IL
DISEGNO DI LEGGE SULL'UTILIZZAZIONE DI NOMI PER L'IDENTIFICAZIONE DI DOMINI
INTERNET E SERVIZI IN RETE Il Dott. Andrea Iolis Webmaster del sito giuridico Lucerna Iuris è collaboratore a contratto della Cattedra di Teoria dell'Interpretazione ed Informatica Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la quale ha realizzato il sito Web. Collabora da sei anni con lo Studio Legale Roni di Roma
E-mail: iolis@interfree.it E' solo un Disegno di Legge ma è già molto famoso, è il DDL n. 4594 del Senato presentato dal Governo D'Alema e riguardante i nomi di dominio1 . Strutturalmente si tratta di 3 articoli che potrebbero cambiare l'attuale visione di Internet. Come ho già avuto modo di spiegare, in un mio precedente articolo, l'uomo moderno si proietta in Internet diventando una persona virtuale, cittadino della rete. Ogni cittadino deve però essere identificabile (e per questo ha un nome), allo stesso modo un nome di persona deve essere scelto per identificarsi in Internet. Il problema, però, è che non essendoci regole precise può accadere che un soggetto scelga un nome che nulla ha a che fare con la sua persona2. Inoltre è accaduto che società providers si siano accaparrati3 un gran numero di nomi di dominio intestati a persone e società famose e non: molte persone per poter ottenere il sito a loro nome si sono viste obbligate a contrattare con la società accaparratrice4. Questa situazione non è più sostenibile; un soggetto vede violato un diritto al proprio nome: ad esempio il Signor Tizio Tazio, unico Tizio Tazio al mondo, si vede nella impossibilità di aprire legittimamente il sito titotazio.it perchè il Sig. Mario Rossi, che non c'entra nulla con Tizio Tazio, si è accaparrato, per speculazione, il sito tiziotazio.it. Vi sarà sicuramente successo di digitare: www.nomefamoso.it e vedere apparire un sito di tutt'altro genere con la scritta ATTENZIONE questo sito non è il sito di Persona Famosa, come a dire che non vogliono avere nulla a che fare con quella persona famosa, pensando che nessuno si accorga che la Persona Famosa fa molto comodo ai loro affari. Attualmente per quanto riguarda l'assegnazione dei DNS .it vige un regolamento presso l'Istituto per le Applicazioni Telematiche del CNR, che prevede solo pochi principi da rispettare e cioè:
Ma di questi principi solo il primo viene rispettato in pieno. Date queste premesse, analizziamo ora gli articoli del DDL S4594, che in caso di trasformazione in legge cambierebbero la storia di Internet. L'art. 1 disciplina l'utilizzazione di nomi a dominio vietando alcuni comportamenti. Il I° comma dell'art. 1 è diviso in 5 punti. Il primo punto vieta l'uso di nomi identici o simili che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni. Il secondo punto vieta i nomi identici o simili a marchi di impresa o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno. E' da osservare che questo secondo punto sembra vietare anche i loghi simili nei siti. La relazione introduttiva introduttiva del Governo non è molto chiara, ma in base a questo punto chi rileva un logo o un segno simile potrebbe ricorrere per la sua tutela. Il terzo punto protegge i nomi di Istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche. Anche su questo punto la relazione introduttiva pecca di superficialità nel momento in cui non specifica bene la tutela delle località geografiche. Non si capisce bene chi può agire legalmente per la tutela di un nome geografico. Sicuramente questa tutela è riconosciuta agli Enti locali , ma, una persona che ha il nome di un luogo geografico come può tutelare il suo nome? Si potrebbe verificare un contrasto tra il I° ed il III° punto dell'art. 1. Se il Sig. Canicattì registra un dominio a suo nome e successivamente il Comune di Canicattì desidera realizzare la sua rete civica, si creerebbe un conflitto difficile da risolvere. La legge, che a mio modestissimo avviso andrebbe leggermente migliorata, dovrebbe dare ragione al Sig. Canicatti perchè a parità di diritto prevale la ragione del primo che ha registrato il dominio. Altra oscurità è rappresentata dai nomi in genere, in quanto non è spiegato bene chi è il titolare di un nome in genere. L'ultimo punto vieta i nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano. Si torna qui al caso del Sig. Canicattì e della confusione che ingenererebbe il suo sito non trovando una soluzione. Il II° comma