CIRCOLARE 43/2001 del 21/10/2001 Novità dal 15 al 21 ottobre 2001. * * * * *
ARTICOLO a cura di Marco Peruzzi
ARTICOLO a cura di Antonio Iorio
ARTICOLO a cura di Franco Fondi
NORMA DI COMPORTAMENTO dei dottori commercialisti di Milano n 146
CIRCOLARE 17.10.2001, n. 90/E
CIRCOLARE 18.10.2001, N. 91/E ******** AGEVOLAZIONI - CREDITO D'IMPOSTA NUOVE ASSUNZIONI (L. 388/2001) - EMERSIONE DEL LAVORO NERO (L. 100 GIORNI) - CUMULABILITà - NON SUSSISTEARTICOLO a cura di Marco Peruzzi"La legge per l'economia - La relazione al provvedimento prevede la possibilità del cumulo dei benefici, ma il Governo adesso frena v- Sommerso, il bonus non raddoppia - L'agevolazione da emersione non si somma con il credito d'imposta per le nuove assunzioni" In breve Dall'articolo emerge che il Governo, contrariamente a quanto emerge dalla relazione di accompagnamento al provvedimento 100 giorni (in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, vedi Novità del 15 ottobre 2001), ora ritiene che l'agevolazione prevista dagli articoli da 1 a 3 per l'emersione del lavoro nero non è cumulabile con l'agevolazione prevista dall'articolo 7 del della legge n.388/2000 prevista per le nuove assunzioni (vedi Novità del 15 gennaio 2001). Il sottosegretario al Ministero dell'economia ritiene (Molgora) ritiene che le due agevolazioni poggiano su presupposti diversi. Infatti, mentre l'agevolazione prevista dal pacchetto 100 giorni mira all'emersione di lavoratori che, anche se in nero, già prestano la propria opera nell'impresa, l'agevolazione prevista dall'articolo 7 della legge finanziaria 2001 intente incrementare la base occupazionale. Osservazioni di Claudio Carpentieri Ritenendo ineccepibile il parere espresso dal sottosegretario al Ministero dell'economia si ritiene che, tuttavia, nella pratica, sia difficile per l'amministrazione finanziaria distinguere se il nuovo assunto determini un incremento di base occupazionale ovvero sia un'emersione di un lavoratore in nero. La precisazione appare, quindi, esclusivamente preordinata e strumentare ad evitare che si ottengono due agevolazioni su uno stesso incremento (formale o reale) di base occupazionale. In sostanza è lo stesso contribuente che "sceglie" se il lavoratore è "emerso" ovvero è un neo assunto, secondo opportuni calcoli di convenienza economica e pianificazione fiscale. Il sole 24 ore di martedì 16 ottobre 2001, pag. 25 AGEVOLAZIONI - LEGGE 100 GIORNI - EMERSIONE DEL LAVORO NERO - SANZIONI PENALI - INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE - TRUFFA AI DANNI DELLO STATO - SUSSISTEARTICOLO a cura di Antonio Iorio"E chi decide di uscire allo scoperto deve calcolare il rischio di sanzioni" In breve L'autore mette in evidenza che l'esclusione della rilevanza penale e amministrativa delle violazioni commesse nell'ambito dell'emersione del lavoro nero (articolo da 1 a 3 del pacchetto 100 giorni, vedi Novità del 15 ottobre 2001, disposta dall'articolo 1 comma 3 ultimo periodo del provvedimento, non è onnicomprensiva. In particolare si renderebbero applicabili: - le sanzioni penali per truffa ad danni dello Stato o dell'ente pubblico ovvero amministrative (di recente depenalizzate dal D.Lgs n. 507/1999) previste dal Rdl 4 ottobre '35, n. 1827, (articoli 115 e 116), nelle ipotesi in cui il lavoratore che emerge - nel periodo in cui non era in regola e per il quale denunci di aver percepito un reddito di lavoro autonomo - abbia beneficiato di sussidi o indennità delle più svariate tipologie (disoccupazione, bracciante agricolo eccetera), venendo meno, pertanto, i presupposti per ottenere i benefici. - La sanzione penale disposta dal D.Lgs n. 286/1998 (arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda) nelle ipotesi di assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Il sole 24 ore di martedì 16 ottobre 2001, pag. 25 RIMPATRIO O EMERSIONE DEI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO - VALORI MOBILIARI - plusvalenze da "capital gain" - relazioniARTICOLO a cura di Franco Fondi"Rimpatrio con slalom tra <regimi> - Sulle attività di ritorno il nodo dei valori di carico" In breve Il breve scritto prende in esame le interrelazioni tra rimpatrio di valori mobiliari, previsto dal DL 350/01, e determinazione della Minus/plus valenza da Capital Gain ai sensi dell'articolo 81 lettere