Il danno ambientale

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Sommario

Abstract. 1

  1. La definizione di ambiente. 2
  2. La tutela sovranazionale dell’ambiente. 3
  3. Considerazioni preliminari sulla responsabilità per danno ambientale. 7
  4. Il regime giuridico della responsabilità civile ambientale nell’ordinamento italiano. 10
  5. La natura patrimoniale del danno ambientale e la relativa istruttoria. 14
  6. L’ambito di applicazione del danno ambientale e le relative procedure. 17
  7. Le misure di riparazione e l’espansione della giustizia contabile. 21
  8. Transazioni in materia di bonifica e danno ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN). 23
  9. Questioni aperte e alcuni casi in tema di danno ambientale. 23
  10. Alcuni significativi orientamenti giurisprudenziali 26

Bibliografia. 32

 

  1. La definizione di ambiente

L’ambiente è un bene giuridico unitario, fruibile dalla collettività e dai singoli liberamente, costituito da diverse componenti, beni ambientali, ciascuna delle quali può essere isolatamente e separatamente oggetto di cura e di tutela.

È un bene immateriale, non patrimoniale, di natura composita, dinamica, relazionale in riferimento al quale si configurano interessi individuali, collettivi e pubblici.

La Corte costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità dell’art. 18 della Legge n. 349/86, con la nota sentenza del 30 dicembre 1987, n. 641, ha sostenuto che l’ambiente è un “bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutele; ma tutte nell’insieme, sono riconducibili ad unità[1].

Il legislatore nazionale non ha coniato una definizione, neanche a seguito della attribuzione all’ambiente di una propria rilevanza costituzionale con la riforma del titolo V della Costituzione[2] che ha messo in capo allo Stato la competenza legislativa esclusiva in tema di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»[3].

In proposito la Consulta, con sentenza n. 536/2002, ha comunque rilevato che, già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la protezione dell’ambiente aveva assunto una propria autonoma consistenza ricavabile dall’art. 9, che garantisce la tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico e dall’art. 32, che garantisce il diritto di ogni persona a vivere in un ambiente salubre.

Nella risoluzione della questione definitoria si sono contrapposti due distinti orientamenti: quello «pluralista» che enuncia la nozione di ambiente attraverso[4]  la descrizione delle sue componenti possibili oggetti della tutela ambientale e quello «monista» tendente a costruire una nozione omnicomprensiva.

La teoria pluralista per la prima volta enunciata da Massimo Severo Giannini[5] attribuisce alla nozione di ambiente tre distinti significati all’interno di ambiti disciplinari tra loro difformi per finalità e strutture: quello riferito al paesaggio, quello relativo alla difesa del suolo, dell’acqua e dell’aria, quello, infine, utilizzato nella normativa urbanistica. Alla tripartizione gianniniana, parte della dottrina ha contrapposto una bipartizione tra la nozione di ambiente che contraddistingue la disciplina del paesaggio e quella desumibile dalle norme sulla difesa dell’acqua, dell’aria e del suolo, finalizzate tutte alla tutela della salute ex 32 cost.[6] , oppure una bipartizione fondata sulle due distinte aree di funzioni omogenee (gestione sanitaria e gestione territoriale-urbanistica) connesse rispettivamente alla disciplina del diritto ad un ambiente salubre e a quella relativa alle forme ed all’assetto del territorio[7].

Sull’opposto versante teorico i sostenitori della c.d. concezione monista[8] che hanno promosso l’accoglimento di una nozione unitaria di ambiente, sostenuta, in prima battuta, in due note sentenze, dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite[9] che, attraverso l’interpretazione dell’art. 32 della Costituzione, ha riconosciuto l’esistenza del «diritto ad un ambiente salubre».

Un’importante spinta per l’affermazione della teoria monista è stata successivamente offerta dai giudici costituzionali i quali, chiamati a giudicare la legittimità della legge istitutiva del Ministero dell’ambiente, si sono avvalsi degli spunti offerti dalla normativa comunitaria ed internazionale, anticipando e favorendo la definizione di una nozione unitaria di ambiente.

È sufficiente, al riguardo, richiamare le sentenze della Corte costituzionale nn. 210[10] e 641[11] del 1987 ove si teorizza l’esistenza di un bene giuridico ambientale. Riguardo al danno ambientale, merita menzione la sentenza della Corte costituzionale n. 641/1987, secondo cui tale danno “è certamente patrimoniale, sebbene sia svincolato da una concezione aritmetico-contabile e si concreti piuttosto nella rilevanza economica che la distruzione o il deterioramento o l’alterazione o, in genere, la compromissione del bene riveste in sé e per sé e che si riflette sulla collettività la quale viene ad essere gravata da oneri economici. Pur non trattandosi di un bene appropriabile, esso si presta ad essere valutato in termini economici e può ad esso attribuirsi un prezzo”.

Le sentenze nn. 367[12] e 378[13] del 2007 nelle quali la Corte costituzionale definisce nuovamente l’ambiente come un «bene giuridico in senso lato», evidenziandone i caratteri di unitarietà, complessità e materialità costituiscono una chiara espressione di una forte inversione di tendenza rispetto alla giurisprudenza che sosteneva la concezione di ambiente-valore.

La consacrazione dell’ambiente a valore costituzionale «primario ed assoluto» è frutto dell’insegnamento della Corte costituzionale[14] che, nel corso degli anni, ne ha esaltato anche il contenuto «integrale» precisando che, in esso, sono sommati una pluralità di valori quali gli aspetti estetico-culturali, sanitari ed ecologici della tutela, e quelli partecipativi che coinvolgono non solo i soggetti pubblici, ma anche i membri della collettività.

Ciò detto, i beni ambientali, possono essere definiti come le risorse naturali, unitarie (flora e fauna selvatica; aria; atmosfera; suolo; corpo idrico) o integrate (ecosistema, habitat, territorio, biodiversità) e servizi ecologici o antropici da queste assicurate (paesaggistico, servizio di habitat, salubrità, ricreativo, depurativo, trofico, ecc.) a livello locale e/o globale (clima, biodiversità, ecc.).

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2. La tutela sovranazionale dell’ambiente.

Il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (TCE) del 25 marzo 1957 non conteneva espresse disposizioni in materia ambientale.

Il Trattato sull’Unione Europea (TUE)[15] riporta, nel preambolo, la determinazione degli Stati membri a “promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell’ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell’integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori”.

L’art.3, comma 3, del T.U.E. indica che “L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico”.

A proposito dell’azione esterna dell’Unione, l’art.21, comma 2, lett. f) impegna alla definizione e attuazione di politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine anche di “contribuire all’elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile”.

L’art.4, comma 2, lett. e) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[16] prevede, in materia di ambiente, una competenza dell’Unione agli articoli 191[17], 192[18]e 193[19] che costituiscono i pilastri della disciplina comunitaria di tutela dell’ambiente e in cui si coagulano e concentrano le linee di indirizzo che hanno pervaso la più recente disciplina nazionale italiana e, in particolare, il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante “norme in materia ambientale”, attuativo della Direttiva 2004/35/CE.

In particolare, l’art.191, comma 2, del TFUE indica che “La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga””.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea indica all’art. 37 che “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.

Quindi, la tutela comunitaria dell’ambiente si sviluppa inizialmente attraverso i programmi di azione per tradursi in obiettivi e, poi, in principi inseriti nei Trattati istitutivi. Il Trattato di Maastricht del 1992 ha elevato l’azione comunitaria in materia ambientale a politica fondamentale dell’Unione introducendo l’obiettivo di assicurare «un elevato livello di tutela» (art. 130 R) attraverso la promozione di «una crescita sostenibile, non inflazionistica…» (art. 2) cui risulta connessa la previsione di una politica nel settore ambientale (art. 3).

L’obiettivo viene poi inserito fra i principi della Comunità europea con l’art. 2 del Trattato di Amsterdam ai sensi del quale bisogna promuovere un «elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo». Il successivo art. 3 C, specifica inoltre che «Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all’articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile».

La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”, ex 174 Trattato CE[20].

La prima norma dell’ordinamento europeo in materia è stata la direttiva 2004/35/CE[21], avente ad oggetto la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che prevede:

una nozione di danno ambientale legata a fattispecie tipiche: danni a specie ed habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria; danni ai corpi idrici, in caso di impatti negativi significativi sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico ex direttiva 2000/60 o sullo stato ambientale delle acque marine ex direttiva 2008/56; danni al terreno, in caso di una contaminazione che produca un rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana.

un regime di responsabilità oggettiva per i soggetti esercenti attività professionali elencate nell’allegato della direttiva[22]. Vi è una parziale inversione dell’onere della prova. Il danneggiato deve provare che esiste un rapporto casuale tra l’attività dell’operatore e il danno. L’operatore, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare di avere agito senza dolo o colpa e che l’attività dannosa si è svolta in conformità ad una autorizzazione che sia stata conferita nel rispetto della normativa ambientale o l’attività dannosa non era considerata come una probabile causa del danno secondo le conoscenze esistenti all’epoca in cui era svolta.

un regime residuale di responsabilità soggettiva (dolo o colpa) per chiunque causa un danno a specie ed habitat protetti.

un risarcimento da attuare sempre e solo in forma specifica attraverso le seguenti misure: in caso di danni al terreno con interventi che permettano di eliminare il rischio sanitario dovuto alla contaminazione; in caso di danni a specie ed habitat protetti e corpi idrici con la riparazione primaria, la riparazione complementare e la riparazione compensativa.

La direttiva 2004/35/CE prevede una rigida tipizzazione del danno in tre fattispecie tipiche e tassative di danno e non prevede una rigida tipizzazione della condotta.

Nella direttiva 2004/35/CE è disciplinata anche la minaccia di danno ambientale ovvero il rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno ambientale in un futuro prossimo.

Si prevede, quindi, un regime di responsabilità oggettiva, con inversione dell’onere della prova, per i soggetti che esercitano le attività professionali elencate nell’allegato della direttiva che hanno causato la minaccia di danno.

La direttiva 2004/35/CE prevede anche una norma finale di salvaguardia: gli Stati membri, nel recepire la direttiva, hanno facoltà di introdurre o mantenere disposizioni nazionali più severe sulla responsabilità per danno ambientale

La Corte di Giustizia europea ha, poi, confermato il potere della legislazione degli Stati membri[23].

Le Convenzioni IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) sulla responsabilità civile per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi (1969/1992), sull’istituzione di un fondo internazionale per i danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi (1971/1992) e sulla responsabilità e l’indennizzo dei danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive potenzialmente pericolose (1996) hanno introdotto un regime di responsabilità civile che prevede di risarcire, accanto ai danni ai privati, anche il danno ambientale causato da una nave, a seguito di una fuga o di uno scarico di idrocarburi o di sostanze pericolose.

Ciò detto, la direttiva 2004/35/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La parte sesta del D.lgs. n° 152/2006 prevede, per la nozione di danno, per il regime di responsabilità e per le misure di riparazione una disciplina nuova rispetto all’articolo 18 della legge n. 349/86.

Dopo il 2006 tale normativa è stato oggetto di importanti modifiche per effetto del decreto legge 29 settembre 2009 n. 135 (articolo 5-bis) e della legge 6 agosto 2013, n. 97 (articolo 25).

Tali modifiche sono state giustificate con l’esigenza di assicurare una migliore coerenza con la direttiva 2004/35/CE, a seguito dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea in cui si ipotizzava il non corretto recepimento della direttiva.

La Commissione U.E. ha, poi, recentemente reso disponibili le “Linee guida in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale”. Con la comunicazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 7 aprile 2021, n. C 118, si è inteso fornire un’interpretazione comune della direttiva 2004/35/CE che nel nostro Paese è stata recepita con il D.lgs. n. 152/2006, meglio noto come “Codice ambientale”[24].

3. Considerazioni preliminari sulla responsabilità per danno ambientale

Per danno anno ambientale si intendono le conseguenze negative indotte sui beni ambientali da un fenomeno naturale o da un’attività antropica. Si aggiunga che il danno ambientale risarcibile non comprende i danni causati dai fenomeni naturali[25] o a carattere diffuso, come l’inquinamento causato dagli autoveicoli, o non riconducibili ad una attività antropica.

Molte sono le attività antropiche che determinano danni ambientali e in accordo ai principi dello sviluppo sostenibile tali attività vanno evitate e, ove questo non sia possibile, tali attività vanno regolamentate attraverso un regime giuridico (penale o amministrativo) finalizzato a limitarne le conseguenze negative e, in accordo al principio chi inquina paga, a internalizzare i costi delle esternalità negative[26].

Quando le conseguenze negative indotte da attività antropica riconducibili a singoli soggetti causano una compromissione significativa e misurabile dei beni ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche[27] o sono causate da attività illecite, non conformi al regime giuridico, i responsabili sono sottoposti a un regime di responsabilità civile finalizzato al risarcimento di tali conseguenze, il c.d. danno ambientale risarcibile.

Alla valutazione equitativa del danno ambientale si è fatto ampiamente ricorso non soltanto a causa della difficile quantificazione del danno determinata dalla particolare natura del bene ambientale ma anche per l’intento già implicitamente manifestato dal legislatore nell’art. 18 di attribuire alla responsabilità ambientale una funzione sanzionatoria-punitiva[28]; intento che sembra confermato dall’applicazione dei criteri previsti all’art. 18 comma 6 anche nell’ipotesi in cui l’ammontare del danno fosse precisamente determinabile[29].

