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Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti *
* Adottata
dall'Assemblea generale delle N.U. il 10 dicembre 1984.
Entrata in vigore il 27 giugno 1987. Ratificata e resa esecutiva con L. 3
novembre 1988, n. 498 pubblicata nella G.U. 18 novembre 1988, n. 271 s.o.
Preambolo
Gli Stati del presente patto,
Considerando che, in conformita' ai
principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei
diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana e'
il fondamento della liberta', della giustizia e della pace nel mondo,
Riconoscendo che tali diritti derivano
dalla dignita' inerente alla persona umana,
Considerando che gli Stati sono tenuti
in base alla Carta, e segnatamente all'articolo 55, ad incoraggiare il
rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali,
Tenendo conto dell'articolo 5 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'articolo 7 del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici che prescrivono
entrambe che nessuna persona venga sottoposta alla tortura, ne' a pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
Tenendo conto altresi della
Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata
dall'Assemblea generale il 9 dicembre 1975,
Desiderosi di accrescere l'efficacia
della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli,
inumani, o degradanti nel mondo intero,
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE
I
Articolo 1
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura"
indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad
una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine
segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o
confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha
commesso o e' sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione
su di lei o di Intimorire o di far pressione su una terza persona, o per
qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione,
qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della
funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o
su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine
non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da
sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.
2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale
o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni
di piu' vasta portata.
Articolo 2
1. Ogni Stato parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie
ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi
in qualsiasi territorio sottoposto alla sua iurisdizione.
2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di
stato di guerra o di minaccia di guerra. di instabilita' politica interna
o di qualsiasi altro stato di eccezione, puo' essere invocata per
giustificare la tortura.
3. L'ordine di un superiore o di un'autorita' pubblica non puo' essere
invocato a giustificazione della tortura.
Articolo 3
1. Nessuno Stato parte espellera', respingera' o estradera' una persona
verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa
rischi di essere sottoposta alla tortura.
2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorita' competenti
terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del
caso, l'esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni
sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o massicce.
Articolo 4
1. Ogni Stato parte vigila affinche' tutti gli atti di tortura vengano
considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo
stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso
da qualsiasi persona, che rappresenti una complicita' o una partecipazione
all'atto di tortura.
2. Ogni Stato parte rende tali trasgressioni passibili di pene adeguate
che tengano conto della loro gravita'.
Articolo 5
1. Ogni Stato parte adotta le misure necessarie a determinare la sua
competenza al fine di giudicare in merito alle trasgressioni di cui
all'articolo 4, nei seguenti casi:
(a) qualora la trasgressione sia stata commessa su
qualsiasi territorio sottoposto alla giurisdizione di detto Stato o a
bordo di aeronavi o di navi immatricolate in questo Stato;
(b) qualora il presunto autore della trasgressione
sia un cittadino di detto Stato;
(c) qualora la vittima sia un cittadino di detto
Stato e quest'ultimo il giudice appropriato.
2. Ogni Stato parte adotta altresi' le misure necessarie a determinare la
sua competenza al fine di giudicare le suddette trasgressioni, qualora il
loro presunto autore si trovi su qualsiasi territorio sottoposto alla sua
giurisdizione, ed il detto Stato non lo estradi, in conformita'
all'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente
articolo.
3. La suddetta Convenzione non esclude nessuna competenza penale
esercitata in conformita' alle leggi nazionali.
Articolo 6
1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, dopo aver
esaminato le informazioni di cui dispone, ogni Stato parte sul cui
territorio si trova una persona sospettata di aver commesso una delle
trasgressioni di cui all'articolo 4, assicura la detenzione di questa
persona o adotta ogni altro provvedimento legale necessario ad assicurare
la sua presenza. Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla
legislazione di detto Stato; potranno essere mantenute solamente durante
il periodo di tempo necessario a promuovere procedimenti penali o una
procedura dl estradizione.
2. Detto Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare al fine
di stabilire i fatti.
3. Ogni persona detenuta in applicazione del paragrafo I del presente
articolo puo' comunicare immediatamente con il piu' vicino rappresentante
qualificato dello Stato di cui ha la nazionalita' o, qualora si tratti di
una persona apolide, con il rappresentante dello Stato nel quale risiede
abitualmente.
