inserito in Diritto&Diritti nel ottobre 2001

CIRCOLARE

42/2001

 

15/10/2001

 

Novità dal  8  al  15 ottobre 2001

 

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Sommario

DIRITTO SOCIETARIO - RIFORMA - LEGGE DELEGA

LEGGE 3 ottobre 2001, n.366

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE - ILLEGITTIMITà ALLE DISPOSIZIONI UE - SUSSISTE

ARTICOLO a cura di Giancarlo Cipolla

PIANIFICAZIONE INTERNAZIONALE - CONTROLLED FOREIGN - COMPANY - IL REGOLAMENTO DI ATTUAzione approda al consiglio di stato

ARTICOLO a cura di Marco Piazza

ARTICOLO a cura di Primo Ceppellini

PIANIFICAZIONE INTERNAZIONALE - CONTROLLED FOREIGN - COMPANY - EVITATA LA DOPPIA IMPOSIZIONE

ARTICOLO a cura di Diego Giordano

AGEVOLAZIONI - NUOVI INVESTIMENTI - EMERSIONE DEL LAVORO NERO - ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI E SUCCESSIONI - SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

DISEGNO DI LEGGE approvato definitivamente dalla Camera il 10.10.2001

EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO - LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE................... 300

CIRCOLARE 11 ottobre 2001, n. 88/E

 

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DIRITTO SOCIETARIO - RIFORMA - LEGGE DELEGA

LEGGE 3 ottobre 2001, n.366

"Delega al Governo per la riforma del diritto societario."

In breve

E' approdato in Gazzetta Ufficiale la legge delega riguardante la riforma del diritto societario. La riforma è orientata alla semplificazione delle procedure di costituzione, gestione e rappresentazione delle informazioni e del bilancio delle società di capitali nonché alla riforma dei reati riguardanti gli illeciti delle società. commerciali.

Appresso si mettono in evidenza alcuni principi che si ritengono di maggiore rilevanza..

Non è più prevista la disciplina delle società professionali

La legge delega non include i principi che renderanno possibile prevedere la disciplina delle società tra professionisti, presente in una precedente versione del ddl. (vedi Il sole 24 ore di sabato 4 luglio 1998, pag. 23). Successivamente, la delega per la disciplina delle società professionali, era stata stralciata dal disegno di legge predisposto dalla commissione Mirone e inserita in un in un apposito ddl - atto senato 3369 - (vedi Italia Oggi di Giovedì 17 settembre 1998, pag. 15).  E' appena il caso di ricordare che la previsione di una apposita disciplina della società professionali si è resa necessaria a seguito dell'espressa abrogazione della disposizione che ne vietava la costituzione (articolo 2 della legge n. 1815 del 1929) ad opera del dell’art. 24 della legge 266 del 1997.

Considerazioni

di Claudio Carpentieri

Per la disciplina delle società professionali si pensa che il Governo preveda un provvedimento ad oc. Nel frattempo, appare utile tenere presente che il tribunale di Milano, anche in assenza della specifica disciplina, stia omologando la costituzione di società di capitali tra professionisti (vedi Novità del 14 giugno 1999). Appare evidente che, secondo tale giurisprudenza l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 1815/1929 sia sufficiente per consentire la costituzione di società aventi tale assetto societario.

Tuttavia è da considerare che, contrariamente all'interpretazione del Tribunale di Milano, si potrebbe sostenere che la costituzione delle società professionali non sia ancora ammessa sulla base dell'ancora vigente articolo 1 della stessa L.1815/39, ma soprattutto in forza dell’art.2232 del c.c. il quale statuisce il principio della personalità della prestazione intellettuale.

Sarà possibile costituire le società per azioni con socio unico - articolo 4, comma 1, lettera e))

Nel disegno di legge è prevista la possibilità di costituire una società per azioni con socio unico, attualmente possibile solamente in via eccezionale in caso di sopravvenuta mancanza di pluralità dei soci, dalla quale consegue la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (articolo 2362 del c.c.)

Si estende la possibilità di ridurre il capitale sociale e di recesso nelle società per azioni - articolo 4, comma 9, lett. c) e d)

E' prevista la semplificazione delle procedure per ridurre il capitale sociale nonché per ampliare le ipotesi in cui è possibile prevedere una sua riduzione. La nuova disciplina dovrà prevedere tutte le cautele necessarie per tutelare i creditori.

