Se il termine mobbing può essere generalmente riferito ad ogni ipotesi di pratiche vessatorie, poste in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro, in tale fattispecie potrebbero venir

Lazzini Sonia 22/12/05
Scarica PDF Stampa

Questo non rappresenta dunque un mero presupposto estrinseco ed occasionale della tutela invocata, in quanto la stessa attiene a diritti soggettivi derivanti direttamente dal medesimo rapporto, lesi da comportamenti che rappresentano l’esercizio di tipici poteri datoriali, in violazione non solo del principio di protezione delle condizioni di lavoro, ma anche della tutela della professionalit? prevista dall’art. 2103 cod. civ. (in relazione alla quale si chiede il ripristino della precedente posizione di lavoro e della corrispondente qualifica)

?

Davanti al Tar (Tribunale Regionale Di Giustizia Amministrativa Del Trentino-Alto Adige – Sede Di Trento ? sentenza numero 242 del 12 settembre 2005 ) si propone un ricorso avverso una fattispecie di mobbing subita da un dipendente di un?amministrazione pubblica; sulla base di quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con la sentenza 4 maggio 2004 n. 8438, l?adito giudice amministrativo accetta di decidere nel merito.

?

?

Per attestare quindi la giurisdizione del giudice amministrativo, la Suprema Corte di Cassazione sottolinea che:

<Si tratta pertanto di atti di gestione del rapporto di lavoro che, indipendentemente da una concreta correlazione con un disegno di persecuzione reiterata, trovano un diretto referente normativo nella disciplina della regolamentazione del rapporto e ricevono da questa la loro sanzione di illiceit?. La fattispecie di responsabilit? va cos? ricondotta alla violazione degli obblighi contrattuali stabiliti da tali norme, indipendentemente dalla natura dei danni subiti dei quali si chiede il ristoro e dai riflessi su situazioni soggettive (quale il diritto alla salute) che trovano la loro tutela specifica nell’ambito del rapporto obbligatorio.

?

? poi del tutto infondata l’affermazione secondo cui la tutela risarcitoria (in tutte le sue componenti) fondata sulla responsabilit? contrattuale dell’ente datore di lavoro non potrebbe essere fatta valere dinanzi al giudice del rapporto, al quale spetta la cognizione della controversia>

?

Nella fattispecie emarginata pero? il ricorso viene dichiarato inammissibile per decadenza e cos? non ci ? dato modo di conoscere la fondatezza o meno dei motivi di parte ricorrente.

?

A cura di Sonia Lazzini

  • leggi la sentenza

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento