inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2005

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, sentenza 22 dicembre 2004: Responsabilità dell'ente distributore di energia elettrica ex articolo 2050 del Codice Civile.

 

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L’ente distributore di energia elettrica è tenuto al risarcimento del danno da responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolosa (ex articolo 2050 del Codice Civile).

 

Ne consegue che in caso di danno cagionato a carico dell’utente, è l’ente medesimo a dover fornire la prova dell’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del pregiudizio stesso.

 

Lo ha stabilito il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, nella persona dell’avvocato Italo Bruno, con la sentenza pronunciata in data 22 dicembre 2004.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 3051/04 R.G. - Affari Contenziosi Civili

AVENTE AD OGGETTO

Risarcimento danni

E VERTENTE

T R A

(…)e (…) elett.te dom.ti in Pozzuoli (NA) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che li rapp.ta e difende giusta mandati a margine dell’atto di citazione;

Attori

E

S.p.A. XXXXX, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Pozzuoli (NA) alla Via (…) n. (…) presso lo studio degli avv.ti (…) e (…) che la rapp.tano e difendono giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;

Convenuta

 

CONCLUSIONI

Per gli attori: dichiarare l’esclusiva responsabilità della S.p.A. XXXXX nell’evento per cui è causa e, per l’effetto, condannarla, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in loro favore della somma di € 980,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Per la convenuta: rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Giuseppe e (…) Rita, con atto di citazione ritualmente notificato alla S.p.A. XXXXX, in persona del legale rapp.te pro-tempore, convenivano innanzi a questo Giudice la predetta Società, affinché - previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità nell’evento del 10/12/03, in occasione del quale, per un forte sbalzo di tensione elettrica verificatasi nel fabbricato condominiale di Via (…) n. (…) in Pozzuoli, rimanevano danneggiati alcuni elettrodomestici di loro proprietà - fosse condannata al risarcimento dei danni.

A tal fine nel detto atto introduttivo premettevano:

- che in dipendenza dell’evento, subivano un danno di € 980,00, per la riparazione degli elettrodomestici danneggiati.

Instauratosi il procedimento, si costituiva la S.p.A. XXXXX che contestava la domanda sia sull’an che sul quantum. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 3/11/04, la causa veniva assegnata a sentenza.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi proponibile e procedibile avendo gli istanti provato di aver messo in mora la Spa XXXXX e di aver in corso con detta Società un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

Gli istanti hanno provato, con la deposizione del teste, che in data 10/12/03, verso le ore 08.00, in Pozzuoli (NA) alla Via (…) n.(…) si verificava un forte sbalzo di tensione elettrica che interessava tutto il fabbricato e danneggiava alcuni elettrodomestici della loro abitazione. L’evento obbligava la Società a far intervenire i propri tecnici che, operarono per alcuni giorni per il ripristino della normale fornitura di energia elettrica.

Che l’evento sia avvenuto, è confermato anche dalla stessa Società che, in risposta alla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli istanti, comunicava di aver concluso l’istruttoria interna relativamente all’evento, dall’esito della quale emergeva la sussistenza dei presupposti per la necessaria, ulteriore, verifica da parte della compagnia assicurativa, cui la pratica era stata doverosamente inoltrata e che, quanto prima, sarebbero stati contattati per l’accertamento dei danni lamentati.

Pertanto, gli attori hanno provato i fatti posti a base della domanda, mentre la convenuta non ha provato i fatti posti a base delle eccezioni, così come prescritto dall’art.2697 c.c.

Nessuna prova contraria ha fornito la convenuta S.p.A. XXXXX che, ha solo contestato la domanda sul presupposto che gli istanti non hanno dato prova che il loro impianto elettrico fosse conforme alla legislazione vigente.

La normativa richiamata dalla convenuta – Legge 5 marzo 1990 n.46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed il relativo D.P.R. 6 dicembre 1991 n.447 (Regolamento di attuazione) - prescrive che: “gli impianti elettrici antecedenti al 13 marzo 1990 si considerano comunque adeguati quando presentano i seguenti requisiti:

- sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto;

- protezione contro i contatti diretti;

- protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente nominale non superiore a 30 mA”.

L’impianto elettrico dell’utente, antecedente al 1990, per rispettare le norme, deve avere solo un interruttore differenziale da 30 mA e la messa a terra non è obbligatoria, dovendosi realizzare solo in caso di ampliamento o di radicale trasformazione dell’appartamento.

D’altro canto, la S.p.A. XXXXX non ha dimostrato né che l’appartamento in oggetto non rispettava le norme, né che esisteva un nesso di causa tra il danno e l’inosservanza della normativa invocata.

E’ opinione di questo Giudice che la disciplina della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dettata dall'art. 2050 cod. civ. è applicabile anche in ipotesi di attività pericolosa di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione e la fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Enel Distribuzione; pertanto, allorché, nello svolgimento dell'attività di gestione di una linea elettrica, costituente attività pericolosa, la S.p.A. XXXXX cagioni danno ad un terzo, è tenuto al risarcimento, ex art. 2050 cod. civ., se non prova di avere adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il danno, senza che si possa fare carico all’utente di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele od autonome iniziative.

Inoltre, esiste un obbligo contrattuale di fornitura dell’energia elettrica da parte della S.p.A. XXXXX che prevede, tra l’altro, il rispetto dei limiti garantiti (230 V +/- 10%) il cui mancato rispetto configura un inadempimento contrattuale a carico dell’Ente distributore che, è tenuto non soltanto alla semplice utilizzabilità dell’energia ma, anche, alla sicurezza dell’erogazione di essa.

Pertanto, a norma degli artt. 1218, 2043 e 2050 c.c. la S.p.A. XXXXX, che ha cagionato un danno ingiusto agli istanti, deve risarcire tale danno che, viene liquidato in € 980,00, avendo gli istanti dimostrato, compiutamente, con la produzione di fatture e ricevute fiscali, di aver pagato tale somma per le riparazioni degli elettrodomestici danneggiati.

In base ai criteri stabiliti dalla CSC con sentenza a S.U. n. 2386 del 5/4/86, non si concede la rivalutazione monetaria, in difetto di prova del maggior danno subito.

Dalla data della richiesta di risarcimento danni (3/2/04) saranno dovuti gli interessi legali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c., così come modificato dal D.L. 8/2/03 n.18 convertito il L. 7/4/03 n.63, ed è esecutiva ex lege.

 

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Giuseppe e (…) Rita nei confronti della S.p.A. XXXXX, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara la S.p.A. XXXXX, responsabile dell’evento per cui è causa e, per l’effetto, la condanna, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (…) e (…) della complessiva somma di € 980,00 oltre interessi legali dalla richiesta di risarcimento danni (3/2/04) sino al soddisfo;

2) condanna la suddetta convenuta, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 950,00 di cui € 50,00 per spese, € 400,00 per diritti ed € 500,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 22 dicembre 2004.

 

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)