inserito in Diritto&Diritti nel giugno 2003

Sentenza n.238 dell’11 aprile 2003 

 

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Pubblica udienza:  19 giugno 2002

Pres.: Bruno dr. Amoroso

Relatore: Giuseppe dr. Daniele

 

Titoletto: Atto amministrativo – procedimento amministrativo- forme equipollenti alla comunicazione personale- fattispecie.

 

Enti locali- comuni-ordinanze- circolazione stradale – divieto di sosta- atto discrezionale- sindacabilità- limiti.

Abstract:

Ex art. 8 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 sono idonee forme di pubblicità per rendere noto l’avvio del procedimento amministrativo l’indizione di Assemblea pubblica e un incontro con le organizzazioni dei soggetti su cui inciderà il provvedimento finale.

Le ordinanze sindacali istitutive dei divieti di sosta in base al codice stradale -artt.4, 5, 7 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285- sono atti ampiamente discrezionali e suscettibili di sindacato per travisamento dei presupposti di fatto, per mancanza o illogicità della motivazione grave e manifesta.

 

TESTO

SENTENZA

sul ricorso n.53 del 1999 proposto da ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, rappresentati e difesi dall’avv. ***i, elettivamente domiciliati in ***;

contro

il COMUNE di MONTELABBATE, in persona del Sindaco pro-tem-pore, rappresentato e difeso dell’avv. Aldo Valentini, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36, presso l’avv. Domenico D’Alessio;

e nei confronti

di ***, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

delle ordinanze del Sindaco di Montelabbate 27.10.1998 n.61, 17 novembre 1998 n.65 e 4.12.1998 n.66 istitutive di divieti di sosta in alcune zone del territorio comunale, nonchè di ogni atto presupposto connesso e conseguente.

            Visto il ricorso con i relativi allegati;

            Visto l’atto di costituzione in giudizio dal Comune di Montelabbate;

            Viste le memorie dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

            Vista la propria ordinanza 27 gennaio 1999, n.54;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 giugno 2002, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l’avv. *** per i ricorrenti e l’avv. ***, per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

            Con atto notificato il 28.12.1998, depositato il 18.1.1999, il sig. *** ed altri nove consorti in lite (in epigrafe indicati), tutti piccoli artigiani residenti nel Comune di Montelabbate, frazione di Osteria Nuova, nonchè proprietari di autoveicoli utilizzati per l’eserci-zio dell’attività di autotrasporto per conto terzi, hanno impugnato le ordinanze del Sindaco di Montelabbate 27.10.1998 n.61, 17.11.1998 n.65 e 4.12.1998 n.66, istitutive di divieti di sosta in alcune zone del territorio comunale, site in prossimità delle abitazioni di essi ricorrenti, unitamente ad ogni atto presupposto connesso e conseguente.

            Premesso di aver parcheggiato da sempre i propri automezzi nelle strade e piazze della frazione di Osteria Nuova, non esistendo nella zona aree destinate a parcheggio dei medesimi, ed essendo l’unica alternativa rappresentata da una zona distante chilometri dalle loro case, in località isolata e priva di idonea illuminazione, che non consentirebbe la sosta incostudita, gli istanti deducono nei confronti dei provvedimenti impugnati le seguenti censure:

1)- violazione degli artt.7 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n.241 ed eccesso di potere.

            Poichè i provvedimenti impugnati riguardano una specifica e determinata categoria di soggetti facilmente individuabili, correva l’ob-bligo all’Amministrazione, ex art.7 della L. n.241 del 1990, di comunicare a costoro l’avvio del procedimento, posto che il divieto di sosta viene a limitare fortemente i loro interessi, non sussistendo e non essendo stati dichiarati elementi di urgenza ostativi alla notifica dell’av-viso ai sensi della norma summenzionata.

2)- Violazione degli artt.3 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, degli artt.4, 5, 7 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogica ed irrazionale, difetto di istruttoria, violazione dei principi di imparzialità, oggettività e buona amministrazione.

            L’istituzione dei divieti di sosta è stata effettuata senza logica e coerente motivazione, nè preventiva ed adeguata istruttoria o contemperamento degli appositi interessi, anche perchè non esistono aree alternative vicine e sicure dove i ricorrenti potrebbero esercitare il parcheggio dei loro automezzi. Inoltre è del tutto carente di motivazione l’estensione dei divieti di sosta all’intero arco della giornata.

            Costituitosi in giudizio il Comune di Montelabbate, ha dedotto l’infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

            Con ordinanza 27 gennaio 1999, n.54, il Tribunale ha respinto l’i-stanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.

DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso sono dedotti la violazione degli artt. 7 e seguenti della L. n.241 del 1990 ed il vizio di eccesso di potere, in relazione alla mancata comunicazione dell’avvio del relativo procedimento ai proprietari di automezzi pesanti residenti nelle zone interessate dai divieti di sosta istituiti con le ordinanze impugnate.

            La censura è infondata.

            In disparte la circostanza che le suddette ordinanze non possono definirsi come provvedimenti riguardanti una categoria ben determi-nata, o individuabile (i proprietari di automezzi pesanti residenti nelle zone interessate) concernendo, in linea di principio, tutti i proprietari di automezzi pesanti che si trovano a circolare nel territorio del Comune di Montelabbate, i quali non possono preventivamente individuabili, osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art.7 della L. 7 agosto 1990, n.241, non è necessaria allorchè misure equipollenti di informazione siano attuate, di tal che l’interessato abbia chiara percezione dell’avvio del procedimento o di una sua nuova fase (Cons.St., sez.VI, 3 novembre 2000 n.5992).

            Nella fattispecie, come risulta dalla documentazione in atti, l’Am-ministrazione comunale aveva dato notizia ai proprietari interessati dall’intendimento di regolamentare la sosta dei veicoli pesanti nella frazione di Osteria Nuova, invitandoli a partecipare ad un’assemblea pubblica (sicchè ai medesimi era stata concessa la possibilità di for-mulare osservazioni e proposte alternative); inoltre erano state sentite le organizzazioni degli autotrasportatori, come si evince dalla nota dell’Unione Provinciale Autotrasportatori di Pesaro acquisita al protocollo del Comune di Montelabbate in data 6.10.1997 con il n.9295. Deve escludersi, quindi, che sia ravvisabile la dedotta violazione del-l’art.7 della L. n.241 del 1990.

2.- Neppure meritano di essere condivise le censure di violazione degli artt.4, 5 e 7 del codice della strada, dell’art.3 della L. n.241 del 1990 e di eccesso di potere sotto vari profili dedotte con il secondo motivo.

            Premesso che gli atti impugnati costituiscono espressione dell’am-pia sfera di discrezionalità (sia amministrativa che tecnica) di cui gode l’Amministrazione in sede di regolamentazione del traffico urbano, nell’ambito della quale è tenuta a perseguire obiettivi di razionale gestione della mobilità, di protezione dell’ambiente, di risparmio energetico e di sicurezza stradale, il Collegio ritiene di evidenziare che i divieti di sosta de quibus non si rivolgono alla generalità dei veicoli, ma riguardano esclusivamente i veicoli con massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate per i quali è istituito il divieto di sosta in alcuni tratti stradali urbani ed in alcuni parcheggi ad uso pubblico ad essi adiacenti.

            Anche alla luce di questo presupposto di fatto deve concludersi per la legittimità degli atti impugnati, atteso che:

a)- non è ravvisabile la violazione delle disposizioni del codice della strada summenzionate, ed in particolare dell’art.7 che consente al comma 2, l’imposizione del divieto di sosta anche per l’intera giornata;

b)- gli atti impugnati risultano sufficientemente motivati mediante la illustrazione dei presupposti di fatto ed il contestuale richiamo alla necessità, specificata singolarmente in ognuno di essi, di evitare situazioni di pericolo per il pubblico transito e di disagio per gli utenti;

c)- non sussistono il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di imparzialità, oggettività e buon andamento, avuto riguardo alla esistenza di un parcheggio attrezzato, con adeguata illuminazione, a ricovero e sosta dei mezzi pesanti, messo a disposizione dal Comune di Montelabbate che – contrariamente a quanto asserito nel ricorso – è agevolmente raggiungibile anche a piedi, distando non più di m.600 dalle zone interessate dai divieti;

d)- in relazione al prospettato vizio di eccesso di potere la stessa relazione tecnica prodotta dalla difesa dei ricorrenti ammette che alcuni dei divieti sono giustificati dallo stato dei luoghi, mentre per i restanti, anche in presenza di carreggiate (secondo la relazione tecnica delle parti ricorrenti) di larghezza sufficiente, rientra nella discrezionalità della P.A. vietare la sosta dei mezzi pesanti in considerazione della natura urbanistica della zona (residenziale) e della finalità di evitare situazioni di disagio e di pericolo per gli utenti, addotta a motivazione del divieto.

3.- Anche il secondo motivo è da valutare infondato ed il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

4.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

            Spese compensate.