Inoltre è prevista la possibilità di prevedere nello statuto societario ulteriori fattispecie di recesso per il socio dissenziente e nel caso di proroga della durata della società. È stabilito che venga prevista una specifica disciplina per la determinazione della quota di capitale di cui ha diritto il socio recedente, anche nell'ottica di salvaguardare l'integrità del capitale sociale.

Ampliamento della definizione di conferimento (articolo 4, comma 5 lettera a) )

E' previsto che i decreti delegati debbano ampliare il concetto di conferimento comprendendovi "ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale". Il nuovo concetto di conferimento non può ledere l'effettività della formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali.
Spunti critici

di Claudio Carpentieri

Si ritiene che il principio sopra commentato si ponga in contrasto con la disposizione contenuta nell'articolo 6 dello schema di legge c.d. dei 100 giorni (vedi più avanti nella circolare), secondo cui i soci, in alternativa alla sottoscrizione di capitale sociale, possono stipulare apposte polizze assicurative

Il bilancio deve essere purificato dalle interferenze fiscali articolo 6, comma 1, let. a)

E' previsto che i decreti delegati debbano avvicinare i criteri di determinazione del reddito d'impresa, stabiliti dal TUIR, ai criteri stabiliti dal codice civile per la determinazione dell'utile, al fine di eliminare i condizionamenti della disciplina fiscale alla redazione del bilancio di esercizio.

Considerazioni e approfondimenti

di Claudio Carpentieri

Come ampiamente rilevato da recente dottrina (vedi Novità del 3 settembre 2001 e Novità del 17 settembre 2001) si pensa che le correzioni che saranno apportate dai decreti delegati dovranno prevedere la correzione dell'articolo 75, comma 4 del TUIR ("obbligo" di indicazione in conto economico dei costi deducibili dal reddito d'impresa) contestualmente all'abrogazione dell'articolo 2426, comma 2 del c.c. (ammissione delle interferenze fiscali nel bilancio).

In effetti, si ritiene che l'opera dell'estensore dei decreti legislativi possa solamente eliminare gli inquinamenti del bilancio delle disposizioni fiscali ma che non possa assolutamente procedere nell'intento avvicinando ulteriormente le due discipline. Infatti, appare alquanto difficile avvicinare due discipline che, sebbene orientate alla determinazione di uno stesso obbiettivo (la determinazione del valore prodotto dall'attività d'impresa in un determinato esercizio sociale) sono ispirate da presupposti profondamente diversi. Mentre la determinazione del reddito d'impresa, determinando il risultato di esercizio da sottoporre ad imposizione fiscale, deve seguire delle regole ben chiare e mai lasciate al libero arbitrio dei contribuenti, la determinazione dell'utile prodotto da un'impresa, ispirato alla determinazione del reddito che prudentemente può essere attribuito ad un determinato esercizio, deve seguire delle regole piuttosto elastiche che consentono di cogliere le particolarità economiche avvenute nel corso dell'esercizio d'impresa.

Inoltre sembra utile rilevare che la modifica dell'articolo 75, comma 4 del TUIR, dal punto di vista sostanziale, consente alle imprese di distribuire utili che non hanno scontato imposte. Questo comporta necessariamente l'adeguamento del fondo imposte differite e la conseguente specifica nella nota integrativa al bilancio (articolo 2427 del c.c.)..

Utilizzo di principi contabili internazionali per la redazione del bilancio consolidato (articolo 6, lett. b) ).

I decreti legislativi dovranno prevedere la possibilità per alcune società che verranno definite di "interesse internazionale" di adottare i principi contabili internazionali (ad esempio IAS e IASC) per la redazione del bilancio in luogo dei principi contabili nazionali.

Disciplina specifica per i strumenti finanziari derivati (articolo 6, lett. c) )

Il decreto delegato dovrà prevedere una specifica disciplina civilistica del trattamento di alcune operazioni finanziarie di larghissima diffusione come i pronti contro termine, dei derivati, delle operazioni in valuta, delle locazioni finanziarie e delle altre operazioni finanziarie. Il recepimento nel Codice civile di queste tipologie contrattuali è diventata ormai un'urgente necessità al fine di rendere più chiaro il bilancio..

La fusione per incorporazione inversa non comporta violazione del divieto di acquisire azioni proprie - articolo 7, comma 1, let. d)

Le fusioni per incorporazione in cui la società incorporata detiene azioni della società incorporante (c.d. fusioni inverse) acquisite contraendo dei debiti, non determinano il superamento delle disposizioni del codice vivile che vietano l'acquisto di azioni proprie previsto dagli articoli da 2357 a 2357-quater del codice civile nonché il divieto di accordare prestiti o garanzie per l'acquisto di azioni proprie disposto dall'articolo 2358 del c.c..

Riforma dei reati di falso in bilancio (articolo 11)

Le nuove sanzioni concernenti il falso in bilancio, disposte dalla legge delega per la riforma del diritto societario  prevedono

1) l'arresto fino a un anno e sei mesi, allorché la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori su querela di parte;

2) la reclusione da 6 mesi a 3 anni in presenza di società non quotate, nel caso in cui però vi sia stato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori su querela di parte ;

3) la reclusione da 1 a 4 anni in presenza di società quotate e di danno patrimoniale ai soci o ai creditori perseguibile anche d'ufficio.

Approfondimenti

di Claudio carpentieri

Per maggiori approfondimenti si rinvia ad Antonio Iorio, "Applicazione impossibile nel caso di contravvenzione e danno in impresa non quotata - Bilanci falsi, misure coercitive al palo - Sarà ridotto l'impiego della carcerazione preventiva", in Novità del 1 ottobre 2001.

Gazzetta Ufficiale n. 234 del 08-10-2001

 

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE - ILLEGITTIMITà ALLE DISPOSIZIONI UE - SUSSISTE

ARTICOLO a cura di Giancarlo Cipolla

"Corte di giustizia - Le commissioni tributarie riaprono il confronto: nuovo rinvio ai giudici di Lussemburgo - Spiraglio per il rimborso della patrimoniale"

In breve

L'autore mette in evidenza che si sta consolidando la tesi giurisprudenziale (C.T.P. di Pescara, con sentenza 600/2000; C.T.P. di Reggio Emilia ,con sentenza n. 1 del 25 febbraio 1999; C.T.P di Trento, con ordinanza del 25 giugno 1999) secondo cui, in alcune ipotesi, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese - istituita con Il D.L. 30 settembre 1992, n. 324 - risulta contraria alla DIRETTIVA n. 69/355/CEE. Ciò anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia Ue (resa il 27 ottobre 1998 nel procedimento C-4/97).

Si osserva, infatti, che la sentenza della Corte di giustizia, da ultimo citata indica solamente che l'imposta sul patrimonio netto non prevede la sola tassazione del capitale sociale, ma che comprende anche altre voci. Ciò non vuol dire che la tassa in esame sia aderente al dettato UE quando comprende nella base imponibile il capitale sociale formato con i conferimenti già assoggettato all'imposta sui conferimenti del 1%. Da quanto precede sembra conseguentemente possibile procedere alla presentazione delle istanze di rimborso per il recupero del tributo versato.

Il sole 24 ore di martedì 9 ottobre 2001, pag. 23

PIANIFICAZIONE INTERNAZIONALE - CONTROLLED FOREIGN - COMPANY - IL REGOLAMENTO DI ATTUAzione approda al consiglio di stato

ARTICOLO a cura di Marco Piazza

"Imputazione dei risultati offshore ai soggetti residenti che esercitano il controllo alla chiusura dell'esercizio - I redditi dei <paradisi> nella morsa italiana"

ARTICOLO a cura di Primo Ceppellini

"Il modello Unico accoglie i proventi calcolati oltreconfine"

In breve

I due autori riassumono il contenuto della bozza di regolamento di attuazione dell'articolo 127-bis del TUIR in materia di tassazione per trasparenza delle Controlled Foreign Company..

Tra le varie indiscrezioni sembra opportuno anticipare:

-          Valore di partenza - I valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata saranno quelli emergenti dal bilancio relativo all'esercizio dell'impresa estera anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina;

-          Verifica del controllo - lo status di controllante deve essere verificato alla chiusura del l'esercizio della partecipata estera. Inoltre, in caso di detenzione per un periodo inferiore all'anno, non si farà luogo a imputazione pro rata temporis ma tutto il reddito della partecipata andrà assoggetta a tassazione;

-          Applicazione delle norme del TUIR  - si applica l'articolo 121-bis del Testo unico in materia di criteri di deducibilità delle spese sostenute per autoveicoli.

-          Deduzione delle perdite della partecipata estera- le perdite del soggetto estero saranno computate in diminuzione dei redditi dello stesso e non dai redditi del soggetto residente. Ovviamente sarà sempre possibile scomputare le perdite dai successivi redditi della partecipata estera anche in caso di sopravvenuto trasferimento di proprietà;

-          Compilazione della dichiarazione - I detentori delle partecipazioni di controllo in società residenti nel paradisi fiscali dovranno compilare un apposito quadro della dichiarazione UNICO sia se persone fisiche sia se le partecipazioni sono detenute nell'ambito di un'impresa o di una società;

-          Le scritture contabili - le scritture contabili a cui fare riferimento sono quelle della società estera ma in caso di accertamento il contribuente dovrà evidenziare le modalità di terminazione del reddito attribuito per trasparenza.

Il sole 24 ore di mercoledì 10 ottobre 2001, pag. 25

PIANIFICAZIONE INTERNAZIONALE - CONTROLLED FOREIGN - COMPANY - EVITATA LA DOPPIA IMPOSIZIONE

ARTICOLO a cura di Diego Giordano

"Doppia imposizione, rischio scongiurato - Un correttivo previsto dal Testo unico"

In breve

L'autore mette in evidenza che il decreto di attuazione dell'articolo 127-bis del TUIR, al fine di scongiurare possibili problemi di doppie imposizioni, prevede che il valore della partecipazione nella società residente nel paradiso fiscale sia incrementato dei redditi attribuiti per trasparenza e decrementato in ragione dei dividendi distribuiti.

Si tratta, nella sostanza, di un criterio già previsto dall'articolo 82, comma 5 del TUIR per evitare la doppia imposizione (Capital Gain - Reddito d'impresa) nell'ambito del reddito d'impresa attributi per trasparenza nelle società di persone.

E' bene sottolineare che la doppia imposizione poteva emergere nelle ipotesi in cui il soggetto che detiene le partecipazioni nel paese a fiscalità privilegiata cede le partecipazioni stesse prima della distribuzione del dividendo, ma dopo l'attribuzione del reddito per trasparenza. Infatti, in questa eventualità la cessione delle partecipazioni determina una plusvalenza di Capital Gaini (articolo 81 del TUIR) o reddito d'impresa - secondo il detentore delle partecipazioni - che comprende anche il reddito d'impresa tassato per trasparenza ai sensi dell'articolo 127-bis del TUIR.

Il sole 24 ore di mercoledì 10 ottobre 2001, pag. 25

AGEVOLAZIONI - NUOVI INVESTIMENTI - EMERSIONE DEL LAVORO NERO - ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI E SUCCESSIONI - SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

DISEGNO DI LEGGE approvato definitivamente dalla Camera il 10.10.2001

"Manovra dei 100 giorni"

In breve

E' stato approvato definitivamente il c.d. pacchetto dei 100 giorni dal nuovo governo. Si tratta di disposizioni volte all'emersione dell'economia sommersa, allo stimolo dell'economia e alla semplificazione dl sistema tributario italiano nel suo complesso.

Emersione del lavoro sommerso (articolo da 1 a 3)

E' previsto un programma di emersione del lavoro sommerso distribuito su tre anni incentivato tramite una serie di vantaggi fiscali rappresentati da imposte sostitutive e "copertura" da eventuali accertamenti di maggior reddito.

Al programma di emersione si accede tramite la presentazione di una apposita dichiarazione entro il prossimo 30 novembre 2001 in cui indicare i lavoratori irregolari.

La presentazione della dichiarazione produce i seguenti effetti:

-          Impresa o società - imposta sostitutiva dell'IRPEF dell'IRPEG e dell'IRAP sull'incremento del reddito d'impresa registrato nel 2001 (aliquota del 10%), nel 2002 (aliquota del 15%) e del 2003 (aliquota del 20%); l'incremento non può essere superiore di 3 volte il reddito di lavoro emerso. Da rilevare che l'imposta sostitutiva versata dalla società non costituisce credito d'imposta sui dividendi, pieno (basket A) e tanto meno limitato (basket B), previsto dall'articolo 105 del TUIR. da ciò consegue che l'agevolazione nel caso dei soggetti IRPEG è puramente temporanea e per una parte configura anche una ipotesi di doppia imposizione.

