Reato di restituzione della retribuzione: il nuovo art. 603-quater c.p.

Il nuovo art. 603-quater c.p. punisce chi chiede al lavoratore la restituzione della retribuzione, tutelandone dignità e diritti.

Scarica PDF Stampa Allegati

È stato presentato l’11 settembre del 2025 alla Camera dei Deputati un disegno di legge, cioè il progetto normativo AC n. 2588, con cui si vuole introdurre una nuova norma incriminatrice, vale a dire l’art. 603-quater cod. pen., che prevede il reato di divieto di richiedere la restituzione della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon

Scarica il testo in PDF

leg.19.pdl_.camera.2588.19PDL0160060.pdf 185 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Un nuovo reato a tutela del diritto alla retribuzione effettiva


Con tale progetto di legge, si vuole “tutelare la dignità del lavoratore, promuovere la correttezza nei rapporti di lavoro e garantire la piena attuazione del diritto a una retribuzione effettiva e inviolabile” (così: la relazione illustrativa riguardante questo disegno di legge), cristallizzando ex lege quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra “il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate” (Cass. pen., sez. II, 14/02/2017, n. 11107).
Difatti, l’art. 1 di codesta proposta di legge prevede a tal proposito quanto segue: “1. Dopo l’articolo 603-ter del codice penale è inserito il seguente: «Art. 603-quater. – (Divieto di richiedere la restituzione della retribuzione dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro) – Il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, che richiede o ottiene, in qualsiasi forma, anche indiretta, la restituzione totale o parziale della retribuzione dovuta e corrisposta al lavoratore dipendente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro. La pena e la multa sono aumentate, fino ad un terzo, se il fatto è commesso: a) in danno di un lavoratore in stato di bisogno o vulnerabilità economica; b) con minaccia di licenziamento, demansionamento o altra forma di ritorsione; c) nei confronti di più lavoratori; d) in violazione di normative in materia di lavoro subordinato o sicurezza.
Alla condanna per il delitto di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 603-ter».
Ciò posto, scopo del presente scritto è quello di analizzare brevemente gli elementi costitutivi che connotano siffatto illecito penale fermo restando che, prima di fare questo, si analizzerà la natura di codesta fattispecie delittuosa. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

2. Natura del reato di restituzione della retribuzione: una fattispecie propria e a forma libera


Il reato in questione è: 1) proprio in quanto può essere commesso solo dal datore di lavoro o che ne fa le sue veci; 2) commissivo poiché si richiede il compimento di una delle condotte previste al primo comma (che esamineremo nel paragrafo seguente); 3) di natura alternativa perché è sufficiente che sia posto in essere uno dei comportamenti preveduti dal primo comma di questo articolo 603-quater cod. pen.; 4) a forma libera, essendo sufficiente che l’autore del reato richieda o ottenga anche indirettamente, la restituzione, totale o parziale che sia, della retribuzione dovuta e corrisposta al lavoratore dipendente.

3. L’elemento oggettivo


Come già accennato nel paragrafo precedente, la condotta materiale consiste nel richiedere o ottenere (e, pertanto, non è richiesto per forza che la somma oggetto della richiesta sia stata poi effettivamente conseguita), in qualsivoglia modo (e, dunque, non è richiesto che si utilizzi un fare minaccioso o violento), anche non direttamente, potendo ciò avvenire pure per interposta persona, la restituzione totale o parziale della retribuzione dovuta e corrisposta al lavoratore dipendente.
Di conseguenza, non è necessario che si richieda la restituzione integrale della retribuzione dovuta, e quindi quella prevista per legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a cui si è fatto riferimento nel contratto stipulato con il lavoratore, e corrisposta, e, dunque, si presume che la retribuzione dovuta per legge sia stata effettivamente corrisposta, dato che è sufficiente che anche una parte di essa, seppur minima (la norma qui in esame, invero, non “parla” di una restituzione parziale “in forma significativa”) sia stata chiesta o ottenuta da parte del datore di lavoro, o dal suo fidefacente, nei suoi confronti.
Ad ogni modo, la pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 5.000 a 50.000 euro.

4. L’elemento soggettivo


Per colui che scrive, è sufficiente il dolo generico, ovverossia la coscienza e la volontà di richiedere o ottenere la restituzione totale o parziale della retribuzione dovuta e corrisposta al lavoratore dipendente.

Potrebbero interessarti anche:

5. Le aggravanti


La norma incriminatrice qui in esame prevede delle aggravanti, ovviamente speciali, a effetto comune, essendo stabilito, al comma secondo, che le pene, previste al comma primo (e già analizzate in precedenza), sono aumentate sino a un terzo (e, per questo motivo, si tratta di circostanze a effetto comune) laddove il fatto sia commesso: a) in danno di un lavoratore in stato di bisogno o vulnerabilità economica; b) con minaccia di licenziamento, demansionamento o altra forma di ritorsione; c) nei confronti di più lavoratori; d) in violazione di normative in materia di lavoro subordinato o sicurezza.
È dunque sufficiente che si verifichi una di queste ipotesi per potersi ritenere configurabile nel caso di specie tale elemento accidentale.

6. Il richiamo all’art. 603-ter c.p.: le pene accessorie previste


Al terzo comma, infine, è stabilito che alla condanna per il delitto di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 603-ter cod. pen. il quale, com’è noto, dispone quanto segue: “La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L’esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3)”.
Di conseguenza, nel caso in cui vi sia la condanna per il reato qui in commento, il disegno di legge in esame prevede l’applicazione delle pene accessorie contemplate dal già vigente art. 603-ter cod. pen..

7. Conclusioni


Queste sono in sostanza le novità che connotano questo disegno di legge.
Non resta dunque che attendere se tale progetto normativo verrà approvato da ambedue i rami del Parlamento.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento