Violazione obblighi di assistenza familiare per impossibilità ad adempiere

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Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ed impossibilità ad adempiere. L’art. 570 bis c.p.

Indice

1. L’art. 570 e 570 bis c.p.

L’art. 570 bis c.p., disciplina il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
Prima però di analizzare il delitto in questione è necessario quantomeno riportare l’art. 570 del Codice Penale, il quale disciplina la violazione degli obblighi di assistenza familiare così recitando:
“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; 75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.”
La norma in esame, l’art. 570 bis c.p., estende l’applicabilità dell’art. 570 appena riportato, a condotte di natura più marcatamente economica.
“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.”
Tale reato si configura infatti nei confronti del coniuge, il quale si sottrae ai propri obblighi economici e contributivi ordinati dal giudice in caso di scioglimento, nullità del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.
Dunque Il capo IV del titolo XI del nostro Codice Penale, ha ad oggetto i delitti contro l’assistenza familiare, i quali si contraddistinguono dal fatto che l’offesa viene originata all’interno del gruppo familiare.
Le norma in esame sono quindi dirette a tutelare le esigenze economiche ed assistenziali dei familiari, venendo in rilievo i singoli rapporti tra i membri della famiglia.

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2. Inadempimento parziale o impossibilità ad adempiere del coniuge agli obblighi impostigli

Andiamo a vedere cosa accade in caso di inadempimento non totale ma parziale del coniuge, il quale quindi si autoriduce l’importo dell’assegno stabilito dal giudice in sede di separazione o divorzio, e in caso di impossibilità di adempiere ai propri obblighi.
Entrambi i casi sono stati già oggetto di numerose sentenze della Corte di Cassazione.
Ma analizziamo prima il caso di inadempimento parziale dei propri obblighi.
Il delitto in esame si configura allo stesso modo?
La Cassazione a tal riguardo non ha lasciato dubbi:
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04.11.2020, n. 1879
“Integra la fattispecie delittuosa prevista dal comma 2, n. 2 dell’art. 570 c.p. anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione.”
Non sembrano dunque esserci dubbi a riguardo, se difatti, l’inadempimento parziale non consente ai beneficiari di far fronte alle proprie esigenze di vita il reato si considera consumato.
E nel caso in cui il coniuge si trova impossibilitato ad adempiere ai propri obblighi? Che accade?
Anche qui la Suprema Corte non ha lasciato dubbi, facendo una distinzione fra impossibilità totale ed assoluta e mero stato di difficoltà economica. 
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20.02.2019, n. 9430:
“In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570 del codice penale, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di Introiti, e, comunque, integra il reato anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione.”
E ancora la Cass. pen., sez. VI, udienza 06.05.2021, n. 24554:
Le difficoltà economiche non escludono la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare qualora non risulti provato che quelle difficoltà si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità di adempiere, sia pure in parte, la obbligazione (riconosciuta, nella specie la responsabilità del padre che aveva versato solo in parte il mantenimento stabilito dal giudice civile e destinato ai figli).”
Dunque è necessario che il coniuge versi in un vero e proprio stato di indigenza economica e nella totale impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni, affinché il reato in questione non si configuri.

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