-          Maggiori imponibile contributivo - sul maggior imponibile contributivo conseguente al programma di emersione si applica un'imposta sostitutiva dei contributi del 8% per il primo anno, del 10% per il secondo e del 12% per il terzo;

-          Persone fisiche - sul maggior reddito di lavoro delle persone fisiche si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 6% per il 2001, del 8% per il 2002 e del 10% per il 2003.

La dichiarazione di emersione, su richiesta del contribuente, può valere come concordato fiscale dei periodi d'imposta pregressi, a patto che non siano iniziati accessi ispezioni o verifiche. In tal caso il concordato si perfeziona tramite il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Irap, dell'Iva, dei contributi e delle relative sanzioni dell'8% del costo del lavoro fatto emergere nei tre anni che comprendono il programma di emersione.

Il concordato preclude qualsiasi attività di accertamento del reddito d'impresa per ogni anno compreso nel piano di emersione fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolarmente utilizzato dichiarato per ognuno degli anni pregressi al 2001.

Al pari i lavoratori emersi possono regolarizzare la propria posizione passata attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva di L. 200 mila per ogni periodo d'imposta regolarizzato.

Da ultimo occorre evidenziare che il versamento dell'imposta sostitutiva estingue i delitti di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele previsti dagli articolo 4 e 5 del D.Lgs n. 74/2000, nonché del delitto di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per omissione o falsita' di registrazione o denuncia obbligatoria ai fini previdenziali.

Correlazioni

di Claudio Carpentieri

Occorre evidenziare che, ove si percorresse l'ipotesi di entrare nel piano di emersione, si potrebbe amplificare l'effetto positivo dell'agevolazione sfruttando le disposizioni rese disponibili dal TUIR per anticipare la tassazione dei ricavi o plusvalenze e posticipare la deduzione dei costi nei tre anni i cui è prevista la tassazione sostitutiva. In tali casi, infatti, si produrrebbe lo spostamento della tassazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta per i quali è prevista un'imposizione sostitutiva. In particolare nella pianificazione fiscale di medio periodo si potrebbe simulare la riduzione delle quote di ammortamento fino al limite del 50% della quota prevista (articolo 67 del TUIR), non perdendo la possibilità di dedurre la parte rimanente alla fine del periodo di ammortamento.

Detassazione degli investimenti - Tremonti-bis (articoli 4 e 5)

È prevista una riedizione dell'agevolazione prevista dal D.L. n. 357 del 1994, nota come legge Tremonti, volta a prevedere la detassazione del 50% degli investimenti risultanti incrementativi rispetto alla media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente, con la facoltà di escludere dalla media un anno.

In sostanza il 50% della differenza tra gli investimenti realizzati nei periodi agevolati e la media degli investimenti fatti nel quinquennio precedente (nel calcolo della media può essere eliminato un anno) costituisce un ulteriore costo da indicare nel quadro RF o RG della dichiarazione UNICO.

Negli investimenti sono compresi:

-          tutti i beni strumentali mobili ed i soli beni immobili strumentali per natura;

-          realizzazione di nuovi impianti nel territorio o ammodernamento o riattivazione di impianti esistenti;

-          "acquisto" in leasing finanziario di beni strumentali nuovi.

A differenza di quanto prevedeva il D.L. n. 354/1994, l'agevolazione oltre che al reddito d'impresa si rende applicabile anche ai redditi di lavoro autonomo determinati nei periodi agevolati.

Al pari della vecchia edizione della Tremonti, la cessione dei beni agevolati entro il secondo anno successivo a quello per il quale si è ottenuta l'agevolazione determina la revoca dei benefici.

Applicazione alternativa di DIT e Visco oppure Tremonti-bis (articolo 5)

L'applicazione della Tremonti-bis è alternativa all'applicazione della DIT (D.Lgs n. 466/1997 e Visco (articolo 2,commi 8 e ss della legge n. 133/1999).

In sostanza i soggetti che hanno effettuato investimenti nel primo semestre del 2001 possono scegliere tra:

-          l'applicazione della legge Tremonti-bis prevista dall'articolo 4 (vedi paragrafo precedente);

-          applicazione congiunta della Dual Income Tax e Visco, ove ne ricorrono i presupposti.

Nel valutare la scelta occorre tenere presente che il comma 3 dell'articolo 5 in esame ha abrogato la disposizione che prevedeva la possibilità di costituire il credito d'imposta virtuale (basket B) sui dividendi sia nell'ambito della DIT sia nell'ambito della "Visco". Pertanto le agevolazioni (DIT e Visco), eventualmente concesse alla società non sono più "trasferite" ai soci.

Polizza assicurativa in sostituzione della sottoscrizione del capitale sociale (articolo 6)

Le società di capitali possono sostituire, in tutto od in parte, il capitale sociale con apposite polizze assicurative a garanzia dei creditori della società stessa in caso di eventuali inadempienze della società. In sostanza i soci possono stipulare apposite polizze assicurative o fideiussione bancarie in sostituzione dei conferimenti in denaro o in natura.

Considerazioni e Spunti critici

di Claudio Carpentieri

La disposizione prevista dall'articolo 6 dello schema di legge, nella sostanza, consente di dedurre il costo opportunità costituito dal mancato utilizzo del capitale per altre forme di investimento (c.d. interesse di computo) attraverso la deduzione dei canoni assicurativi.

A questo effetto positivo si devono considerare, tuttavia, alcuni effetti indotti che potrebbero creare dei problemi applicativi. In prima analisi, si potrebbe sostenere che la misura ridotta del capitale sociale potrebbe determinare un incremento delle ipotesi di fallimento o di temporanea difficoltà finanziaria nelle imprese. Infatti, la riduzione del patrimonio sociale vedrebbe incrementarsi anche i casi in cui le passività della società diventano superiori al totale dell'attivo patrimoniale, determinando il deficit che legittima la dichiarazione di fallimento della società. Il problema appena sollevato potrebbe essere di lana caprina. Il fallimento, in genere, è chiesto dai creditori stessi che non vendono onorati o loro crediti. Pertanto, fino a quando, in caso di insolvenza della società, i creditori sono pagati dalla compagnia assicurativa si pensa sia molto difficile che i creditori stessi chiedano al tribunale la dichiarazione di fallimento della società.

Il problema vero della norma è individuabile nelle imprevedibili conseguenze, in termini di responsabilità per le obbligazioni sociali, nonché nella certezza per i creditori sociali ed in generale per gli stock holders (soggetti legati alla società per qualsiasi motivo), emergenti nelle ipotesi in cui la società non onora i premi della polizza assicurativa o comunque rescinde il contratto di assicurazione. Si vuole sottolineare che mentre il capitale sociale rimane avvinto alla società e può essere ridotto solamente in particolari ipotesi e secondo una disciplina attenta agli interessi dei creditori sociali (vedi articoli 2445 e ss del c.c.), la stipula di polizze di assicurazione se non attentamente disciplinata potrebbe portare ad una riduzione dell'indice di solvibilità della società ledendo gli interessi dei creditori. Il problema potrebbe essere risolto prevedendo che in caso di rescissione del contratto di assicurazione e nell'indiscriminato mancato pagamento dei premi di assicurazione, i soci della società rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Soppressione della bollatura di alcuni registri contabili (articolo 8)

Viene stabilito, riscrivendo l’articolo 2215 del codice civile, che il libro giornale e il libro degli inventari non devono essere più bollati o vidimati, ma semplicemente numerati. Analoga previsione è riferita agli altri libri contabili qualora leggi speciali non ne prevedano l’obbligo di bollatura o vidimazione. Conseguentemente vengono modificate le relative disposizioni tributarie in materia di Iva e di imposte sui redditi.

Conversione del capitale sociale in euro - semplificazioni (articolo 9)

E' stato chiarito che:

-          le delibere di conversione del capitale sociale in Euro, anche se effettuate dall'organo amministrativo senza l'assistenza del notaio, possono essere iscritte nel registro delle imprese senza l'omologazione del tribunale;

-          per la conversione del capitale sociale in euro nelle società a responsabilità limitata e società cooperative, è sufficiente la delibera del consiglio di amministrazione anche senza la presenza del notaio;

-          la conversione del capitale sociale in euro delle società di persone costituisce un mero atto interno ed automatico adottato con semplice delibera dei soci .

