CIRCOLARE 21/2001 21/05/2001 Novità dal 14 al 21 maggio 2001 * * * * *
ARTICOLO a cura di Angelo Busani
ARTICOLO a cura di Antonio Iorio
ARTICOLO a cura di Luca Miele e Paolo Meneghetti
CIRCOLARE ASSONIME 20.04.2001, n. 24 (stralcio)
BILANCI - CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO - SOCIETà DI CAPITALI E SOCIETà DI PERSONE - LE VARIE TESI SUL TAVOLO dopo l'eliminazione dell'omologaARTICOLO a cura di Angelo Busani" Doppia semplificazione con <pasticcio> finale - Letture differenti della legge 324/200 In breve Il breve scritto mette in risalto il problema della conversione del capitale sociale in EURO delle società. Dopo una breve disamina dello stato attuale della normativa (articolo 17 del D.Lgs n. 213/1998 e articolo 2411 c.c. come modificato dall'articolo 32 della legge 24 novembre 2000 n. 340), esso indica che nelle varie conservatorie dei registri prevalgono tesi interpretative discordanti. Talune, più restrittive, pretendono per le società di persone la delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dell'atto costitutivo, mentre per le società di capitali la presenza di un notaio in sede verbalizzante; le altre, al contrario, più tolleranti, sia per le società di persone che per le società di capitali consentono la più agevole delibera del consiglio di amministrazione. Approfondimenti di Claudio Carpentieri In proposito il ministero del Tesoro (in proposito Mauro Meazza, "Moneta unica - Procedimenti difformi nei Tribunali per gli interventi sul capitale sociale delle Spa, delle Srl e delle cooperative - Euro, conversioni in ordine sparso - Sulle società di persone il Tesoro dà indicazioni per un passaggio senza alcuna formalità" In il sole 24 ore di mercoledì 16 maggio 2001, pag. 23) è dell'avviso che il passaggio del capitale sociale all'euro delle società di persone è un mero "atto interno" alla società, un atto di riespressione obbligata per legge dei valori di conto nella nuova unità monetaria, al pari della conversione delle restanti voci della contabilità generale (magazzino, immobili, cassa, Tfr, eccetera). Pertanto, il passaggio può essere effettuato anche con la più agevole delibera del consiglio di amministrazione senza assistenza di alcun notaio. Al contrario, per quanto riguarda la conversione del capitale sociale per le società di capitali, si continua ad essere dell'avviso che sebbene dall'articolo 32 della legge n. 342/2000 abbia eliminato il controllo di legittimità del tribunale (omologa) delle delibere modificative dell'atto costitutivo, esso non può essere invocato per superare il dettato normativo dell'articolo 17 comma 5 del D.Lgs n, 213/1998 solo perché altrimenti la norma di semplificazione non raggiungerebbe più gli obbiettivi di semplificazione prefissi. Se il legislatore vuole evitare qualsiasi controllo di legittimità in considerazione del fatto che la convezione in euro del capitale si risolve in un mero adempimento matematico, secondo i criteri indicati dallo stesso articolo 17, lo deve prevedere espressamente. Non è possibile modificare una norma a livello interpretativo considerando solamente il raggiungimento dell'obbiettivo che il legislatore dell'epoca voleva perseguire. Secondo l'articolo 12 delle leggi preliminari al codice civile la prima interpretazione deve essere quella letterale. (per ulteriori approfondimenti si rinvia alle Novità del 29 gennaio 2001) Il sole 24 ore di mercoledì 16 maggio 2001, pag. 23
STATUTO DEL CONTRIBUENTE - INTERPELLO A LARGO RAGGIO - VALORE DELLA TESI MINISTERIALEARTICOLO a cura di Antonio Iorio"Ma le indicazioni non vincolano i giudici tributari - Una chance per chi disattende i <consigli>" In breve Il breve scritto ricorda che nella fase di determinazione dei tributi l'amministrazione non ha alcun potere discrezionale (Cassazione, Sezione I civile, sentenza 17 novembre 1995, n. 11931). Pertanto anche il parere ministeriale espresso nella risposta all'interpello del contribuente previsto dall'articolo 11 della legge n. 212/2000 (vedi Novità del 14 maggio 2001), al pari delle circolari e delle risoluzioni, non è elemento sufficiente né a vincolare il contribuente e il giudice né a rappresentare fonte di diritto. Il sole 24 ore di mercoledì 16 maggio 2001, pag. 24
IRAP - DEDUZIONE FORFETTARIA EX ART. 16 L. 388/2000 - DUPLICAZIONE IN CASO DI DISTINZIONI DI BASI IMPONIBILIARTICOLO a cura di Luca Miele e Paolo Meneghetti"Gli effetti paradossali e non voluti delle nuove agevolazioni previste dalla Finanziaria 2001 - Sconto Irap al raddoppio - In caso di ragguaglio sotto o sopra i 12 mesi diventa possibile fruire due volte della deduzione" In breve Dallo scritto emerge che la deduzione forfetaria dalla base imponibile IRAP di 10 milioni, prevista dall'articolo 16 della legge 388/2000, dovendosi applicare con riferimento a singole basi imponibili, spetti due volte in tutte le ipotesi in cui per un medesimo esercizio sociale si generano due diverse basi imponibili ai fini del tributo. E' il caso delle trasformazioni, liquidazione, fusioni effettuate in corso d'anno. L'assunto emerge dalla considerazione che lo stesso articolo 16 della legge finanziaria 2001, non prevede l'applicazione di alcun ragguaglio della deduzione. Il sole 24 ore di mercoledì 16 maggio 2001, pag. 24 CIRCOLARE ASSONIME 20.04.2001, n. 24 (stralcio)"Nuova disciplina del controllo preventivo sugli atti societari> (in particolare sulle questioni relative alla conversione del capitale sociale in euro" In breve Le deliberazioni del consiglio di amministrazione aventi a oggetto la conversione del capitale sociale in euro: a) qualora vengano assunte dal consiglio di amministrazione senza la presenza del notaio, debbono essere sottoposte al controllo preventivo del tribunale; b) qualora, invece, vengano assunte con la presenza del notaio (che all'uopo redigerà il verbale nella forma di atto pubblico), saranno sottoposte al controllo preventivo di conformità a legge da parte di quest'ultimo. È questa, in succo, la tesi Assonime sugli obblighi societari connessi con la conversione del capitale sociale in EURO delle società di capitali. Il sole 24 ore di giovedì 17 maggio 2001, pag. 23 |
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