*** Pubblica udienza:
19 giugno 2002
Pres.: Bruno dr. Amoroso
Relatore: Giuseppe dr. Daniele
Titoletto: Atto amministrativo –
procedimento amministrativo- forme equipollenti alla comunicazione
personale- fattispecie.
Enti locali- comuni-ordinanze-
circolazione stradale – divieto di sosta- atto discrezionale-
sindacabilità- limiti.
Abstract:
Ex art. 8 comma 3 della legge 7 agosto
1990 n.241 sono idonee forme di pubblicità per rendere noto l’avvio del
procedimento amministrativo l’indizione di Assemblea pubblica e un
incontro con le organizzazioni dei soggetti su cui inciderà il
provvedimento finale.
Le ordinanze sindacali istitutive dei
divieti di sosta in base al codice stradale -artt.4, 5, 7 e seguenti del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285- sono atti ampiamente discrezionali e
suscettibili di sindacato per travisamento dei presupposti di fatto, per
mancanza o illogicità della motivazione grave e manifesta.
TESTO
SENTENZA
sul ricorso n.53 del 1999 proposto da
***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, rappresentati e difesi
dall’avv. ***i, elettivamente domiciliati in ***;
contro
il COMUNE di MONTELABBATE, in persona
del Sindaco pro-tem-pore, rappresentato e difeso dell’avv. Aldo
Valentini, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36,
presso l’avv. Domenico D’Alessio;
e nei confronti
di ***, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
delle ordinanze del Sindaco di
Montelabbate 27.10.1998 n.61, 17 novembre 1998 n.65 e 4.12.1998 n.66
istitutive di divieti di sosta in alcune zone del territorio comunale,
nonchè di ogni atto presupposto connesso e conseguente.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dal Comune di Montelabbate;
Viste
le memorie dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista
la propria ordinanza 27 gennaio 1999, n.54;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19
giugno 2002, il Consigliere Giuseppe Daniele;
Uditi l’avv. *** per i
ricorrenti e l’avv. ***, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
FATTO
Con
atto notificato il 28.12.1998, depositato il 18.1.1999, il sig. *** ed
altri nove consorti in lite (in epigrafe indicati), tutti piccoli
artigiani residenti nel Comune di Montelabbate, frazione di Osteria Nuova,
nonchè proprietari di autoveicoli utilizzati per l’eserci-zio
dell’attività di autotrasporto per conto terzi, hanno impugnato le
ordinanze del Sindaco di Montelabbate 27.10.1998 n.61, 17.11.1998 n.65 e
4.12.1998 n.66, istitutive di divieti di sosta in alcune zone del
territorio comunale, site in prossimità delle abitazioni di essi
ricorrenti, unitamente ad ogni atto presupposto connesso e conseguente.
Premesso
di aver parcheggiato da sempre i propri automezzi nelle strade e piazze
della frazione di Osteria Nuova, non esistendo nella zona aree destinate a
parcheggio dei medesimi, ed essendo l’unica alternativa rappresentata da
una zona distante chilometri dalle loro case, in località isolata e priva
di idonea illuminazione, che non consentirebbe la sosta incostudita, gli
istanti deducono nei confronti dei provvedimenti impugnati le seguenti
censure:
1)- violazione degli artt.7 e seguenti
della L. 7 agosto 1990, n.241 ed eccesso di potere.
Poichè
i provvedimenti impugnati riguardano una specifica e determinata categoria
di soggetti facilmente individuabili, correva l’ob-bligo
all’Amministrazione, ex art.7
della L. n.241 del 1990, di comunicare a costoro l’avvio del
procedimento, posto che il divieto di sosta viene a limitare fortemente i
loro interessi, non sussistendo e non essendo stati dichiarati elementi di
urgenza ostativi alla notifica dell’av-viso ai sensi della norma
summenzionata.
2)- Violazione degli artt.3 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n.241, degli artt.4, 5, 7 e seguenti del D.Lgs.
30 aprile 1992, n.285, dell’art. 97 Cost. ed eccesso di potere per
motivazione insufficiente, illogica ed irrazionale, difetto di
istruttoria, violazione dei principi di imparzialità, oggettività e
buona amministrazione.
L’istituzione
dei divieti di sosta è stata effettuata senza logica e coerente
motivazione, nè preventiva ed adeguata istruttoria o contemperamento
degli appositi interessi, anche perchè non esistono aree alternative
vicine e sicure dove i ricorrenti potrebbero esercitare il parcheggio dei
loro automezzi. Inoltre è del tutto carente di motivazione l’estensione
dei divieti di sosta all’intero arco della giornata.
Costituitosi
in giudizio il Comune di Montelabbate, ha dedotto l’infondatezza dei
motivi del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
Con
ordinanza 27 gennaio 1999, n.54, il Tribunale ha respinto l’i-stanza di
sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso
sono dedotti la violazione degli artt. 7 e seguenti della L. n.241 del
1990 ed il vizio di eccesso di potere, in relazione alla mancata
comunicazione dell’avvio del relativo procedimento ai proprietari di
automezzi pesanti residenti nelle zone interessate dai divieti di sosta
istituiti con le ordinanze impugnate.
La
censura è infondata.
In
disparte la circostanza che le suddette ordinanze non possono definirsi
come provvedimenti riguardanti una categoria ben determi-nata, o
individuabile (i proprietari di automezzi pesanti residenti nelle zone
interessate) concernendo, in linea di principio, tutti i proprietari di
automezzi pesanti che si trovano a circolare nel territorio del Comune di
Montelabbate, i quali non possono preventivamente individuabili, osserva
il Collegio che, secondo la giurisprudenza, la comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo, ai sensi dell’art.7 della L. 7 agosto 1990,
n.241, non è necessaria allorchè misure equipollenti di informazione
siano attuate, di tal che l’interessato abbia chiara percezione
dell’avvio del procedimento o di una sua nuova fase (Cons.St., sez.VI, 3
novembre 2000 n.5992).
Nella
fattispecie, come risulta dalla documentazione in atti,
l’Am-ministrazione comunale aveva dato notizia ai proprietari
interessati dall’intendimento di regolamentare la sosta dei veicoli
pesanti nella frazione di Osteria Nuova, invitandoli a partecipare ad
un’assemblea pubblica (sicchè ai medesimi era stata concessa la
possibilità di for-mulare osservazioni e proposte alternative); inoltre
erano state sentite le organizzazioni degli autotrasportatori, come si
evince dalla nota dell’Unione Provinciale Autotrasportatori di Pesaro
acquisita al protocollo del Comune di Montelabbate in data 6.10.1997 con
il n.9295. Deve escludersi, quindi, che sia ravvisabile la dedotta
violazione del-l’art.7 della L. n.241 del 1990.
2.- Neppure meritano di essere
condivise le censure di violazione degli artt.4, 5 e 7 del codice della
strada, dell’art.3 della L. n.241 del 1990 e di eccesso di potere sotto
vari profili dedotte con il secondo motivo.
Premesso
che gli atti impugnati costituiscono espressione dell’am-pia sfera di
discrezionalità (sia amministrativa che tecnica) di cui gode
l’Amministrazione in sede di regolamentazione del traffico urbano,
nell’ambito della quale è tenuta a perseguire obiettivi di razionale
gestione della mobilità, di protezione dell’ambiente, di risparmio
energetico e di sicurezza stradale, il Collegio ritiene di evidenziare che
i divieti di sosta de quibus non
si rivolgono alla generalità dei veicoli, ma riguardano esclusivamente i
veicoli con massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate per i quali è
istituito il divieto di sosta in alcuni tratti stradali urbani ed in
alcuni parcheggi ad uso pubblico ad essi adiacenti.
Anche
alla luce di questo presupposto di fatto deve concludersi per la
legittimità degli atti impugnati, atteso che:
a)- non è ravvisabile la violazione
delle disposizioni del codice della strada summenzionate, ed in
particolare dell’art.7 che consente al comma 2, l’imposizione del
divieto di sosta anche per l’intera giornata;
b)- gli atti impugnati risultano
sufficientemente motivati mediante la illustrazione dei presupposti di
fatto ed il contestuale richiamo alla necessità, specificata
singolarmente in ognuno di essi, di evitare situazioni di pericolo per il
pubblico transito e di disagio per gli utenti;
c)- non sussistono il difetto di
istruttoria e la violazione dei principi di imparzialità, oggettività e
buon andamento, avuto riguardo alla esistenza di un parcheggio attrezzato,
con adeguata illuminazione, a ricovero e sosta dei mezzi pesanti, messo a
disposizione dal Comune di Montelabbate che – contrariamente a quanto
asserito nel ricorso – è agevolmente raggiungibile anche a piedi,
distando non più di m.600 dalle zone interessate dai divieti;
d)- in relazione al prospettato vizio
di eccesso di potere la stessa relazione tecnica prodotta dalla difesa dei
ricorrenti ammette che alcuni dei divieti sono giustificati dallo stato
dei luoghi, mentre per i restanti, anche in presenza di carreggiate
(secondo la relazione tecnica delle parti ricorrenti) di larghezza
sufficiente, rientra nella discrezionalità della P.A. vietare la sosta
dei mezzi pesanti in considerazione della natura urbanistica della zona
(residenziale) e della finalità di evitare situazioni di disagio e di
pericolo per gli utenti, addotta a motivazione del divieto.
3.- Anche il secondo motivo è da
valutare infondato ed il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
4.- Si ravvisano ragioni per
compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese
compensate.
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