Via libera al decreto svuota carceri: il Governo ottiene la fiducia

Redazione 10/02/12
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Nella giornata di ieri il Governo ha ottenuto la fiducia sulla legge di conversione del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 (Interventi urgenti in materia di sovraffollamento carcerario), nel testo già modificato dal Senato e confermato dalle Commissioni parlamentari; martedì il voto finale.

I punti fondamentali del discusso provvedimento sono: le nuove modalità di convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; l’innalzamento del periodo residuo di pena detentiva che è possibile scontare nella propria abitazione da 12 a 18 mesi; l’estensione della disciplina dell’ingiusta detenzione ai procedimenti anteriori all’emanazione del codice di procedura penale del 1988; la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Riguardo al primo punto, si segnala la modifica (disposta dall’art. 1 del decreto legge) apportata al testo dell’art. 558 del codice di procedura penale ai sensi della quale la misura dell’arresto deve essere convalidata entro le 48 ore successive alla sua esecuzione: rispetto al termine originariamente previsto di 96 ore c’è stato un dimezzamento per favorire l’accelerazione della procedura.

Il D.L. 211/2011 aggiunge, inoltre, al testo dell’art. 558 c.p.p. due commi che prevedono come regola generale che il P.M. disponga la custodia dell’arrestato in attesa di convalida presso il domicilio (o in altro luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura o assistenza), e solo ove ciò non sia possibile in idonee strutture nella disponibilità di ufficiali o agenti della polizia giudiziaria. L’arrestato in flagranza per i reati di scippo e furto in abitazione, di rapina e di estorsione verrà custodito presso le camere di sicurezza del circondario; ciò al fine di scongiurare il fenomeno delle “porte girevoli”, ossia la carcerazione per pochi giorni.

Invece l’interrogatorio delle persone in stato di detenzione, o perché in attesa di giudizio di convalida, o per qualsivoglia altro motivo, avverrà nel luogo di custodia.

Altra modifica destinata ad avere rilievo è quella prevista con riguardo alla misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. (art. 3ter del D.L. 211/2011): il provvedimento ne stabilisce la definitiva chiusura entro il 1° febbraio 2013, e, a decorrere dal 31 marzo 2013, l’esecuzione della misura avverrà esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie regionali e le persone che nel frattempo hanno cessato di essere socialmente pericolose dovranno essere dimesse e prese incarico dai Dipartimenti di salute mentale territoriali.

Contestualmente alle citate misure volte a contrastare il sovraffollamento delle carceri sono state stanziate ingenti somme per far fronte alle esigenze di edilizia carceraria: l’auspicio è quello di mettere ordine in un settore delicato e far scontare ai detenuti le pene in situazioni non degradanti e conformi al principio rieducativo di cui alla nostra Costituzione.

Redazione

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