Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo dal 15 novembre 2014

Redazione 14/11/14
Scarica PDF Stampa

Nonostante le anomalie climatiche che avvolgono tutta Italia, da domani parte l’obbligo di dotare le proprie autovetture di pneumatici invernali.

La disposizione è disciplinata dall’art. 6 del Codice della Strada, introdotta dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 e applicabile anche per l’art. 7 C.d.S. nei centri abitati.

Bene giuridico tutelato è garantire una buona circolazione stradale, anche in condizioni climatiche, quali precipitazioni piovose e fenomeni di pioggia ghiacciata, che possono avere un’intensità e una durata tale da condizionare il regolare svolgimento del traffico.

Questi fenomeni possono determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli. In tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione stradale creando disagio e preoccupazione agli utenti della strada.

La riforma del 2010, che ha introdotto modifiche alla circolazione stradale, ha riguardato anche la definizione degli pneumatici da neve o da ghiaccio, indicati ora come “invernali”. Si tratta di sistemi antisdrucciolevoli alternativi alle catene, noti anche come pneumatici termici, i quali garantiscono una buona tenuta in presenza di temperature basse.

Ma la vera novità è che non solo i veicoli devono essere muniti di questi dispositivi, ma devono anche possedere i sistemi antisdrucciolevoli a bordo degli stessi, in modo da essere impiegati in caso di necessità, quando si verificano precipitazioni nevose o ghiaccio sulla strada.

 

Ma per chi scatta l’obbligo dei pneumatici invernali?

Per  i veicoli a quattro ruote, incluse le auto, i tir e i mezzi pesanti, purchè non abbiamo montati i pneumatici “quattro stagioni”, ossia quelli adatti ad affrontare sia la stagione estiva che quella invernale.

 

Pneumatici invernali

E’ quindi necessario dotare il proprio veicolo di pneumatici dello spessore di almeno 1,6 millimetri, anche se la legge consiglia a tutti gli utenti almeno 4 millimetri di battistrada.
In generale, le gomme termiche idonee sono quelle omologate dalla Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche. In questi casi, saranno munite del previsto marchio di omologazione.

 

Periodo in cui vige l’obbligo

Per un’uniformità della normativa nazionale, la citata direttiva disponeva che il periodo interessato dall’obbligo fosse ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, con delle deroghe a zone particolari di montagna.

 

Segnaletica Stradale

Quest’ obbligo e la relativa disposizione devono essere resi noti con l’impiego della segnaletica stradale verticale prescritta e riportata nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, introdotto con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
A partire dal punto di impianto del segnale, parte l’obbligo di circolare con catene da neve o con pneumatici da neve.

 

Montaggio delle Catene

Quanto al montaggio delle catene, la normativa nazionale non prevede specifiche disposizioni.
È necessario ricorrere alla Convenzione Internazionale sulla circolazione stradale, conclusa a Vienna nel 1968, dove è specificato che il segnale D,9 “Obbligo di catene” indica che “i veicoli che circolano sulla strada all’inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici”.

 

Sanzioni

Chi viaggia senza catene (o altri dispositivi antisdrucciolevoli a bordo o pneumatici da neve) dove previsto da apposita segnaletica commette una violazione al Codice della strada.
La sanzione è differenziata a seconda che l’utente si trovi dentro al centro abitato o fuori:

centro abitato: sanzione amministrativa minima di 41,00 euro, come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada;
fuori dai centri abitati: sanzione amministrativa minima di 84,00 euro, come previsto dall’art. 6 commi 4 lett. e) e 14 del Codice della strada.

In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l’ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 84,00 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

 

Per maggiori informazioni e dettagli consulta il portale www.vigilaresullastrada.it

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento