Avv. Pier Paolo Muià
Co-founder dello Studio Legale “MMP Legal”, svolge la professione di avvocato in Firenze, Prato e Pistoia, occupandosi in via principale con il suo staff di responsabilità professionale e civile; internet law, privacy e proprietà
intellettuale nonchè diritto tributario. In particolare, svolge attività di assistenza e difesa sia di professionisti destinatari di richieste di risarcimento danni per inadempimento professionale sia di soggetti danneggiati da
sinsitri, soprattutto per malpractice medica; consulenza relativamente alla gestione e alla tutela dei dati personali in ogni area e settore di attività nonché assistenza e difesa, stragiudiziale e giudiziale, per quanto riguarda i contratti e i rapporti tramite internet ed in generale tutte le problematiche relative ai servizi on line ed ai correlati diritti; redazione di accordi di licenza e cessione di marchi, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno, di know-how e di brevetti; difesa giudiziale per la tutela dei diritti d’autore e di brevetti, marchi e disegni, nonché avverso attività di concorrenza sleale; difesa e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie.
Per Diritto.it è Referente delle sezioni dedicate a privacy, IP e internet law , responsabilità medica e civile, e condominio.
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Cure correttive: risarcimento limitato al costo medio del trattamento
Il paziente che deve ricorrere ad un intervento correttivo è risarcito nei limiti dell’importo medio richiesto per quel trattamento.
ATP Gelli-Bianco: termine per il merito senza improcedibilità
Tribunale di Latina: il termine per introdurre il merito dopo l’ATP ex Gelli-Bianco non comporta improcedibilità, ma solo perdita della retroazione.
Consenso informato corretto a penna: serve querela di falso
Il Tribunale di Firenze: la correzione a penna del consenso informato, se contestata come post-firma, richiede la querela di falso.
Danno iatrogeno: calcolo sul montante risarcitorio e non sull’invalidità
Il danno iatrogeno si calcola effettuando la sottrazione tra i due montanti risarcitori e non tra le due percentuali di invalidità.
Responsabilità della struttura sanitaria anche senza vincolo col medico
La struttura sanitaria ha responsabilità della condotta del personale sanitario che opera in essa a prescindere dal rapporto che la lega ad esso.
Complicanza medica e responsabilità sanitaria: prevedibilità, evitabilità e colpa
La complicanza nell’attività medico-sanitaria: se è prevedibile e evitabile è ascrivibile alla responsabilità del medico.
Caduta imprevedibile: la struttura sanitaria non risponde
La struttura sanitaria non risponde della caduta del paziente svenuto dopo il prelievo ematico se non c’erano sintomi dello svenimento.
RSA e caduta del paziente: esclusa la responsabilità se disattende l’OSS
La struttura sanitaria non è responsabile della caduta del paziente se questi ha disatteso le indicazioni dell’oss volte a garantire la sua sicurezza.