inserito in Diritto&Diritti nel ottobre 2003

Mini rassegna giurisprudenziale sul patto di prova nel pubblico impiego “privatizzato”.

di Rocchina Staiano*

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1. Caratteristiche dell’istituto.

I. La  circostanza che  un  dipendente  comunale, dichiarato dimesso dal servizio per  esito  sfavorevole  del periodo di prova, abbia assunto servizio presso  altro ente non può essere assunta a parametro di un preteso sopravvenuto difetto di interesse del medesimo a coltivare il ricorso avverso il provvedimento di dimissione (T.A.R. Puglia sez. II, Bari, 24 novembre 1993 n. 689, in Foro Amm., 1994, p. 1241).

 

II. La  definitiva  valutazione  del  periodo  di  prova  è atto dovuto e pertanto  non  è  soggetto a comunicazione di avvio del procedimento. Il  provvedimento  sfavorevole in tema di rapporto di lavoro pubblico deve essere motivato solo succintamente (T.A.R. Veneto, sez. I, 25 giugno 1998 n. 1188, in Riv. Personale Ente Locale, 1999, p. 133).

 

III. Il giudizio sull'operato del dipendente durante il primo periodo di attività, poichè  comporta una valutazione tecnica della prestazione lavorativa, spetta necessariamente al vertice dirigenziale competente ad  esprimere  un  appropriato  giudizio  di  valore  e  di  capacità professionale dell'impiegato; di conseguenza, in caso di pronuncia di recesso per mancato superamento del periodo di prova, non è possibile  prescindere  dall'acquisizione  del  parere del capo della struttura burocratica (T.A.R. Sardegna, 28 gennaio 1999 n. 33, in Foro Amm., 1999, p. 1348).

 

IV. Il  periodo di prova costituisce istituto di carattere generale, la cui  applicazione  non  può  essere esclusa nei confronti di pubblici impiegati immessi in ruolo per effetto di disposizioni di legge e non a seguito di pubblico concorso (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 1999 n. 249, in  Foro Amm., 1999, p. 750).

 

 

V. La positiva  conclusione del periodo di prova da parte di un pubblico dipendente  rileva  solo ai  fini  dell'inquadramento in ruolo di cui costituisce  presupposto necessario; ma se tale esito non si verifica  non  per  questo  il  periodo di  servizio  prestato  resta privo  di  effetti,  "tamquam non esset". Infatti  esso  va  valutato come  servizio  effettivo nella  qualifica  di  inquadramento provvisorio e ciò vale  tanto per un neo assunto quanto per un soggetto dipendente della medesima amministrazione con la differenza che nel primo caso il rapporto di impiego pubblico si esaurisce con la non immissione in ruolo dell'aspirante mentre nel secondo il rapporto può proseguire nella qualifica di provenienza (T.A.R. Lombardia sez. III, Milano, 18 marzo 1999 n. 861, in Comuni Italia, 1999, p. 1443).

 

VI. In sede di giudizio sul superamento o meno del periodo di prova, l'amministrazione  gode  di  ampia  discrezionalità, che si esprime nella  valutazione  complessiva dell'attività del dipendente ai fini della prosecuzione del rapporto di impiego, senza che sia necessaria un'ampia e specifica motivazione, anche in caso di giudizio negativo (Cons. Stato, sez. VI, 17 agosto 1999 n. 1064, in Cons. Stato, 1999, I, p. 1227).

 

 

2. Costituzione ed atto di nomina.

I. Alla  P.A., per  quanto  attiene  il periodo  di  prova  del pubblico impiegato, è riconosciuto un potere sindacatorio sia sulle qualità, relative al  corretto  svolgimento  delle mansioni,  sia  sull'intera personalità del dipendente, specialmente quando il rapporto non può prescindere dall'elemento fiduciario o si connota in modo particolare all'immagine dell'amministrazione ed al suo prestigio (Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 1989 n. 810, in Riv. corte conti, 1989, n. 6, p. 229).

