Nella newsletter del 21 giugno il Consiglio nazionale forense, in relazione ad una sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, ha chiarito che la riduzione dei capi di incolpazione a carico del professionista non richiede una nuova delibera di apertura del procedimento. Ciò in quanto la stessa non produce aggravamento, bensì riduzione, della posizione dell’incolpato. Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare con riferimento a tutti i capi di imputazione contestatigli dal pubblico ministero. Successivamente assolto in sede penale con riferimento ad uno dei capi di imputazione, l’organo consiliare si limitava a riassumere il procedimento disciplinare, medio tempore sospeso ex art. 295 c.p.c., corrispondentemente riducendo l’originario capo di incolpazione. Il professionista eccepiva quindi la “nullità del procedimento disciplinare per mancata delibera di nuova apertura dello stesso”. In applicazione del principio suesposto, il CNF ha rigettato l’eccezione.
CNF e procedimento disciplinare, l’eliminazione di uno degli originari capi di incolpazione non comporta l’apertura di un nuovo procedimento
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