inserito in Diritto&Diritti nel ottobre 2001

CIRCOLARE

44/2001 

29/10/2001 

Novità dal 22 al  29 ottobre 2001.

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Sommario

EMERSIONE DEL LAVORO NERO - TREMONTI-BIS - FIDEIUSSIONE SOSTITUTIVA DEL CAPITALE SOCIALE - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI BOLLATURA DEI REGISTRI - E ALTRE DISPOSIZIONI.

LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE VARIE - RIMPATRIO DI CAPITALI ALL'ESTERO - "SCUDO FISCALE" - CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI STATO - APPROVAZIONE

DECRETO 24 ottobre 2001

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI

CIRCOLARE 22.10.2001, N. 92/E

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE VARIE - RIMPATRIO DI CAPITALI ALL'ESTERO - "SCUDO FISCALE" - MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

DECRETO LEGGE 350-2001 come modificato dallo schema di legge di conversione

 

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EMERSIONE DEL LAVORO NERO - TREMONTI-BIS - FIDEIUSSIONE SOSTITUTIVA DEL CAPITALE SOCIALE - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI BOLLATURA DEI REGISTRI - e ALTRE DISPOSIZIONI.

LEGGE 18 ottobre 2001, n. 383

"Primi interventi per il rilancio dell'economia."

In breve

Si tratta della legge nota come manovra 100 giorni già preliminarmente commentata in occasione della sua approvazione definitiva (vedi Novità del 15 ottobre 2001).

La legge prevede delle agevolazioni volte a far emergere i lavoratori in nero e per stimolare gli investimenti, nonché inserisce delle modifiche volte a semplificare alcuni adempimenti in materia di bollatura dei registri contabili. Oltre a ciò è prevista la possibilità di stipulare apposite fideiussioni in sostituzione della sottoscrizione del capitale nelle società di capitali e l'abolizione dell'imposta sulle donazioni e successioni.

Appresso si da una prima lettura sintetica delle singole disposizioni, rinviando, per ogni ulteriore approfondimento, alla relativa circolare dell'agenzia delle entrate che ne spiega l'ambito di applicazione.

Emersione del lavoro sommerso (articolo da 1 a 3)

E' previsto un programma di emersione del lavoro sommerso distribuito su tre anni incentivato tramite una serie di vantaggi fiscali rappresentati da imposte sostitutive e "copertura" da eventuali accertamenti di maggior reddito.

Al programma di emersione si accede tramite la presentazione di una apposita dichiarazione entro il prossimo 30 novembre 2001 in cui indicare i lavoratori irregolari.

La presentazione della dichiarazione produce i seguenti effetti:

-          Impresa o società - imposta sostitutiva dell'IRPEF dell'IRPEG e dell'IRAP sull'incremento del reddito d'impresa registrato nel 2001 (aliquota del 10%), nel 2002 (aliquota del 15%) e del 2003 (aliquota del 20%); l'incremento non può essere superiore di 3 volte il reddito di lavoro emerso. Da rilevare che l'imposta sostitutiva versata dalla società non costituisce credito d'imposta sui dividendi, pieno (basket A) e tanto meno limitato (basket B), previsto dall'articolo 105 del TUIR. Da ciò consegue che l'agevolazione, nel caso dei soggetti IRPEG, è puramente temporanea e per una parte configura anche una ipotesi di doppia imposizione.

-          Maggiori imponibile contributivo - sul maggior imponibile contributivo conseguente al programma di emersione si applica un'imposta sostitutiva dei contributi del 8% per il primo anno, del 10% per il secondo e del 12% per il terzo;

-          Persone fisiche - sul maggior reddito di lavoro delle persone fisiche si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 6% per il 2001, del 8% per il 2002 e del 10% per il 2003.

La dichiarazione di emersione, su richiesta del contribuente, può valere come concordato fiscale dei periodi d'imposta pregressi, a patto che non siano iniziati accessi ispezioni o verifiche. In tal caso il concordato si perfeziona tramite il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Irap, dell'Iva, dei contributi e delle relative sanzioni dell'8% del costo del lavoro fatto emergere nei tre anni che comprendono il programma di emersione.

Il concordato preclude qualsiasi attività di accertamento del reddito d'impresa per ogni anno compreso nel piano di emersione fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolarmente utilizzato dichiarato per ognuno degli anni pregressi al 2001.

Al pari i lavoratori emersi possono regolarizzare la propria posizione passata attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva di L. 200 mila per ogni periodo d'imposta regolarizzato.