ribadisce che la violazione costituisce illecito civile in base alla legge marchi e prevede, in caso di violazione, una multa minima di 30.000 Euro oltre alla cancellazione del nome. Il III° comma estende la normativa anche ai siti con estensioni diverse da .it ovunque ottenuti. Viene da chiedersi come un'autorità italiana possa venire in aiuto e cancellare un sito .com registrato negli Stati Uniti e quindi fuori dalla giurisdizione italiana, in questi casi, infatti, bisogna fare riferimento alla giurisdizione vigente nel luogo in cui è situata la name autority che ha dato il DNS. L'art. 2 istituisce l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio. Il I° comma istituisce l'Anagrafe presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche che già oggi è a capo dell'assegnazione dei nomi di dominio .it Nel II° comma viene dato all'anagrafe anche un potere di conciliatore nel caso di controversie. Attualmente è previsto l'arbitraggio per dirimere le liti riguardanti i DNS anche se ci si affida di più alla tutela giurisdizionale. Per la tutela giurisdizionale attualmente si ricorre ex art. 700 c.p.c., in quanto una disciplina specifica non esiste e quindi analogicamente si fa riferimento alla tutela sull'uso illegale del nome Sono inoltre automaticamente inseriti nell'anagrafe tutti i nomi di dominio oggi esistenti. Il II° comma prevede che nel caso in cui una nuova registrazione risulti uguale ad una precedentemente registrata, l'autorità, previa accertamento, provvede alla cancellazione del dominio in conflitto. Il IV° comma prevede la cancellazione automatica del dominio nel caso che questo non venga usato entro 90gg dalla registrazione. Questo IV° comma risolverebbe quindi il problema prima detto dell'accaparramento dei siti che in questo modo devono essere piazzati sul mercato entro 90gg, anche oggi questo è previsto dall'art. 11.2 del regolamento. Il comma V° prevede che contro i provvedimenti dell'anagrafe è competente il giudice amministrativo e più precisamente il TAR dove l'anagrafe ha sede. L'art. 3 riguarda l'entrata in vigore della legge stessa. Come detto questo è solo un Disegno di Legge quindi ci si augurano alcune piccole modifiche che la rendano più precisa. Il problema è molto più complesso di quanto possa sembrare da questa legge ed ha un impatto internazionale. Sicuramente questo Disegno di Legge così com'è non risolve al 100% i problemi derivanti dai nomi di dominio. E' comunque importante perché pone in primo piano il problema che noi tutti ci auguriamo possa risolversi.
1Il DNS (Domain Name System) o nome di DOMINIO è quello che identifica un server e che noi scriviamo nella barra del browser per collegarci ad un determinato server. Molti forse non sanno che tutti i server collegati ad internet hanno una identificazione numerica a 32 bit. Questo numero è costituito da 4 cifre a 1 byte (1 byte=8 bit) espresse in base dieci e separate da un punto esempio 151.100.62.45 (in base dieci un byte può avere un valore compreso tra 0 e 255) le combinazioni possibili sono 4.228.250.625. Quando noi inseriamo un nome di dominio questo viene tradotto prima in numeri e poi trasmesso. Infatti la prima operazione da compiere prima di collegarsi è quella di trovare il numero corrispondente al dominio che abbiamo inserito. Il .it o .com che mettiamo è chiamato nome di dominio primario o TLD (Top Level Domain) è il primo ad essere interpretato. Successivamente, interpretato il TLD, la ricerca del sito prosegue nella banca dati dell'Autorità di riferimento (esempio per i .it presso il CNR) e poi viene cercata l'ubicazione del sito interpretando il resto del nome di dominio. 2 Se ad esempio volessi un modo per attirare le persone verso il mio sito, potrei creare un sito con il nome di dominio di un attore famoso, in questo caso avrei molti accessi e chissà, qualche visitatore casuale visitandomi potrebbe essere interessato al mio lavoro. Il rischio, inoltre, è che una società che produce il bene A metta al suo sito il nome di un famose produttore di beni A in modo di attirare fraudolentemente la clientela. 3L'accaparramento dei siti è anche detto Domain Grabbing. 4Un nome a dominio .it presso la Name Autority italiana ha il costo di £. 50.000 biennali, ma con l'accaparramento i soggetti legittimi titolari del nome si sono visti lievitare il costo. |
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