inserito in Diritto&Diritti nel ottobre 2001

Circolare 92 del 22.10.01

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OGGETTO Soppressione e semplificazione di adempimenti a carico del contribuente. 




TESTO
INDICE 

1 PREMESSA 
2 SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI BOLLATURA 
2.1 Imposta di bollo e tassa sulle concessioni governative 
2.2 Effetti della soppressione della bollatura sul piano
sanzionatorio 
3 SEMPLIFICAZIONI DI ADEMPIMENTI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO 
4 RAPPRESENTANZA DEI CONTRIBUENTI IN SEDE DI DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
5 DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 


1 PREMESSA 
In data 10 ottobre 2001 il Parlamento ha approvato il disegno di
legge recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" (di seguito
"legge"). 
Le disposizioni che compongono il capo IV della legge prevedono la
soppressione di taluni adempimenti e la semplificazione di altri, ritenuti
onerosi per i contribuenti e non essenziali per l'attivita' di controllo
demandata all'Amministrazione finanziaria. 
In particolare, l'articolo 8 sopprime l'obbligo di bollatura del
libro giornale e del libro degli inventari nonche' dei registri prescritti
dalla legislazione tributaria. 
L'articolo 9 prevede la semplificazione degli adempimenti riguardanti
l'operazione di conversione in euro degli importi espressi in lire. 
Il successivo articolo 10 modifica l'istituto della rappresentanza,
prevedendo che la procura conferita, ai fini dell'accertamento con adesione,
ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale possa essere
autenticata dal responsabile del centro predetto. 
L'articolo 11, infine, disciplina la pubblicazione e l'efficacia
delle deliberazioni comunali di variazione delle aliquote dell'addizionale -
IRPEF. 
Al fine di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni
sopra evidenziate si forniscono con la presente circolare i primi
chiarimenti in merito. 

2 SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DI BOLLATURA 
L'articolo 8 introduce modifiche al codice civile e ad alcune
disposizioni tributarie in materia di scritture contabili volte a sopprimere
l'obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari e
dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul
valore aggiunto, ferma restando la formalita' di numerazione progressiva
delle pagine. 
In particolare il comma 1, mediante la sostituzione dell'articolo
2215 del codice civile, dispone la soppressione dell'obbligo della bollatura
e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano
invece esclusi da tale disposizione i libri sociali obbligatori previsti
dall'articolo 2421 del codice civile (libro dei soci, libro delle
obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, libro
delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle
adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti) ed
ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura e'
previsto da norme speciali. 
Si ricorda che, a seguito della modifica degli articoli 2216 e 2217
del codice civile disposta dall'articolo 7-bis, commi 1 e 2 del decreto
legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
l'obbligo di vidimazione annuale del libro giornale e del libro degli
inventari era stato gia' soppresso. 
I successivi commi 2 e 3 dell'articolo 8, mediante interventi agli
articoli 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, estendono l'eliminazione dell'obbligo della bollatura ai
registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri resta,
invece, confermato l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che
li compongono. 
Ai sensi del novellato articolo 39, comma 1, del D.P.R. n. 633 del
1972, i registri di cui agli articoli 23 (registro delle fatture), 24
(registro dei corrispettivi) e 25 (registro degli acquisti) del citato
D.P.R. n. 633 del 1972, non piu' soggetti a bollatura, possono ritenersi
regolarmente tenuti soltanto se numerati progressivamente in ogni pagina. 
Parimenti, mediante la sostituzione del primo comma dell'articolo 22
del D.P.R. n. 600 del 1973, anche le scritture contabili previste ai fini
delle imposte dirette sono ora soggette unicamente all'obbligo della
numerazione progressiva delle pagine, essendo stato eliminato l'obbligo
della bollatura iniziale. 
In definitiva, sia per il libro giornale e per il libro degli
inventari, sia per i registri previsti da norme tributarie, la numerazione
progressiva delle pagine resta l'unico adempimento da porre in essere. 
Per effetto della soppressione della bollatura iniziale, che
richiedeva l'intervento dell'ufficio del registro delle imprese o del
notaio, la numerazione e' ora eseguita direttamente dal soggetto che e'
obbligato alla tenuta delle scritture. 
Le novita' recate dalla legge in esame incidono anche sulle modalita'
da osservare per la numerazione. 
A differenza del previgente sistema, secondo cui la numerazione
veniva effettuata dal registro delle imprese, dal notaio o dagli uffici
delle entrate, i quali, dopo aver attribuito in via preventiva a ciascuna
pagina un numero progressivo, ne certificavano il numero complessivo
nell'ultima pagina, ora non e' piu' richiesta la numerazione preventiva per
blocchi di pagine, essendo sufficiente che il contribuente attribuisca un
numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la stessa. 
A seguito delle modificazioni apportate ai citati articoli 39 del
D.P.R. 633 del 1972 e 22 del D.P.R. n. 600 del 1973 sono venute a cessare le
competenze degli uffici delle entrate in materia di numerazione e bollatura
dei registri contabili. 
Ne consegue che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella
obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza
dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai. 

2.1 Imposta di bollo e tassa sulle concessioni governative 
Il comma 4 dell'articolo 8 interviene sulla disciplina dell'imposta
di bollo, aggiungendo una nuova nota all'articolo 16 della tariffa, parte
prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal
decreto del Ministro delle Finanze 20 agosto 1992. 
La nuova "nota 3" dispone, con riferimento alla numerazione dei
libri prescritti dal primo comma dell'articolo 2214 del codice civile, la
maggiorazione dell'imposta di bollo da lire 20.000 a lire 40.000 per ogni
100 pagine o frazione di 100 pagine. La disposizione non riguarda i soggetti
che, per la numerazione del libro inventari e del libro giornale, assolvono
in modo forfetario la tassa sulle concessioni governative ai sensi
dell'articolo 23 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641,
vale a dire le societa' di capitali che versano annualmente la tassa di
concessione governativa nella misura forfetaria di lire 600 mila,
prescindendo dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine;
tale misura e' elevata a lire un milione qualora, alla data del primo
gennaio dell'anno di riferimento, l'ammontare del capitale o del fondo di
dotazione superi l'importo di un miliardo di lire. 
L'imposta di bollo, dovuta per la formalita' di numerazione, va
assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le
annotazioni sulla prima pagina. La stessa e' assolta mediante marche o bollo
a punzone da applicarsi sulla prima pagina numerata ovvero secondo le
modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, vale a dire
mediante versamento presso gli sportelli bancari, postali e dei
concessionari del servizio di riscossione dei tributi. In quest'ultimo caso
gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati
sulla prima pagina di ciascun libro o registro. 

