È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 l’articolato costituzionale che introduce novità nell’ordinamento giurisdizionale e istituisce l’Alta Corte disciplinare per i magistrati. La legge è stata approvata dai due rami del Parlamento con maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi.
Indice
1. Pubblicazione e contestualizzazione della riforma
L’articolato di legge costituzionale, licenziato dal Senato in seconda votazione il 30 ottobre e dalla Camera in seconda votazione il 18 settembre, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253. Pur essendo stata ottenuta la maggioranza assoluta dei componenti di ogni Camera, non si è raggiunto il quorum dei due terzi; pertanto, è previsto il possibile ricorso a un referendum di tipo confermativo entro tre mesi dalla pubblicazione, ove richiesto da almeno un quinto dei membri di una Camera, da 500.000 elettori, ovvero da cinque Consigli regionali. La novella, come emerge dagli atti preparatori, origina dall’esigenza di separare in maniera più decisa le carriere dei magistrati che svolgono funzione giudicante da quelli con ruolo requirente, introducendo al contempo un sistema disciplinare più autonomo rispetto all’attuale.
2. Separazione delle carriere
Tra gli highlights emerge la sostituzione integrale dell’articolo 104 della Costituzione, che regola la magistratura come ordine autonomo e indipendente. Si prevedono, quindi, due distinti Consigli superiori della magistratura, l’uno per la carriera giudicante e l’altro per la carriera requirente, presieduti ambedue dal Presidente della Repubblica. Consigli siffatti hanno la funzione di sovrintendere alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni dei rispettivi magistrati. I membri dei due Consigli sono parzialmente sorteggiati da un elenco di professori universitari e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, compilato dal Parlamento in seduta comune, mentre la maggioranza è costituita da magistrati eletti dai loro pari. Tra i componenti di diritto figurano il Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione, rispettivamente per il CSM giudicante e il CSM requirente. La distinzione, come emerge dagli atti preparatori, intende rafforzare l’autonomia e l’indipendenza delle due funzioni, limitando le interferenze e i potenziali conflitti di interesse, oltre a favorire una più efficace governance delle carriere con criteri diversificati in base alla funzione.
3. Alta Corte disciplinare
L’articolato istituisce l’Alta Corte disciplinare quale organismo esclusivo competente a giudicare i magistrati, sia giudicanti che requirenti, in ambito disciplinare. La Corte è composta da quindici giudici, nominati in parte dal Presidente della Repubblica, una parte eletta dal Parlamento e l’ultima costituita da magistrati ordinari con almeno venti anni di esperienza. Tale Corte rappresenta il più elevato organo giurisdizionale disciplinare. Potrà, inoltre, nominare il proprio presidente e decidere in via esclusiva sugli iter disciplinari, contribuendo a rafforzare la trasparenza e l’efficacia delle sanzioni verso i magistrati che contravvengono a doveri deontologici o normativi.
4. Disposizioni transitorie e adeguamenti legislativi
La legge in questione prevede che, entro un anno dalla propria entrata in vigore, tutte le norme ordinarie sull’ordinamento giudiziario, sul Consiglio superiore della magistratura e sulla giurisdizione disciplinare debbano essere adeguate alla novella costituzionale. Fino a tale data continuano a trovare operatività le normative vigenti.
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