4. Qualora uno Stato abbia posto una persona in detenzione, in conformita'
alle disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di
tale detenzione e delle circostanze che la giustificano, gli Stati di cui
al paragrafo I dell'articolo 5. Lo Stato che procede all'inchiesta
preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ne comunica
sollecitamente le conclusioni a detti Stati ed indica loro se intende
esercitare la propria competenza.
Articolo 7
1. Lo Stato parte sul cui territorio viene scoperto il presunto autore di
una trasgressione di cui all'articolo 4, qualora non estradi quest'ultimo,
sottopone la questione, nei casi di cui all'articolo 5, alle sue autorita'
competenti per lo svolgimento dell'azione penale.
2. Dette autorita' prendono le loro decisioni alle medesime condizioni che
per ogni trasgressione di diritto comune di natura grave in virtu' della
legislazione di detto Stato. Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'articolo
5, i criteri di prova che si applicano ai procedimenti penali ed alla
condanna non sono in alcun modo meno rigorosi di quelli che si applicano
nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.
3. Ogni persona perseguita per una qualsiasi delle trasgressioni di cui
all'articolo 4, beneficia della garanzia di un trattamento equo in tutte
le fasi della procedura.
Articolo 8
1. Le trasgressioni di cui all'articolo 4 sono a pieno diritto incluse in
ogni trattato di estradizione tra gli Stati parti. Gli Stati parte si
impegnano ad includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di
estradizione che verra' concluso tra loro.
2. Se una parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato
e' investita di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato
parte con il quale non e' vincolato da un trattato di estradizione, esso
puo' considerare la presente Convenzione come costitutiva della base
legale dell'estradizione per quanto riguarda dette trasgressioni.
L'estradizione e' subordinata alle altre condizioni previste dalla
legislazione dello Stato richiesto.
3. Gli Stati parti che non subordinino l'estradizione all'esistenza di un
trattato, riconoscono reciprocamente dette infrazioni come casi di
estradizione alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato
richiesto.
4. Tra gli Stati parti, dette trasgressioni sono considerate, ai fini
dell'estradizione, come commesse sia sul luogo della loro perpetrazione
che sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a
determinare la loro competenza in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 5.
Articolo 9
1. Gli Stati parte prestano l'assistenza giudiziaria piu' vasta possibile,
in ogni procedimento penale relativo alle trasgressioni di cui
all'articolo 4, ivi compreso quanto riguarda la comunicazione di tutti gli
elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della
procedura.
2. Gli Stati parte adempiono ai loro obblighi in virtu' del paragrafo l
del presente articolo, in conformita' ad ogni trattato di assistenza
giudiziaria che possa esistere tra di loro.
Articolo 10
1. Ogni Stato parte vigila affinche' l'insegnamento e l'informazione
relativi all'interdizione della tortura, siano parte integrante della
formazione del personale civile o militare incaricato dell'applicazione
delle leggi, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e
di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia,
dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato,
detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera.
2. Ogni Stato parte inserisce detta interdizione nei regolamenti o nelle
istruzioni promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali
persone.
Articolo 11
1. Ogni Stato parte esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti,
istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio e sulle disposizioni
relative alla custodia ed al trattamento delle persone arrestate, detenute
o imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi territorio sottoposto
alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di tortura.
Articolo 12
Ogni Stato parte vigila affinche' le autorita' competenti procedano
immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi
ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su
qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
Articolo 13
Ogni Stato parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata
sottoposta alla tortura su qualsiasi territorio sottoposto alla sua
giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorita'
competenti di detto Stato, che procederanno immediatamente ed
imparzialmente all'esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per
assicurare la protezione dell'attore e dei testimoni contro qualsiasi
maltrattamento o intimidazione a causa della denuncia inoltrata o di
qualsiasi deposizione resa.
Articolo 14
1. Ogni Stato parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di
un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere
equamente risarcito ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari alla
sua riabilitazione piu' completa possibile. In caso di morte della
vittima, risultante da un atto di tortura, gli aventi causa di
quest'ultima hanno diritto al risarcimento.
2. Il presente articolo non esclude alcun diritto al risarcimento cui la
vittima od ogni altra persona avrebbe diritto in virtu' delle leggi
nazionali.
Articolo 15
Ogni Stato parte vigila affinche' ogni dichiarazione in cui si sia
stabilito che e' stata ottenuta con la tortura non possa essere invocata
come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona
accusata di tortura, al fine di determinare che una dichiarazione e' stata
resa.
Articolo 16
1 . Ogni Stato parte s'impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto
alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come definiti
all'articolo primo, allorche' questi atti sono commessi da un agente della
funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o
su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. In
particolare, gli obblighi enunciati agli articoli l0, 11, 12 e 13 sono
applicabili mediante la sostituzione della menzione della tortura con la
menzione di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le
disposizioni di ogni altro strumento internazionale o della legge
nazionale che vietino le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
o che siano relative all'estradizione o all'espulsione.
PARTE
II
Articolo 17
1. E' istituito un Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato
il Comitato), che ha le funzioni definite qui di seguito. Il Comitato e'
composto da dieci esperti di alta moralita' che possiedono una competenza
riconosciuta nel settore dei diritti dell'uomo, i quali siedono nel
Comitato a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati parti,
tenendo conto di un'equa ripartizione geografica o dell'interesse
rappresentato dalla partecipazione ai lavori del Comitato di alcune
persone aventi una esperienza giuridica.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto in base ad una
lista di candidati designati dagli Stati parte. Ogni Stato parte puo'
designare un candidato prescelto tra i suoi cittadini. Gli Stati parti
tengono conto dell'interesse a designare dei candidati che siano anche
membri del Comitato dei diritti dell'uomo costituito in virtu' del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, e che siano disposti
a far parte del Comitato contro la tortura.
3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli
Stati parti convocate dal Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. In dette riunioni nelle quali il quorum e' costituito dai
due terzi degli Stati parte, sono eletti membri del Comitato i candidati
che ottengono il maggior numero di preferenze e la maggioranza assoluta
dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.
4. La prima elezione avra' luogo al piu' tardi sei mesi dopo la data di
entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi almeno prima
della data di ogni elezione, il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati parti per invitarli a
presentare le loro candidature entro tre mesi. Il Segretario generale
compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati cosi
designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e
la trasmette agli Stati parti.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili
se sono presentati nuovamente. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri
eletti durante la prima elezione, terminera' dopo due anni; immediatamente
dopo la prima elezione, il nome di questi cinque membri sara' estratto a
sorte dal presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente
articolo.
6. Se un membro del Comitato decede, si dimette dalle sue funzioni o non
e' piu' in grado, per qualche altra ragione, di svolgere le sue funzioni
al Comitato, lo Stato parte che lo ha designato, nomina, tra i suoi
cittadini, un altro esperto che fara' parte del Comitato per il rimanente
periodo del mandato, con riserva dell'approvazione della maggioranza degli
Stati parti. Tale approvazione e' considerata come acquisita, a meno che
la meta, o piu' della meta degli Stati parti non esprima un'opinione
sfavorevole entro sei settimane a partire dal momento in cui sono stati
informati dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
della nomina proposta.
7. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese dei membri del Comitato
per il periodo nel quale questi ultimi svolgono le loro funzioni del
Comitato.
Articolo 18
1. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. I membri
dell'ufficio sono rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce egli stesso il suo regolamento interno; questo
deve, tuttavia, contenere in particolare, le seguenti disposizioni:
(a) il quorum e' di sei membri;
(b) le decisioni del Comitato sono prese con la
maggioranza dei membri presenti.
3. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite pone a
disposizione del Comitato il personale e le strutture materiali che gli
sono necessarie per svolgere efficacemente le funzioni affidategli in
virtu' della presente Convenzione.
4. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convoca
i membri del Comitato per la prima riunione. Dopo la sua prima riunione,
il Comitato si riunisce ad ogni occasione prevista dal suo regolamento
interno.
5. Gli Stati parti prendono a loro carico le spese derivanti dallo
svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del Comitato, ivi compreso
il rimborso all'Organizzazione delle Nazioni Unite di ogni spesa, quali le
spese di personale e di costi per le strutture materiali, che
l'Organizzazione avra' sostenuto in conformita' al paragrafo 3 del
presente articolo.
Articolo 19
1. Gli Stati parti presentano al Comitato, tramite il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle relazioni sulle misure da
loro adottate al fine di dare esecuzione ai loro impegni in virtu' della
presente Convenzione, entro un periodo di un anno, a partire dall'entrata
in vigore della Convenzione per lo Stato parte interessato. Gli Stati
parti presentano successivamente, ogni quattro anni, delle relazioni
complementari, in merito ad ogni nuova misura adottata, ed ogni altra
relazione richiesta dal Comitato.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
trasmette le relazioni a tutti gli Stati parti.