Nell’ambito dell’art. 18 costituiscono espressione del carattere sostanzialmente sanzionatorio della responsabilità per danno ambientale: la gravità della colpa come parametro di valutazione equitativa del danno (comma 6); la previsione di una responsabilità individuale, e non solidale, in caso di concorso nello stesso evento dannoso, in deroga all’art. 2055 c.c. (comma 7) e il mancato riferimento al canone dell’«eccessiva onerosità» nel risarcimento in forma specifica[30].

La tutela contro i danni ai beni ambientali è una strategia globale fondata sui principi generali di previsione, esclusione, prevenzione e riparazione dei danni ambientali.

La previsione è un principio finalizzato allo studio e alla determinazione dei fenomeni naturali e delle attività antropiche che possono causare conseguenze negative ai beni ambientali, alla valutazione dei rischi e alla individuazione dei beni ambientali soggetti a tali rischi[31].

La precauzione è, invece, un principio finalizzato ad evitare situazioni di pericolo anche solo potenziali per la salute umana e per i beni ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche e viene adottata quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.

In accordo al principio di precauzione[32], di cui all’art. 174 del trattato CE, in caso di pericoli anche solo potenziali per la salute umana e per l’ambiente, vanno attuate adeguate misure di precauzione finalizzate ad assicurare un alto livello di protezione attraverso la riduzione dell’entità di tali pericoli, con modalità definite dal Ministero dell’ambiente.

La prevenzione, detto diversamente, è un principio finalizzato ad evitare o ridurre al minimo il rischio che i fenomeni naturali e le attività antropiche causino conseguenze negative ai beni ambientali anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

Tale principio si basa sul concetto secondo il quale il costo da sostenere per prevenire i danni ambientali è inferiore a quello degli interventi di riparazione. Inoltre, alcuni danni possono essere, tecnicamente o economicamente, irreversibili o possono causare la perdita temporanea di servizi ecologici/antropici essenziali o compromettere definitivamente quelli già alterati da comportamenti scorretti mantenuti nel corso degli anni.

La prevenzione è, invece, un principio che persegue due diverse finalità diffuse trasversalmente in tutta la normativa ambientale: evitare o ridurre al minimo la probabilità che un evento pericoloso per l’uomo e per l’ambiente si possa verificare e evitare o ridurre l’entità delle conseguenze negative sui beni ambientali.

La prevenzione[33] è uno strumento di tutela contro i danni ambientali, caratterizzati da un deterioramento significativo dei beni ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche, previsto per i casi in cui, a causa di una attività professionale, esiste una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale.

La riparazione, invece, è un principio finalizzato a ripristinare i beni ambientali danneggiati alle stesse condizioni esistenti prima del danno.

La tutela contro i danni ambientali causati dalle attività antropiche avviene attraverso l’utilizzo di diversi strumenti operativi: la regolamentazione delle attività antropiche che sono pericolose per l’uomo e per l’ambiente (obblighi, divieti e sanzioni); la promozione e l’adozione, su base volontaria, di comportamenti virtuosi; la definizione di piani e programmi; l’informazione e la partecipazione dei cittadini; la vigilanza e il controllo ambientale.

La regolamentazione delle attività antropiche che sono pericolose per l’uomo e per l’ambiente avviene attraverso l’adozione di un regime giuridico finalizzato a evitare e mitigare preventivamente le conseguenze negative tramite la definizione di obblighi e divieti nonché procedure autorizzative, competenze e sanzioni, a internalizzare preventivamente i costi delle esternalità negative tramite tasse, canoni di concessione, assicurazioni e a risarcire a posteriori i danni causati tramite la riparazione.

Il regime giuridico viene adottato mediante l’emanazione di leggi e provvedimenti specifici settoriali o integrati o di testi unici nonché la ratifica di Direttive comunitarie o di Convenzioni internazionali (IMO).

Quando un’attività antropica, riconducibile a singoli soggetti, viene esercitata in violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti del regime giuridico i responsabili sono sottoposti a sanzioni amministrative o penali e sono ritenuti civilmente responsabili dei danni causati.

La sanzione penale e amministrativa mira a salvaguardare la vita associativa mentre, la responsabilità civile ha l’obiettivo di salvaguardare gli interessi patrimoniali dello Stato[34].

A tal proposito, nell’ordinamento vigente[35] la sanzione amministrativa va intesa, in via principale, come il pagamento di una somma di denaro ed in via secondaria o concomitante, come un provvedimento che limita il godimento di beni[36] e che può estendersi perfino alla privazione della proprietà degli stessi[37].

La responsabilità civile nei confronti del danno ambientale comporta un obbligo per i responsabili a sostenere, in alternativa e nell’ordine: le misure o spese necessarie per il ripristino dell’ambiente allo stato originario, ovvero il risarcimento in forma specifica; il pagamento nei confronti dello Stato di una somma pari al valore economico del danno ambientale ovvero il risarcimento per equivalente patrimoniale.

In accordo alla parte VI del D.lgs. n. 152/06, il risarcimento del danno ambientale può essere richiesto dal Ministero dell’Ambiente in modo autonomo con una ordinanza o in sede civile, o come parte offesa in un procedimento penale.

In alcune circostanze[38] i contenziosi possono essere risolti mediante un accordo transattivo. Tali accordi possono essere di natura puramente economica o prevedere anche impegni a realizzare interventi di ripristino ambientale o compensatori.

4. Il regime giuridico della responsabilità civile ambientale nell’ordinamento italiano

Molte sono le attività antropiche che possono determinare danni ambientali, ma non tutte danno luogo a una responsabilità civile nei confronti del danno ambientale. La responsabilità civile nei confronti del danno ambientale può nascere solo a seguito di un illecito penale o amministrativo per responsabilità colposa o dolosa ovvero indipendentemente dalla colpa o dal dolo, per responsabilità oggettiva.

La responsabilità oggettiva è in genere richiesta per il risarcimento del danno ambientale costituito da una compromissione significativa e misurabile di beni ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche originato da una attività professionale.

La responsabilità colposa o dolosa è in genere richiesta per il risarcimento del danno ambientale costituito da qualsiasi alterazione, deterioramento o distruzione, in tutto o in parte, dei beni ambientali originato da chiunque.

Il D.lgs. n. 152/2006, infatti, ha accolto in materia di responsabilità per danno ambientale un generalizzato regime di responsabilità soggettiva, basato sul presupposto del dolo o della colpa, disponendo altresì, nel caso di danno imputabile ad una pluralità di soggetti, che ciascuno risponda “nei limiti della propria responsabilità personale”. È stato, quindi, introdotto il principio della responsabilità parziaria e non già solidale, vigente in generale in campo civilistico.

Nel 2008, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione per inosservanza della direttiva 2004/35/CE, in relazione alla mancata previsione di ipotesi di responsabilità oggettiva, qualora il danno ambientale sia stato causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III della direttiva, in violazione dell’art. 3, paragrafo 1, lettera a) e dell’art. 6 della stessa direttiva. Inoltre, la Commissione ha contestato il fatto che varie disposizioni del d. lgs. n. 152/2006, gli artt. 311, 312 e 313, consentano che le misure di riparazione possano essere sostituite da risarcimenti per equivalente pecuniario, in violazione degli articoli 1 e 7 e dell’allegato II della direttiva. La riparazione, primaria, complementare o compensativa costituisce, infatti, lo strumento ottimale per l’attuazione del fondamentale principio comunitario secondo cui “chi inquina paga”, al contrario del mero risarcimento pecuniario.

A tal fine, il Ministero dell’Ambiente esercita i poteri e le funzioni dello Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni ambientali ed è titolare dell’azione di prevenzione della minaccia di danno e dell’azione di ripristino e risarcimento in forma specifica del danno ex 299 del T.U.A.

La titolarità esclusiva del Ministero dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione ecologica, per tutte le azioni di danno ambientale trova giustificazione nei caratteri di unitarietà e indivisibilità di tale tipologia di danno.

Altri soggetti pubblici o privati possono comunque agire per specifici danni[39] sofferti in conseguenza del fatto che ha causato il danno ambientale ex articolo 313 del D.lgs. n. 152/06.

Ebbene, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della titolarità esclusiva dello Stato[40] e il nuovo D.lgs. n. 152/2006 propone una nuova definizione di “danno ambientale” ed una precisa ripartizione di competenze in materia di prevenzione, ripristino ambientale e risarcimento in capo al Ministero dell’Ambiente, Enti locali, persone fisiche e giuridiche.

Due principi vigono: quello dell’accertamento del nesso di causalità tra condotta e inquinamento e quello, anch’esso contenuto nella direttiva 2004/35/CE, che impone alla pubblica Amministrazione di accertare sempre quale sia l’operatore che ha effettivamente provocato il danno.

Nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ambientale è stato regolamentato da varie normative specifiche, come quelle sui siti inquinati[41].

La citata normativa recepisce quanto stabilito dalla Direttiva comunitaria 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Inoltre, il risarcimento del danno ambientale tiene conto di quanto previsto nell’ambito di varie Convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese in materia di danno causato da installazioni “trasfrontaliere”.

Come si è visto, a livello comunitario il risarcimento del danno ambientale è regolamentato dalla Direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

La Direttiva è finalizzata ad attuare ed armonizzare tra i paesi dell’Unione il principio “chi inquina paga”, ex 174 del Trattato istitutivo della CE[42], attraverso la definizione di un livello minimo e comune di protezione contro i danni ambientali.

Infatti, la Direttiva introduce un regime di risarcimento solo per il danno ambientale caratterizzato da una compromissione significativa e misurabile dei beni ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche.

A tal proposito, si registrano in letteratura due opinioni discordanti: la prima vede nella formula «inquina paga» un fondamentale strumento di responsabilità civile che si concretizza nella necessità che ogni autore di un danno ambientale sopporti le conseguenze tradotte in termini di costi[43]. La seconda considera, invece, il suddetto principio come un mezzo per far sopportare agli inquinatori i costi delle misure necessarie per la prevenzione ed il controllo dell’inquinamento, escludendo ogni collegamento con la materia del danno ambientale, dell’individuazione del responsabile e della sanzione pecuniaria[44].

Come si è accennato, nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ambientale è stato regolamentato da varie normative specifiche[45] e dall’art. 18 della Legge n. 349/86.

Tale regime è stato in parte riformato, anche in attuazione della Direttiva comunitaria 2004/35/CE, dal D.lgs. n.152/06, vigente per tutti i danni ambientali risarcibili verificatosi a partire dal 29/4/2006.

Il regime giuridico vigente nel nostro paese in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente è stato, quindi, in parte riformato dal D.lgs. n. 152/06 del 3 aprile 2006.

Successi decreti hanno introdotto ulteriori disposizioni correttive ed integrative[46]; il nuovo testo normativo: recepisce il regime di responsabilità oggettivo previsto dalla Direttiva 2004/35/CE in caso compromissione significativa e misurabile di beni ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche e lo estende a tutte le attività professionali a meno che gli operatori dimostrino di non avere colpa o dolo (Titolo II, parte VI); nel caso in cui il danno riguardi il suolo, il sottosuolo e/o le acque sotterranee di un sito contaminato (dove i valori delle concentrazioni soglia di rischio – CSR risultano superati) estende la responsabilità oggettiva a chiunque l’abbia cagionato (Titolo V, parte IV); recepisce il regime di responsabilità colposo previsto dalla Direttiva 2004/35/CE per chiunque arrechi danno alla biodiversità e lo estende, in analogia all’art. 18 della Legge n. 349/86, a ogni alterazione, deterioramento o distruzione anche parziale dell’ambiente, indipendentemente dai beni ambientali compromessi e dall’entità degli effetti avversi (comma 2, art. 311).

La prima norma dell’ordinamento italiano in materia di danno ambientale è stata, quindi, l’articolo 18 della legge n. 349/86[47].

Il sistema si fondava pertanto su tre presupposti principali: un regime di responsabilità soggettiva da fatto illecito; un campo di applicazione esteso alla compromissione, di qualsiasi grado (distruzione totale o parziale, alterazione, ecc.), di qualsiasi risorsa ambientale; un risarcimento per equivalente monetario (con valutazione in via equitativa) e, solo ove possibile, in forma specifica.

L’articolo 18 della legge n. 349/86 prevedeva la tipizzazione della condotta, una attività illecita dolosa o colposa e non prevedeva la tipizzazione del danno ma una compromissione di qualsiasi grado di qualsiasi risorsa.

L’art. 18 della legge n. 349/1986 è stato interpretato dalla Corte Suprema[48] con criteri ermeneutici diversi. In un primo approccio metodologico è stata evidenziata la specialità delle discipline da esso introdotta rispetto alla previsione generale dell’art. 2043 c.c., individuando le differenze formali e sostanziali rispetto al regime codicistico e sottolineando la natura “adespota” dell’ambiente, quale bene immateriale, e, conseguentemente, l’irrilevanza del profilo dominicale, pubblico o privato, delle sue componenti naturali[49].

