inserito in Diritto&Diritti nel agosto 2001

CIRCOLARE 30/2001

23/07/2001

Novità dal 17 al  23 luglio 2001

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Sommario

 

CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE AL 1 GENNAIO 1999 - NUOVE DISPOSIZIONI - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 16.07.2001, n. 68/E

CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO - ARROTONDAMENTI - RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ESUBERANZA - EFFETTI FISCALI

NORMA DI COMPORTAMENTO  n. 145 dei Dottori Commercialisti di Milano

 

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CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE AL 1 GENNAIO 1999 - NUOVE DISPOSIZIONI - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 16.07.2001, n. 68/E

 "Attività di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600."

In breve

Sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine alla procedura di controllo formale delle dichiarazioni di cui all'articolo 37-ter del D.P.R. 600/1973.

Appare il caso di ricordare che la procedura di controllo formale delle dichiarazioni si sostanzia nella verifica dell'effettiva spettanza delle ritenute, delle detrazioni d'imposta, degli oneri detraibili o deducibili o dei crediti d'imposta indicati nelle dichiarazioni annuali, tramite incrocio dei dati ricevuti dalle banche, dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, da imprese assicuratrici e da enti previdenziali ed assistenziali.

Qualora dall'incrocio dei dati risultassero delle discordanze con le dichiarazioni presentate dal contribuente, l'amministrazione è tenuta ad informare il contribuente del fatto al fine di consentirgli di presentare la documentazione non risultante o per fornire eventuali ulteriori chiarimenti circa la sua posizione fiscale.

La richiesta di informazioni deve avvenire nel rispetto dello Statuto del contribuente (§ 4)

In aderenza alle disposizioni dello statuto del contribuente (articolo 6, comma 4 della legge n. 212/2000) l'iscrizione a ruolo non può essere effettuata prima del decorso di almeno 30 giorni dalla ricezione della richiesta di informazioni. Inoltre, sempre in base alla medesima disposizione dello statuto del contribuente, non possono essere chieste informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria.

Approfondimenti
di Claudio Carpentieri

E' bene precisare che il termine entro cui i contribuenti possono presentare eventuali osservazioni o elementi non considerati nella fase di controllo formale della dichiarazione è stato fissato in 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del contribuente. Infatti l'articolo 1, comma 1 del D.Lgs n. 32/2001 (decreto di armonizzazione del sistema fiscale alle disposizioni dello statuto del contribuente) ha inserito tale termine nell'articolo 36-ter ultimo comma del D.P.R. 600/1973.

Il credito a favore del contribuente emergente dal controllo formale della dichiarazione deve essere rimborsato.

Se dal controllo formale della dichiarazione emergessero delle somme a credito per il contribuente in diretta conseguenza di errori circa l'esatta qualificazione di oneri deducibili o detraibili, tali importi devono essere rimborsati automaticamente al contribuente.

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

Si ritiene il rimborso dei crediti debba essere effettuato tramite il servizio postale secondo la procedura di recente stabilita dal Decreto del Ministro delle finanze di Ven, 29 dic 2000 (in proposito vedi Novità del 26 marzo 2001)

Se dal controllo formale della dichiarazione emerge un maggior debito o un minor rimborso si applicano le sanzioni per omesso versamento del tributo  (§ 7)

Il maggior debito o minor credito emergente dal controllo formale delle dichiarazioni è sanzionato quale omesso versamento del tributo, con la sanzione pari al 30 % del maggior credito o minor debito (articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997).

Ove il versamento della maggiore imposta liquidata avvenga entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione la sanzione è ridotta ad 2/3 in base all'articolo 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

Il sole 24 ore di martedì 17, mercoledì 18 luglio 2001, pagg. 22, 18

 

CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO - ARROTONDAMENTI - RIDUZIONE DEL CAPITALE PER ESUBERANZA - EFFETTI FISCALI

NORMA DI COMPORTAMENTO  n. 145 dei Dottori Commercialisti di Milano

"conversione in euro del capitale sociale: aspetti fiscali per le società di capitali."

In breve

Qualora, a seguito della conversione del capitale sociale in euro (articolo 17 del D.,Lgs n. 213/1998), si producano degli arrotondamenti al centesimo o all'unità per eccesso, l'incremento di capitale sociale resosi necessario, può essere effettuato mediate il passaggio di riserve a capitale sociale. Possono essere portate a capitale sociale tutte le riserve compresa quella legale, tranne le riserve indisponibili per espressa previsione di legge. Il passaggio delle riserve a capitale sociale rende necessario tenere memoria delle riserve di utili e dei saldi di rivalutazione tassabili. Infatti, in caso di riduzione di capitale sociale per esuberanza le somme attribuite ai soci vanno, in precedenza, attribuite ai saldi di rivalutazione tassabili e alle riserve di utili (articolo 44 del TUIR).In conseguenza di ciò il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del TUIR è attribuito in funzione del rapporto tra riserve di utili e saldi di rivalutazione tassabili e importo distribuito ai soci.

Nel caso in cui sia necessario procedere ad un arrotondamento per difetto, si rende obbligatorio imputare la misura eccedente del capitale sociale a riserva legale. Da ciò emerge che la distribuzione della riserva legale imputabile all'arrotondamento del capitale sociale non è tassata in capo ai soci. Ovviamente ove la parte di capitale sociale attribuito dalla riserva legale sia riferibile ad aumenti gratuiti fatti in precedenza, renderà necessario risalire all'esatta natura delle riserve in precedenza utilizzate per effettuare l'aumento di capitale. Infatti, ove l'aumento di capitale sia stato effettuato con riserve di utili o saldi di rivalutazione tassati, la distribuzione della riserva legale si rende tassabile anche se riferita alla parte formatasi con la riduzione del capitale sociale causata dall'arrotondamento per difetto.

Il sole 24 ore di giovedì 19 luglio 2001, pag. 18