 

 

II. Il giudizio negativo nel periodo di prova di un pubblico dipendente non deve necessariamente essere fondato sulla puntuale descrizione di fatti specifici e documentati, essendo sufficiente che esprima un'attendibile ed analitica  enunciazione  delle carenze in generale riscontrate nell'attività del dipendente (Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 1993 n. 1036, in Foro Amm., 1993, p. 2086).

 

II. La coesistenza tra elementi negativi e aspetti meritevoli di ulteriore   approfondimento costituisce valido fondamento per il provvedimento di  prolungamento del  periodo di prova di un pubblico impiegato  occorrendo,  nell'interesse del  dipendente e della stessa amministrazione, pervenire ad un giudizio complessivo su ogni profilo della prestazione del servizio (Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 1993 n. 519, in Cons. Stato, 1993, I, p. 551).

 

III. Allorquando un pubblico dipendente di ruolo accetti la nomina ad altro pubblico impiego, il precedente rapporto si estingue e ne sorge uno nuovo, anche se  per  questo è prescritto il periodo di prova; pertanto, se la prova ha esito negativo, non vi è la reviviscenza del  precedente rapporto, in quanto l'estinzione di questo non è   risolutamente condizionata all'esito negativo della prova concernente il nuovo rapporto (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1994, n. 672, in Giur. It., 1994, III 1, p. 766).

 

IV. Il  rapporto di lavoro  subordinato  pubblico si costituisce con la nomina  in  servizio e la relativa immissione, mentre il periodo di prova serve solo una fase necessaria per il suo consolidamento, nella quale il dipendente, salvo che non sia espressamente disposta, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi doveri dell'impiegato di ruolo. Pertanto, se la nomina del dipendente è condizionata all'accertamento dei requisiti  della sua idoneità professionale in esito ed alla scadenza del periodo di prova, l'avveramento positivo di detta condizione si risolve nella conferma, con decorrenza retroattiva, dell'instaurazione del rapporto medesimo (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 1999 n. 100, in Foro Amm., 1999, p. 337).

 

V. Il provvedimento  col  quale  l'amministrazione annulla  d'ufficio un atto   di  nomina di  un  pubblico  dipendente a  distanza  di  tempo dall'immissione  in servizio  e  dal superamento del periodo di prova richiede  una specifica motivazione sull'interesse pubblico, concreto e  attuale,  risultando  ininfluente  la circostanza  che  l'atto  in questione,  ancorchè portato  ad  esecuzione, non fosse stato ancora   registrato alla Corte dei conti (T.A.R. Trentino A.A. sez. Bolzano, 10 ottobre 1998, n. 389, in Comuni Italia, 1999, p. 952).

 

 

3. Invalidi.

I. Deve  essere sottoposto al periodo di prova anche l'impiegato assunto ai  sensi  della L. 2 aprile 1968 n. 482, e ciò perchè il particolare "status" dallo stesso rivestito rileva ai fini della costituzione del rapporto  ma  non  comporta  deroghe alla disciplina che ne regola lo svolgimento;  di  conseguenza  anche  nei  suoi  confronti può essere disposta  la  risoluzione del rapporto per esito negativo della prova senza  che la motivazione debba ispirarsi a criteri diversi da quelli eseguiti per la genericità degli impiegati (T.A.R. Veneto, sez. II, 19 maggio 1998 n. 693, in Riv. Personale Ente Locale, 1999, p. 138).

 

II. Il dipendente pubblico invalido può essere dispensato dal servizio per mancato superamento del periodo di prova soltanto se le carenze riscontrate durante il  suddetto periodo  non  siano  espressione dell’invalidità riscontrata al momento dell’assunzione (T.A.R. Liguria, sez. II, 13 aprile 1999 n. 160, in Foro Amm., 2000, p. 561).

