Contratto tra medico e struttura: nullità della clausola di rivalsa

È nulla la clausola nel contratto di lavoro tra medico e struttura sanitaria che prevede la rivalsa anche in caso di colpa non grave del medico.

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 È nulla la clausola nel contratto di lavoro tra medico e struttura sanitaria che prevede la rivalsa anche in caso di colpa non grave del medico. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Tribunale di Latina – Sentenza n. 1498 del 19-08-2025

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_LATINA_N._1498_2025_-_N._R.G._00001304_2019_DEPOSITO_MINUTA_19_08_2025__PUBBLICAZIONE_19_08_2025.pdf 387 KB

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Indice

1. Il fatto: il risarcimento del danno per colpa non grave


Una signora conveniva in giudizio un medico e una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento di mastoplastica riduttiva eseguito in occasione della partecipazione ad un programma televisivo.
In particolare, l’attrice sosteneva che il consenso informato che aveva prestato non era valido, ma soprattutto che dopo l’intervento chirurgico aveva subito un aggravamento della propria salute proprio nella zona areolare del seno destro dove era stato effettuato l’intervento, che aveva costretto il medico ad intervenire nuovamente per revisionare la ferita chirurgica e che aveva determinato la compromissione definitiva di detto seno.
L’attrice chiedeva quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell’erroneità del predetto intervento chirurgico.
Entrambi i convenuti contestavano i fatti esposti da parte attrice e sostenevano la regolarità dell’intervento chirurgico eseguito, eccependo che le anomalie del decorso post-operatorio erano da imputare ad una condotta negligente della paziente che non avrebbe rispettato le prescrizioni del medico e precisamente quella di non fumare dopo l’intervento.
Infine, la struttura sanitaria formulava una chiamata in causa traversale del medico, esercitando un’azione di rivalsa nei suoi confronti quale responsabile dei danni eventualmente causati alla paziente e chiedendo la sua condanna a tenere indenne la struttura sanitaria.
La predetta domanda traversale della struttura sanitaria si fondava sulla presenza di una clausola nel contratto di lavoro sottoscritto tra medico e struttura, in base al quale quest’ultima aveva il diritto di agire in rivalsa nei confronti del medico anche nei casi in cui i danni subiti dai pazienti fossero imputabili ad una condotta del medico qualificata da colpa non grave. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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La quarta edizione del volume esamina la materia della responsabilità medica alla luce dei recenti apporti regolamentari rappresentati, in particolare, dalla Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e dal decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici. Il tutto avuto riguardo all’apporto che, nel corso di questi ultimi anni, la giurisprudenza ha offerto nella quotidianità delle questioni trattate nelle aule di giustizia. L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chances, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando. A chiusura dell’Opera, un interessante capitolo è dedicato al danno erariale nel comparto sanitario. Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics di Roma e Milano, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato presso l’Università Luiss di Roma. Avvocato cassazionista, studioso dei diritti della persona, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato numerosissimi contributi in tema, fra volumi, trattati, voci enciclopediche, note e saggi.

 

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2. Le valutazioni del Tribunale sul contratto medico-struttura


Preliminarmente, il Tribunale di Latina ha evidenziato come la Legge Gelli-Bianco, che disciplina la responsabilità medica, prevede due diverse forme di responsabilità civile per gli eventi di malpractice medica: la responsabilità della struttura sanitaria viene qualificata sempre come contrattuale, mentre (in linea di massima) quella del medico viene ricondotta nell’alveo della responsabilità extracontrattuale.
Tale doppio regime di responsabilità determina una bipartizione anche della disciplina applicabile in tema di prescrizione del diritto al risarcimento, del danno risarcibile e dell’onere probatorio in capo a danneggiante e danneggiato.
In particolare, mentre per far valere la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, il paziente dovrà provare il titolo contrattuale e dedurre un inadempimento qualificato astrattamente idoneo a causare l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova patologia in capo al paziente medesimo (quindi sostanzialmente, quest’ultimo dovrà provare il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’aggravarsi della patologia o la nuova patologia insorta). Invece, per fare valere la responsabilità extracontrattuale del medico, il paziente dovrà allegare e provare tutti gli elementi del fatto illecito, quindi ivi compreso l’elemento soggettivo in capo al danneggiante, oltre che il nesso di causalità tra la condotta di quest’ultimo e l’evento dannoso nonché il nesso di causalità tra l’evento dannoso e il danno-conseguenza subito dal paziente (cioè la lesione del bene salute).
Dopo che il paziente danneggiato avrà assolto all’onere probatorio sul medesimo gravante, graverà sul danneggiante, sia essa struttura sanitaria o medico, la prova della non imputabilità della condotta illecita, dimostrando che il mancato o inesatto adempimento della prestazione è stato determinato da un evento imprevedibile e inevitabile secondo l’ordinaria diligenza.
Per quanto riguarda la domanda trasversale di rivalsa formulata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, il giudice ha evidenziato come detta rivalsa sia prevista dall’art. 9 della Legge Gelli-Bianco ed abbia il fine di riequilibrare il rapporto interno tra medico e struttura sanitaria che, nei confronti del paziente danneggiato, presentano un diverso regime di responsabilità. Infatti, con questa bipartizione della responsabilità, il Legislatore ha voluto privilegiare la posizione del medico rispetto a quella della struttura sanitaria, ma attraverso l’istituto della rivalsa ha voluto escludere una concentrazione delle conseguenze del sinistro solo in capo alla struttura sanitaria ed ha invece permesso a quest’ultima di ribaltare in capo al proprio ausiliario dette conseguenze dopo che ha soddisfatto il paziente danneggiato.
In particolare, attraverso l’azione di rivalsa, il Legislatore ha permesso alla struttura sanitaria di agire in regresso nei confronti del medico qualora dimostri il dolo o la colpa grave di quest’ultimo nella esecuzione della prestazione che ha determinato l’evento di malpractice medica.  
Questa possibilità di scaricare le conseguenze del sinistro in capo al medico è però limitata alle sole ipotesi in cui il medico abbia agito con dolo o con colpa grave, con esclusione quindi delle ipotesi in cui la condotta del medico che ha causato il sinistro sia qualificabile come colpa lieve.

3. La decisione del Tribunale: nullità della clausola del contratto


Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che da quanto emerso in sede di CTU si possa configurare sussistente una responsabilità della struttura sanitaria, ma non quella del medico che ha eseguito l’intervento.
Infatti, non solo l’attrice non ha dedotto alcunché dal punto di vista dell’elemento soggettivo, cioè del grado di colpa del sanitario, ma anche nella relazione dei CTU non è stata accertata alcuna colpa del predetto sanitario (infatti, i periti hanno verificato che egli ha agito in conformità al protocollo per quanto riguarda la scelta terapeutica ed ha eseguito correttamente i trattamenti chirurgici rispetto alla situazione clinica della paziente).
Invece, secondo il giudice, sussiste una responsabilità della struttura sanitaria in quanto i CTU hanno accertato che dall’intervento di mastoplastica riduttiva è derivato alla paziente un danno non patrimoniale per la lesione della sua salute che è stato appunto causato dall’operazione eseguita dal medico.
Secondo i periti, infatti, anche se il medico non ha violato i protocolli nell’esecuzione dell’intervento, quest’ultimo presentava la possibilità di una complicanza lesiva piuttosto alta. Pertanto, trattandosi di un danno prevedibile, la struttura sanitaria non è riuscita ad assolvere all’onere sulla medesima gravante di dimostrare che l’inesatto adempimento della prestazione medica è stato determinato da un evento imprevedibile e inevitabile secondo l’ordinaria diligenza.
In considerazione di quanto sopra, il tribunale ha accolto la domanda risarcitoria formulata dall’attrice nei confronti della struttura sanitaria (mentre l’ha rigettata nei confronti del medico), anche se ha poi parzialmente ridotto il risarcimento ritenendo sussistente una condotta della paziente (cioè l’aver fumato dopo l’intervento) che ha contribuito alla causazione del danno.
Per quanto riguarda, invece, la domanda di rivalsa formulata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, il giudice ha deciso di rigettarla, ritenendo che la clausola prevista nel contratto di lavoro del sanitario si da ritenersi nulla.
In particolare, il tribunale ha ritenuto che la previsione, contenuta nel predetto contratto di lavoro tra medico e struttura sanitaria, che deroga alla disposizione normativa prevista dalla Legge Gelli-Bianco (per cui l’azione di rivalsa è esercitabile solo in caso di dolo o colpa grave del medico), è nulla perché congegnata per evitare la disciplina prevista dalla predetta legge. Secondo il giudice, infatti, l’autonomia privata non può derogare alla disciplina prevista dalla Legge Gelli-Bianco in materia di azione di rivalsa.
Conseguentemente, il tribunale ha ritenuto nulla la suddetta clausola contrattuale che prevede l’obbligo del sanitario di tenere indenne la struttura sanitaria per i danni occorsi a terzi anche per il caso di sua colpa non grave.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. …Continua a leggere

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