In seguito, la disciplina dell’art. 18 è stata innestata nel regime ordinario della responsabilità, con riferimento all’art. 2043 c.c. ed all’art. 2050 c.c. per le attività pericolose, configurando una sorta di “regime misto” che ha mutuato dalla disciplina codicistica la responsabilità oggettiva per le attività pericolose e la solidarietà dei responsabili e dalla disciplina speciale il profilo della rilevanza autonoma del danno-evento (la lesione in sé del bene ambientale), sostituito al “danno-conseguenza” considerato dal codice e parametrando il danno medesimo non al pregiudizio patrimoniale subito ma «alla gravità della colpa del trasgressore, al profitto conseguito dallo stesso ed al costo necessario al ripristino»[50]. La Corte ha ribadito la peculiarità del danno ambientale, pur nello schema della responsabilità civile, rilevando che esso consiste nell’alterazione, deterioramento, distruzione, in tutto o in parte dell’ambiente, inteso quale insieme che, pur comprendendo vari beni appartenenti a soggetti pubblici o privati, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà immateriale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo, che costituisce, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell’ordinamento[51].

Con successivo orientamento la Corte ha affermato che la stessa configurabilità del bene-ambiente e la risarcibilità del danno ambientale, pur specificamente regolato dall’art. 18 della legge n. 349/1986, trovano «la fonte genetica direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente e come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (art. 2, 3, 9, 41 e 42) che concernono l’individuo e la collettività nel suo habitat economico, sociale e ambientale» ed ha ritenuto, pertanto, che, anche prima della legge n. 349/1986, la Costituzione e la norma generale dell’art. 2043 c.c. «apprestavano all’ambiente una tutela organica»[52]. Secondo tale interpretazione, la disciplina speciale poste dall’art. 18 è stata retroattivamente applicata a fatti lesivi dell’ambiente posti in essere in data anteriore a quella dell’entrata in vigore della stessa legge n. 349/1986.

5. La natura patrimoniale del danno ambientale e la relativa istruttoria

Dottrina e giurisprudenza si sono ampiamente interrogate sulla natura patrimoniale o non patrimoniale del danno ambientale e questo dibattito ha inevitabilmente influenzato la questione della funzione assolta dalla relativa responsabilità e quella relativa alla sua quantificazione. Per sostenere la tesi della patrimonialità, dottrina e giurisprudenza hanno dovuto dimostrare la presenza, nel danno ambientale, dei due tratti caratteristici del danno patrimoniale: quello dell’economicità cioè della «misurabilità in denaro» del bene danneggiato e quello della individualità. Il risarcimento del danno patrimoniale si attua, infatti, solo in presenza di una perdita economica che si soggettivizza in un individuo determinato. Tale operazione ermeneutica si è rivelata alquanto complessa in quanto l’ambiente, come si è sopra rilevato, si caratterizza per la sua inappropriabilità e insuscettibilità di godimento esclusivo nonché per la sua riferibilità ad una generalità indifferenziata di individui.

La Corte dei Conti è stata la prima a sostenere la patrimonialità del danno ambientale in quanto danno pubblico erariale, sottolineando però come la sua quantificazione prescindesse da una valutazione puramente economico– ragionieristica della perdita di valore del bene: la perdita non si identificava, secondo il giudice contabile, in un mero detrimento dell’erario bensì nelle perdite risentite dalla collettività per la compromessa fruibilità del bene[53]. L’esclusione della patrimonialità veniva confermata dal fatto che, così come evidenziato dall’esperienza dei tribunali, una precisa quantificazione» del danno è possibile soltanto in casi del tutto marginali, mentre, normalmente, il danno è liquidato in via equitativa facendo riferimento non soltanto alle conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso ed ai costi per eliminarle ma anche alla gravità della colpa ed al profitto del trasgressore.

La Suprema Corte di Cassazione, nel confermare la tesi della non patrimonialità del danno ambientale, ha precisato che «il danno ambientale supera e trascende il danno ai singoli beni che ne fanno parte (onde) bisogna distinguere tra danno ai singoli beni di proprietà pubblica o privata, o a posizioni soggettive individuali, che trovano tutela nelle regole ordinarie, e danno all’ambiente considerato in senso unitario, in cui il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell’ambiente, vale a dire della lesione -in sè del bene ambientale»[54]

Si ricordi che, in punto di risarcimento per equivalente patrimoniale, ex 311, comma 2 e art. 313, comma 2, se il responsabile non provveda in tutto o in parte al ripristino ambientale anche a seguito di una ordinanza ingiuntiva immediatamente esecutiva, o qualora il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile oppure eccessivamente oneroso, il Ministero competente, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento entro sessanta giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuo a titolo di risarcimento per equivalente patrimoniale.

Ciò detto, le richieste di risarcimento del danno da parte del Ministero della transizione ecologica[55] possono essere formulate attraverso:

un’azione civile, esercitata anche in sede penale;

un iter amministrativo con ordinanza, ai sensi dell’articolo 313 del D.lgs. 152/06;

a seguito di citazione del Ministero della Transizione ecologica tra le persone offese in sede di procedimento penale;

a seguito di denuncia ex 309 del D.lgs. 152/06;

a seguito di evidenze di danno o minacce di danno in sede di altri iter istruttori o attività di controllo e vigilanza.

Da un altro punto di vista, Regioni, Enti locali, persone fisiche e giuridiche e associazioni ambientaliste possono agire per l’annullamento degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, chiedere l’intervento statale a mezzo di denuncia da presentare al Ministero della Transizione ecologica tramite le Prefetture o agire per il risarcimento del danno ambientale subito a causa del ritardo nell’attivazione delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno stesso.

Inoltre, il Ministero della Transizione ecologica ha diramato a tutte le Prefetture una “Lista di controllo ex art. 309 del D. Lgs.152/2006”, con allegato un documento di puntuazione, al fine di uniformare le modalità di deposito delle istanze presso le Prefetture, Uffici Territoriali del Governo.

Tale modulistica è stata appositamente elaborata per disporre dei riferimenti anagrafici dell’istante, consentire l’individuazione del presunto danno o minaccia ambientale, dei suoi effetti e dei suoi responsabili, nonché imporre all’istante una autovalutazione preliminare circa l’effettiva presenza di un danno o una minaccia ambientale[56].

L’istruttoria per l’accertamento del danno ambientale viene in genere effettuata relativamente ad eventi avvenuti, in media, due o più anni prima. Pertanto, considerata la capacità dell’ambiente ad autoripararsi dopo un danno, per la sua resilenza, è necessario che gli accertamenti inerenti all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno ambientale vengano effettuati in tempi immediatamente successivi gli eventi.

L’istruttoria per l’accertamento del danno ambientale può essere avvantaggiata quando l’azione di risarcimento venga avviata nell’ambito o a valle di un procedimento penale o amministrativo. In tali circostanze, infatti, si dispone di un fascicolo giudiziario raccolto dai magistrati del pubblico ministero o di un verbale di accertamento o di un fascicolo processuale con la relativa sentenza emessa dai Giudici che forniscono i responsabili, gli illeciti contestati e una serie di prove che possono essere utili per l’accertamento del danno ambientale.

A tal fine, strumenti utili per l’accertamento del danno ambientale sono:

i sistemi di monitoraggio ambientale locale, efficaci per produrre e raccogliere dati utili relativi ai fenomeni di inquinamento e di prelievo di una risorsa naturale;

i sistemi di monitoraggio ambientale territoriale, meno efficaci in quanto costruiti e gestiti con finalità diverse a quella di catturare gli effetti locali e transitori in genere associati al danno ambientale;

i sistemi di telerilevamento, da aereo o satellite, e di archiviazione dei dati territoriali nel tempo, efficace per produrre e raccogliere dati utili relativi alla trasformazione dei luoghi e ai fenomeni di inquinamento visibili a sensori utilizzati;

i sistemi di monitoraggio delle emissioni, efficaci per produrre e raccogliere dati utili relativi alle sorgenti di inquinamento;

le attività di vigilanza e controllo sul territorio e sulle attività produttive pericolose per l’uomo e per l’ambiente;

le segnalazioni e denunce dei cittadini e delle associazioni ambientalistiche.

Ebbene, il Ministero della Transizione ecologica può delegare l’attività di istruttoria al Prefetto competente, può avvalersi di enti e istituzioni pubbliche dello Stato e può disporre apposite consulenze tecniche di parte svolte dagli uffici di queste organizzazioni e anche da liberi professionisti.

L’istruttoria per l’accertamento del danno ambientale è un’attività di indagine e di valutazione integrata e interdisciplinare di una serie di aspetti giuridici, tecnici, scientifici ed economici, finalizzata a identificare il danno ambientale risarcibile e i relativi responsabili, quantificare il danno ambientale, valutare le misure di riparazione o del valore economico del danno.

Al riguardo, il danno ambientale viene dimostrato con la raccolta e l’analisi delle informazioni disponibili e utili per accertare e documentare le conseguenze negative (gli effetti) sui beni ambientali (i bersagli) originate da fatti omissivi o commissivi (le cause) riconducibili a specifici soggetti (responsabili) per cui è prevista la responsabilità civile.

Il relativo collegamento causa-effetto tra i fatti omissivi o commissivi (le cause) contestati ai responsabili e il danno (gli effetti) viene dimostrato attraverso la ricostruzione e l’analisi dello scenario di riferimento in termini di sorgenti, vie di esposizione e bersagli.

Ciò detto, la ricostruzione e l’analisi dello scenario di riferimento richiede che, caso per caso, venga descritta soprattutto la quantificazione del danno ambientale, frutto dell’attività dell’istruttoria finalizzata a fornire una descrizione quantitativa articolata e analitica del danno ambientale attraverso la descrizione della severità del danno di ciascun bene ambientale.

La severità del danno di ciascun bene viene descritta in termini di grado di alterazione, di deterioramento e di distruzione, parziale o totale a seconda se si ha una variazione rispetto allo stato precedente (alterazione); può essere quantificata sulla base del confronto dello stato della compromissione, lo stato precedente e con il limite massimo di alterazione o deterioramento oltre il quale si ha la distruzione del bene ambientale considerato.

Una tabella che riassuma questi parametri, per tipo di sorgente e bene ambientale, insieme alle informazioni sull’estensione[57] e sulla durata temporale fornisce una quantificazione articolata o analitica del danno ambientale.

La raccolta sistematica dei limiti massimi di alterazione o deterioramento (Lmax) oltre il quale si ha la distruzione del bene ambientale considerato[58], relativi a beni ambientali tipici del territorio italiano o delle sue ecoregioni, è essenziale per la determinazione del deterioramento della distruzione delle varie risorse naturali e dei relativi servizi.

In genere, la riparazione primaria non è in grado di assicurare un ripristino completo e deve essere integrata con una riparazione complementare finalizzata a surrogare i beni e i servizi ambientali non riparati con altri a questi equivalenti e il cui dimensionamento dipende dalla riparazione primaria realizzata.

La riparazione primaria e complementare, tuttavia, non esauriscono il risarcimento in quanto non compensa il danno connesso alla compromissione temporanea dei beni e dei servizi che le risorse naturali assicuravano nel periodo di tempo compreso tra l’evento dannoso e il completo ritorno dell’ambiente alle condizioni originarie.

La valutazione economica del danno ambientale deve essere effettuata tenendo conto delle misure di riparazione, ex comma 3 dell’art. 311, e deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il ripristino, ex comma 3 dell’art. 314.

La relazione di valutazione del danno ambientale rappresenta il documento finale elaborato dall’organismo tecnico che il Ministero o il Prefetto ha chiamato ad effettuare l’istruttoria per l’accertamento del danno ambientale risarcibile.

Attraverso la valutazione delle misure di riparazione o del valore economico del danno anche l’ambiente, quale bene fuori mercato, può essere valutato per assicurarne la risarcibilità e promuovere uno sviluppo sostenibile consapevole. Infatti, la valutazione delle misure di riparazione o del valore economico del danno può incoraggiare lo sviluppo e l’adozione di forme e mercati di garanzia finanziaria, previsti dall’art. 318 comma 3, utili per assicurare un’effettiva riparazione dei danni ambientali e una ripartizione dei rischi che gravano sugli operatori.

6. L’ambito di applicazione del danno ambientale e le relative procedure

La disciplina della parte sesta del D.lgs. n. 152/2006 si applica al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività e al danno ambientale causato da un’attività diversa da quelle elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo[59].

La parte sesta del D.lgs. n. 152/2006 non si applica al danno causato da un’emissione, un evento, un incidente avvenuti prima della data di entrata in vigore della parte sesta, al danno in relazione a cui siano trascorsi oltre 30 anni dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che lo ha causato, al danno ambientale o alla minaccia di danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non è possibile accertare il nesso causale tra il danno e l’attività di singoli operatori, al danno ambientale o alla minaccia di danno provocati da incidenti per i quali la responsabilità o l’indennizzo rientrano nella Convenzione sulla responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi oppure nella Convenzione istitutiva del Fondo internazionale per l’indennizzo di danni da inquinamento da idrocarburi e così via.

Secondo la giurisprudenza comunitaria[60] e amministrativa italiana[61] gli elementi indiziari necessari e sufficienti da accertare sono soprattutto la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato (c.d. vicinitas) e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati dall’operatore nell’esercizio dell’attività

In punto di responsabilità oggettiva, se si accerta dai fatti che un’attività rientrante nell’allegato III della direttiva 2004/35/CE ha causato dei danni all’ambiente, l’Ente pubblico è legittimato ad imporre misure preventive o di riparazione a questi operatori, senza che la pubblica Amministrazione sia tenuta a dimostrare l’esistenza di un comportamento doloso o colposo in capo agli stessi: ad esempio una spedizione transfrontaliera di rifiuti, scarichi in acqua autorizzati, fabbricazione di sostanze pericolose, uso di ogm e così via.

Altrimenti spetta a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l’origine dell’accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata; pertanto, in base alle norme nazionali in materia di prova, va cercata l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi.

Il principio “chi inquina paga” non implica che gli operatori debbano farsi carico di oneri inerenti alla riparazione di un inquinamento al quale non abbiano contribuito.

A parte i casi precedenti la disciplina della parte VI del D.lgs. n. 152/2006, si applica anche ai danni ambientali causati da un’attività diversa da quelle elencate nell’allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo[62].

In generale, l’operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del D.lgs. n. 152/2006.

In caso di spese anticipate dal Ministero della Transizione ecologica questo recupera, anche attraverso garanzie reali o fideiussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione, dall’operatore che ha causato il danno o l’imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate ma il Ministero della Transizione ecologica può decidere di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria sia maggiore dell’importo recuperabile o qualora l’operatore non possa essere individuato.

In punto di procedure per la prevenzione, in base all’articolo 304, l’operatore deve presentare al Ministero della Transizione ecologica, per l’approvazione, le misure di ripristino non oltre trenta giorni dall’evento dannoso. A tal proposito, ha facoltà di chiedere all’operatore informazioni sul danno e sulle misure adottate, ordinare all’operatore di adottare le misure di ripristino, adottare direttamente le misure di ripristino, addivenire ad un accordo con l’operatore in merito alle misure di ripristino.

Se l’operatore non provvede il Ministero può adottare le misure di ripristino, con diritto di rivalsa sull’operatore. Se l’operatore non viene individuato il Ministero può adottare le misure di ripristino, con diritto di rivalsa sull’operatore purché questi sia individuato entro cinque anni dalla spesa

In base agli articoli 305-308, titolo II, in caso di danno ambientale l’operatore deve presentare al Ministero della Transizione ecologica, ai fini dell’approvazione, le misure di ripristino non oltre trenta giorni dall’evento dannoso; il Ministero dell’ambiente ha poi facoltà di chiedere all’operatore informazioni sul danno e sulle misure adottate, di ordinare all’operatore di adottare le misure di ripristino, di adottare direttamente le misure di ripristino e di addivenire ad un accordo con l’operatore in merito alle misure di ripristino.

Se l’operatore non provvede il Ministero può adottare le misure di ripristino, con diritto di rivalsa sull’operatore. Se l’operatore non viene individuato, il Ministero può adottare le misure di ripristino, con diritto di rivalsa sull’operatore purché questi sia individuato entro cinque anni dalla spesa.

L’articolo 311 del titolo III prevede, in caso di danno ambientale, che l’operatore deve adottare le misure di riparazione previste degli allegati 3 e 4.

Gli allegati 3 e 4 prevedono, come la direttiva 2004/35/CE, gli interventi per i danni al terreno o i danni a specie ed habitat protetti e corpi idrici[63].

L’articolo 311, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, …, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell’allegato 3 (…) i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente.

In caso di danno ambientale, si prevede la possibilità del Ministero della Transizione ecologica di promuovere l’azione di risarcimento del danno in sede civile o di promuovere l’azione di risarcimento del danno mediante la costituzione di parte civile nel processo penale o di adottare un’ordinanza esecutiva per il risarcimento del danno.

L’articolo 311 del titolo III prevede i casi in cui l’adozione delle misure di riparazione risulta in tutto o in parte omessa, realizzata in modo incompleto, realizzata in modo difforme dai termini e dalle modalità prescritti.

Il Ministero della Transizione ecologica valuta i costi delle attività necessarie ad attuare le misure di riparazione e agisce nei confronti del responsabile per il pagamento delle somme corrispondenti[64].

Le somme relative al risarcimento del danno ambientale sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al “Ministero dell’ambiente” per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione.

L’art. 311, prevede poi la procedura dell’ordinanza ovvero:

se il responsabile del danno ambientale non attiva le procedure previste dal titolo II, il Ministro della Transizione ecologica, con una prima ordinanza esecutiva, ingiunge il risarcimento in forma specifica;

se il responsabile non realizza le misure di riparazione nei termini e con le modalità prescritti, il “Ministro dell’ambiente”, con un’altra ordinanza, ingiunge il pagamento, entro 60 giorni, delle somme necessarie ad attuare tali misure.

l’ordinanza può essere adottata solo entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto e nel termine di 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell’istruttoria.

In punto di richieste di intervento statale, le regioni, gli enti locali, le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite da un danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di prevenzione o ripristino possono presentare al “Ministro dell’ambiente” depositandole presso le Prefetture, denunce e osservazioni, corredate da documenti e informazioni, su qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del D.lgs. n. 152/2006. Il Ministero valuta tali richieste di intervento e le osservazioni allegate e informa senza dilazione i richiedenti in merito ai provvedimenti assunti al riguardo.

Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente[65] che si verifichi l’operatore interessato deve adottare, entro 24 ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza, far precedere gli interventi suddetti da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto competente che, nelle 24 ore successive, informa il Ministro della Transizione ecologica.

Se l’operatore non provvede agli interventi sopramenzionati e alla comunicazione, l’autorità preposta al controllo o comunque il Ministero della Transizione ecologica irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo;

Nella prassi l’irrogazione di queste sanzioni si applica la legge di depenalizzazione con adozione, da parte del “Ministero dell’Ambiente”, di ordinanze ingiunzione ai sensi dell’art. 18, legge n. 689/1981, con verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo emessi anche dal Comando Carabinieri Tutela dell’Ambiente.

Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente («rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale») che si verifichi, il Ministro ha facoltà, in qualsiasi momento, di:

chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;

ordinare all’operatore di adottare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire;

adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie con eventuale azione di rivalsa nei confronti dell’operatore, nel termine di cinque anni dal pagamento effettuato.

Quando si è verificato un danno ambientale l’operatore deve:

comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all’articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate.

adottare immediatamente:

tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;

le necessarie misure di ripristino di cui all’articolo 306.

Sia per le Ordinanze assunte ai sensi dell’art. 304, comma 2, che per quelle adottate ai sensi dell’art. 305, comma 2, D.lgs. n. 152/2006, è sempre necessaria una relazione tecnica di accertamento del danno ambientale, con indicazione delle idonee misure di riparazione ai sensi dell’Allegato III alla parte sesta, D.lgs. n. 152/2006

ISPRA fornisce, in genere, il supporto tecnico al “Ministero dell’Ambiente” con la redazione di relazioni tecniche che dovrebbero essere utilizzate per l’emissione delle ordinanze di prevenzione o di riparazione del danno ambientale

Anche il CCTA, con i suoi Comandi territoriali, ha fornito e fornisce relazioni tecniche utilizzabili per l’emissione di ordinanze.

7. Le misure di riparazione e l’espansione della giustizia contabile

A seconda della risorsa ambientale compromessa[66] l’allegato III della parte sesta del D.lgs. n. 152/2006, prevede diverse misure di riparazione.

Nel caso di danno all’acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti la riparazione del danno ambientale dovrà essere conseguita riportando l’ambiente danneggiato alle condizioni originarie tramite misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, da intendersi come segue:

riparazione “primaria”: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;

riparazione “complementare”: qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;

riparazione “compensativa”: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;

“perdite temporanee”: perdite risultanti dal fatto che le risorse e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzioni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto effetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico.

Qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell’ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà una riparazione complementare. Inoltre, si intraprenderà una riparazione compensativa per compensare le perdite temporanee. La riparazione del danno ambientale, in termini di danno all’acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti, implica inoltre che si deve sopprimere qualsiasi rischio significativo di effetti nocivi per la salute umana.

Nel caso di danno al terreno si devono adottare le misure necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento del danno, non presenti più un rischio significativo di causare effetti nocivi per la salute umana.

La presenza di rischi è valutata mediante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della caratteristica e della funzione del suolo, del tipo e della concentrazione delle sostanze, dei preparati, degli organismi o microrganismi nocivi, dei relativi rischi e della possibilità di dispersione degli stessi. L’utilizzo è calcolato sulla base delle normative sull’assetto territoriale o di eventuali altre normative pertinenti vigenti quando si è verificato il danno; se l’uso del terreno viene modificato, si devono adottare tutte le misure necessarie per evitare di causare effetti nocivi per la salute umana. In mancanza di normative sull’assetto territoriale o di altre normative pertinenti, l’uso dell’area specifica del terreno è determinato, tenuto conto dello sviluppo previsto, dalla natura dell’area in cui si è verificato il danno. Va presa in considerazione un’opzione di ripristino naturale, ossia un’opzione senza interventi umani diretti nel processo di ripristino.

Ciò detto, da un altro punto di vista, si allargano i profili di responsabilità contabile con l’entrata in vigore del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, art. 313, comma 6, secondo cui “nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio”.

Sul punto, la sentenza n. 1830/2008 della Corte dei Conti, Sez. Sardegna, ha affermato che “tale norma ha introdotto un chiaro discrimine nella giurisdizione in materia di danno ambientale, appartenente in via generale al giudice ordinario, salvo i casi in cui tale danno sia “provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti”, nel qual caso il Ministero non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare “rapporto all’Ufficio di Procura regionale, per l’azione di competenza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della stessa Corte[67].

Al contrario, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 11229/2014, ha sbrigativamente statuito, in poche righe, che “il danno ambientale è effettivamente tipologia di danno sottratto alla giurisdizione contabile dalla normativa applicabile ratione temporis (cfr. l’art. 18, comma 2, n. 349/1986) e, successivamente (cfr. gli artt. 313, comma 6 e 318 d.lgs. 152/2006), assoggettato a presupposti di procedibilità, che ne escludono la cognizione diretta da parte della Corte dei conti (cfr. Cass. 14846/11, 10733/98 e 7677/92)”.

8. Transazioni in materia di bonifica e danno ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN)

Il Ministero della Transizione ecologica può predisporre contratti con cui chiudere in via transattiva, con imprese pubbliche e private, i contenziosi relativi ad azioni risarcitorie per danni ambientali. La stipula del contratto comporta l’abbandono dei procedimenti contenzioni pendenti e preclusione di ogni ulteriore azione relativa a oneri di bonifica, di ripristino ambientale e di risarcimento danni. In caso di inadempimento da parte del soggetto privato aderente, il Ministero potrà dichiarare risolto il contratto di transazione, trattenendo le eventuali somme già corrisposte in acconto dei maggiori importi dovuti a titolo di oneri di ripristino dovuti.

Nel dettaglio, l’articolo 306 bis del D.lgs. n. 152/2006 prevede che i soggetti interessati da procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale, anche ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 349/86, presso un SIN possono formulare una proposta transattiva[68] al Ministero della Transizione ecologica, in cui si definiscono gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa, inclusa una liquidazione economica del danno ove le misure complementari e compensative non sono individuabili con criteri “risorsa-risorsa” e “servizio-servizio”.

Si avvia, sulla proposta transattiva, una procedura istruttoria condotta dal “Ministero dell’ambiente” attraverso una conferenza di servizi a cui partecipano la regione e gli enti locali interessati[69] previa acquisizione dei pareri dell’ISPRA, dell’ISS e dell’Avvocatura generale dello Stato. L’approvazione avviene attraverso un decreto ministeriale sottoposto al controllo della Corte dei Conti.

9. Questioni aperte e alcuni casi in tema di danno ambientale.

Il danno ambientale previsto dalla parte sesta del D.lgs. n. 152/2006 rappresenta un danno fonte di responsabilità civile e di obblighi di riparazione verso lo Stato.
Esistono alcune fattispecie che presentato punti di collegamento con il danno ambientale. È necessario evitare le sovrapposizioni con tali fattispecie e utilizzare le relative interazioni, ad esempio, tra la bonifica dei siti contaminati (parte quarta del D.lgs. n. 152/2006), gli ecoreati di inquinamento e disastro ambientale (art. 452 bis e 452 quaterp.) e la procedura estintiva dei reati ambientali (parte sesta-bis del D.lgs. n. 152/2006).

La bonifica dei siti contaminati prevede interventi diretti a rispettare concentrazioni soglia di sostanze inquinanti nei suoli e nelle acque sotterranee o diretti alla messa in sicurezza del sito, di emergenza, permanente o operativa, e si sviluppa attraverso una procedura amministrativa gestita dagli enti territoriali e, in caso di SIN (Siti di Interesse Nazionale), dallo Stato.

In particolare, si verificano sovrapposizioni e interazioni se il danno al terreno corrisponde alla contaminazione oggetto di bonifica, se il danno alle acque corrisponde solo in parte alla contaminazione oggetto di bonifica, se il danno a specie, habitat e aree protette non è considerato in sede di bonifica.

La bonifica raggiunge le stesse finalità della riparazione del danno al terreno e può raggiungere, in parte, le finalità della riparazione del danno ai corpi idrici sotterranei.

La messa in sicurezza di emergenza può consentire di raggiungere le stesse finalità delle misure di prevenzione del danno al terreno e alle acque sotterranee e, più in generale, di confinare le fonti di inquinamento che possono avere effetti su tutte le risorse naturali rilevanti ai sensi della parte sesta del D.lgs. n. 152/2006.

Il D.lgs. n. 152/2006, come modificato nel 2013, prevede che gli interventi di ripristino del suolo e gli interventi di riparazione delle acque sotterranee, da effettuare a titolo di danno ambientale, “restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del Dlgs 152/2006”, ex 298 bis.

Da tale norma si desume che, se è in atto una procedura di bonifica dei suoli o delle acque sotterranee, gli interventi di ripristino del suolo e gli interventi di riparazione delle acque sotterranee devono essere realizzati nell’ambito della procedura di bonifica.

La norma non precisa tuttavia se, per tali fattispecie, l’azione di danno ambientale possa essere direttamente attivata quando la procedura di bonifica dei suoli e delle acque sotterranee si blocca e non ha esito[70] e come si coordinano le procedure di bonifica relative a tali fattispecie con le procedure relative alla riparazione di ulteriori danni ambientali prodotti dallo stesso evento dannoso.

La Corte di Giustizia europea ha emesso una serie di sentenze in cui si verifica la compatibilità della normativa italiana sul danno ambientale e sulla bonifica con la direttiva 2004/35[71], affermando che la direttiva 2004/35 non richiede che l’autorità dimostri il dolo o la colpa del soggetto a cui sono imposte misure di prevenzione o riparazione se il danno o la minaccia di danno sono causati dalle attività professionali elencate dalla direttiva stessa; la direttiva 2004/35 richiede invece che l’autorità dimostri sempre il rapporto causale (rapporto causa/effetto) esistente tra l’attività di tale soggetto e il danno ambientale o la minaccia di danno. La direttiva 2004/35 è compatibile con una norma nazionale che colleghi la dimostrazione del rapporto causale ad una serie di indizi plausibili, come la vicinanza tra l’impianto di un soggetto e l’inquinamento accertato, la corrispondenza tra sostanze inquinanti accertate e sostanze usate da tale soggetto nella sua attività. Inoltre, la direttiva 2004/35 è compatibile con una norma nazionale che non consente all’autorità di imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di un sito contaminato in assenza di dimostrazione del rapporto causale tra la sua attività e la contaminazione.

Il reato di inquinamento, ex articolo 452 bisp., punisce chi “abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

Il reato di disastro ambientale, ex articolo 452 quater p., punisce fattispecie più gravi come “l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, …”.

Si prevede, come per il danno ambientale, una soglia minima costituita dai requisiti di significatività e misurabilità e sono considerate anche risorse non associate al danno ambientale: aria, flora e fauna non aventi speciale tutela, acque non soggette alla direttiva 2000/60, assetto territoriale e così via.

Inoltre, la sussistenza di un “ecoreato” non corrisponde automaticamente alla presenza di un danno ambientale e viceversa. Le indagini giudiziarie in materia di “ecoreati” possono tuttavia consentire di disporre di elementi utili per valutare se sussistano anche danni ambientali.

La procedura estintiva dei reati ambientali, inserita nella parte sesta-bis del D.lgs. n. 152/2006, prevede la possibilità di estinguere le contravvenzioni del D.lgs. n. 152/2006 che non hanno cagionato un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

La norma utilizza locuzioni che richiamano tipiche categorie di classificazione dei reati[72]; tali locuzioni prevedono, per definizione, una soglia lesiva inferiore a quella degli “ecoreati” ed a quella del danno ambientale, ove si devono provare la significatività e requisiti come la perdita dello stato di qualità delle acque, la contaminazione dei suoli, ecc.; la procedura estintiva si applica, inoltre, anche a risorse non associate al danno ambientale ed a beni diversi dalle risorse ambientali[73].

La presenza di un danno ambientale esclude la procedura estintiva ma rappresenta solo una delle possibili ipotesi in cui vi è un danno o un pericolo concreto e attuale di danno a risorse ambientali.

Ciò detto, sul punto si ritiene ora utile richiamare il caso Pieve Vergonte; la causa è stata promossa dallo Stato nel 2003. Il Tribunale di Torino[74] ha accertato il fatto illecito di scarichi illeciti di acque contenenti DDT nel lago Maggiore e nei suoi affluenti (periodo 1990-1996). Il danno è consistito nell’alterazione delle matrici ambientali nel periodo di riferimento; il nesso causale era fra il DDT scaricato e l’alterazione delle matrici ambientali. Il dolo è consistito nella consapevolezza e volontà dei dirigenti di scaricare illecitamente DDT e così di alterare l’ambiente. Ebbene, in tal caso la quantificazione del danno ambientale è stata particolarmente elaborata.

Il caso Porto Marghera si riferisce, invece, ad un incidente del 28 novembre 2002 «alle ore 19.40 del 28/11, nella sezione di impianto dedicata al recupero del TDI (Toluendiisocianato) dal flusso di peci altobollenti, si è verificato lo scoppio del serbatoio D528/2, seguito da un incendio che ha coinvolto la parte connessa dell’impianto e direttamente un secondo serbatoio, il cui ulteriore scoppio, a distanza di circa un’ora dal primo, ha spento l’incendio (cfr. immagini allegate). Nel corso dell’incendio sarebbero bruciati toluene e peci altobollenti contenenti anche TDI, in quantità, stimata in prima approssimazione dalla ditta, tra le 10 e le 20 tonnellate»[75].

La causa è stata promossa dallo Stato nel 2005. Il Tribunale di Venezia[76] ha accertato il fatto illecito del rilascio di sostanze inquinanti nell’atmosfera e nelle acque. Il danno è consistito nell’alterazione delle matrici ambientali e il nesso causale era fra il rilascio delle sostanze inquinanti e l’alterazione delle matrici ambientali; la colpa era connessa all’inidoneità dell’impianto ad affrontare situazioni come quelle verificatesi e all’insufficiente formazione professionale dei lavoratori. Ebbene, in tal caso la quantificazione del danno è avvenuta in base al costo necessario per il ripristino della depurazione dell’acqua.

10. Alcuni significativi orientamenti giurisprudenziali

A questo punto del lavoro si ritiene utile richiamare i più significativi approdi giurisprudenziali sul tema[77].

La Corte di Cassazione[78] ha affermato la scissione tra la definizione del danno ambientale e l’attività idonea a determinare la responsabilità dell’agente, dal punto di vista del momento in cui si sono verificati i fatti, e i criteri di liquidazione del danno, ex 311, comma 3, D.lgs. n. 152/2006.

In punto di identificazione del responsabile, la Corte di Cassazione[79] si è espressa sull’attribuzione dei poteri decisionali in relazione alla delega di funzioni.

Sul punto, è noto che i requisiti della delega di funzioni devono: risultare da atto scritto recante data certa; garantire il possesso, da parte del delegato, di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate[80]; garantire l’attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate[81]; garantire l’attribuzione al delegato dell’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate[82]; garantire l’accettazione, da parte del delegato, per iscritto[83].

Alla delega deve poi essere data adeguata e tempestiva pubblicità, motivata dalla struttura aziendale complessa o grandi dimensioni[84].

La Corte di Cassazione civile, inoltre, ha affermato l’avvenuta «…espunzione dall’ordinamento della stessa risarcibilità per equivalente e..la legittimità dei soli interventi di recupero o riparazione»[85].

La Cassazione penale ha, poi, precisato che anche se anche il comma 2 dell’art. 300 T.U.A. non contenga alcun riferimento all’aria, purtuttavia la norma si limita solo ad individuare una varietà di possibili danni, rappresentando una mera specificazione che non vale ad escludere l’aria dal novero delle risorse naturali tale che anche l’inquinamento dell’aria, se «significativo e misurabile» è anch’esso inquadrabile nella definizione di danno ambientale[86].

Da un altro punto di vista, la sentenza della Corte di Cassazione penale 36514/2006 ha dichiarato che “la legittimazione a costituirsi parte civile spetta non solo ai soggetti pubblici, ai sensi dell’articolo 311 D.lgs. 152/2006, in nome dell’ambiente come interesse pubblico, ma altresì alla persona singola o associata, in nome dell’ambiente come diritto fondamentale di ogni uomo e valore a rilevanza costituzionale”.

Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 33887/2006 ha dichiarato, richiamando non la legge n. 349/1986 né il D.lgs. n. 152/2006, bensì l’articolo 2043 c.c., che le associazioni ambientaliste sono legittimate in via autonoma e principale all’azione di risarcimento per danno ambientale quando siano statutariamente portatrici di interessi ambientali territorialmente determinati concretamente lesi da attività illecita.

Dal punto divista della tutela, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, 10 dicembre 2012, n. 22382 «In proposito non può non sfuggire che il legislatore del 2009, nell’ottica di una normazione che aveva (ed ha) chiaramente per destinatario il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio nel quale sono state ora centralizzate le azioni risarcitorie per danno all’ambiente, mostra di privilegiare la tutela reale, quale forma ontologicamente più idonea di quella per equivalente a garantire l’effettività dei risultati della reazione del soggetto leso dal lamentato danno ambientale e della risposta giudiziaria che ne riconosca il fondamento».

Sotto un altro punto di vista, integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, medio tempore, dalla mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le c.d. “perdite provvisorie”, previste espressamente come componente del danno risarcibile dalla direttiva 2004/35/CE[87].

Di più. Una volta accertata la compromissione dell’ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla pubblica Amministrazione deve ritenersi in re ipsa, e la relativa liquidazione, quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino, deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro[88].

Ancora. Titolare della pretesa risarcitoria per il danno ambientale è esclusivamente lo Stato, in persona del ministro dell’ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le Regioni, possono invece agire, in forza dell’art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno

patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall’interesse pubblico e generale alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale[89].

La Corte di Cassazione[90] è stata, poi, chiamata a pronunciarsi in una vicenda che aveva ad oggetto la richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e ambientali, lamentati dal Comune di Carignano e dall’Ente di Gestione del sistema delle Aree protette della Fascia Pluviale del Po, tratto torinese, in due giudizi separati, contro la società Nuove Cave Torino S.r.l., il suo Amministratore delegato ed il direttore dei lavori, in seguito ad una attività estrattiva svolta, per diversi anni, in violazione delle autorizzazioni concesse e non avendo dato corso alle opere di ripristino ingiunte dall’Ufficio della locale Procura della Repubblica.

In primo grado il Tribunale di Torino liquida Euro 1.535.539.57 in favore dell’Ente di Gestione del sistema delle Aree protette della Fascia Pluviale del Po per i lavori di riqualificazione ambientale e Euro 5.288.339,36 in favore del Comune di Carignano per il costo dei materiali asportati necessari per il ripristino dell’area. Le sentenze sono confermate in Corte d’Appello. Il ricorso in cassazione è stato promosso dai convenuti.

Ebbene, la Corte di Cassazione «spiega» lo stato del danno ambientale in Italia.

«La disciplina nazionale è stata di recente ulteriormente modificata e definitivamente armonizzata con quella eurounitaria – o comunitaria od europea – con il recepimento organico dei relativi principi. In particolare, la materia, originariamente disciplinata dalla L. 8 luglio 1986, n. 349, è stata profondamente innovata dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; ed ha subito evoluzioni normative sensibili, anche a causa di un duplice avvio a carico della Repubblica italiana, da parte della Commissione dell’Unione Europea, di procedure di infrazione alla direttiva 2004/35/CE.»

In estrema sintesi ed in termini assolutamente sommari, basti in questa sede acquisire quale dato fermo che il principio generale, di derivazione eurounitaria è l’esigenza di porre rimedio alle alterazioni ed ai danni della risorsa “ambiente” esclusivamente mediante il recupero della stessa, in relazione alla sua peculiarità, quale contesto generale di quotidiana estrinsecazione esistenziale di una massa tendenzialmente indeterminata di individui: ciò che orienta quel recupero in direzione non soltanto del ripristino della situazione antecedente ma anche della riconsiderazione complessiva dei numerosi e differenziati interessi coinvolti, facenti capo ad una collettività potenzialmente indeterminabile ex ante. Inoltre, è stato affermato che, per avvicinare, in via di grande approssimazione, tale soluzione ai principi generali del nostro ordinamento, può sintetizzarsi che è imposta comunque la riparazione in forma specifica e, per di più, attraverso lo strumento di quello che può definirsi un’esecuzione in danno dell’obbligato, da parte del soggetto pubblico e successiva rivalsa nei confronti del danneggiante.

In questo contesto euro-unitario, peraltro, in Italia il suddetto D.lgs. n. 152 del 2006 ha regolato l’intera materia ambientale e statuendo la priorità delle misure di “riparazione” rispetto al risarcimento per equivalente pecuniario, quale conseguenza dell’assoluta peculiarità del danno al bene o risorsa “ambiente”. Il successivo D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, ha poi precisato[91], con il suo art. 5 bis, per neutralizzare la prima contestazione della U.E. del 2008, che il danno all’ambiente deve essere risarcito con le misure di riparazione “primaria”, “complementare” e “compensativa” previste dalla Direttiva 2004/35/CE prevedendo un eventuale risarcimento per equivalente pecuniario esclusivamente se le misure di riparazione del danno all’ambiente fossero state in tutto o in parte omesse, impossibili o eccessivamente onerose o fossero state attuate in modo incompleto o difforme rispetto a quelle prescritte.

Tuttavia l’art. 25 della c.d. “Legge Europea 2013”, Legge 6 agosto 2013, n. 97, per neutralizzare l’ulteriore contestazione della Commissione europea del 2012[92] ha ulteriormente risistemato la materia, definitivamente eliminando ogni riferimento al risarcimento “per equivalente patrimoniale” e stabilendo che il danno all’ambiente deve essere risarcito solo con le “misure di riparazione” previste dall’all. 3 del D.lgs. n. 152 del 2006[93].

Sicché, ad oggi e con disposizione applicabile anche ai processi in corso, il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito “per equivalente” pecuniario, ma solo con le misure di riparazione e con i criteri enunciati negli all. 3 e 4 al D.lgs. n. 152 del 2006, come modificato.

Tuttavia, lo stesso D.lgs. n. 152 del 2006, art. 311, come da ultimo modificato, prevede al comma 3 che, sia pure solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro della transizione ecologica determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.

La Corte ha, poi, già avuto modo di statuire come la domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della Legge 20 novembre 2009, n. 166 sia assoggettata, in ordine alla liquidazione del danno, ai criteri specifici risultanti dal nuovo testo del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, commi 2 e 3[94], individuandosi tali criteri direttamente nelle previsioni dei punti 1, 2 e 3, dell’Allegato 2 alla Direttiva 2004/35/CE [95].

Deve ora prendersi atto dell’ulteriore innovazione legislativa, applicabile, per espressa previsione normativa, anche ai giudizi in corso; infatti, ai sensi dell’art. 311, comma 3, terzultimo periodo, come modificato dall’ultimo intervento legislativo, i criteri e metodi appena codificati, ovvero pure di valutazione monetaria per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa, trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente.

La nuova disciplina va poi combinata al principio generale dell’art. 5 cod. proc. civ. in materia di perpetuatio iurisditionis e, quindi, alla persistenza della giurisdizione del giudice ordinario civile, sicché sarà quest’ultimo, investito della domanda di risarcimento per equivalente del danno ambientale, ad applicare, per provvedere sulla stessa, quei criteri e metodi e ad individuare le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, a determinare il costo delle medesime da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati.

In applicazione di principi altrettanto generali di diritto processuale, analogamente proseguono i giudizi iniziati in epoca anteriore alla prima di dette novelle legislative[96]  da soggetti diversi da quello in capo al quale è ora riconosciuta, in via esclusiva, la legittimazione. e correttamente saranno esaminate e decise le loro domande, ove gli originari attori vi insistano, ma all’indispensabile condizione dell’armonizzazione di quelle e delle eventuali condanne coi principi suddetti, in modo che quegli attori non conseguano risultati ormai vietati dal mutato assetto ordinamentale.

Passando al merito dei motivi di ricorso, vengono tutti giudicati inammissibili o comunque respinti, ad eccezione di uno.

Viene accolta la lagnanza secondo cui la Corte d’Appello non avrebbe fatto applicazione, anche ai giudizi in corso, nonostante l’espressa previsione della necessità di quella[97] delle sopravvenute norme del D.lgs. n. 152 del 2006, artt. 303 e 311 in materia di ambiente, che hanno radicalmente riscritto i criteri di determinazione del risarcimento, soprattutto in forma specifica, sottolineando la centralità del ripristino ambientale, di cui finanche escludono l’impossibilità o l’eccessiva onerosità, confinando il risarcimento per equivalente in via equitativa al rango di extrema ratio, oltretutto ancorato al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti ed ai parametri usati in casi simili o in materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario.

Secondo la Suprema Corte, in effetti, «la qui gravata sentenza erra senz’altro nel non applicare la normativa sopravvenuta anche soltanto al momento in cui essa è stata resa, cioè la novella del 2009, pure applicabile – benché sopravvenuta – in forza di specifica disposizione alla specie; e tanto basterebbe di per sé a condurre alla cassazione, sul punto, della pronunzia stessa».

Non può essere dubbio che, nonostante le parti abbiano del tutto ignorato tali ulteriori sviluppi, incomba sulla Corte l’applicazione della novella anche al di là di quanto sul punto abbiano dedotto le parti, che non pare abbiano preso in considerazione le complesse vicende legislative anche successive al 2009: da un lato, perché la norma è chiara nell’imporre quell’applicazione dei nuovi criteri risarcitori anche ai giudizi in corso, dall’altro, perché solo in tal modo si eviterebbe la responsabilità dello Stato, membro dell’Unione ed unitariamente considerato e quindi anche quale Stato in persona dei suoi giudici di ultima istanza[98], per la violazione concreta della disciplina comunitaria recata da un acte claire, quale certamente deve qualificarsi la normativa in materia ambientale, alla stregua della duplice procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana proprio per la mancata applicazione di quei principi generalissimi, tra cui quelli in tema di esclusione del risarcimento per equivalente.

Di conseguenza, «la gravata sentenza deve essere cassata e rinviata alla stessa corte territoriale, affinché essa operi – ormai in base all’ulteriormente sopravvenuta normativa del 2013 (e salvi beninteso ulteriori sviluppi, ove fossero anch’essi definiti applicabili ai giudizi pendenti) – quelle previe valutazioni in fatto sull’individuazione delle misure di riparazione complementare e compensativa e sulla valutazione monetaria delle medesime, curando che le valutazioni della consulenza tecnica di ufficio già a suo tempo espletata, in conformità peraltro a disciplina superata dall’evoluzione normativa, contemplino espressamente gli effetti dell’applicazione delle nuove disposizioni».

In applicazione del seguente principio di diritto, il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della Legge 6 agosto 2013, n. 97, essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente di quello, può ancora conoscere della domanda in applicazione del nuovo testo del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311[99], individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati.

La Suprema Corte ha, peraltro, affermato principi di rilevante importanza anche nelle parti in cui non vengono accolte le doglianze dei ricorrenti.

In particolare, sulla questione della responsabilità solidale o personale dei soggetti convenuti, la Suprema Corte così chiarisce: «È ben vero che “nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale[100].

Tuttavia, la conseguente esclusione dell’operatività dell’art. 2055 cod. civ. deve avvenire con cautela, quello integrando un principio generale in tema di responsabilità extracontrattuale e rispondendo ad esigenze di tutela immediata ed effettiva del danneggiato.

E’ indubbio che tale esclusione di operatività mira ad evitare il rischio di una sorta di responsabilità oggettiva o per fatto altrui e, in particolare, quello di ascrivere ad ogni compartecipe, anche per un modesto segmento di una delle condotte sfociate in un danno ambientale complessivo, la responsabilità per l’ingentissimo danno che ne è derivato, anche quanto alle specifiche conseguenze non prevedibili o perfino non controllabili perché da ascriversi alla condotta indipendente di altri: si pensi al caso di danneggiamenti ambientali di contesti complessi, determinati da condotte tra loro del tutto indipendenti[101], nei quali è parso opportuno che il risultato complessivo finale non fosse ripagato per intero secondo la casualità del soggetto economicamente solvibile.

Se questa è la ratio della norma di limitazione della responsabilità, essa non può operare pure nei casi di condotta unitaria, risultante dalla combinazione, quale indispensabili antefatti causali tra loro avvinti da inscindibili e reciproci nessi di consequenzialità, delle azioni colpose o dolose concorrenti di più persone: alle quali ultime sia quella complessiva condotta che quell’unitario danno allora andranno altrettanto unitariamente ascritti, in persistente applicazione della regola generale.

Ciò detto, la limitazione di responsabilità in esame va allora circoscritta ai casi in cui le condotte causative dell’unitario evento di danno siano differenti e tra loro indipendenti; al contrario, ove l’unitario evento di danno sia causato non da una pluralità di condotte autonome od indipendenti, ma da una altrettanto unitaria condotta colposa o dolosa, però indissolubilmente ascrivibile a più soggetti tra loro indifferenziatamente e, quindi, a condotte concorrenti in senso stretto, può riprendere applicazione la regola generale dell’art. 2055 cod. civ., che pone appunto in via generalissima i criteri di imputazione degli effetti di una condotta complessiva ed inscindibile nelle componenti delle azioni od omissioni di più soggetti.

E tanto avviene nella specie in cui l’attività estrattiva illegittima, protratta nel tempo, è da ascriversi appunto alla società, quale centro di imputazione della volontà di procedere a quelle attività, a chi, quale legale rappresentante, in essa ne ha determinato e concretato le scelte e a chi, ponendo in essere i lavori, ha materialmente reso possibile gli episodi di depredazione della sponda del Po in cui l’illiceità dell’attività estrattiva si è concretata.

È stata fatta, quindi, corretta applicazione del seguente principio di diritto, in materia di responsabilità per danno ambientale, la regola[102] per la quale nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale“, mirando ad evitare la responsabilità anche per fatti altrui, opera nei casi di plurime condotte indipendenti e non anche in caso di azioni od omissioni concorrenti in senso stretto alla concretizzazione di una unitaria condotta di danneggiamento dell’ambiente, quando siano tutte tra loro avvinte quali indispensabili antefatti causali di questa. Con la conseguenza che, in tale ultima ipotesi, non soffre imitazione la regola generale dell’art. 2055 cod. civ. in tema di responsabilità di ciascun coautore della condotta per l’intero danno causato.

Sulla prescrizione è stato poi affermato il seguente principio di diritto: «in materia di danno ambientale (trattandosi di illecito permanente attesa la persistenza nel tempo della condotta di mantenimento del sito ambientale in condizioni di depredazione o diminuzione), la condotta antigiuridica consiste nel mantenimento dell’ambiente nelle condizioni di danneggiamento e pertanto il termine prescrizionale dell’azione di risarcimento non inizia a decorrere se non da quando tali condizioni sono state volontariamente eliminate dal danneggiante o tale condotta è stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene da parte del danneggiante medesimo».

Oggi, dopo le riforme legislative, unico legittimato a proporre azione di risarcimento del c.d. danno ambientale è il Ministero della Transizione ecologica, che può agire, alternativamente, in via amministrativa[103] oppure in via giudiziaria, costituendosi anche parte civile nel processo penale.

L’alternatività della scelta è ribadita dall’art. 315, che stabilisce l’improseguibilità dell’azione giudiziaria in caso di adozione dell’ordinanza ministeriale ex art. 313.

Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, potranno comunque agire, ex art. 2043 c.c. e seguenti, per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale o non patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva o anche dall’inerzia dello Stato nell’opera di prevenzione[104].

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Note

[1] Sentenza della Corte costituzionale n. 641 del 30 dicembre 1987

[2] Legge Cost. 18-10-2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in G.U.  del 24 ottobre 2001, n. 248

[3] Art. 117, co. 2 lett. s)

[4] In questo senso, G. Morbidelli, Il regime amministrativo speciale dell’ambiente, in Studi in onore di Alberto Predieri, Milano, 1996, 1122.

[5]  M.S. Giannini, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 15

[6]  A. Predieri, voce Paesaggio, in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, 503 s. e G Pericu, voce Ambiente (tutela dell’) nel diritto amministrativo, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, 1987, 190

[7]  B. Cavallo, Profili amministrativi delle tutele dell’ambiente: il bene ambientale tra tutela del paesaggio e gestione del territorio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 397 s.

[8] Aderiscono ad una concezione unitaria del bene ambiente tra gli altri: A Gustapane, Tutela dell’ambiente, in Enc. Dir., XLV; Milano, 1992, 507, s. A. Postiglione, Ambiente: suo significato giuridico unitario, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, 32; P. Maddalena, L’ambiente valore costituzionale nell’ordinamento comunitario, in Cons. St., 1999, n. 5-6; F. Giampietro, Diritto alla salubrità dell’ambiente. Inquinamenti e riforma sanitaria, Milano, 1980, 71 s.; F. Fracchia, Sulla configurazione giuridica unitaria di ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in Dir. econ., 2002, 215.

[9] Cass. s. u. 9-3-1979, n. 1463 e 6-10-1979, n. 5172, entrambe in Foro it., 1979, rispettivamente 939 e 2302.

[10] Corte cost. 28-5-1987, n. 210, in Riv. giur. amb., 1987, 334 s. ed in Corr. Giur., 1987, 1044 s.

[11] Corte cost. 30-12-1987, n. 641, in Foro it., 1988, 694; in Foro it., 1988, 1057; in Giur. cost., 1987, 3788; in Corr. giur., 1988, 234; in Riv. amm., 1988, 220; in Foro amm., 1988, 1 s.; in Regioni, 1988, 525; in Riv. giur. amb., 1988, 93, s.; in Riv. giur. edil., 1998, 3. Sull’unitarietà dell’ambiente v. anche Corte cost. 24-2-1992, n. 67, in Riv. giur amb., 1992, 363 e in Giur. Cost., 1992, 377 secondo cui «l’integrità ambientale è un bene unitario che va salvaguardato nella sua interezza».

[12] Corte cost. 7-11-2007, n. 367, cit. in cui l’ambiente è definito «bene complesso ed unitario».

[13] Corte cost. 14-11-2007, n. 378, cit. secondo cui l’ambiente è «bene della vita, materiale e complesso». Conformi sul punto Corte cost. 18-4-2008, n. 104, in Dir. e giur. agr., 2009, 321 e Corte cost. 23-1-2009, n. 12, in Giur. Cost. 2009, 77.

[14] 3 Corte cost. 15-5-1987, n. 167, in Giur. Cost. 1987, 121; Corte cost. 25-5-1987, n. 191, in Foro it., 1988, 331; Corte cost. 28-5-1987, n. 210, cit.; Corte cost. 30-12-1987, n. 641, cit.; Corte cost. 14-7-1988, n. 800, in Giur cost. 1988, 3811; Corte cost. 15-11-1988, n. 1031, cit.; Corte cost. 16- 3-1990, n. 127, in Riv. giur. amb., 1990, 303; Corte cost. 9-12-1991, n. 437, in Le Regioni, 1992; Corte cost. 11-3-1993, n. 79, in Riv. giur. amb., 681; Corte cost. 23-2-1994, n. 54, in Giur. cost., 326

[15] Le cc.dd. versioni consolidate del Trattato sull’Unione Europea (TUE) e del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 7 giugno 2016 C 202/3.

[16] La c.d. versione consolidata del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) è pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 7 giugno 2016 C 202/3.

[17] Art.191 TFUE 1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: — salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, — protezione della salute umana, — utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, — promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 2. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione. 3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l’Unione tiene conto: — dei dati scientifici e tecnici disponibili, — delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione, — dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione, — dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. 4. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell’Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

[18] Art.192 TFUE 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall’Unione per realizzare gli obiettivi dell’articolo 191. 2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l’articolo 114, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta: a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale; b) misure aventi incidenza: — sull’assetto territoriale, — sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse, — sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell’approvvigionamento energetico del medesimo. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma. 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano programmi generali d’azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. Le misure necessarie all’attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi. 4. Fatte salve talune misure adottate dall’Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all’esecuzione della politica in materia ambientale. 5. Fatto salvo il principio “chi inquina paga”, qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede disposizioni appropriate in forma di — deroghe temporanee e/o — sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell’articolo 177.

[19] Art.193 TFUE I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell’articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.

[20] Il principio chi inquina paga oggi menzionato dall’art. 191 par. 2 del Trattato (ex art. 174) per primo storicamente si è affermato nel campo del diritto ambientale. Vi si fa riferimento sin dal Primo programma d’azione del 1973 in cui è specificato che «le spese per la prevenzione e l’eliminazione dei fattori nocivi devono essere sostenute dall’inquinatore» e successivamente nella raccomandazione del Consiglio del 3 marzo 1975, n. 436 concernente l’imputazione dei costi e l’intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente che rappresenta la prima fonte relativa alla sua interpretazione ed attuazione.

[21] La direttiva è stata preceduta dal Libro Verde sul risarcimento dei danni all’ambiente, che ha l’obiettivo di porre in evidenza l’utilità di una disciplina organica in tema di responsabilità civile per danno all’ambiente, fondata sull’azione preventiva e sul principio «chi inquina paga»; seguito poi dalla Convenzione di Lugano sulla responsabilità civile per danno all’ambiente da attività pericolose, primo atto normativo internazionale a stabilire una serie di regole generali in materia e ad individuare un sistema di sanzioni giuridiche per i soggetti responsabili del danno all’ambiente e dal Libro Bianco sulla responsabilità per danni all’ambiente che distingue tra un regime di responsabilità oggettiva per danni causati da attività pericolose e un regime di responsabilità per colpa per il danno alle biodiversità cagionato da attività non pericolose.

[22] Quali gestione dei rifiuti, gestione di stabilimenti con emissioni in atmosfera o scarichi idrici, gestione di stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, ecc

[23] Sentenze 9 marzo 2010 in C-378-08 e 4 marzo 2015 in C-534-13

  • [24] Per danno ambientale, secondo la normativa europea, si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una delle seguenti risorse naturali o dell’utilità da esse assicurate: specie e habitat protetti; acque; terreno.
  • In linea generale tutti i soggetti a cui sia imputabile il danno potenziale o materiale devono adottare precise misure di precauzione, prevenzione e ripristino, prevedendo il potere sostitutivo della pubblica amministrazione in caso di inerzia e la conseguente responsabilità degli interessati al risarcimento per equivalente.
  • Gli operatori che svolgono determinate attività professionali ad alto rischio (per esempio stabilimenti chimici, trasporto di merci pericolose, etc.) rispondono del danno a titolo oggettivo, ossia sulla base del solo nesso di causalità tra attività professionale esercitata e l’evento negativo cagionato; chiunque altro invece provochi un analogo danno ne risponde qualora vi sia anche l’elemento soggettivo.
  • I primi possono comunque superare la presunzione di responsabilità dimostrando che il danno è stato causato da un terzo e che si è verificato nonostante l’esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee; oppure che è conseguenza dell’osservanza di un ordine o istruzione obbligatori di una Autorità pubblica.
  • La nozione di operatore secondo l’U.E. resta comunque molto ampia: può trattarsi di persona fisica o giuridica che esercita o controlla un’attività professionale e in alcuni casi può essere imputato di danno ambientale anche in assenza di dolo o colpa. La nozione riguarda pertanto tutte le attività svolte in un contesto professionale, in contrapposizione a quelle puramente personali o domestiche. Comprese quelle svolte nell’interesse pubblico in forza di una delega ex lege, per esempio, riconducibili a un ente pubblico responsabile del drenaggio di zone umide per finalità legate all’agricoltura. Si è considerati “operatori” dalla U.E., con tutte le conseguenze del caso, con il mero svolgimento di fatto di attività professionali, anche in assenza delle previste autorizzazioni.
  • Le tipologie di condotte dell’operatore che possono causalmente provocare il danno ambientale, precisa l’U.E., non necessariamente coincidono con incidenti o inconvenienti isolati. Possono essere rinvenute nella conduzione del normale esercizio di certe operazioni, da cui scaturisce un evento negativo e rilevante per l’ambiente. Ad ampliare le ipotesi che possono cagionare un danno risarcibile ex direttiva UE, concorrono le condotte che possono anche solo indirettamente cagionarlo. Il deterioramento che può integrare il danno ambientale, precisa l’UE, non è solo quello che interessa lo stato della singola risorsa naturale colpita, ma anche quello che colpisce le funzioni benefiche che la stessa risorsa può svolgere a favore di altre risorse o di persone, secondo una visione di interdipendenza e di relazioni dinamiche tra sistemi.

[25] Desertificazione, erosione delle coste, alluvioni, terremoti, ecc

[26] Tramite tasse, canoni di concessione, assicurazioni, ecc.

[27] Quando le conseguenze sono tali da compromettere i gli usi legittimi o lo stato di conservazione di un bene ambientale protetto, come la potabilità delle acque sotterranee, la salubrità di un sito, lo stato di conservazione di una specie/habitat protetto, ecc

[28] Sul «timbro repressivo» della responsabilità per danno ambientale ex art. 18 in giurisprudenza, v. ex multis Cass. 1-9-1995, n. 9211, cit. ove si sottolinea, in particolare, il profilo sanzionatorio del danno ambientale, «a livello di pene civili» ed in dottrina A. De Cupis, La riparazione del danno ambientale: risarcimento o pena, in Riv. dir. civ., 1988, 401 e G. Schiesaro, Gli aspetti sanzionatori della responsabilità per danno ambientale alla luce della nuova direttiva, in La responsabilità ambientale, B. Pozzo (a cura di), Milano 2005

[29] Sull’applicabilità generalizzata dei criteri di liquidazione equitativa del danno, la dottrina prevalente si è espressa in senso positivo rilevando la presenza di una componente sanzionatoria nella condanna al risarcimento che si aggiunge al calcolo dei costi di ripristino. Ex multis, M. Libertini, La nuova disciplina del danno ambientale, in Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile, P. Perlingieri (a cura di), Napoli, 1991, 54 s

[30] A tal proposito, v. Corte cost. 15-7-1994, n. 302, in Giur. cost., 1994, n. 2590 e Corte cost. 27-7- 1994, n. 356, in Riv. giur. amb., 1994, 874.

  • [31] Per rischio (R) si intende il prodotto dell’entità (E) delle conseguenze negative (pericolo) per la probabilità (P) che tali conseguenze si verifichino: R = E x P

[32] Art. 301, Parte VI, D.Lvo 152/06

  • [33] Il Titolo V (Bonifica di siti contaminati) della Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) fa riferimento a situazioni particolarmente gravi, caratterizzate da una contaminazione tale da costituire un rischio sanitario superiore al valore accettabile ovvero con un rischio incrementale nel corso della vita > 10-5 per le sostanze cancerogene e/o con un indice di dose tollerabile (TDI) o accettabile (TAI) > 1 per le sostanze non cancerogene
  • Il Titolo II (Prevenzione e ripristino ambientale) della Parte VI del D.Lvo 152/06, fa riferimento a situazioni di danno ambientale (definito nell’Art 300) caratterizzate da un deterioramento significativo dei beni ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche e definisce le norme di precauzione, prevenzione e ripristino relative a questi particolari beni ambientali, rinviando al Titolo V (Bonifica di siti contaminati) della Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) quelle relative ai siti contaminati
  • La prevenzione (Art. 304)
  • La prevenzione è uno strumento di protezione contro i danni ambientali (caratterizzati da un deterioramento significativo dei beni ambientali esplicitamente tutelati da norme specifiche) previsto per i casi in cui, a causa di una attività professionale, esiste una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale
  • Il Ministero, in qualsiasi momento, ha facoltà di chiedere all’operatore informazioni su qualsiasi minaccia imminente, anche sospetta, che si verifichi un danno ambientale, e di ordinare, con adeguate motivazioni tramite notifica trasmessa all’operatore interessato (Art. 307) l’adozione di specifiche misure di prevenzione. Il Ministero può adottare egli stesso tale azione in ogni caso o in caso di inadempimento o di operatore non responsabile o di responsabile non individuato, con diritto di rivalsa, entro cinque anni dall’effettuato pagamento, nei confronti degli operatori responsabili (comma 4 Art. 304).
  • Il ripristino ambientale (Art. 305)
  • Il ripristino ambientale (o Azione di Riparazione Art. 6 Dir.) è lo strumento principale e privilegiato per il risarcimento del danno ambientale (risarcimento in forma specifica)
  • Il ripristino ambientale viene attuato attraverso l’adozione di tutte le misure praticabili per la prevenzione e la messa in sicurezza (per prevenire o limitare un ulteriore danno ambientale ed effetti nocivi per la salute umana), e attraverso l’adozione delle misure di riparazione (primarie, complementari e compensative) necessarie per riportare l’ambiente danneggiato alle condizioni originarie (Allegato 3). Tale azione deve essere adottata dall’operatore immediatamente, che deve altresì informare senza indugio, tramite una apposita comunicazione, avente ad oggetto gli aspetti pertinenti della situazione, il comune, la provincia, la regione, o la provincia autonoma, nonché il Prefetto che nelle 24 ore successive informa il Ministero dell’Ambiente.
  • Il Ministero, in qualsiasi momento, ha facoltà di chiedere all’operatore informazioni su qualsiasi danno ambientale e sull’azione di ripristino adottata, e di ordinare, con adeguate motivazioni tramite notifica trasmessa senza indugio all’operatore interessato (Art. 307) l’adozione di una specifica azione di ripristino. Il Ministero può adottare egli stesso tale azione in ogni caso o in caso di inadempimento o di operatore non responsabile o di responsabile non individuato, con diritto di rivalsa, entro cinque anni dall’effettuato pagamento, nei confronti degli operatori responsabili (comma 3 Art. 305).
  • Ordinanza (Art. 313)
  • Se il responsabile non provvede al ripristino ambientale il Ministero con una ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge il ripristino ambientale a titolo risarcitorio in forma specifica entro un termine stabilito (comma 1 Art. 313), non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo proroga da definire in considerazione dell’entità dei lavori necessari (comma 2 Art. 314)

 

  • [34] La fonte principale del nostro diritto penale è rappresentata dal Codice Penale che identifica la Sanzione Penale come una pena criminale con finalità di afflittività (conferendo al trasgressore conseguenze negative), di dissuasione (minacciando al potenziale trasgressore l’afflizione di conseguenze negative), rieducativa (per evitare che il soggetto responsabile possa commettere in futuro il medesimo atto) e della giusta retribuzione dell’illecito (conferendo al trasgressore conseguenze negative proporzionali alla gravità dell’azione posta in essere) e, a seconda della gravità del reato, può assumere varie forme: ergastolo, reclusione o multa, in caso di delitti; arresto o ammenda, in caso di contravvenzioni; può essere accompagnata da pene accessorie (interdizione legale, dai pubblici uffici, da una professione o arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ecc.)
  • La sanzione penale viene irrogata dal Giudice Ordinario competente a seguito di un procedimento penale (dove l’onere della prova grava sulla pubblica accusa) ed è applicabile solo alle persone fisiche.