3. Ogni relazione e' esaminata dal Comitato, che puo' esprimere i commenti
di ordine generale che riterra' adeguati in merito alla relazione e
trasmette detti commenti allo Stato parte interessato. Tale Stato parte
puo' comunicare, in risposta al Comitato, ogni osservazione che ritenga
utile.
4. Il Comitato puo', a sua discrezione, decidere di riprodurre nella
relazione annuale che esso predispone, in conformita' all'articolo 24,
ogni commento da esso formulato ai sensi del paragrafo 3 del presente
articolo, corredato dalle osservazioni ricevute in merito dallo Stato
parte interessato. Qualora lo Stato parte interessato lo richieda, il
Comitato puo' anche riprodurre la relazione presentata ai sensi del
paragrafo l del presente articolo.
Articolo 20
1. Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a suo parere
contengano indicazioni fondate sul fatto che la tortura e' praticata
sistematicamente nel territorio di uno Stato parte, esso invita detto
Stato a collaborare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a
comunicargli le sue osservazioni in merito.
2. Tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dallo Stato
parte interessato e di ogni altra informazione pertinente di cui dispone,
il Comitato puo', se ritiene che cio' sia giustificato, incaricare uno o
piu' dei suoi membri di procedere ad un'inchiesta riservata e di
presentargli urgentemente un rapporto.
3. Qualora un'inchiesta sia effettuata ai sensi del paragrafo 2 del
presente articolo, il Comitato ricerca la cooperazione dello Stato parte
interessato. In accordo con detto Stato parte l'inchiesta puo' comportare
una visita sul suo territorio.
4. Dopo aver esaminato le conclusioni del membro o dei membri che gli sono
sottoposte in conformita' al paragrafo 2 del presente articolo, il
Comitato trasmette dette conclusioni allo Stato parte interessato, con
tutti i commenti o suggerimenti che riterra' appropriati, tenendo conto
della situazione.
5. Tutti i lavori del Comitato menzionati nei paragrafi da l a 4 del
presente articolo sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori, ci
si sforza di ottenere la cooperazione dello Stato parte. Una volta
terminati i lavori relativi ad un'inchiesta svolta ai sensi del paragrafo
2, il Comitato puo', dopo consultazioni con lo Stato parte interessato,
decidere di far figurare un conciso resoconto dei risultati dei lavori
nella relazione annuale che predispone in conformita' all'articolo 24.
Articolo 21
1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione puo', in virtu' del presente
articolo, dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del
Comitato a ricevere ed esaminare delle comunicazioni nelle quali uno Stato
parte sostiene che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi ai
sensi della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere
ricevute ed esaminate, ai sensi del presente articolo, solo se provengono
da un Stato parte che abbia effettuato una dichiarazione nella quale
riconosce, per quanto lo riguarda, la competenza del Comitato. Il Comitato
non riceve nessuna comunicazione relativa ad uno Stato parte che non abbia
effettuato tale dichiarazione. La procedura seguente verra' applicata. per
le comunicazioni ricevute in virtu' del presente articolo:
(a) qualora uno Stato parte alla presente
Convenzione ritenga che un altro Stato ugualmente parte alla Convenzione,
non ne applica le disposizioni, puo' attirare, mediante comunicazione
scritta, l'attenzione di detto Stato sulla questione. Entro un termine di
tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, lo Stato
destinatario fara' avere allo Stato che ha inviato la comunicazione, delle
spiegazioni o ogni altra dichiarazione scritta che chiarisca la questione,
le quali dovranno comprendere in ogni modo possibile ed utile, delle
indicazioni relative alle sue regole di procedura ed ai mezzi di ricorso
gia utilizzati, o pendenti in istanza, o ancora aperti;
(b) qualora, entro un termine di sei mesi, a
partire dalla data di ricevimento della comunicazione originale da parte
dello Stato destinatario, la questione non sia regolata con soddisfazione
dei due Stati parti interessati, entrambi avranno diritto di sottoporla al
Comitato, inviando una notifica al Comitato, come pure all'altro Stato
interessato;
(ai sensi del presente articolo, solo dopo essersi
assicurato che tutte le vie di ricorso interne disponibili sono state
utilizzate o esaurite, in conformita' ai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti. Questa regola non si applica nei
casi in cui le procedure di ricorso eccedano termini ragionevoli, ne' nei
casi in cui e' poco probabile che le procedure di ricorso diano
soddisfazione alla persona che e' vittima della violazione della presente
Convenzione;
(d) il Comitato, quando esamina le comunicazioni
previste al presente articolo, tiene le sue sedute a pone chiuse;
(e) fatte salve le disposizioni del comma c), il
Comitato pone i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti
interessati, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della
questione, basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione. A tal fine, il Comitato puo', se lo ritiene opportuno,
costituire una commissione di conciliazione ad hoc;
(f) per qualsiasi questione che gli sia sottoposta
in virtu' del presente articolo, il Comitato puo' domandare agli Stati
parti interessati, di cui al comma b), di fornirgli ogni informazione
pertinente;
(g) gli Stati parti interessati, di cui al comma
b), hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame della
questione da parte del Comitato, e di presentare osservazioni verbalmente
o per iscritto, o sotto l'una e l'altra forma;
(h) il Comitato deve presentare un rapporto in un
termine di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica
di cui al comma b):
(i) qualora si sia potuto trovare una soluzione in
base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita nel suo
rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata;
(ii) qualora una soluzione non abbia potuto essere
trovata in base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita, nel
suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il testo delle
osservazioni scritte ed il processo-verbale delle osservazioni orali
presentate dagli Stati parti interessati sono uniti al rapporto Per ogni
questione, il relativo rapporto sara' comunicato agli Stati parti
interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando
cinque Stati parti alla presente Convenzione avranno fatto la
dichiarazione prevista al paragrafo l del presente articolo. Detta
dichiarazione e' depositata dallo Stato parte presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia
agli Stati parti. Una dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi
momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale
ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che sia oggetto di una
comunicazione gia trasmessa in virtu' del presente articolo; nessuna altra
comunicazione di uno Stato parte sara' ricevuta, in virtu' del presente
articolo, dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del
ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non
abbia effettuato una nuova dichiarazione.
Articolo 22
1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione puo', ai sensi del presente
articolo, dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del
Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da o per conto
di privati che dipendono dalla sua giurisdizione, che pretendono di essere
vittime di una violazione, da uno Stato parte, delle disposizioni della
Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione relativa ad uno
Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione.
2. Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in
virtu' del presente articolo che sia anonima o che esso consideri come
abuso del diritto a sottoporre tali comunicazioni, o incompatibile con le
disposizioni della presente Convenzione.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato trasmette ogni
comunicazione che gli venga sottoposta in virtu' del presente articolo,
all'attenzione dello Stato parte alla presente Convenzione che ha
effettuato una dichiarazione in virtu' del paragrafo l ed ha
presumibilmente violato una qualsiasi delle disposizioni della
Convenzione. Nei sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto
al Comitato delle spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione
e indicano, se del caso, i provvedimenti eventualmente adottati per porre
rimedio alla situazione.
4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtu' del presente
articolo tenendo conto di tutte le informazioni che gli sono sottoposte da
o per conto di un singolo individuo e dallo Stato parte interessato.
5. Il Comitato non esaminera' nessuna comunicazione di una persona
individuale, in conformita' al presente articolo, senza aver accertato
che:
(a) la stessa questione non sia stata e non sia
attualmente all'esame davanti ad un'altra istanza internazionale
d'inchiesta o di regolamento;
(b) il singolo individuo abbia esaurito tutti i
ricorsi interni disponibili; questa regola non si applica se le procedure
di ricorso eccedono scadenze ragionevoli o se e' poco probabile che
darebbero soddisfazione alla persona che e' vittima di una violazione
della presente Convenzione.
6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni di cui al presente
articolo, tiene le sue sedute a pone chiuse.
7. Il Comitato rende partecipe delle sue constatazioni lo Stato parte
interessato ed il singolo individuo.
8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore allorche'
cinque Stati parti alla presente Convenzione avranno effettuato la
dichiarazione prevista al paragrafo l del presente articolo. Detta
dichiarazione e' depositata dallo Stato parte presso il Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia
agli altri Stati parti. Una dichiarazione puo' essere ritirata in
qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario
generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che formi
l'oggetto di una comunicazione gia' trasmessa in virtu' del presente
articolo; nessun'altra comunicazione sottoposta da o per conto di un
privato sara' ricevuta in virtu' del presente articolo dopo che il
Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della
dichiarazione, a meno che lo Stato parte interessato non abbia effettuato
una nuova dichiarazione.
