Corte di Appello di Caltanissetta, I Sezione Penale , N. 1023/06 DEL 31-10-2006: L’appaltatore delle opere ove richiesto dal committente di effettuare la realizzazione dei lavori senza il rispetto di specifiche norme antinfortunistiche o comunque dettate

sentenza 23/11/06
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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A
__________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Caltanissetta
I Sezione Penale
Composta dai Sigg. Magistrati:
1.      Perrino _____________ Dott.Giovanni _____ Presidente
2.      Pardo______________ Dott. Ignazio_______ Consigliere
3.      Giannazzo   ________ Dott. _________________ Consigliere
Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal
Dott. Pardo_______________________
Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. F. Imbergamo______________
___________________________ l’appellante e i __ difensor _______
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa contro:
LV. *** **** ivi residente ****.
 
 
A P P E L L ANTE 
Avverso la sentenza del 29.4.2005 del Tribunale di Enna in composizione monocratica, che dichiarava *** *** colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dichiara *** *** interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Condanna *** *** al risarcimento dei danni, in favore delle costituite parti civili, che liquida nella somma di euro 110.000,00 in favore di M. *** in proprio e di uro 10.000,00 in favore di M. *** nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore M. ***;
Condanna, inoltre, *** *** al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di costituzione e rappresentanza delle parti civili che liquida nella complessiva somma di euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Dispone la restituzione, agli aventi diritto, dei beni in sequestro.
IMPUTATO
B) del reato di cui agli artt. 41 e 589 c.p. perché quale titolare della ditta omonima per colpa consistita in imperizia ed in violazione delle norme UNI n. 8612 del giugno 1989 relative ai franchi di sicurezza, ed in particolare nel realizzare il cancello scorrevole apposto c/o l’abitazione del Di. *** non attenendosi alle regole d’arte, – nella specie ometteva di montare il fermo del cancello nel ciclo di apertura ad una altezza dal pavimento superiore a circa metri due anziché a centimetri 75, ometteva di montare il cancello in modo tale che lo spazio rimasto tra la parte scorrevole di quest’ultimo e le parti fisse, (pilastro e muretto di recinzione), fosse superiore a millimetri centoventi anziché millimetri quindici, al fine di evitare il cesoiamento – contribuiva alla causazione dell’evento letale di M. Oriano.
In Enna, 30.5.1998
 
PARTE CIVILE:
M. *** Nao ad Enna il 2.9.1966;
M. *** Nato a Enna il 14.11.1991
Rappr. e difesi Avv. Patrizia Di Mattia di Enna.
 
 
N. _1023/06__ Reg. Sent
 
N. 282/2006        Reg.Gen.                  
 
N. 1034/98           Reg. N.R.                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S E N T E N Z A
 
 
In data 31-10-2006___
 
 
 
 
 
Depositata in Cancelleria
 
il 7-11-2006______
 
 
Il Cancelliere C 1
 
 
 
 
 