[35] Legge 689/81 – Modifiche al sistema penale.

[36] Es. fermo amministrativo

  • [37] La sanzione amministrativa rappresenta una misura diretta a punire l’autore della violazione, con finalità di dissuasione del soggetto responsabile e degli altri consociati dal commettere in futuro il medesimo atto, viene irrogata direttamente, tramite la contestazione o l’ordinanza-ingiunzione (vige la presunta colpevolezza del responsabile), è applicabile anche alle persone giuridiche e può essere graduata, proporzionale o fissa.

[38] Art. 2 del D.L. 208/09 per siti inquinati

[39] Patrimoniali, alla salute, all’immagine, ecc.

[40] Sentenza 1° giugno 2016, n. 126

  • [41] 17 del D.Lvo n. 22/97, sulle acque; art. 58 del D.Lvo n. 152/99, sulle aree protette; art. 30 della L. n. 394/91, sui beni culturali e ambientali; art. 164 del D.Lvo n. 490/99 e dall’art. 18 della L. n.349/86, ed è stato in parte riformato dal D.Lgs n. 152/06, vigente per tutti i danni ambientali verificatosi dal 29/4/2006.

[42] Roma, 1957

[43] In tal senso S. Patti, La tutela civile dell’ambiente, Padova, 1979, 178 s. e M. Bresso, Pensiero economico e ambiente, Torino 1982.

[44] n tal senso v. J.P. Baerde – E. Gerelli, Economia e politica dell’ambiente, Bologna, 1980, 125.

[45] Come quelle sui siti inquinati: art. 17 del D.Lvo 22/97, sulle acque: art. 58 del D.Lvo 152/99, sulle aree protette: art. 30 della L. 394/91, sui beni culturali e ambientali: art. 164 del D.Lvo 490/99

[46]Ad esempio, l’art. 5-bis del DL 25 settembre 2009, n. 135

[47] Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l’ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore.  Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

[48] Rapporti con gli articoli 2043 e 2050 del codice civile cassazione penale, sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575

[49] Vedi Cass., Sez. Unite, 25 gennaio 1989, n. 44

[50] Vedi Cass., Sez. I, 1° gennaio 1995, n. 9211

[51] Vedi Cass. civ. 9 aprile 1992, n. 4362

[52] Così Cass. 19 giugno 1996, n. 5650 (relativa alla catastrofe del Vaiont del 1963

[53] Corte conti 18-9-1980, n. 86, in Foro it., 1981, 167 e Corte conti 8- 10-1979, n. 61, in Foro it., 1979, 593.

[54] Cass. 1-9-1995, n. 9211, cit. aggiunge a tal proposito che il legislatore ha posto «in primo piano non solo e non tanto le conseguenze patrimoniale del danno arrecato (i c.d. danni conseguenza), ma anche e soprattutto la stessa produzione dell’evento, e cioè l’alterazione, il deterioramento, la distruzione dell’ambiente e cioè la lesione in sé del bene ambientale».

[55] 309 TUA Richiesta di intervento statale.

  1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (1227), depositandole presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.
  • [56] Le valutazioni per le richieste di risarcimento del danno da parte del Ministero della Transizione ecologica sono spesso curate dall’ISPRA incaricato di svolgere due tipologie di istruttorie preliminari:
  • elaborazione del quadro giuridico/normativo di riferimento;
  • individuazione dei possibili danni (o minacce di danno) risarcibili;
  • proposta di possibili interventi di riparazione definitive;
  • individuazione e dimensionamento del danno o di minaccia di danno;
  • descrizione degli interventi di riparazione;
  • quantificazione dei costi degli interventi.

 

[57] Lunghezze, superfici, volumi, pesi, numero, ecc.

[58] Limiti massimi ammissibili, obiettivi di qualità, ecc

  • [59] Articolo 300, comma 1
  • Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima (per utilità di una risorsa naturale si intendono i servizi e le funzioni svolti a favore di altre risorse naturali o dell’uomo).
  • Articolo 300, comma 2 (corrispondente alla nozione della direttiva 2004/35/CE)
  • Il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, arrecato a:
  1. a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla l. 157/1992 e dal d.p.r n. 357/97 e alle aree naturali protette della l. 394/1991;
  2. b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo o sul potenziale ecologico delle acque definiti nella direttiva 2000/60/CE oppure sullo stato ambientale delle acque marine definito nella direttiva 2008/56/CE;
  3. c) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente.

 

[60] Corte di Giustizia CE, 9 marzo 2010, causa C-378/08

[61] TAR Lazio, Roma sez. I-quater, n. 5271/2018

[62] Dolo inteso quale volontà colpevole (sec. art. 43, c.p., «il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso…è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione»)

Colpa (sec. art. 43, c. 2, c.p., il delitto «è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»)

  • [63] Riparazione primaria.
  • Qualsiasi misura di riparazione che “riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie
  • Riparazione complementare.
  • Deve essere effettuata quando la riparazione primaria risulti in tutto o in parte impossibile e consiste in misure finalizzate a “ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie”.
  • Riparazione compensativa.
  • È finalizzata a compensare la perdita temporanea di risorse o di servizi naturali nel periodo della permanenza del danno e consiste in “ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo”.

 

[64] Sono inclusi tra le somme da pagare anche gli oneri delle attività istruttorie svolte per accertare il danno

[65] «Rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale»

[66] Acqua, specie o habitat naturali protetti, terreno

[67] Tale statuizione ha ricevuto conferma in numerose, successive sentenze della Corte.

Sez. Molise n. 144/2010: La materia del danno ambientale si inserisce nel quadro di espansione della giustizia contabile (cfr. Corte dei Conti, Sez. Sardegna sent. 1830/08), così come sancito dagli artt. 313, c. 6° e 318, c. 2 del d.lgs. 152/06 che attribuiscono nuove competenze alla Corte dei Conti in tale materia. Risulta ininfluente la mancanza di un rapporto del Ministero dell’Ambiente alla Procura regionale (da non considerarsi, in assenza di un inequivoco disposto normativo, quale condizione di procedibilità dell’azione per danno erariale).

Sez. Umbria n. 91/2011: Il d.lgl. n. 152/2006 affida alla cognizione della Corte dei conti il danno ambientale; infatti, da un lato, nel caso di danno all’ambiente provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, si prevede che il Ministero dell’Ambiente non agisca nei loro confronti con ordinanza-ingiunzione, ma invii rapporto alla Procura della Corte dei conti competente per territorio (art. 313, comma 6); dall’altro si abroga l’art. 18 della legge n. 349 del 1986, che limitava la giurisdizione della Corte al danno indiretto da spese sostenute dall’amministrazione per risarcire terzi dal danno ambientale da essa concausato (art. 318, comma 2, lett. a).

Sez. Toscana n. 273/2012: Anche a volere condividere la tesi difensiva circa la qualificazione come ambientale (e, perciò, soggetto, per il suo perseguimento, alla particolare disciplina di cui all’art. 313 del d.lgs. n. 152/2006) del danno contestato dalla Procura, la giurisdizione di questa Corte dei conti, a decorrere dall’entrata in vigore del più volte citato d.lgs., sarebbe ugualmente rinvenibile, anche in mancanza del “rapporto” del competente ministro, alla Procura regionale, attesa l’impossibilità, in assenza di una specifica norma, di considerare tale atto quale condizione di procedibilità per l’attivazione dell’azione per danno erariale (nei termini, Sez. giur. Molise n. 144/2010). In conclusione, nel respingere l’eccezione, il Collegio afferma, relativamente al presente giudizio, la giurisdizione di questa Corte.

Sez. Lazio n. 459/2013: L’esito declinatorio della giurisdizione di questa Corte trova nella specie conferma, versandosi in ipotesi di contestazione di “danno ambientale” in cui non sembra trovare spazio applicativo il sopraggiunto disposto normativo di cui all’art. 313 comma 6 del d.lvo n. 152 del 2006, visto che i soggetti investigati per reati ambientali sono soggetti diversi da quelli sottoponibili alla giurisdizione della Corte dei conti.

[68] I Canfora, Le norme in materia ambientale nella legge 13/2009. Prime osservazioni, in Dir. e giur. agr., 209, 443 s. e F. Fonderico, Alla ricerca della «pietra filosofale»: bonifica, danno ambientale e transazioni globali, in Giorn. dir. amm., 2009, 218 s.

[69] Le determinazioni della conferenza sostituiscono gli atti di competenza delle autorità partecipanti

[70] Per esempio nel caso di indisponibilità del responsabile a realizzare gli interventi

[71] In particolare, le sentenze 9 marzo 2010 in C-378-08 e 4 marzo 2015 in C-534-13

[72] “reati di danno”, “reati di pericolo concreto”, classificazione fondata sull’idoneità del fatto a ledere o mettere in pericolo il bene tutelato dalla norma penale

[73] Urbanistica, paesaggio, ecc.

[74] Sent. 4991/08

[75] Relazione ARPAV

[76] Sent. 356/2011

[77] Tribunale Bari, 16 giugno 2004, n. 1344

  • Tribunale Napoli 3 novembre 2004, n. 11235
  • Tribunale Torino 8 luglio 2008, n. 4991
  • Corte di appello Torino 20 giugno 2018, n. 8
  • Tribunale Milano 28 febbraio 2012, n. 2356
  • Tribunale Alessandria 14 dicembre 2015
  • Corte di appello Firenze 31 maggio 2015, n. 5115
  • Corte di Cassazione 20 luglio 2016, n. 14935
  • Tribunale Bologna 10 ottobre 2018, n. 2663

[78] Cass. Civ. III, 8468/2019

[79] Cassazione Penale, Sezioni Unite,18 settembre 2014 n.38343, c.d. «sentenza Thyssen Krupp acciai speciali Ternis.p.a.–TKAST») sui poteri decisionali e di spesa ad un consigliere soltanto (Amministratore delegato) (art. 2380 c.c.)

[80] Cass. Pen., IV, 4/10/1989, 28/2/97; 30/3/2005

[81] Cass. Pen. III, 20/3/96; 25/4/2000

[82] Cass. Pen., IV, 20/2/2008

[83] Cass. Pen., IV, 8/9/94

[84] Cass.Pen., IV,7/7/92,4/10/89,8/9/94,22/2/2008

[85] Cass Civ. III, sentt. Nn.9012/2015 e 16806/2015

[86] Fattispecie da illecita prolungata combustione di rifiuti –Cass. Pen. n. 51475/2018

[87] Cass. pen. n. 16575/2007

[88] Cass. pen. n. 25010/2008

[89] Cass. pen. n. 12295/2013

[90] Corte di Cassazione – sez. iii n. 9012-9013 del 06 maggio 2015

 

[91] Con normativa applicabile anche ai giudizi in corso in luogo dell’art. 18 della previgente L. n. 349 del 1986, salva la sola formazione del giudicato

[92] Che ha contestato alla Repubblica Italiana di aver «adottato e mantenuto in vigore norme le quali consentono che le misure di riparazione possano essere sostituite da risarcimenti pecuniari, in violazione degli artt. 1 e 7 dell’allegato II della direttiva 2004/35/CE […] Infatti, a norma dell’Allegato II della Direttiva, qualora la riparazione primaria non sia possibile, occorre prevedere misure di riparazione complementare e compensativa, e non già un risarcimento pecuniario»

[93] Che è identico all’Allegato 2 della Direttiva 2004/35/CE

[94] Come modificato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5-bis, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella citata Legge n. 166 del 2009

[95] Cass. 22 marzo 2011, n. 6551; sul punto confermata da Cass. 27 agosto 2014, n. 18352; solo in parte – relativamente cioè ai criteri di imputazione della responsabilità, ma non pure a quelli di liquidazione del danno – difforme risultando Cass. 7 marzo 2013, n. 5705

[96] E quindi prima del D.lgs. n. 152 del 2006

[97] Di cui al D.L. n. 135 del 2009, art. 5-bis convertito, con modificazioni, in Legge n. 166 del 2009

[98] Per tutte, Corte Giust. CE 30 settembre 2003, in C- 224/01, Kobler, ovvero 13 giugno 2006, in C-173/03, Traghetti del Mediterraneo; per la giurisprudenza di questa Corte v. pure, tra le ultime, Cass., ord. 29 gennaio 2015, n. 1575, ove altri riferimenti

[99] Come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009 cit., art. 5-bis, comma 1, lett. b), e poi dalla Legge n. 97 del 2013, art. 25 cit.,

[100] Principio posto dalla L. n. 349 del 1986, art. 18 e poi ribadito dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 3, penultimo periodo, anche nel testo modificato – da ultimo – dalla L. 6 agosto 2013, n. 97, art. 25

[101] Come, ad esempio, l’inquinamento di un corso d’acqua da parte di diversi imprenditori trasgressori

[102] Prevista dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, comma 3, penultimo periodo nel testo modificato – da ultimo – dalla L. 6 agosto 2013, n. 97, art. 25

[103] Vedi azione di prevenzione e ripristino ambientale ex artt. 304, 305 e 306 ed il potere di adottare l’ordinanza ex artt. 312 e 313

[104] Vedi art. 310 primo comma

Pietro Cucumile

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