Furto in abitazione: quando è configurabile?

Furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.: necessari uso privato del luogo, stabile relazione con l’ambiente e inaccessibilità ai terzi senza consenso.

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Furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.: necessari uso privato del luogo, stabile relazione con l’ambiente e inaccessibilità ai terzi senza consenso. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 25550 del 15-05-2025

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Indice

1. La questione: inosservanza o erronea applicazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 624 cod. pen.


La Corte di Appello de L’Aquila confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, che aveva condannato l’imputato per il reato di furto in abitazione.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la difesa dell’accusato la quale, con un unico motivo, deduceva inosservanza o erronea applicazione di legge e vizi motivazionali, in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 624 cod. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, per poter sussumere il fatto nell’ipotesi delittuosa contemplata dall’art. 624 bis cod. pen.[1], devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l’utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. 5, Sentenza n. 35677 del 10/06/2022).

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3. Conclusioni: furto in abitazione ex art. 624-bis c.p.: necessità di uso privato del luogo, stabile relazione con l’ambiente e inaccessibilità ai terzi senza consenso


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile il furto in abitazione.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, ai fini dell’applicazione dell’art. 624-bis c.p., è necessario che il luogo sia utilizzato per la vita privata in modo riservato, vi sia un rapporto stabile con l’ambiente e che l’accesso ai terzi sia precluso senza il consenso del titolare.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba stabilire la sussistenza di questa norma incriminatrice.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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