al CTP dell’inizio delle operazioni peritali (che non emerge dalla relazione dell’ausiliario, il quale dà atto dell’assenza dei periti di parte alla data fissata per la prima visita della perizianda), doveva essere opposta nella prima istanza o difesa successiva alla notizia del vizio (ai sensi dell’art. 157 sec. co. c.p.c.), cioè, al più tardi, all’udienza del 18.5.2004, successiva al deposito della CTU. In assenza di rilievi di sorta manifestati nel corso di tale udienza (nella quale, invece, sono state presentate osservazioni critiche limitate solo al merito della CTU), l’asserita nullità deve comunque ritenersi sanata.
Quanto alla presunta assenza di nesso di causalità tra il fatto addebitato al Centro fisioterapico convenuto – in sé pacifico, alla luce anche della dichiarazione scritta rilasciata dal responsabile della struttura che dà atto della sottoposizione della M., per errore del fisioterapista, ad un’esposizione di dieci minuti di raggi UV piuttosto che di quelli ultrarossi prescritti dal suo medico (cfr. all. 1 fasc. attrice) – le considerazioni svolte dalla convenuta in merito all’inidoneità di un’esposizione della durata di quella in oggetto ai raggi UV a provocare le lesioni riscontrate sulla periziata si basano soltanto sull’allegazione di un asserito fatto notorio, senza alcun supporto documentale di carattere scientifico (e senza alcun rilievo specifico contenuto in una consulenza di parte, pur avendo le parti potuto usufruire di un rinvio per l’esame della CTU) in grado di confutare validamente i risultati dell’esame obiettivo compiuto dal CTU, il quale ha accertato la sussistenza del suddetto nesso di causalità, basandosi sull’esame clinico dell’attrice e sulla documentazione medica agli atti (in particolare la certificazione del dermatologo dott. Z. e quella dell’ospedale di C., entrambe concordi con le conclusioni del CTU).
Per le stesse ragioni, nessun tipo di rilievo può assumere il fattore causale ipotetico invocato dalla convenuta in via alternativa o concorrente con quello oggetto di causa, in assenza di elementi anche solo presuntivi dai quali ipotizzare una diversa evoluzione del nesso eziologico e tali da giustificare il richiamo del CTU (non è sufficiente al riguardo il riferimento fatto dalla convenuta al fatto che l’incidente si è verificato all’inizio della stagione estiva) e alla luce degli accertamenti condotti sulla perizianda dallo stesso consulente, il quale, in merito allo stato pregresso e alla sintomatologia soggettiva accusata dalla stessa, ha rilevato: “la predetta riferisce di non aver mai sofferto in passato di patologie relative a processi infiammatori interessanti le regioni cutanee in esame e, in atto, non accusa nessun disturbo”.
D’altra parte, è un dato di comune esperienza, rientrando nei canoni di ordinaria prudenza, diligenza e perizia tecnica, che il terapista di un centro fisioterapico accerti, prima dell’esposizione del paziente ad un trattamento di esposizione a raggi infrarossi, che lo stesso non manifesti segni di pregresse scottature o di altre lesioni nell’area cutanea interessata, tali da sconsigliare l’inizio della terapia. Nel caso di specie nessun argomento probatorio è stato dedotto in merito dalla convenuta, la quale si è limitata a fare affidamento sull’accertamento integrativo del CTU, in funzione meramente esplorativa, non essendo tra l’altro emerso dalla relazione del perito alcun elemento anche solo presuntivo che lasciasse desumere un decorso del nesso causale conforme alla versione della parte.
Dalle conclusioni a cui è pervenuto il CTU risulta che, in occasione del sinistro per cui è causa, l’attrice ha riportato in data 1.7.2002 un’ustione di 1° grado alla regione posteriore del collo e dorso, lesione cutanea che guariva a seguito della terapia medica a cui la stessa si sottoponeva.
Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:
– 7 giorni di inabilità temporanea assoluta;
– 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, durante i quali “la predetta ha potuto espletare le proprie attività quotidiane pur con notevole sofferenza e disagio causate dagli esiti ancora recenti del trauma subito, quali iperergia e iperestesia della zona cutanea interessata, motivo per il quale era costretta a modificare le proprie abitudini e comportamenti legati alla stagione estiva” (p. 2 della relazione). Non veniva invece registrato alcun danno permanente.