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

La modifica, costituisce una evidente risposta orientata a riconferire all'articolo 17, comma 5 del D.Lgs n. 213/1998 la natura di semplificazione dopo l'eliminazione generalizzata dell'obbligo dell'omologa del tribunale delle delibere modificative dell'atto costitutivo (articolo 2411 del c.c. come modificato dall'articolo 32 della legge n. 340/2000), nonché di chiarire alcuni aspetti della conversione del capitale sociale riferiti alle società a responsabilità limitata e alle società di persone.

Si ricorda, infatti, che l'originaria stesura dell'articolo 17 del D.Lgs n. 213/1998 prevedeva che le società di capitali potevano adempiere all'obbligo di conversione del capitale sociale in Euro mediante la più agevole delibera del consiglio di amministrazione. Questa, doveva essere depositata nel registro delle imprese previa omologa del tribunale ai sensi dell'articolo 2411 del c.c.. Dal momento che la conversione comportava un adempimento matematico secondo determinate regole dettate dallo stesso D.Lgs n, 213/1998 era previsto che il controllo di legittimità potesse essere affidato ad un notaio intervenuto in sede verbalizzante, al quale, è affidata l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (articolo 17, comma 5 del D.Lgs n. 213/1998). Appariva pertanto evidente che l'eliminazione del controllo di legittimità del tribunale (omologa) delle delibere modificative dell'atto costitutivo - operata dall'articolo 32 della legge n. 342/2000 -  di fatto svuotava di contenuto la semplificazione disposta dall'articolo 17, coma 5 del D.Lgs n, 213/1998. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle Novità del 29 gennaio 2001; Novità del 21 maggio 2001; Novità del 23 luglio 2001.

Abrogazione dell'imposta sulle donazioni e successioni (articolo 13 e ss)

L’imposta sulle successioni e donazioni è stata abrogata a partire dalle successioni aperte e dalle donazioni fatte successivamente alla data dell'entrata in vigore del provvedimento.

Inoltre le donazioni di beni e diritti, fatte a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, saranno però soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale per il valore della quota spettante a ciascun beneficiario superiore all'importo di 350 milioni di lire. In tal caso si applicheranno le aliquote dell’imposta di registro previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso, ma si potrà usufruire anche ai fini di tale imposta di tutte le esenzioni, le agevolazioni e le franchigie prima vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

Rimane ancora attuale l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione per gli immobili ed i diritti immobiliari. Tale denuncia però sostituirà la denuncia ICI per gli immobili caduti in successione. Infatti è stabilito che la denuncia ICI sarà trasmessa al Comune competente dall’ufficio preso il quale è stata presentata la dichiarazione di successione.

Infine, oltre ad alcune disposizioni antielusive, è disposta l’estinzione, per cessazione della materia del contendere, delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, salvo quelle in materia di rimborso.

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

E' bene ricordare che oltre all'imposta di registro rimangono ancora attuali le imposte ipotecarie e catastali per una aliquota totale del 3% del valore degli immobili donati o ereditati.

Per ulteriori approfondimenti in merito alle conseguenze indotte dall'abrogazione dell'imposta sulle donazioni e successioni si rinvia ad Angelo Busani, "I 100 giorni - Gli effetti per eredità e donazioni dopo l'abrogazione disposta dalla legge sugli interventi per rilanciare l'economia  - Successioni, il rebus degli investimenti  - Con la scomparsa dell'imposta, resta da chiarire la tassazione di partecipazioni, titoli di Stato e azioni in caso di futura cessione", in Il sole 24 ore di sabato 13 ottobre 2001, pag. 19

Il sole 24 ore di giovedì 11 ottobre 2001, (inserto)

EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO - LE ISTRUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 11 ottobre 2001, n. 88/E

"Norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa."

In breve

Sono forniti i primi chiarimenti delle disposizioni riguardanti l'emersione del lavoro nero prevista dagli da 1 a 3 dello schema di legge noto come pacchetto 100 giorni (vedi novità precedente). Appresso si riportano alcuni passi della circolare.

Tra i lavoratori regolarizzabili sono compresi anche i Collaboratori coordinati e continuativi

Per quanto riguarda l'ambito applicativo della norma, si precisa che la dichiarazione di emersione può riguardare qualunque lavoratore irregolare, ossia lavoratori utilizzati a tempo indeterminato o a tempo determinato, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale. Inoltre, sono compresi non soltanto i lavoratori che svolgono l'attività nell'ambito di un rapporto di subordinazione, ma anche i lavoratori che intrattengono rapporti configurabili in collaborazioni coordinate e continuative.