Addì ______________
 
redatt ______sched___
 
N.________________
 
Art.Camp.pen
 
 
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 aprile 2005 il Tribunale di Enna, in composizione monocratica, condannava LV. *** alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ritenendolo responsabile del delitto di omicidio colposo commesso il 30 maggio del 1998 in Enna ai danni del minore M. ***.
Con la stessa pronuncia il Giudice di primo grado condannava altresì l’imputato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite liquidati in complessivi € 120.000 ed assolveva invece il proprietario del cancello elettrico Di. *** e la madre del minore C. ***.
I fatti presi in considerazione nell’impugnata sentenza riguardano le modalità dell’incidente occorso il 30-5-1998 allorché  mentre M. *** ed il fratello M. *** erano intenti a giocare con il cancello elettrico sito all’entrata della proprietà Di., installato dall’imputato LV., provocandone l’apertura e la chiusura, il primo, dall’età di appena anni 2 e mezzo, veniva travolto dal cancello e schiacciato dallo stesso trovando così la morte per collasso cardiocircolatorio.
Il Giudice di primo grado riteneva che l’imputato fosse responsabile di avere installato il predetto cancello elettrico non osservando le specifiche norme di sicurezza dettate per il funzionamento di detti meccanismi ed in particolare, innanzi tutto, realizzando uno spazio tra il cancello e la parte fissa del muro esterno di cinta di 12 cm contro un massimo previsto di cm.1,5 e così creando un’intercapedine di schiacciamento. Inoltre il primo Giudice evidenziava altresì ulteriori violazioni ed in particolare l’assenza di una fotocellula capace di arrestare il moto del cancello qualora corpi estranei si fossero frapposti alla corsa dello stesso dal lato interno della proprietà Di., nonché, infine, l’assenza di una costa pneumatica posta alla fine corsa del cancello tale da impedire lo schiacciamento di chi si fosse eventualmente trovato in detta posizione.
Accertato che la causa del decesso del M. *** andava attribuita proprio all’opera di schiacciamento effettuata dal cancello, il Tribunale ennese riteneva non influenti le giustificazioni fornite dal LV. circa le modalità costruttive del congegno elettrico e secondo le quali l’imputato aveva fatto presente al Di. in fase di installazione le modifiche necessarie per eseguire il lavoro a regola d’arte e con il rispetto delle normative antinfortunistiche ma quest’ultimo, anch’esso imputato nel processo di primo grado, al fine di evitare la lievitazione dei costi necessari per la ripavimentazione di un tratto della proprietà aveva escluso la realizzazione delle richieste modifiche.
Pertanto, giudicata gravemente colposa la condotta dell’imputato, poiché posta in essere con previsione dell’evento essendo stata accertata la consapevolezza della realizzazione di una struttura pericolosa, il primo Giudice escludeva la possibilità di concedere all’imputato le circostanze attenuanti generiche ed infliggeva una pena al limite del massimo edittale contestualmente disponendo la condanna del LV. al risarcimento del danno morale in favore delle parti civili costituite.
Proponeva impugnazione la difesa dell’imputato deducendo innanzi tutto l’assenza di nesso di causalità tra la condotta dell’appellante e l’evento morte poiché l’imprudenza dei coimputati che avevano lasciato incustoditi i due minori giocare sul cancello in movimento doveva ritenersi causa esclusiva del fatto illecito; lamentava inoltre che la mancata installazione del cancello elettrico nel rispetto delle norme antinfortunistiche doveva attribuirsi non alla volontà dell’imputato bensì all’esclusiva condotta del Di. che aveva voluto evitare di sopportare ulteriori costi sicchè nessun rimprovero poteva essere mosso al LV. che si era limitato ad osservare le direttive del committente.
Al proposito chiedeva anche la riapertura dell’istruzione dibattimentale per l’audizione del teste Battaglia che aveva assistito ad uno specifico colloquio tra i due imputati avente ad oggetto proprio la pericolosità dell’uso del cancello nonché per disporre la riaudizione di tutti quei testi che in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale si erano limitati a confermare circostanze precedentemente riferite dinanzi ad un diverso organo giudicante.
In via subordinata, poi, chiedeva concedersi le circostanze attenuanti generiche e ridursi la pena inflitta all’esito del giudizio di primo grado. 