 

 

4. Giurisdizione: in genere

I. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine al provvedimento di recesso dell’amministrazione dal contratto individuale  di lavoro per negativo esperimento del periodo di prova, considerato  che  le innovazioni legislative apportate con il D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, non determinano il venir meno della posizione di supremazia   dell'ente   pubblico   ed   il   conseguente   carattere amministrativo del relativo atto (T.A.R. Piemonte, sez. II, 4 febbraio 1999, n. 55, in Foro Amm., 1999, p. 1533, con nota di Delfino).

 

 

5. Dimissioni e risoluzione.

I. Costituisce  principio  generale  del rapporto  di  pubblico  impiego (art. 224 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 ed art. 10 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3) che  il mancato intervento di un atto  di recesso alla scadenza del  termine  massimo  del  periodo di prova  equivale  ad  un  atto esplicito  di superamento della prova; pertanto, l'amministrazione, trascorso il predetto  termine, non ha più il  potere di deliberare,  anche ove il provvedimento di  dimissione per fallito esperimento sia stato annullato  in sede giurisdizionale,  con la conseguenza  che il dipendente deve ritenersi aver superato il periodo di prova (Cons. Stato, sez.IV, 23 gennaio 1986 n. 51, in Cons. Stato, 1986, I, p. 50).

 

II. E’ legittima la risoluzione del rapporto d'impiego pubblico, disposto dal sindaco ai sensi dell'art. 25, D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 ed in base a due deliberazioni  che  esprimono un giudizio  negativo sul periodo  di  prova e  sulla  relativa proroga, svolti dal dipendente, posto  che il  parere del capo dell'unità organica, cui quest'ultimo è  stato  applicato, è necessario soltanto per il primo semestre di prova e non anche per la proroga (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 1996 n. 1157, in Foro Amm., 1996, p. 2640).

 

III. E' legittima la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato di un pubblico  dipendente,  statuita dopo ed in esito al periodo di prova, nel caso  in  cui questi sia stato adibito unilateralmente dalla p.a. datrice di lavoro ad una sola delle mansioni comprese nella qualifica funzionale d'assunzione e ne abbia reiteratamente  rifiutato   l'assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1997 n. 306, in Foro Amm., 1997, p. 1076).

 

IV. La  risoluzione del rapporto d'impiego per esito negativo del periodo di  prova  deve  essere  pronunciata  previo parere favorevole  del consiglio di amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 1999 n. 249, in Cons. Stato, 1999, I, p. 439).

 

V. La  risoluzione del rapporto di lavoro subordinato del pubblico dipendente  in  prova  incide su interessi fondamentali di costui e della  stessa p.a. datrice di lavoro e, pertanto, esige un’accurata e motivata ponderazione di tutte le circostanze ai fini  della formulazione del giudizio d'idoneità, o meno, del dipendente medesimo alla  prosecuzione del rapporto. E' quindi illegittimo il licenziamento del  dipendente per mancato superamento del periodo di prova, quando, invece di un rigoroso giudizio sulle di lui reali capacità lavorative, la p.a. si limita ad asserire che costui non è tagliato per svolgere il lavoro per cui è stato assunto malgrado si  sia,  addirittura,  classificato ai primi posti della graduatoria del concorso con cui è stato reclutato (Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 1999 n. 1239, in Foro Amm., 1999, p. 2065).

 

 

6. Provincia Autonoma di Bolzano.

I. Ai sensi  dell'art. 59 n. 9 della L. prov. Bolzano  21 maggio 1981 n. 11,   l'amministrazione dispone di  tre mesi dal compimento  del periodo di prova  per  confermare  la  nomina del  dipendente  (o  risolvere  il rapporto di  impiego) o per prorogare  il periodo di prova  per altri sei mesi; tale periodo di proroga  decorre dalla data di scadenza del primo periodo, perchè altrimenti, il periodo di prova  massimo non sarebbe di un anno e sei  mesi - come previsto dalla citata normativa - bensì di un anno e nove mesi (Cons. Stato, sez.VI, 31 luglio 1987 n. 528, in Cons. Stato, 1987, I, p. 1153).