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

Così come interpretata dalla circolare, la norma lascia spazio alle emersioni, per così dire, puramente di convenienza, finalizzate all'applicazione del concordato "!tombale", senza una reale intenzione di incremento stabile di base occupazionale. Infatti, in questo senso, è sufficiente che l'imprenditore, società o lavoratore autonomo faccia emergere dei rapporti di collaborazioni coordinate e continuative di durata annua per un importo opportunamente determinato, non più rinnovati dopo il 2003.

L'applicazione del regime agevolativo è subordinata all'incremento del reddito

Il paragrafo 3.1 della circolare precisa che "per usufruire di tale regime agevolato, i datori di lavoro devono impegnarsi nel programma di emersione incrementando il reddito imponibile d'impresa (o di lavoro autonomo) dichiarato rispetto a quello del periodo precedente. In particolare, sul predetto incremento hanno diritto ad una tassazione sostitutiva, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso."

Spunti critici

di Claudio Carpentieri

L'obbligo di far emergere il maggior reddito nei tre anni compresi nell'agevolazione, desunto dalla circolare, appare alquanto criticabile sia dal dettato letterale della norma sia con riferimento a  qualsiasi motivazione economica.

Infatti, pure ammettendo che la norma indichi implicitamente una presunzione di emersione di maggiori redditi (gli imprenditori che ….si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente …) conseguenti all'emersione del lavoro sommerso, nella norma non si legge che detta presunzione sia vincolante per l'applicazione della disciplina agevolativa.

Si consideri inoltre che il lavoro in nero spesso non è mosso da finalità di evasione delle imposte, ma piuttosto per non versare i pesanti contributi previdenziali. Pertanto, è possibile che anche in presenza di lavoratori in nero l'imprenditore dichiari già tutti i ricavi di vendita provocando, addirittura, un incremento di reddito d'impresa sottoposto ad imposizione.

In questa eventualità, l'emersione dei lavoratori in nero, consentendo la deduzione del relativo costo, provoca, al contrario, una riduzione del reddito d'impresa negli esercizi successivi.

Per ulteriori approfondimenti anche Carlo Nocera, "Ai vantaggi iniziali della sanatoria si può accompagnare una successiva diminuzione degli sconti  - Evasori totali, convenienza a <scalare>", in Il sole 24 ore di sabato 13 ottobre 2001, pag. 17

Per ulteriori approfondimenti riguardo alle interrelazioni tra emersione del lavoro e agevolazione nota come Tremonti-bis si veda Dario Deotto, "Sconti sull'ersione e "Tremonti" al test di una convivenza difficile", in Il sole 24 ore di domenica 14 ottobre 2001, pag. 15

La cessazione del rapporto di lavoro nei periodi agevolati determina il ricalcolo del parametro di riferimento

L'ammontare pari al triplo del costo del lavoro emerso nel 2001 per effetto della dichiarazione di emersione, rappresenta un parametro di riferimento fisso per determinare l'importo massimo dell'incremento del reddito imponibile da assoggettare ad imposizione sostitutiva anche per i due periodi d'imposta successivi a quello di presentazione della dichiarazione stessa. Tuttavia, qualora negli anni successivi al primo, l'ammontare del costo del lavoro emerso per il 2001 subisca una riduzione per effetto, ad esempio, del licenziamento o della dimissione dei lavoratori precedentemente regolarizzati, si renderà' necessario calcolare nuovamente il parametro di riferimento.

Anticipazioni

di Claudio carpentieri

Per quanto riguarda le bozze di dichiarazione del sommerso si veda Maria Rosa Gheido, "Messe a punto le bozze della dichiarazione che dovrà essere utilizzata dai datori per consentire l'uscita dal sommerso degli irregolari - Emersione, il modello viaggia online - Gli importi indicati in lire o in euro - Obbligo di invio telematico - Nel prospetto i dati di costo 2001, i lavoratori in <nero> e le proposte di concordato sugli anni pregressi", In Il sole 24 ore di sabato 13 ottobre 2001, pag. 17

Il sole 24 ore di venerdì 12 ottobre 2001, pag. 27