2.2 Effetti della soppressione della bollatura sul piano
sanzionatorio 
Il trattamento sanzionatorio degli obblighi relativi alla
contabilita' e' attualmente disciplinato dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, il quale all'art. 9, comma 1, contempla la violazione
consistente nell'irregolare o nell'omessa tenuta o conservazione dei
registri e delle scritture contabili, punita con la sanzione amministrativa
da lire due milioni a lire quindici milioni. 
Al riguardo, con circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999 e' stato
precisato che la violazione in esame ricorre anche quando ne sia stata
omessa la bollatura a norma dell'art. 2215 del codice civile. 
L'intervenuta soppressione dell'obbligo della bollatura produce
effetti sull'applicazione delle sanzioni per violazioni commesse anche prima
dell'entrata in vigore della legge, in attuazione del principio del "favor
rei", sancito dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. In base a tale principio, come e' noto, nessuno puo' essere
assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce piu' una violazione punibile. Ne consegue che le violazioni
relative al soppresso obbligo di bollatura non sono piu' sanzionabili ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
anche se commesse prima dell'entrata in vigore della legge. 
L'ultimo periodo dello stesso comma 2 stabilisce, inoltre, che, se la
sanzione e' stata gia' irrogata con provvedimento definitivo, il debito
residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato. 
In altri termini, se la sanzione per omessa bollatura e' stata gia'
irrogata ed il trasgressore ha pagato in tutto o in parte la stessa in
dipendenza dell'intervenuta definitivita' del provvedimento o del passaggio
in giudicato della sentenza, gli uffici non dovranno procedere ad alcun
rimborso; l'eventuale debito residuo pero' si estingue, a nulla rilevando
l'avvenuta iscrizione a ruolo del medesimo. 
Inoltre, qualora il procedimento di irrogazione della sanzione sia
ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge che sopprime
l'obbligo, la non sanzionabilita' delle violazioni si estende anche alle
violazioni commesse in precedenza. 
Sono punibili con la sanzione prevista dal citato articolo 9, comma
1, anche le violazioni delle disposizioni relative alle modalita' di tenuta
della contabilita' di cui agli articoli 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 22
del D.P.R. n. 600 del 1973, qualora ne sia derivato ostacolo all'attivita'
di accertamento. 
Ove, invece, le irregolarita' rilevate nei libri e nei registri siano
di scarsa rilevanza e sempre che non ne sia derivato ostacolo
all'accertamento delle imposte dovute, deve ritenersi non piu' applicabile
la sanzione da lire due a lire quindici milioni riducibile fino alla meta'
del minimo, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997. 
Quanto sopra premesso, occorre esaminare il trattamento della
violazione dell'obbligo di numerazione. Tale obbligo, come preannunciato,
non e' stato eliminato, sicche' la relativa violazione, se riconducibile a
un profilo di irregolare tenuta delle scritture contabili che sia di
pregiudizio per l'attivita' di accertamento, e' sanzionabile sia se commessa
prima dell'entrata in vigore della legge sia se commessa dopo, ai sensi del
citato articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997. Cio' si desume indirettamente
dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, concernente
disposizioni correttive delle leggi tributarie per garantirne la coerenza
con lo statuto dei diritti del contribuente, che esclude la punibilita'
limitatamente a violazioni che non incidono sulla determinazione della base
imponibile o dell'imposta e sul versamento del tributo e che, comunque, non
arrecano pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo. 
Il giudizio sulla natura meramente formale della violazione di cui si
tratta deve essere, secondo i criteri interpretativi enunciati nella
circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, effettuato in concreto, caso per caso,
al fine di valutare - anche in combinazione con eventuali altre
irregolarita' - la configurabilita' di un pregiudizio all'esercizio del
potere di controllo. 

3 SEMPLIFICAZIONI DI ADEMPIMENTI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO 
L'articolo 9 dispone in materia di conversione del capitale sociale
in euro. 
In particolare, con una modifica apportata all'art. 17, commi 5 e 10
del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, si prevede che l'iscrizione
nel registro delle imprese della delibera di conversione del capitale
sociale possa avvenire senza omologazione da parte del Tribunale a norma del
secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile, anche nelle ipotesi in
cui i verbali delle predette delibere adottate dall'organo amministrativo,
non siano state ricevute da un notaio. 
Prima della modifica in commento, infatti, tale semplificazione era
riservata esclusivamente alle delibere risultanti da verbale ricevuto dal
notaio. 
Con l'aggiunta al comma 10 dell'articolo 17 del d.lgs. n. 213 del
1998, viene esteso a tutte le societa' di capitali (non solo alla societa'
per azioni) la possibilita' di convertire in euro il capitale sociale
mediante deliberazione dell'organo amministrativo secondo le modalita'
contenute dal comma 5 dello stesso articolo. Gli amministratori, in altri
termini, possono deliberare la conversione in euro del capitale sociale
senza necessita' che la relativa deliberazione sia adottata dall'assemblea
straordinaria dei soci a norma dell'articolo 2363 del codice civile. 
La disposizione portata dal comma 2 dell'articolo 9 in esame
stabilisce che le operazioni di conversione in euro delle quote di
conferimento indicate nell'atto costitutivo delle societa' di persone
possono essere effettuate mediante delibera dei soci, cioe' con un "mero
atto interno della societa'". 
4 RAPPRESENTANZA DEI CONTRIBUENTI IN SEDE DI DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
L'articolo 10, modificando il disposto dell'articolo 7 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di
accertamento con adesione, introduce nuove regole con riferimento alla
rappresentanza del contribuente. 
La norma dispone che, ai fini dell'accertamento con adesione, il
contribuente puo' farsi rappresentare da un soggetto munito di procura
speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del DPR n. 600 del 1973.
Inoltre, viene stabilito che se la procura e' rilasciata a un funzionario di
un centro di assistenza fiscale, la procura deve essere autenticata dal
responsabile del centro stesso. 
Pertanto, ai sensi del combinato disposto del citato articolo 63 del
DPR n. 600 del 1973 e dell'articolo 10 in commento, ne consegue che: 
. la procura deve essere conferita per iscritto con firma
autenticata; nell'ipotesi di procura conferita a persone iscritte in
albi professionali o ai soggetti autorizzati da Ministero delle
finanze all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti
alle commissioni tributarie la sottoscrizione puo' essere autenticata
dagli stessi rappresentanti; 
. l'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita
al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri
dipendenti da persone giuridiche; 
. in caso di procura rilasciata a un funzionario di un centro di
assistenza fiscale, l'autenticazione della sottoscrizione e'
effettuata dal responsabile del centro stesso. 
5 DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 
L'articolo 11, comma 1, della legge in commento apporta modifiche al
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 concernente l'introduzione
dell'addizionale comunale all'IRPEF. In particolare, con la riformulazione
dell'articolo 1, comma 3, contenente le disposizioni relative alla
pubblicazione e all'efficacia delle deliberazioni comunali relative alla
variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, si dispone che
le deliberazioni comunali relative alla variazione della suddetta aliquota,
da applicare a partire dall'anno successivo, devono essere pubblicate in un
sito informatico. L'individuazione del predetto sito informatico e'
demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che
dovra', altresi', stabilire le modalita' di realizzazione dell'adempimento. 
Non e' piu' necessaria, pertanto, la pubblicazione entro 30 giorni
dalla data di affissione all'albo pretorio, delle delibere nella Gazzetta
Ufficiale, fino ad oggi prevista dall'articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 360
del 1998. 
Poiche' la norma introdotta prevede, da una parte, che la delibera
adottata e' applicabile "a partire dall'anno successivo" (e quindi dal 1
gennaio dell'anno successivo), dall'altra riconnette l'efficacia della
stessa alla pubblicazione nel sito informatico, si pone il problema di
conciliare le due statuizioni, tenendo anche nel debito conto il principio
di unicita' del periodo di imposta, il quale esclude la possibilita' che nel
medesimo anno solare possano trovare applicazione due differenti aliquote
relative all'addizionale comunale. 
In proposito, si ritiene che la pubblicazione nel sito condizioni
l'efficacia della delibera ma che, una volta intervenuta la pubblicazione
stessa, gli effetti della variazione di aliquota si producano sin dal 1
gennaio dell'anno di inserimento nel sito. 
Peraltro, i sostituti d'imposta, tenuti alla realizzazione di
adempimenti che presuppongono la piena conoscenza dell'aliquota applicabile,
nell'operare le ritenute sui redditi da essi erogati, sono obbligati ad
applicare la nuova aliquota dell'addizionale solo dopo che la delibera di
variazione e' stata pubblicata nel sito informatico. 
In particolare, per quanto concerne i rapporti di lavoro dipendente e
assimilati chiusi prima della fine del periodo d'imposta (soggetti
"cessati"), i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di tener conto delle nuove
aliquote solo se la cessazione sia intervenuta successivamente alla
pubblicazione nel sito informatico. 
Con riferimento, invece, ai lavoratori dipendenti ed assimilati che
cessano il rapporto di lavoro prima della pubblicazione nel suddetto sito
delle delibere di variazione delle aliquote, resta fermo che l'addizionale
comunale all'IRPEF deve essere liquidata, con applicazione della nuova
misura, in sede di presentazione della relativa dichiarazione annuale dei
redditi. 
Cio' in quanto la nuova aliquota, per i motivi sopra evidenziati, si
rende comunque applicabile a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a
quello nel corso del quale la delibera di variazione e' adottata, anche se
la pubblicazione nel sito sia intervenuta successivamente al 1 gennaio ed
entro il 31 dicembre. 
La disposizione risolve i problemi lamentati dai sostituti d'imposta
che, nel determinare l'addizionale per soggetti residenti in comuni diversi,
si trovano nella necessita' di verificare l'eventuale intervenuta variazione
dell'aliquota relativa all'addizionale. 
La disposizione in esame, infine, reiterando una previsione gia'
contenuta nella precedente formulazione della norma, stabilisce che la
variazione dell'aliquota non puo' eccedere complessivamente lo 0,5 per cento
con un incremento annuo massimo dello 0,2 per cento e che le relative
deliberazioni comunali possono essere adottate pur in assenza dei decreti
che stabiliscono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 360 del 1998, l'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale da applicare.