Articolo 23
I membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad
hoc che potrebbero essere nominati in base al comma e) del paragrafo l
dell'articolo 21 hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunita'
riconosciuti agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni
Unite, cosi come sono enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione
sui privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite.
Articolo 24
Il Comitato presenta agli Stati parti ed all'Assemblea generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle
attivita' che avra' intrapreso in applicazione della presente Convenzione.
PARTE
III
Articolo 25
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 26
Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione
avra' luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 27
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data del deposito presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o vi aderira'
dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la
Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la data del
deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o
adesione.
Articolo 28
1. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la
presente Convenzione, o vi aderira', dichiarare che non riconosce la
competenza conferita al Comitato in conformita' all'articolo 20.
2. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformita' alle
disposizioni del paragrafo l del presente articolo potra', in qualsiasi
momento, rimuovere detta riserva mediante una notificazione indirizzata al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 29
1. Ogni Stato parte alla presente Convenzione potra' proporre un
emendamento e depositare la sua proposta presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale
comunichera' la proposta di emendamento agli Stati parte domandando loro
di fargli conoscere se sono favorevoli alla organizzazione di una
Conferenza di Stati parti in vista dell'esame della proposta e della sua
messa ai voti. Se, nei quattro mesi successivi alla data di tale
comunicazione, almeno il terzo degli Stati parti si pronuncia a favore
dello svolgimento di detta Conferenza, il Segretario generale organizzera'
la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati parti presenti e
votanti alla Conferenza sara' sottoposto dal Segretario generale
all'accettazione di tutti gli Stati parti.
2. Un emendamento adottato in base alle disposizioni del paragrafo l del
presente articolo entrera' in vigore allorche' i due terzi degli Stati
parti alla presente Convenzione avranno informato il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che lo hanno accettato, in
conformita' alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti per
gli Stati parti che li abbiano accettati, gli altri Stati parti rimanendo
vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da ogni
emendamento anteriore che avranno accettato.
Articolo 30
1. Ogni controversia tra due o piu' Stati parti relativa
all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non
possa essere composta per via di negoziato, verra' sottoposta ad arbitrato
su domanda di uno di essi. Qualora, nei sei mesi successivi alla data
della domanda di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi in merito
all'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse puo' sottoporre
la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una
richiesta in conformita' allo statuto della Corte.
2. Ogni Stato potra', al momento in cui firmera' o ratifichera' la
presente Convenzione o vi aderira', dichiarare che non si considera
vincolato dalle disposizioni del paragrafo l del presente articolo. Gli
altri Stati parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso
qualsiasi Stato parte che abbia formulato una tale riserva.
3. Ogni Stato parte che abbia formulato una riserva in conformita' alle
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potra' in qualsiasi
momento rimuovere detta riserva mediante una notifica presentata al
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 31
1. Uno Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione mediante
notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui
la notifica sara' stata ricevuta dal Segretario generale.
2. Tale denuncia non liberera' lo Stato parte dagli obblighi che gli
spettano in virtu' della presente Convenzione per quanto riguarda
qualsiasi atto od ogni omissione commessa prima della data in cui la
denuncia avra' effetto; essa non ostacolera' in alcun modo il
proseguimento dell'esame di ogni questione di cui il Comitato sia gia
stato investito alla data in cui la denuncia ha iniziato ad avere effetto.
3. Dopo la data in cui la denuncia da parte di uno Stato parte inizia ad
avere effetto, il Comitato non intraprende l'esame di nessuna nuova
questione concernente detto Stato.
Articolo 32
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
notifichera' a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, ed a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o
vi avranno aderito:
(a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute
in applicazione degli articoli 25 e 26;
(b) la data di entrata in vigore della Convenzione
in applicazione dell'articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni
emendamento in applicazione dell'articolo 29;
(c) le denuncie ricevute in applicazione
dell'articolo 31.
Articolo 33
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo,
francese e russo fanno ugualmente fede, sara' depositata presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
provvedera' a trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata conforme
della presente Convenzione.
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