Da ultimo occorre evidenziare che il versamento dell'imposta sostitutiva estingue i delitti di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele previsti dagli articolo 4 e 5 del D.Lgs n. 74/2000, nonché del delitto di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria ai fini previdenziali.

Correlazioni

di Claudio Carpentieri

Occorre evidenziare che, ove si percorresse l'ipotesi di entrare nel piano di emersione, si potrebbe amplificare l'effetto positivo dell'agevolazione sfruttando le disposizioni rese disponibili dal TUIR per anticipare la tassazione dei ricavi o plusvalenze e posticipare la deduzione dei costi nei tre anni i cui è prevista la tassazione sostitutiva. In tali casi, infatti, si produrrebbe lo spostamento della tassazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta per i quali è prevista un'imposizione sostitutiva. In particolare nella pianificazione fiscale di medio periodo si potrebbe simulare la riduzione delle quote di ammortamento fino al limite del 50% della quota prevista (articolo 67 del TUIR), non perdendo la possibilità di dedurre la parte rimanente alla fine del periodo di ammortamento.

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

Per ulteriori approfondimenti e correlazioni si rinvia alla C.M. n. 88/E del 2001 e alle Novità del 15 ottobre 2001, 

Detassazione degli investimenti - Tremonti-bis (articoli 4 e 5)

È prevista una riedizione dell'agevolazione prevista dal D.L. n. 357 del 1994, nota come legge Tremonti, volta a prevedere la detassazione del 50% degli investimenti in beni strumentali nuovi risultanti incrementativi rispetto alla media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente, con la facoltà di escludere dalla media un anno.

In sostanza il 50% della differenza tra gli investimenti realizzati nei periodi agevolati e la media degli investimenti fatti nel quinquennio precedente (nel calcolo della media può essere eliminato un anno) costituisce un ulteriore costo da indicare nel quadro RF o RG della dichiarazione UNICO.

Negli investimenti sono compresi:

-          tutti i beni strumentali mobili ed i soli beni immobili strumentali per natura;

-          realizzazione di nuovi impianti nel territorio o ammodernamento o riattivazione di impianti esistenti;

-          "acquisto" in leasing finanziario di beni strumentali nuovi;

-          spese di formazione del personale dipendente;

-          spese sostenute per gli asili nido dei figli dei dipendenti.

A differenza di quanto prevedeva il D.L. n. 354/1994, l'agevolazione oltre che al reddito d'impresa si rende applicabile anche ai redditi di lavoro autonomo determinati nei periodi agevolati.

Al pari della vecchia edizione della Tremonti, la cessione dei beni strumentali agevolati entro il secondo anno o quinto anno successivo, a seconda se trattasi rispettivamente di beni mobili o immobili, a quello per il quale si è ottenuta l'agevolazione determina la revoca dei benefici.

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nella sua circolare n. 90/E del 2001, commentata con le Novità del 22 ottobre 2001.

Applicazione alternativa di DIT e Visco oppure Tremonti-bis (articolo 5)

L'applicazione della Tremonti-bis è alternativa all'applicazione della DIT (D.Lgs n. 466/1997 e Visco (articolo 2,commi 8 e ss della legge n. 133/1999).

In sostanza i soggetti che hanno effettuato investimenti nel 2001 possono scegliere tra:

-          l'applicazione della legge Tremonti-bis prevista dall'articolo 4 (vedi paragrafo precedente), ma solamente per gli investimenti effettuati nel secondo semestre del 2001;

-          applicazione congiunta della Dual Income Tax e Visco, per gli incrementi di patrimonio maturati sino al 30.06.2001 ovvero investimenti effettuati entro tale data.

 

Nel valutare la scelta occorre tenere presente che il comma 3 dell'articolo 5 in esame ha abrogato la disposizione che prevedeva la possibilità di costituire il credito d'imposta virtuale (basket B) sui dividendi sia nell'ambito della DIT sia nell'ambito della "Visco". Pertanto le agevolazioni (DIT e Visco), eventualmente concesse alla società non sono più "trasferite" ai soci.

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nella sua circolare n. 90/E del 2001, commentata con le Novità del 22 ottobre 2001.

Polizza assicurativa in sostituzione della sottoscrizione del capitale sociale (articolo 6)

Le società di capitali possono sostituire, in tutto od in parte, il capitale sociale con apposite polizze assicurative a garanzia dei creditori della società stessa in caso di eventuali inadempienze della società. In sostanza i soci possono stipulare apposite polizze assicurative o fideiussione bancarie in sostituzione dei conferimenti.

Considerazioni e Spunti critici

di Claudio Carpentieri

La disposizione prevista dall'articolo 6 dello schema di legge, nella sostanza, consente di dedurre il costo opportunità costituito dal mancato utilizzo del capitale per altre forme di investimento (c.d. interesse di computo) attraverso la deduzione dei canoni assicurativi.

A questo effetto positivo si devono considerare, tuttavia, alcuni effetti indotti che potrebbero creare dei problemi applicativi. In prima analisi si potrebbe sostenere che, la misura ridotta del capitale sociale potrebbe determinare un incremento delle ipotesi di fallimento o di temporanea difficoltà finanziaria nelle imprese. Infatti, la riduzione del patrimonio sociale vedrebbe incrementarsi anche i casi in cui le passività della società diventano superiori al totale dell'attivo patrimoniale, determinando il deficit che legittima la dichiarazione di fallimento della società. Il problema appena sollevato potrebbe essere di lana caprina. Il fallimento, in genere, è chiesto dai creditori stessi che non vendono onorati o loro crediti. Pertanto, fino a quando, in caso di insolvenza della società, i creditori sono pagati dalla compagnia assicurativa si pensa sia molto difficile che i creditori stessi chiedano al tribunale la dichiarazione di fallimento della società.

Il problema vero della norma è individuabile nelle imprevedibili conseguenze, in termini di responsabilità per le obbligazioni sociali, nonché nella certezza per i creditori sociali ed in generale per gli stock holders (soggetti legati alla società per qualsiasi motivo), emergenti nelle ipotesi in cui la società non onora i premi della polizza assicurativa o comunque rescinde il contratto di assicurazione. Si vuole sottolineare che mentre il capitale sociale rimane avvinto alla società e può essere ridotto solamente in particolari ipotesi e secondo una disciplina attenta agli interessi dei creditori sociali (vedi articoli 2445 e ss del c.c.), la stipula di polizze di assicurazione se non attentamente disciplinata potrebbe portare ad una riduzione dell'indice di solvibilità della società ledendo gli interessi dei creditori. Il problema potrebbe essere risolto prevedendo che in caso di rescissione del contratto di assicurazione e nell'indiscriminato mancato pagamento dei premi di assicurazione, i soci della società rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali.

Soppressione della bollatura di alcuni registri contabili (articolo 8)

Tramite la riscrittura dell’articolo 2215 del codice civile è stato eliminato l'obbligo di vidimazione e bollatura del libro giornale e del libro degli inventari, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva. Analoga previsione è riferita agli altri libri contabili qualora leggi speciali non ne prevedano l’obbligo di bollatura o vidimazione. Conseguentemente vengono modificate le relative disposizioni tributarie in materia di Iva e di imposte sui redditi.

E' rimasta la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, che passa da 20 mila a 40 mila ogni 100 pagine.

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 92/E del 2001, commentata più avanti.

Conversione del capitale sociale in euro - semplificazioni (articolo 9)

La norma dispone una serie di semplificazioni in materia di conversione del capitale sociale in EURO. In particolare è stato disposto che:

-          le delibere di conversione del capitale sociale in Euro, anche se effettuate dall'organo amministrativo senza l'assistenza del notaio, possono essere iscritte nel registro delle imprese senza l'omologazione del tribunale;

-          per la conversione del capitale sociale in euro nelle società a responsabilità limitata e società cooperative, è sufficiente la delibera del consiglio di amministrazione anche senza la presenza del notaio;

-          la conversione del capitale sociale in euro delle società di persone costituisce un mero atto interno ed automatico adottato con semplice delibera dei soci .

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

La modifica, costituisce una evidente risposta orientata a riconferire all'articolo 17, comma 5 del D.Lgs n. 213/1998 la natura di semplificazione dopo l'eliminazione generalizzata dell'obbligo dell'omologa del tribunale delle delibere modificative dell'atto costitutivo (articolo 2411 del c.c. come modificato dall'articolo 32 della legge n. 340/2000), nonché di chiarire alcuni aspetti della conversione del capitale sociale riferiti alle società a responsabilità limitata e alle società di persone.

Si ricorda, infatti, che l'originaria stesura dell'articolo 17 del D.Lgs n. 213/1998 prevedeva che le società di capitali potevano adempiere all'obbligo di conversione del capitale sociale in Euro mediante la più agevole delibera del consiglio di amministrazione. Questa, doveva essere depositata nel registro delle imprese previa omologa del tribunale ai sensi dell'articolo 2411 del c.c.. Dal momento che la conversione comportava un adempimento matematico secondo determinate regole dettate dallo stesso D.Lgs n, 213/1998 era previsto che il controllo di legittimità potesse essere affidato ad un notaio intervenuto in sede verbalizzante, al quale, è affidata l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese (articolo 17, comma 5 del D.Lgs n. 213/1998). Appariva pertanto evidente che l'eliminazione del controllo di legittimità del tribunale (omologa) delle delibere modificative dell'atto costitutivo - operata dall'articolo 32 della legge n. 342/2000 -  di fatto svuotava di contenuto la semplificazione disposta dall'articolo 17, coma 5 del D.Lgs n, 213/1998. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle Novità del 29 gennaio 2001; Novità del 21 maggio 2001; Novità del 23 luglio 2001.

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

Per quanto riguarda le società di persone, dalla formulazione della norma, la conversione del capitale sociale in EURO sembra essere un fatto automatico ed interno che non necessità nessuna delibera del consiglio di amministrazione ma solamente "con semplice delibera dei soci".
Pur tuttavia sembra che il registro delle imprese pretenda, comunque, la comunicazione di "variazione" del capitale sociale tramite una procedura semplificata.

La variazione delle aliquote dell'imposta addizionale comunale all'IRPEF acquista efficacia. se pubblica su apposito sito informatico (articolo 11)
La variazione delle aliquote dell'imposta addizionale comunale all'IRPEF non può essere superiore allo 0,5% e non può variare da un anno all'altro per più dello 0,2%.

La variazione acquista efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello della sua pubblicazione in un apposito sito Internet da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato di concerto con altri ministeri.

Abrogazione dell'imposta sulle donazioni e successioni (articolo 13 e ss)

L’imposta sulle successioni e donazioni è stata abrogata a partire dalle successioni aperte e dalle donazioni fatte successivamente alla data dell'entrata in vigore del provvedimento.

Inoltre le donazioni di beni e diritti, fatte a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, saranno però soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale per il valore della quota spettante a ciascun beneficiario superiore all'importo di 350 milioni di lire. In tal caso si applicheranno le aliquote dell’imposta di registro previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso, ma si potrà usufruire anche ai fini di tale imposta di tutte le esenzioni, le agevolazioni e le franchigie prima vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

Rimane ancora attuale l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione per gli immobili ed i diritti immobiliari. Tale denuncia però sostituirà la denuncia ICI per gli immobili caduti in successione. Infatti è stabilito che la denuncia ICI sarà trasmessa al Comune competente dall’ufficio preso il quale è stata presentata la dichiarazione di successione.

Infine, oltre ad alcune disposizioni antielusive, è disposta l’estinzione, per cessazione della materia del contendere, delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, salvo quelle in materia di rimborso.

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

E' bene ricordare che oltre all'imposta di registro rimangono ancora attuali le imposte ipotecarie e catastali per una aliquota totale del 3% del valore degli immobili donati o ereditati.

Per ulteriori approfondimenti in merito alle conseguenze indotte dall'abrogazione dell'imposta sulle donazioni e successioni si rinvia ad Angelo Busani, "I 100 giorni - Gli effetti per eredità e donazioni dopo l'abrogazione disposta dalla legge sugli interventi per rilanciare l'economia  - Successioni, il rebus degli investimenti  - Con la scomparsa dell'imposta, resta da chiarire la tassazione di partecipazioni, titoli di Stato e azioni in caso di futura cessione", in Il sole 24 ore di sabato 13 ottobre 2001, pag. 19

la donazione di titoli è trasparente se il donatario cede i titoli entro 5 anni (articolo 16)

Nelle ipotesi di donazione di valori mobiliari produttori di reddito diverso da Capital Gain (lettere c), c-bis) e c-ter) dell'articolo 81 del TUIR), qualora il donatario ceda i titoli entro 5 anni successivi, la plusvalenza da capital gain deve essere calcolata con riferimento al costo fiscalmente riconosciuto in capo al soggetto donante (cioè come se la donazione non fosse mai avvenuta). Ovviamente è possibile scomputare le imposte sui trasferimenti eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge in esame.

La donazione d'azienda è trasparente indipendentemente dalla soggettività del donatario (articolo 16)

La donazione o la successione d'azienda o ramo d'azienda, effettuata in favore di qualsiasi soggetto, non costituisce causa per l'emersione della plusvalenza latente. Pertanto i beni dell'azienda donata sono assunti dal donatario ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti che avevano in precedenza.

Approfondimenti

di Claudio Carpentieri

Appare evidente che la disposizione (con tutta evidenza, in violazione dell'articolo 2, comma 1 dello statuto del contribuente - legge n. 212/2000 in quanto sicuramente non è una disposizione antielusiva), mira ad ampliare a tutto campo le ipotesi di neutralità fiscale delle successioni e donazioni di azienda ora limitata agli atti effettuati in favore di famigliari (articolo 54, comma 5 del TUIR). Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 91/E del 2001, commentata con le Novità del 22 ottobre 2001.

Alle donazioni si applicano le disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973 (articolo 16).

E' stato disposto che alle donazioni d'azienda si applicano le disposizioni antuelusive di carattere generale disposte dall'articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973.

Tale rinvio è stato effettuato, in modo a dir poco sorprendente, tramite rinvio all'articolo 69, comma 7 della legge n. 342/2000, il quale, appunto, prevede l'applicazione dell'articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973.

Spunti critici

di Claudio Carpentieri

Appare evidente che tale disposizione è di sicuro in contrasto con l'articolo 2, comma 3 della legge 212/2000 (statuto del contribuente) dove non richiama la norma alla quale si rinvia. Inoltre ci si chiede il motivo secondo cui non sia stata richiamata direttamente la disposizione antielusiva prevista dal citato articolo 37-bis. Tale drafting sarebbe stato più chiaro e sicuramente aderente alle disposizioni sulla chiarezza delle disposizioni tributarie previste dall'articolo 2 dello statuto del contribuente.

 Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24-10-2001

 

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE VARIE - RIMPATRIO DI CAPITALI ALL'ESTERO - "SCUDO FISCALE" - CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI STATO - APPROVAZIONE

DECRETO 24 ottobre 2001

"Caratteristiche dei titoli di Stato da emettere ed assegnare ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350."

In breve

Come è noto ai sensi dell'articolo 14 e ss del D.L n. 350/2001 è possibile far emergere o rimpatriare capitali detenuti illecitamente all'estero attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 2,5% ovvero tramite la sottoscrizione di titoli di stato per un controvalore pari al 12% dei capitali rimpatriati o emersi (per maggiori approfondimenti vedi Novità del 1 ottobre 2001).

Premesso ciò il decreto del Ministero dell'economia con il provvedimento in epigrafe fissa il tasso di interesse che rende equivalente la tassazione sostitutiva del 2,5% dei capitali rimpatriati al differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato dei titoli di stato che ci si obbliga a sottoscrivere all'atto dell'emersione. Esso è stato stabilito nella misura del 1,90% su titoli aventi durata decennale. Sui titoli di stato maturano cedole pagabili in due semestralità posticipate, il 1 maggio e il 1 novembre di ogni anno per tutta la durata del prestito.

Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26-10-2001

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI

CIRCOLARE 22.10.2001, N. 92/E

"Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente"

In breve

La circolare ministeriale illustra le disposizioni del pacchetto 100 giorni, articoli da 8 a 11, riguardanti la soppressione della bollatura dei libri contabili, la semplificazione di alcuni adempimenti riguardanti l’operazione di conversione in euro degli importi espressi in lire, la modifica dell’istituto della rappresentanza del contribuente in sede di accertamento con adesione, ed infine la disciplina della pubblicazione e dell’efficacia delle deliberazioni comunali di variazione delle aliquote dell’addizionale IRPEF.

I chiarimenti di maggiore interesse sono stati forniti dal documento in relazione all’articolo 8 del provvedimento che ha soppresso l’obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto.

La numerazione della dei registri potrà essere effettuata anche in sede di stampa basta  che il numero attributo sia progressivo

A seguito della soppressione della bollatura e vidimazione dei registri l’unico adempimento da porre in essere per questi libri e registri sarà quello della numerazione progressiva delle pagine che li compongono e che tale numerazione – non essendo più previsto l’intervento di un pubblico ufficiale - dovrà essere eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture. Inoltre il documento ha messo in evidenza che la numerazione non dovrà più essere effettuata preventivamente per blocchi di pagine ma sarà sufficiente che il contribuente attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la stessa.

L'imposta di bollo dovrà essere corrisposta prima di utilizzare il registro

Per la numerazione dei registri dovrà essere comunque assolta l'imposta di bollo in base alla nuova nota all'articolo 16 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, elevata dallo stesso provvedimento da lire 20.000 a lire 40.000, per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.  Tale imposta non sarà però dovuta, per l’espressa previsione legislativa, dalle società di capitali che assolvono in modo forfetario la tassa sulle concessioni governative per i libri e registri nella misura di lire 600 mila o di lire un milione in base all'articolo 23 della tariffa  allegata  al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina; il pagamento potrà avvenire mediante marche o bollo a punzone da applicarsi sulla prima pagina numerata ovvero mediante versamento presso gli sportelli bancari, postali e dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, riportando in tal caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina di ciascun libro o registro.

Le violazioni di omessa bollatura dei registri commesse prima dell'entrata in vigore del pacchetto 100 giorni non sono più sanzionate in applicazione del favore rei.

La mancata bollatura dei registri contabili era punita con la sanzione - prevista dall’articolo 9, comma 1, del D.lgs. 471/1997 - da lire due milioni a lire quindici milioni. Tale sanzione non è più applicabili in base al principio del “favor rei” (articolo 3 del D.Lgs n. 472/97) anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore di questo provvedimento.

Il sole 24 ore di martedì 23 ottobre 2001, pag. 23

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE VARIE - RIMPATRIO DI CAPITALI ALL'ESTERO - "SCUDO FISCALE" - MODIFICHE IN CORSO D'OPERA

DECRETO LEGGE 350-2001 come modificato dallo schema di legge di conversione

"Articolo 12 e seguenti del D.L. n. 350/2001 come modificati dallo schema di legge di conversione"

In breve

Lo schema di legge di conversione del decreto legge n. 350/2001 (vedi Novità del 1 ottobre 2001), ha inserito delle modifiche di carattere sostanziale in materia di emersione dei capitali detenuti illegalmente all'estero (articolo 12 e ss del provvedimento).

Sottolineando che nel documento allegato le modifiche sono state evidenziate con il colore blu, appresso si riportano in modo sommario alcune modifiche apportate.

Lo scudo fiscale si ferma al 1 agosto 2001

E' previsto che le attività oggetto della sanatoria dovevano essere detenute fuori dal territorio dello stato almeno dal 1° agosto 2001;

La falsa dichiarazione riservata costituisce reato

La falsità della dichiarazione riservata anche in ordine alla giacenza almeno al 1° agosto 2001 delle attività è punita con la reclusione da 3 mesi ad un anno;

Sanzione amministrativa per i reati non compresi nella "sanatoria"

E' stato previsto che qualora le somme rimpatriate derivino da un'attività di evasione effettuata tramite la commissione di reati non rientranti nelle ipotesi di non punibilità previsti dall'articolo 14, comma 1, si applica una sanzione pecuniaria pari al 100 del valore delle attività rimpatriate.

Considerazioni e spunti critici

di Claudio Carpentieri

Da una prima lettura della disposizione sembra che viene aggiunta una sanzione amministrativa del 100% nelle ipotesi in cui la dichiarazione di emersione contempli somme o valori emergenti da attività illecita per la quale restano applicabili sanzioni di natura penale (violazioni delle disposizioni in materia di riciclaggio del denaro, somme emergenti da associazioni per delinquere di stampo mafioso, somme emergenti da terrorismo.

A queste si devono aggiungere le sanzioni di natura penale previste dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs n. 74/2000 relative alle violazioni di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante la dichiarazione di elementi attivi inferiori o elementi passivi superiori a quelli reali mediante altri artifici.

In proposito si deve osservare che, per espressa previsione normativa (articolo 19, comma 1 del D.Lgs n. 74/2000), qualora uno stesso fatto è punito con una sanzione penale tributaria e una sanzioni amministrativa si applica solamente quella speciale che, nel caso specifico, è rappresentata dalla sanzione penale.

Quanto indicato nelle righe che precedono porta a ritenere che la sanzione pecuniaria rivolge i suoi effetti solamente nelle ipotesi di violazioni concernenti ipotesi di reato ancora applicabili diversi da quelli aventi natura tributaria.

La tassazione ai fini del Capital Gain dei titoli rimpatriati

Al fini dell'applicazione del Capital Gain (articolo 81, comma 1 lettere c), c-bis) e c-ter) del TUIR) il valore fiscalmente riconosciuto dei valori mobiliari rimpatriati è rappresentato dal costo di acquisto del titolo che può emergere:

-         dalla dichiarazione di acquisto;

-         da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,

-         ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata.

Nel caso in cui il costo di acquisto è indicato nella dichiarazione riservata gli interessati devono comunicare all'intermediario la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività ai fini dell'applicazione articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 461/1997.

Il sole 24 ore di sabato 27 ottobre 2001, pag. 19