Sussiste il reato di associazione a delinquere nell’ipotesi di costituzione di società fittizia di comodo creata al fine di scaricare sulla stessa gli obblighi fiscali che poi la stessa evadeva eludendo il versamento di qualsiasi imposta (Sentenza Corte d

ed il °°° conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali della presente fase di gravame. Invero, anche i motivi di gravame proposti da entrambi il °°° al pagamento delle ulteriori spese processuali.  Rigetta l’istanza di revoca della misura cautelare in atto inflitta al °°° ritenendo tutt’ora

La convivenza “more uxorio” deve essere considerata come una famiglia

. 218638; Sez. IV, n. 37992/02, imp. Lucchese, rv. 223790). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 26 ottobre 2005. Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2006.

Sussiste il delitto di corruzione e non anche quello di finanziamento illecito a partiti politici qualora si accerti che somme di denaro vengano pagate ed incassate per retribuire illiceità già commesse e per garantire la prosecuzione delle attività ille

delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.Inoltre, nei confronti del solo A., in ragione della sanzione allo stesso inflitta, va disposta la pena , gli imputati A.,? Li., R. Luigi e G., vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite in? complessivi? ?15.000,00,? oltre iva e cpa sui compensi come per legge; alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita