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Sentenza n.1009 del 19 settembre 2003
Pubblica udienza del: 14 maggio 2003
Presidente: Dott. Bruno Amoroso
Relatore: Dott. Galileo Omero Manzi
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***
Titoletto:
Demanio e patrimonio- demanio stradale- strade – impianti di
distri-buzione carburanti- area di servizio – accesso – distanza minima
dagli incroci-obbligo-opera.
Demanio e patrimonio- demanio stradale- strade –passi
carrabili-distanze- area di servizio di impianti di distribuzione
carburanti– de-roga- impossibilità.
Abstract:
- In forza dell’ art.61 del regolamento di esecuzione del codice della
strada (D.P.R. n.495 del 1992)richiede per tutti gli im-pianti di
distribuzione di carburanti, indipendentemente dalla fatto che insistano
su area di proprietà privata o pubblica, i requisiti previsti per gli
accessi ed i passi carrabili dall’art.46 dello stesso regolamento sulle
strade urbane che impone il ri-spetto di una distanza minima di almeno
12 metri tra i passi carrabili destinati a consentire l’accesso alle
stazioni di di-stribuzione di carburanti ed i vicini incroci.
Il potere del Comune di derogare alla normativa di cui all’art.61 del
regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n.495 del
1992), riconosciuto dal VI comma dell’art.46 del regolamento di
ese-cuzione del codice della strada, è consentito soltanto per i normali
passi carrabili, ma non per quelli preordinati a consentire l’accesso
alle stazioni di distribuzione di carburanti.
SENTENZA
sul ricorso n.847 del 2002, proposto da s.a.s. *** e da ***, entrambi
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Lavitola, Irene Bellavia e
Giovanni Marziali, elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via San
Martino n.23, presso l’avv. Pier Francesco Fabiani;
contro
il COMUNE di SANT’ELPIDIO a MARE (AP), in persona del Sin-daco
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ortenzi,
elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;
e nei confronti
della REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale,
non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
- del provvedimento n.13607 del 16.7.2002, a firma del Responsabile
dell’Area Economico-Finaziaria del Comune di Sant’Elpidio a Mare, con
cui è stata disposta la revoca della concessione per l’esercizio di un
impianto di distribuzione di carburanti ubicato alla Via ***,
rila-sciata con provvedimento sindacale n.7829 del 30 maggio 1994,
rela-tivo alla volturazione in favore della società ricorrente della
preceden-te concessione comunale di cui al decreto sindacale n.2722 del
18.2.1994, originariamente rilasciata alla Ditta *** s.a.s., con la
conte-stuale diffida alla chiusura definitiva del suddetto impianto;
- della determinazione n.84 del 30.7.2002, sempre a firma del
Respon-sabile dell’Area Economico-Finaziaria del Comune di Sant’Elpidio
a Mare, con cui sono state recepite le determinazioni assunte al
riguardo dall’apposita Conferenza di Servizi di cui ai verbali n.1 e n.4
rispetti-vamente dell’8.1.2002 e del 27.6.2002;
- della delibera del Consiglio Comunale di Sant’Elpidio a Mare n.5 del
18.2.2002, con la quale è stato approvato il Piano comunale per la
ra-zionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, nonché
della delibera della Giunta municipale n.6 del 18.1.2000 di presa
d’at-to dei risultati delle verifiche di compatibilità degli impianti;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
e per la condanna
dell’Amministrazione comunale intimata al risarcimento dei danni su-biti
dai ricorrenti per effetto degli atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Elpidio a
Mare;
Vista l’ordinanza n.436 del 19 novembre 2002 di accoglimento
dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione degli atti
impu-gnati;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive
dife-se;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 14 maggio 2003, il relatore Cons.
Ga-lileo Omero Manzi e uditi l’avv. G.Marziali per le parti ricorrenti e
l’avv. M.Ortenzi per il Comune resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
… omissis …
DIRITTO
Si può prescindere dalla delibazione della preliminare eccezione di rito
opposte dalla resistente Amministrazione, attesa l’infondatezza nel
merito del ricorso.
Giova considerare che l’impugnato provvedimento di revoca della
concessione – autorizzazione all’esercizio dell’attività di
distribuzio-ne di carburanti di cui risultava titolare la società
ricorrente, costitui-sce l’atto terminale del procedimento di verifica
della compatibilità del relativo impianto avviato dal Comune intimato,
in conformità a quanto stabilito dall’art.1, V comma del D.Lgs. 11
febbraio 1998, re-canti norme in materia di liberalizzazione
dell’attività di distribuzione dei carburanti.
Con tale norma, infatti, è stato previsto l’assoggettamento ad
auto-rizzazione dell’attività di vendita di carburanti, in precedenza
sottopo-sta a regime concessorio, con la contestuale automatica
conversione delle vecchie concessioni in autorizzazioni.
Nel contempo, è stato anche stabilito di sottoporre gli impianti, in
esercizio alla data di entrata in vigore della nuova normativa, a
verifi-ca di compatibilità, allo scopo di accertare la loro rispondenza
alla di-sciplina urbanistica e con le disposizioni a tutela
dell’ambiente, del traffico urbano e della sicurezza stradale, con la
contestuale previsione che, in caso di accertata non conformità alle
norme suddette, le auto-rizzazioni dovevano essere revocate.
Alla luce del quadro normativo soprarichiamato, infondate vanno valutate
le censure dedotte con il ricorso, in quanto l’impianto di
di-stribuzione di carburanti di cui si controverte, secondo quanto
accerta-to dagli uffici comunali, non risulta in regola con le norme del
codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, il cui art.61
prevede che le stazioni di servizio ubicate sulle strade urbane e locali
debbono avere gli accessi ad una distanza di almeno 12 metri dagli
incroci (art. 46 D.P.R. n.495 del 1992).
Poiché tale condizione non si realizza nel caso della stazione di
servizio di cui si controverte, corretto deve essere ritenuto l’operato
dell’intimata Amministrazione comunale, dal momento che, in pre-senza di
tale requisito di rispetto delle suddette norme in materia di si-curezza
stradale, non può essere messo in dubbio il giudizio di incom-patibilità
dello stesso da cui consegue obbligatoriamente la revoca del-la relativa
autorizzazione all’esercizio.
Inconferente deve essere valutato l’assunto di parte ricorrente
pre-ordinato a denunciare l’inapplicabilità delle norme suddette al caso
che occupa, in quanto la strada su cui insiste l’impianto in questione è
classificata come strada provinciale, dal momento che,
indipendente-mente dalla qualificazione giuridica della categoria della
strada, non può essere messo in dubbio che il tratto urbano di tale via
di comuni-cazione deve essere considerato, ai fini della costruzione dei
passi car-rabili, come strada urbana di quartiere o locale (tipi E ed F
di cui all’art.2 del Codice della strada).
Infondato si rivela anche l’assunto di parte ricorrente finalizzato a
sostenere che le norme in materia di accesso sulle strade pubbliche si
applicano soltanto alle pertinenze stradali pubbliche che costituiscono
parte integrante della strada e ineriscono permanentemente alla sede
stradale, secondo la definizione fornita dagli artt.22, 23 e 24 del
Nuo-vo Codice della strada di cui al D.Lgs. n.285 del 1992, con la
conse-guenza che le aree di servizio private, quale risulta quella di
cui è cau-sa, non sono soggette alla suddetta normativa in materia di
accessi e passi carrabili.
Tale profilo di censura non può essere in alcun modo condiviso, poiché
l’art.61 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R.
n.495 del 1992) stabilisce obbligatoriamente per tutti gli im-pianti di
distribuzione di carburanti, indipendentemente dalla fatto che insistano
su area di proprietà privata o pubblica, i requisiti previsti per gli
accessi ed i passi carrabili dall’art.46 dello stesso regolamento sul-le
strade urbane e che impone il rispetto di una distanza minima di al-meno
12 metri tra i passi carrabili destinati a consentire l’accesso alle
stazioni di distribuzione di carburanti ed i vicini incroci.
Per quanto riguarda, poi, il lamentato mancato esercizio da parte del
Comune del potere di deroga alla distanza suddetta, riconosciuto dal VI
comma dell’art.46 del regolamento di esecuzione del codice della strada,
va osservato che tale facoltà di esonero è consentito sol-tanto per i
normali passi carrabili, ma non per quelli preordinati a con-sentire
l’accesso alle stazioni di distribuzione di carburanti, per i quali
l’art.3 del D.Lgs. n.32 del 1998 che regola il procedimento di verifica
di compatibilità degli stessi in rapporto alle norme di sicurezza
strada-le, non ammette deroghe al rispetto delle norme del codice della
stra-da.
Ma anche a volere prescindere da tale accennata previsione nor-mativa
che sembra escludere soluzioni esonerative, non può essere trascurato
che, per quanto riguarda la vicenda di cui è causa, l’Ammi-nistrazione
si è fatta carico di valutare la proposta derogatoria avanza-ta dal
privato con il piano di adeguamento dell’impianto, formulando, in sede
di conferenza di servizio, un giudizio negativo sulla stessa, in quanto
il mancato rispetto della prevista distanza di sicurezza dall’in-crocio,
determinava un pericolo per la sicurezza stradale ed un intral-cio al
traffico, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche dell’im-pianto
in questione che non rende possibile l’effettuazione del travaso dei
carburanti o il rifornimento, senza manovre che comportino
l’oc-cupazione della carreggiata stradale.
Destituite di fondamento si rivelano anche le residue censure
preordinate a denunciare l’illegittima retroattiva applicazione delle
norme in materia di giudizio di compatibilità dei carburanti effettuata
dall’Amministrazione comunale che non ha del pari sufficientemente
motivato le ragioni che hanno giustificato la revoca
dell’autorizza-zione dei cui si controverte.
L’immediata applicazione delle nuove norme introdotte dall’art.1 del
D.Lgs. n.32 del 1998, in materia di verifica di compatibilità dei
preesistenti impianti di distribuzione di carburanti, è prevista
espres-samente dal V comma del citato art.1 del Decreto legislativo e
ribadita dal successivo art.3, II comma che stabilisce la revoca delle
autorizza-zioni, in caso di impianti non conformi alla vigente normativa
in mate-ria urbanistica, di tutela dell’ambiente e di sicurezza stradale
e, quindi, la loro definitiva chiusura.
Inconferente si presenta anche la residua censura di difetto e ca-renza
di motivazione, poiché dalla ricognizione del contenuto dell’atto di
revoca dell’autorizzazione e di quelli presupposti richiamati nelle
premesse dello stesso, si evincono con sufficiente chiarezza le ragioni
che hanno giustificato la definitiva chiusura dell’impianto di
distribu-zione di carburanti di cui è causa che ha trovato motivo, oltre
che nel riscontrato mancato rispetto della distanza di legge dal vicino
incrocio, anche nella impossibilità di derogare a tale limite, in
considerazione delle caratteristiche dell’impianto che per la sua
collocazione rispetto alla carreggiata stradale ed il limitato spazio a
disposizione, costituiva un pericolo per la circolazione, in quanto i
mezzi destinati a garantire il rifornimento dei prodotti da erogare ai
consumatori si vedevano co-stretti ad occupare parte della carreggiata
stradale, determinando un effettivo pericolo per la circolazione, tenuto
anche conto della con-temporanea vicinanza dell’impianto rispetto
all’incrocio, al punto da non garantire una distanza di sicurezza.
A fronte di tale obiettiva disagevole localizzazione dell’impianto
riscontrabile anche dalla documentazione fotografica versata in atti,
ri-tiene il Collegio che il mancato esercizio del potere di deroga delle
di-stanze da parte dell’Amministrazione appare sul piano logico
giustifi-cata, se messa in collegamento con la previsione dell’art.3 del
D.Lgs. n.32 del 1998, il quale ha previsto che l’interesse dei soggetti
già tito-lari di impianti di distribuzione di carburanti in esercizio,
incompatibi-li ed in contrasto con le disposizioni comunali e regionali
ed in mate-ria di sicurezza stradale, ha carattere recessivo rispetto
agli interessi pubblici di tutela della salute, della sicurezza e
dell’ambiente perse-guiti per la razionalizzazione del sistema, tenuto
anche conto che, a fronte dello smantellamento di un impianto esistente
considerato non a norma, il titolare è facilitato in via transitoria per
il suo eventuale tra-sferimento in altra zona del territorio comunale,
secondo quanto previ-sto dal I comma dell’art.3 del citato D.Lgs. n.32
del 1998.
Sulla base di quanto argomentato, il ricorso in esame risulta in-fondato
e pertanto va rigettato, come pure la domanda di risarcimento danni con
il medesimo avanzata, attesa la dimostrata insussistenza del-la dedotta
illegittimità degli atti impugnati che costituisce necessario
presupposto per l’ammissibilità di tale pretesa reintegratoria.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli
onorari di giudizio.”
La sentenza n. 1010 del 2003 è identica nelle massime alla sentenza n.
1009 del 2003 che precede. | |