c), c-bis) e c-ter) del TUIR, nell'ambito del risparmio amministrato (articolo 6 del D.Lgs n. 461/1997) e risparmio gestito (articolo 7 del D.Lgs n. 461/1997). In particolare è evidenziato che il valore dei titoli indicato nella dichiarazione di emersione non ha rilevanza per quanto riguarda la determinazione del plus o minus valori latenti dei titoli, ma, a tali fini, si dovrà comunque far riferimento al costo di acquisto dei titoli stessi. Pertanto qualora il contribuente intende portare i valori mobiliari in Italia, dovendoli depositare presso una banca - sia nell'ambito del risparmio amministrato sia nell'ambito del risparmio gestito - dovrà trasmettere alla banca la documentazione comprovante il costo d'acquisto dei titoli ovvero presentare un'idonea autocertificazione del costo medesimo. Il sole 24 ore di mercoledì 17 ottobre 2001, pag. 25 IMPOSTE SUI REDDITI - REDDITO D'IMPRESA - DEDUZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO IN IPOTESI DI PAGAMENTO RATEALENORMA DI COMPORTAMENTO dei dottori commercialisti di Milano n 146"Esercenti arti e professioni - Deducibilità degli ammortamenti dei beni strumentali in caso di pagamento non ancora avvenuto in tutto o in parte" In breve La nota dei dottori commercialisti indica che nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo le quote di ammortamento relative ai beni strumentali di costo unitario superiore a 1 milione sono dedotte, a prescindere dal pagamento del fornitore, a decorre dall'entrata in funzione del bene (criterio di competenza). Al contrario qualora il professionista si voglia dedurre il costo del bene strumentale di costo inferiore ad 1 milione (articolo 67, comma 6 del TUIR) integralmente nell'esercizio, ai fini della determinazione del reddito si dovrà osservare il criterio di cassa. Secondo i dottori commercialisti di Milano, l'articolo 50, secondo comma del TUIR impone una deroga al criterio generale di cassa che rende applicabile l'articolo 67 del TUIR in tutto e per tutto comprese le deroghe li previste in materia di criterio di deducibilità dei beni strumentale di costo inferiore al milione dedotti integramente nell'esercizio. Il sole 24 ore di mercoledì 17 ottobre 2001, pag. 29
AGEVOLAZIONI - NUOVI INVESTIMENTI - TREMONTI-BIS - I CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATECIRCOLARE 17.10.2001, n. 90/E"Detassazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo reinvestito" In breve La circolare illustra l'agevolazione in materia di detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo disposta dall'articolo 4 del c.d. pacchetto 100 giorni (vedi Novità del 15 ottobre 2001). Si ricorda, brevemente, che nella sostanza l'agevolazione si presenta come una riedizione di quella prevista dal D.L. n. 357 del 1994, nota come legge Tremonti, volta a prevedere la sottrazione dall'imposizione del 50% degli investimenti risultanti incrementativi rispetto alla media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. Rispetto alla passata edizione quella prevista dal pacchetto consente di escludere dalla media un'annualità, per la quale, ovviamente, si è avuto un "picco" di investimenti. In sostanza il 50% della differenza tra gli investimenti realizzati nei periodi agevolati e la media degli investimenti fatti nel quadriennio precedente costituisce un ulteriore costo da indicare nel quadro RF o RG della dichiarazione UNICO. Premessa la struttura dell'agevolazione appresso si riassumono i principali chiarimenti della circolare. L'agevolazione si applica anche per i soggetti che non hanno una media di riferimento per assenza di periodi d'imposta precedenti L'agevolazione è riconosciuta anche nelle ipotesi in cui non si abbia una media di riferimento perché: - si è iniziata l'attività nel 2000, unico periodo d'imposta precedente che viene eliminato ai sensi dello stesso articolo 4 dello schema di legge; - si è iniziata l'attività nel 2001 ma prima dell'entrata in vigore della dell'agevolazione. Al contrario l'agevolazione non è riconosciuta qualora l'attività sia iniziata successivamente all'entrata in vigore della norma agevolativa. L'assunto trova origine nella formulazione della norma secondo l'agevolazione interessa le imprese in attività alla data di entrata in vigore della legge. L'agevolazione non trova applicazione ai fini IRAP Dal momento che la norma agevolativa fa espresso riferimento al reddito d'impresa o di lavoro autonomo e, quindi, non anche al valore della produzione, la detassazione non si applica nell'ambito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'agevolazione spetta per i beni nuovi ma anche per quelli usati che si incorporano in un nuovo bene. Rientrano tra gli investimenti agevolabili anche gli acquisti o la produzione in economia di beni prodotti tramite l'utilizzo di beni già usati. Unica condizione per usufruire dell'agevolazione è che il bene usato utilizzato non sia di valore rilevante rispetto al nuovo bene prodotto o acquistato. Per gli investimenti effettuati tramite la stipula di contratto di appalto rilevano per gli importi liquidati in base allo stato si avanzamento dei valori. E' precisato che qualora la costruzione di un impianto industriale o comunque un bene strumentale è stata data in appalto a terzi, ai fini dell'agevolazione, l'investimento rileva nei vari periodi d'imposta agevolati secondo gli importi liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Ciò sia se l'appalto ha durata ultrannuale sia se ha durata infrannuale. I beni in leasing la cui realizzazione è affidata in appalto dalla società di leasing rilevano sulla base degli importi liquidati dalla società di leasing sulla base dello stato di avanzamento dei valori. Dato il principio fissato dal legislatore (realizzazione di accompagnamento al pacchetto 100 giorni), secondo cui ai fini dell'agevolazione in esame si deve dare equivalenza tra investimenti acquistati, prodotti in economia e acquistati in leasing, qualora la stipula del contratto di leasing preveda che il concedente dia in appalto la costruzione dell'investimento, ai fini dell'agevolazione, rilevano gli importi liquidati dal concedente all'impresa appaltatrice sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. la stipula di contratti di lease back è trasparente rispetto all'agevolazione. La realizzazione di un impianto in economia o in appalto successivamente ceduto in Lease-back continua a fruire dell'agevolazione. E' stato, infatti, chiarito che il contratto di lease-back, come di recente sostenuto anche dall'amministrazione finanziaria (C.M. n, 218/E del 2000, vedi Novità del 4 dicembre 2000) in conseguenza della sentenza 7 maggio 1998, n. 4612 della Corte di cassazione, deve intendersi quale contratto atipico rientrante in un disegno economico ben preciso ritenuto meritevole di tutela, e che, non modificando il rapporto di sfruttamento economico del bene strumentale, è ininfluente ai fini dell'applicazione dell'agevolazione. Pertanto la cessione del bene alla società di leasing non determina l'applicazione della norma antielusiva che imporrebbe il ricalcolo dell'agevolazione così come non rileva la stipula del successivo contratto di leasing. Ovviamente rimane rilevante la mancata opzione di acquisto a conclusione del periodo di leasing ovvero la cessione dl contratto di leasing. Approfondimenti di Claudio Carpentieri Condividendo in pieno l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate si vuole porre l'accento sul fatto che nella circolare non viene contemplata l'ipotesi di stipula di lease-back con riferimento di un bene strumentale acquistato e, quindi, non prodotto in economia o costruito mediante stipula di un contratto di appalto. Si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acquisti un bene nel secondo semestre del 2001 e magari nel corso del 2004 lo ceda in lease-back. In tale ipotesi si ritiene che la disposizione antielusiva prevista dallo stesso articolo 4 sia comunque inapplicabile. Infatti, se il principio di inapplicabilità della disposizione antielusiva - enunciato dall'amministrazione finanziaria - poggia sull'assunto della continuità dello sfruttamento economico del bene strumentale, il modo con cui si acquista la proprietà del bene (acquisto diretto o costruzione) non appare rilevante. I beni immobili strumentali per natura possiedono il requisito della novità anche se l'impresa cedente ha effettuato interventi di radicale trasformazione. Gli immobili strumentali per natura già usati possiedono il requisito della novità, che consente l'applicazione della disposizione agevolativa, qualora l'impresa cedente abbia effettuato sugli immobili