 

 

 

* ROCCHINA STAIANO, avvocato, dottoranda di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno, nonché Responsabile dello Sportello Mobbing della Cisl di Salerno.

 

 

E’ cultore della materia alle cattedre di

- Diritto del lavoro (A-L);

- Diritto del lavoro (M-Z);

- Diritto della previdenza Sociale;

- Diritto della Sicurezza Sociale;

- Diritto Sindacale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno.

 

 

E’ stata docente in molti Corsi di Formazione, promossi, ad esempio: dalla Regione Basilicata, dalla Regione Campania, dallo IALCISL; dalla SDOA; dalla Filca CISL Regionale; dalle Camere di Commercio di Latina e di Formia; Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici con sede distaccata a Siano; ecc…

Ha, inoltre, pubblicato numerose monografie ed opere collettali, come ad esempio, tra le più recenti:

50 anni di CISL Salernitana, Salerno, 2000;

Un’analisi comparata dei sistemi previdenziali complementari in Europa, a cura di G. Ferraro, “La previdenza complementare nella riforma del Welfare”, Editore Giuffrè, 2000;

I piani di sicurezza, a cura di AA.VV., “Le novità sui lavori pubblici: il regolamento delegato, il sistema di qualificazione, l’Autorità per la vigilanza”, Centro Studi di Cava, Salerno, 2001;

FILCA Basilicata, Calabria e Campania, a cura di AA.VV., “Storia sociale italiana: la vicenda della Filca-Cisl. Alle origini della FILCA-Cisl nel Centro-Sud (1948-1959)”, Roma, 2003;

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in edilizia, a cura di (P. De Filippis), L’edilizia in Campania, Centro Studi di Cava, Salerno, 2003;

Prospettive legislative sul fenomeno mobbing in Italia, a cura di (Botta, Longobardo, Staiano e Zingaropoli), Mobbing, stress e diritti violati, ESI, Napoli, 2003.

 

 

E’, altresì, autore di numerosi articoli, tra i più recenti:

- Le due giurisdizioni nel Pubblico Impiego: giudice amministrativo e giudice ordinario, in  Foro Napoletano, 1999, n.4;

- Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro: l’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, in Foro Napoletano, 2000, n.1;

- Il mobbing un fenomeno emergente nel rapporto di lavoro, in Segni Sogni & Geometrie, 2002, n.4, inserto speciale;

- I centri per l’impiego, in Concertando, 2002, n.28;

- Cos’è il mobbing, in Concertando, 2002, n.30;

-Stress e mobbing sui luoghi di lavoro, in Concertando, 2002, n.32;

- Le iniziative legislative in Italia sul mobbing, in Concertando, 2002, n.34;

- L’infarto e il mobbing, in Concertando, 2003, n.36;

- Quanto costa il mobbing all’azienda, in Concertando, 2003, n.36;

- Procedura d’urgenza e fermo amministrativo: ammissibilità, in diritto.it/articoli/tributario/dir_trib.html (29/05/2003);

- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in Italia, in diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (05/06/2003);

- L’evoluzione della previdenza complementare in Italia, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (03/07/2003);

- Accordi sindacali e RSU nel P.I., in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html  (24/07/2003);

- Gli interventi promossi dall’Unione Europea sul mobbing, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html  (14/10/2003).

 

 

Infine, ha, dal 1° dicembre 2002, un contratto di collaborazione con la rivista online miaeconomia.com s.r.l., diretta dal Prof. Alan Friedman, occupandosi del settore Assicurazioni, rispondendo alla posta dell’esperto. Infatti, i quesiti sono pubblicati sul sito www.miaeconomia.it, settore Assicurazioni, posta dell’esperto e sul sito www.deutsche-bank.it, settore previdenza-assicurazioni, posta dell’esperto.