Divieto di nomina dell’amministratore revocato è temporaneo

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Il divieto di nomina dell’amministratore revocato dal tribunale è temporaneo e non comprime definitivamente il diritto dello stesso di ricevere l’incarico
riferimenti normativi: art. 1129 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., sez. II, Sentenza n. 23743 del 28/10/2020

Corte di Cassazione – sez. II – sentenza n. 3198 del 02-02-2023

Indice

1. La vicenda

Un condomino richiedeva la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio. Il Tribunale però rigettava la domanda. Avverso il rigetto decretato dal Tribunale, lo stesso condomino presentava reclamo alla Corte di Appello. In particolare censurava il provvedimento del primo giudice per aver erroneamente ritenuto che fosse stato addebitato all’amministratore di non avere i titoli necessari per svolgere l’attività di amministratore di condominio (mentre allo stesso era stato imputato di aver illegittimamente speso la qualifica di architetto); inoltre riteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente escluso che costituissero gravi irregolarità alcuni comportamenti dell’amministratore (mancata esecuzione di delibere, denuncia di sinistro errato, mancata convocazione di condomini ecc.); in ogni caso riteneva che detto professionista avesse sempre privilegiato gli interessi di alcuni condomini a discapito suo e del condominio in generale. Secondo la Corte di Appello il decreto del Tribunale doveva essere confermato (anche in punto di condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.), atteso che l’unico comportamento non esattamente corrispondente alle regole condominiali risultava essere quello della convocazione delle assemblee senza il rispetto del termine previsto, condotta che tuttavia non aveva pregiudicato i diritti del reclamante; del resto, per la stessa Corte, gli ulteriori addebiti attenevano a comportamenti pienamente regolari. Il condomino si rivolgeva alla Cassazione sostenendo che la Corte non aveva colto il comportamento fortemente illegittimo posto in essere dall’amministratore nei confronti del condominio e di alcuni condomini in particolare. Inoltre lamentava l’illegittima liquidazione delle spese legali.

3. La soluzione

La Cassazione ha ribadito il seguente fondamentale principio: il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è inammissibile avverso il decreto con il quale la Corte d’appello provvede sul reclamo contro il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento che non ha carattere decisorio, atteso che non preclude la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio di cognizione, del diritto su cui il provvedimento incide. Come evidenziano i giudici supremi tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. È quindi legittima per la Cassazione la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 64, comma 2, disp. att. c.c., avverso il provvedimento reso dal tribunale, atteso che in tale contesto si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c.

4. Le riflessioni conclusive

L’interessante decisione della Suprema Corte precisa con cristallina chiarezza i principi che sono alla base del procedimento giudiziale di revoca dell’amministratore. In particolare nella motivazione dell’ordinanza in commento viene evidenziato che la revoca di un mandato collettivo (quale quello conferito all’amministratore dai condomini in esecuzione della delibera di nomina) supporrebbe o una pronuncia giudiziale di risoluzione idonea al giudicato nel litisconsorzio necessario di tutte parti del rapporto contrattuale plurisoggettivo (concettualmente unico e inscindibile) o il comune accordo di tutti i mandanti, ex art. 1726 c.c.
Proprio il richiamo dell’art. 1726 c.c. evidenzia le differenze con la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio: il procedimento ex artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c. legittima anche uno solo dei condomini a rivolgersi al tribunale, anticipando la deliberazione dell’assemblea condominiale eventualmente inerte o persino in contrasto con una già espressa volontà della maggioranza dei condomini, per chiedere la rimozione dell’amministratore, unico legittimato a contraddire. Il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio si svolge in camera di consiglio e si conclude con decreto reclamabile alla Corte d’Appello (art. 64 disp. att. c.p.c.). Tale procedimento si struttura, pertanto, come giudizio camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria. Il decreto si inserisce, quindi, nell’ambito delle misure cautelari e provvisorie, che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale. Tale conclusione non è contraddetta dal divieto di nomina posto dal riformato art. 1129, comma 13, c.c.; tale divieto, infatti, funziona, in realtà, nei confronti dell’assemblea, precludendole di rendere inoperativa la revoca giudiziale con una delibera che riconfermi l’amministratore rimosso dal tribunale (e ciò pure se siano ormai venute meno le ragioni che avevano determinato la sua revoca). Tuttavia, il comma 13 dell’articolo 1129 non incide sul tipico connotato di provvisorietà ed intrinseca modificabilità dei provvedimenti giudiziari camerali in tema di nomina e revoca dell’amministratore di condominio, lasciando all’amministratore revocato la facoltà di avvalersi della tutela giurisdizionale piena in un ordinario giudizio contenzioso a fini risarcitori (Cass. civ, sez. II, 28/10/2020, n. 23743).
 

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Giuseppe Bordolli | Maggioli Editore 2017

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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