stessi interventi di radicale trasformazione di importo prevalente rispetto al costo originario dell'immobile. Non rientrano in tale categoria gli immobili usati semplicemente adattati da costruttore ad una nuova categoria catastale. Pertanto, per ottenere la rilevanza dell'acquisto ai fini agevolativi è necessario che contemporaneamente: - le opere siano di natura straordinaria; - le opere siano di importo prevalente rispetto al valore dell'immobile prima dei lavori. I terreni rilevano solamente se acquistati dopo il 30 giugno 2001, e incorporati al ad un bene strumentale per annessione. I terreni rilevano ai fini agevolativi solamente se: - acquistati dopo il 30 giugno 2001; - incorporati per annessione ad un bene strumentale rilevante ai fini agevolativi. L'annessione si ha solamente qualora la costruzione del fabbricato sia ultimata. Prima di tale momento il costo del terreno rileva in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori. Nell'agevolazione sono inclusi anche i costi di ammodernamento e riattivazione di impianti in locazione. I costi sostenuti per la riattivazione o l'ammodernamento degli impianti, intendendo per tali i costi sostenuti, appunto, per migliorare l'efficienza e l'efficacia degli impianti stessi (cfr § 3.4), sono compresi nell'agevolazione anche qualora si riferiscano beni posseduti in locazione. I costi di manutenzione straordinaria rientrano nell'agevolazione solamente se capitalizzati. I costi di manutenzione e riparazione rientrano nell'agevolazione solamente qualora possano essere portati ad incremento del valore del bene strumentale di riferimento. Approfondimenti di Claudio Carpentieri Si ritiene che la distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sia da effettuare con riferimento alle disposizioni civilistiche, meglio esplicitate dai principi contabili dei dottori commercialisti. Infatti, ai fini dell'agevolazione ciò che rileva è la natura economica della spesa la quale prescinde dal criterio di deducibilità dei costi di manutenzione indicata dall'articolo 67, comma 7 del TUIR (ordinaria fino al 5% del valore dei beni strumentali e straordinaria quelli eccedenti detto limite). In proposito secondo il principio contabile n. 4, § D.III e D.IV) i costi di manutenzione ordinaria devono essere imputate nell’anno in cui sono sostenute mentre i costi di manutenzione straordinaria, ampliamento o ammodernamento, dovranno essere capitalizzate sul costo storico dei beni a cui si riferiscono. Pertanto qualora la spesa sostenuta esuli dalla manutenzione che ciclicamente è effettuata sull'impianto per mantenerlo in efficienza, ma che, invece, produca allo stesso un miglioramento in termini di efficienza o di efficacia nell'attività, secondo i principi contabili, dovrà essere imputato ad incremento dell'impianto stesso senza possibilità di scelta. Quanto precede porta a ritenere che l'espressione usata dall'Agenzia delle entrate nel § 3.4 della circolare appare quantomeno tautologica. Infatti, la definizione stessa di spese straordinarie comporta inevitabilmente l'imputazione della spesa stessa ad incremento del valore dei beni strumentali di riferimento. I beni a deducibilità limitata rilevano per il costo fiscalmente rilevante - se si cambia destinazione d'uso si applica la revoca dell'agevolazione. Nell'agevolazione sono inclusi anche gli acquisti di autoveicoli (articolo 121-bis del TUIR) ed i beni utilizzati promiscuamente nell'attività dell'impresa. Tali beni rilevano, ai fini dell'agevolazione, con riferimento alla parte di spesa fiscalmente rilevante. Pertanto, ad esempio, qualora si sia acquistata un'automobile, non utilizzata in via esclusiva come bene strumentale all'attività d'impresa o che non sia stata data in uso promiscuo ad un dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, del valore complessivo di L. 40 milioni di lire la detassazione del reddito sarà pari a 8.750.000 [50%(50% di 35.000.000)]. Nel paragrafo viene poi indicato che qualora, successivamente all'acquisto, si modifichi il regime di deducibilità del bene (viene fatto l'esempio dell'auto data in uso promiscuo al dipendente data poi all'amministratore) si rende applicabile la norma antielusiva, provocando il recupero dell'agevolazione con riferimento alla parte di costo divenuto indeducibile per effetto della modifica del regime di deducibilità. Considerazioni di Claudio Carpentieri E' bene precisare che il riferimento all'applicazione della norma antielusiva induce a considerare che, la modifica della destinazione d'uso del bene a deducibilità limitata debba avvenire nei due anni successivi a quelli d'ottenimento dell'agevolazione o, nei casi d'utilizzo promiscuo dei beni immobili, nei cinque anni successivi all'acquisto. Le spese di formazione ed aggiornamento del personale rilevano per l'intero ammontare a prescindere dalla media delle spese degli anni precedenti. Le spese di formazione del personale, comprese nell'agevolazione per espressa previsione normativa (articolo 4, comma 2 del provvedimento), rilevano per l'ammontare sostenuto negli anni agevolati. In sostanza, secondo l'Agenzia delle entrate, la formulazione dell'articolo 4, comma 2 del provvedimento, porta a ritenere che sulle spese di formazione non si renda applicabile la regola dell'incremento sulla media dell'ultimo quinquennio. Le spese di formazione agevolate comprendono le spese per il personale docente e i costi opportunità del personale discente. Relativamente alla formazione del personale rientrano: - i costi sostenuti per le docenze (sia costi per personale interno che consulenze esterne); - i costi opportunità del personale discente distolto dall'attività produttiva. Appare opportuno ricordare che l'ammontare dei costi di lavoro dipendente agevolato non può superare il 20% delle retribuzioni annue dei docenti o discenti. La disposizione antielusiva determinazione e limiti Il comma 6 dell'articolo 4 prevede che la fuoriuscita dell'agevolazione del bene dall'attività d'impresa (cessione, autoconsumo, assegnazione ai soci etc.) produca, nell'esercizio in cui si verifica l'evento, una variazione in aumento del reddito d'impresa. Tale incremento è determinato "in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui si è realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile." Approfondimenti di Claudio Carpentieri Il riferimento proporzionale alla variazione in diminuzione determinata dall'investimento dismesso è, evidentemente, orientata a calcolare l'esatta misura della perdita dell'agevolazione cagionata dalla cessione del bene strumentale. Infatti, qualora nell'esercizio agevolato (ipotizzando che si abbia l'agevolazione sull'intero ammontare di investimenti) in cui si è acquistato il bene strumentale ceduto si sia anche provveduto all'acquisto di altri beni, unitamente alla dismissione di altri, l'ammontare totale dell'agevolazione ottenuta non corrisponde alla somma delle agevolazioni attenute da ciascun acquisto. In tali casi, si dovrà quindi attribuire l'agevolazione attenuta su ogni bene in proporzione a quanto lo stesso bene ha contribuito alla produzione dell'agevolazione, cioè al suo costo di acquisto. Quindi nel caso di successiva dismissione dei beni sui quali si è avuta l'agevolazione, l'ammontare della variazione in aumento dovrà essere esattamente pari all'ammontare di agevolazione che si è ottenuta con riferimento al bene ceduto calcolato in base al rapporto tra il costo del bene ceduto sul totale dei beni acquistati. La norma antielusiva non si applica in caso di operazioni straordinarie che comportano la cessione dell'intera azienda agevolata Qualora la cessione del bene agevolato sia effettuata nell'ambito di una operazione straordinaria che coinvolge l'intera azienda che ha ottenuto l'agevolazione (cessione o conferimento d'azienda, fusione, scissione o trasformazione), è esclusa l'applicazione della norma antielusiva particolare disposta dall'articolo 4, comma 6 del provvedimento, tuttavia si rende applicabile la norma antielusiva di carattere generale prevista dall'articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973. E' possibile cumulare l'agevolazione "Visco" e la "Tremonti-bis" ma solo co riferimento ai costi di formazione. Alla regola di non cumulabilità tra agevolazione "Visco" (commi 8 e seguenti dell'articolo 2 della legge n. 133/1999) e agevolazione prevista dall'articolo 4, comma 1 in esame (Tremonti-bis), costituisce eccezione l'agevolazione prevista dall'articolo 4, comma 2 per le spese di formazione del personale dipendente. Pertanto, in tali casi, si potrà fruire dell'agevolazione "Visco" con riferimento agli investimenti effettuati sino al 30.06.2001 - comprendendovi anche l'eventuale riporto dei parametri dall'anno 2000 - e ottenere l'agevolazione Tremonti-bis, con riferimento ai costi sostenuti per la formazione del personale. Negli incrementi di patrimonio rilevanti ai fini DIT rilevano anche gli utili relativi al periodo d'imposta chiuso anteriormente al 30-06-2001, anche se deliberati successivamente. Qualora si decidesse di usufruire della DIT, in luogo all'agevolazione prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame, gli incrementi di patrimonio rilevanti ai fini di tale agevolazione sono comprendono anche gli utili portati a riserva riferiti al periodo d'imposta chiusi anteriormente al 30-06-2001. Ciò indipendentemente dal fatto che la delibera di approvazione del bilancio e di accantonamento a riserva degli utili sia stata effettuato oltre tale data. Spunti critici di Claudio Carpentieri La circolare lascia intendere che ai fini DIT, l'utile relativo all'esercizio chiuso anteriormente al 30.06.2001 rileva quale incremento di patrimonio DIT solamente se accantonato a riserva. Tale affermazione non appare del tutto condivisibile. Infatti, l'incremento di patrimonio netto rilevante ai fini della Dual income tax è determinato con riferimento all'utile prodotto e non distribuito a prescindere dalla sua destinazione alla formazione di riserve. Ovviamente se, successivamente, con apposita delibera, è disposta la distribuzione degli utili, il valore del patrimonio netto rilevante ai fini DIT si riduce di conseguenza per lo stesso importo. Nelle ipotesi di fusione l'agevolazione si applica con riferimento alla società che ha iniziato l'attività in epoca più remota. Nelle ipotesi di fusione di società la determinazione degli investimenti medi dell'ultimo quinquennio si effettua a decorrere dai periodi d'imposta della società che ha iniziato l'attività in epoca più remota. Negli anni di coincidenza di attività delle società fuse la determinazione degli investimenti medi si effettua con riferimento alla somma degli investimenti effettuati dalle singole società fuse nel quinquennio precedente. Il sole 24 ore di giovedì 18 ottobre 2001, pag. 23 Italia Oggi di venerdì 19 ottobre 2001, pag. 47
IMPOSTA SUCCESSIONI E DONAZIONI - SOPPRESSIONE - I PRINCIPALI CHIARIMENTI DEL MINISTEROCIRCOLARE 18.10.2001, N. 91/E"Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni - Primi chiarimenti" In breve La circolare ministeriale, facendo seguito alla circolare 88/E relativa all’emersione del lavoro irregolare ed alla circolare 90/E concernente l’agevolazione Tremonti-bis, ha fornito chiarimenti sulle disposizioni contenute nella “manovra dei 100 giorni” con la quale è stata prevista la totale soppressione dell’imposta per le successioni ed altresì di quella per le donazioni e le altre liberalità a favore dei parenti più stretti. Appresso sono riassunti i passi salienti della circolare. Le donazioni per linea retta o comunque sotto i 350 milioni non scontano l'imposta di registro in misura fissa. Per quanto attiene alle donazioni e liberalità l'imposta di registro non sarà dovuta: - qualora i beneficiari siano il coniuge, i parenti in linea retta ovvero gli altri parenti entro il quarto grado; - qualora la donazione, ad altri soggetti, sia di valore - di quota spettante a ciascun beneficiario - non superiore i 350 milioni di lire. In entrambi i casi inoltre non sarà dovuta l'imposta in misura fissa di L. 250 mila.. In caso di successione i titoli ereditati sono acquisiti al valore fiscalmente riconosciuto rilevante per il de cuius La soppressione dell'imposta sulle successioni ha comportato che, in caso di acquisto per successione delle partecipazioni e dei titoli di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del TUIR, non potendosi più applicare la disposizione contenuta nell'articolo 82, comma 5, del TUIR, laddove e' stabilito che "si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione", si deve assumere come costo il costo sostenuto dal de cuius. Ciò in quanto il mancato assoggettamento all'imposta sulle successioni fa venir meno il presupposto per consentire una "rivalutazione" della partecipazione ereditata. Il sole 24 ore di venerdì 19 ottobre 2001, pag. 23 |
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