All’udienza del 31 ottobre 2006, svolta la relazione, il Procuratore Generale invitava la Corte a valutare l’effetto della applicabilità della legge ex Cirielli a tutti i procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della stessa, indi le parti, concludevano come da separato verbale di causa in atti.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente deve essere escluso che nel caso in esame possano trovare applicazione i nuovi termini di prescrizione dei reati introdotti dalla legge c.d. ex Cirielli secondo quanto recentemente disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 23 ottobre 2006 che ha esteso a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della predetta legge l’applicabilità delle nuove disposizioni.
Invero alla data di entrata in vigore della predetta legge che ha riformato integralmente il sistema di calcolo dei termini di prescrizione (dicembre 2005) il presente procedimento era già pendente in fase di appello come risulta dalla attestazione della cancelleria apposta in calce ai motivi di gravame che risultano appunto depositati alla data del 18 ottobre 2005; e poiché è proprio alla data di proposizione dei motivi che occorre far riferimento per stabilire la pendenza del procedimento di secondo grado è certo che alla data di entrata in vigore della ex Cirielli il procedimento nei confronti del LV. era già in fase di gravame con la conseguente esclusione dell’applicabilità dei nuovi termini di prescrizione alla luce di quanto disposto dall’art. 10 della predetta legge, non modificato dal recente intervento della Corte Costituzionale per quanto attiene appunto ai procedimenti pendenti in appello e cassazione.
Ciò posto ritiene poi la Corte che il gravame proposto dalla difesa dell’imputato ed attinente la responsabilità dello stesso nella causazione dell’evento sia infondato e debba, pertanto, essere respinto.
Ed infatti, va innanzi tutto evidenziato come il giudice di prime cure abbia con motivazione logica ed esauriente alla quale ci si riporta specificato le ragioni in forza delle quali ritenere il LV. responsabile dell’evento letale causato con evidente violazione delle regole sulla installazione dei dispositivi automatici di chiusura.
Né fondate paiono le richieste di riapertura dell’istruzione dibattimentale poiché le stesse non sono necessarie ai fini del decidere ove si consideri che il dibattimento di primo grado ha esattamente ricostruito le modalità di causazione dell’evento e la condotta posta in essere da ciascuno degli imputati sicchè superflua è l’audizione del teste Battaglia; correttamente poi il Giudice di primo grado procedeva alla rinnovazione del dibattimento svoltosi dinanzi a diverso organo giudicante non essendo stata violata alcuna norma sul contraddittorio in sede di formazione della prova poiché non risulta che alla difesa dell’imputato non sia stato permesso di proporre nuove domande ai testimoni già precedentemente escussi.
Infondati sono poi i motivi di gravame riguardanti la ricostruzione dei fatti e l’individuazione della responsabilità del LV..
Invero, in ordine al primo motivo, con il quale l’appellante ha dedotto l’efficacia assorbente della condotta imprudente tenuta dai coimputati e consistita nell’omessa sorveglianza dei minori, rispetto a quella del LV., va sottolineato che il criterio dell’equivalenza delle concause attribuisce uguale rilevanza a ciascuna azione che abbia concorso a causare l’evento  stabilendo espressamente all’art. 41 c.p. che nessuna rilevanza assume il concorso di cause sopravvenute anche se indipendenti dall’azione del colpevole.
Orbene, nel caso in esame, deve ritenersi che il LV. installando il cancello elettrico in violazione delle specifiche norme riguardanti i dispositivi automatici ed in particolare realizzando una pericolosa intercapedine di schiacciamento, omettendo l’installazione della c.d. costa pneumatica e di una cellula fotoelettrica capace di arrestare la corsa del dispositivo quando corpi estranei si fossero frapposti nella fase di arretramento, pose certamente in essere le condizioni perché un evento dannoso potesse verificarsi poiché qualora detta condotta, evidentemente colposa, non fosse stata posta in essere, l’evento letale non si sarebbe verificato.
Per ritenere fondato tale motivo di gravame l’appellante avrebbe dovuto fornire la prova che anche il rispetto di tutte le normative antinfortunistiche sopra indicate non avrebbe impedito il verificarsi dell’evento sicchè lo stesso avrebbe potuto essere casualmente attribuito alla sola condotta di omessa vigilanza, ma tale dimostrazione non è stata fornita nel procedimento di primo grado né tantomeno è oggetto delle istanze di riapertura dell’istruzione dibattimentale sicchè non appare certamente fondato ritenere che la causa sopravvenuta fu da sola idonea a causare l’evento morte.