Il Giudice condivide e fa proprie le conclusioni del CTU, per la scrupolosità con la quale sono stati acquisiti i dati di base e per la completezza del procedimento logico-tecnico seguito nella valutazione degli elementi così acquisiti, con particolare riferimento alla valutazione della durata e dell’entità dell’inabilità temporanea che trova riscontro nella documentazione medica allegata dall’attrice.
Il danno biologico per inabilità temporanea va liquidato attribuendo un giusto ristoro per ogni giorno di durata della malattia, proporzionato alla gravità della lesione. Al riguardo, appare equo riconoscere per ogni giorno di I.T.P. assoluta l’importo di euro 37,95.
All’attrice, pertanto, spettano euro 265,65 per i 7 giorni di ITP assoluta riconosciuti dal consulente; euro 759,00 per i 40 giorni di ITP relativa al 50%.
Conseguentemente il danno da inabilità temporanea riportato dall’attrice ammonta all’attualità a complessivi euro 1.024,65.
Spetta all’attrice anche il risarcimento dei danni materiali, consistiti nel pagamento delle spese mediche documentate con ricevute versate in atti, riconducibili per il loro oggetto alle visite e terapie conseguenti al sinistro, per un ammontare di euro 175,00.
A compensazione dell’ulteriore danno, da lucro cessante, derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta (danno che deve intendersi domandato dall’attrice con la richiesta di attribuzione di interessi e che deve presumersi esistente, in considerazione del verosimile utilizzo di siffatta somma, se tempestivamente corrisposta, in impieghi remunerativi), possono attribuirsi alla M. interessi, al saggio legale in vigore anno per anno, a decorrere, quanto al danno biologico dalla data del fatto lesivo sino ad oggi, sull’importo di euro 1.024,65 svalutato in base agli indici Istat fino alla predetta data dell’accadimento lesivo ed ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici; e, quanto al danno patrimoniale (spese mediche), dalla data di sostenimento della spesa sino ad oggi, rivalutata ogni anno secondo i più volti detti indici.
Sull’intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento all’attore, decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza.
L’accertamento del danno causato dal fatto dell’ausiliario ed il rapporto di causalità tra tale danno e l’esercizio delle incombenze dello stesso ausiliario consentono di configurare la responsabilità del centro fisioterapico ai sensi dell’art. 1228 c.c., con conseguente obbligo di quest’ultimo di risarcire il pregiudizio subito dall’attrice. 
Le spese di lite del giudizio di primo grado, da liquidarsi nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta. Parimenti a carico della stessa devono essere definitivamente poste le spese della CTU.
L’accoglimento dell’appello limitatamente alla domanda di accertamento della nullità della sentenza impugnata e l’adesione dell’appellata, in sede di precisazione delle conclusioni, a tale domanda, giustificano la compensazione delle spese di lite del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala in grado di appello, definitivamente pronunziando;
1) dichiara la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, della sentenza n. 627/04 emessa il 12.10.2004 dal Giudice di Pace di Marsala;
2) in accoglimento della domanda di ***********, accertata la responsabilità della “Centro Medico F.K.T. *********”, ai sensi dell’art. 1228 c.c., per le lesioni cutanee subite dall’attrice a seguito della seduta di fisioterapia dell’1.7.2002, condanna la convenuta al pagamento in favore della M., a titolo di risarcimento del danno biologico e patrimoniale, della somma di euro 1.199,65 (1024,65 + 175,00), oltre interessi legali e rivalutazione nella misura indicata in motivazione;
3) condanna la “Centro Medico F.K.T.*********.” al pagamento in favore della M. delle spese di lite del giudizio di primo grado, spese che liquida in complessivi euro 1.096,00, di cui euro 434,00 per esborsi (comprese le spese per la CTU), euro 285,00 per diritti ed euro 377,00 per onorari, oltre rimb. forfett., IVA e CAP co­me per legge;
4) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Marsala li 18.2.2006
                                                                               Il Giudice
                                                                              ***** ***********
       
 

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