Altresì infondato è poi il motivo di gravame riguardante la supposta attribuibilità esclusiva al Di. dei difetti costruttivi; invero in tema di responsabilità per danni causati da opera costruita in appalto è principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza quello secondo cui è l’appaltatore che in primo luogo risponde sia della violazione delle normative antinfortunistiche sia dei danni causati a terzi per violazione delle regole costruttive.
Al proposito ha affermato la Corte di Cassazione che:” In tema di reato colposo l’appaltatore e’ esente da responsabilita’ per i danni arrecati a terzi dalla difettosa costruzione dell’opera dipendente da errori progettuali solo quando tali errori, oltre a non essere da lui conosciuti o scoperti, non siano riconoscibili con le capacita’ e le cognizioni tecniche richiestegli quale imprenditore del particolare ramo interessato dall’appalto” (Cass.3412/1988).
Nel caso di specie non è emerso che il progetto dei realizzazione del cancello elettrico venne effettuato da terzi e che il LV. si limitò ad eseguire tale schema né che l’imputato fosse privo delle capacità specifiche per rendersi conto della pericolosità del dispositivo installato; ed anzi l’istruzione dibattimentale di primo grado può ritenersi avere fornito proprio prova del contrario e cioè della circostanza che LV. installò il cancello convenendo le modalità realizzative con il proprietario committente delle opere Di. *** e che lo stesso appellante era ben consapevole della pericolosità del congegno al punto da averlo fatto presente al committente.
La concorrente condotta colposa del Di., il quale volle l’installazione del cancello senza il rispetto delle regole d’arte, ingiustificatamente sottovalutata dal Giudice di primo grado che ne ha pronunziato l’assoluzione, non può comunque escludere l’imprudenza del LV. il quale a fronte delle insistenze del proprietario avrebbe dovuto compiere l’unica condotta richiestagli e cioè rifiutarsi di effettuare l’installazione di un dispositivo assai pericoloso ed addirittura rivelatosi letale per un bambino di appena 2 anni e mezzo.
Deve pertanto ritenersi che l’appaltatore delle opere ove richiesto dal committente di effettuare la realizzazione dei lavori senza il rispetto di specifiche norme antinfortunistiche o comunque dettate per la sicurezza della specifica opera,  non si libera dalla conseguente responsabilità colposa per eventi dannosi cagionati a terzi, avendo lo stesso piena autonomia, e conseguente responsabilità, nella scelta della modalità operative.
In ordine poi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ritiene la Corte corretta la valutazione operata dal Giudice di primo grado, poiché la previsione da parte del LV. di eventi dannosi in danno di terzi dallo stesso espressamente rappresentati al Di. e la violazione di plurime regole dettate a tutela di terzi, deve far ritenere certamente elevato il grado della colpa sicchè i benefici di cui all’art. 62 bis c.p. non possono essere concessi.
Fondato è invece il motivo di gravame riguardante l’entità della pena inflitta dal primo Giudice in misura prossima al massimo edittale; al proposito infatti occorre evidenziare come la personalità dell’imputato non possa ritenersi negativa in quanto lo stesso è esente da precedenti condanne sicchè in conformità ai criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. appare conforme a giustizia rideterminare la stessa nella misura di anni 2 di reclusione.
Tutte le statuizioni civili dell’impugnata sentenza devono poi essere confermate e l’imputato altresì condannato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile in questo grado del giudizio liquidate in € 800 oltre iva e cpa.
Infine avuto riguardo alla concessione del beneficio dell’indulto introdotto con la legge 241/2006 la pena inflitta deve essere dichiarata interamente condonata alle condizioni di legge.
PQM
La Corte visto l’art. 605 cpp, in parziale riforma della  sentenza emessa dal Tribunale di Enna, in composizione monocratica, in data 29-4-2005, appellata da LV. *** riduce la pena inflitta dal primo Giudice ad anni 2 di reclusione.
Conferma nel resto l’impugnata sentenza e condanna l’imputato  alla refusione  delle spese processuali sostenute dalla parte civile in questo grado del giudizio che liquida in € 800 oltre iva e cpa.
Visto l’art. 1 legge 241/2006
Dichiara interamente condonata la pena come sopra inflitta;
Caltanissetta, 31-10-2006
Il Consigliere rel.
                      Il Presidente
 
 
 
 
 
 

sentenza

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