inserito in Diritto&Diritti nel marzo 2004

Sentenza n.1009 del 19 settembre 2003 Pubblica udienza del: 14 maggio 2003 Presidente: Dott. Bruno Amoroso Relatore: Dott. Galileo Omero Manzi

 

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Titoletto:
Demanio e patrimonio- demanio stradale- strade – impianti di distri-buzione carburanti- area di servizio – accesso – distanza minima dagli incroci-obbligo-opera.
Demanio e patrimonio- demanio stradale- strade –passi carrabili-distanze- area di servizio di impianti di distribuzione carburanti– de-roga- impossibilità.

Abstract:
- In forza dell’ art.61 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n.495 del 1992)richiede per tutti gli im-pianti di distribuzione di carburanti, indipendentemente dalla fatto che insistano su area di proprietà privata o pubblica, i requisiti previsti per gli accessi ed i passi carrabili dall’art.46 dello stesso regolamento sulle strade urbane che impone il ri-spetto di una distanza minima di almeno 12 metri tra i passi carrabili destinati a consentire l’accesso alle stazioni di di-stribuzione di carburanti ed i vicini incroci.
Il potere del Comune di derogare alla normativa di cui all’art.61 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n.495 del 1992), riconosciuto dal VI comma dell’art.46 del regolamento di ese-cuzione del codice della strada, è consentito soltanto per i normali passi carrabili, ma non per quelli preordinati a consentire l’accesso alle stazioni di distribuzione di carburanti.

SENTENZA
sul ricorso n.847 del 2002, proposto da s.a.s. *** e da ***, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Lavitola, Irene Bellavia e Giovanni Marziali, elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via San Martino n.23, presso l’avv. Pier Francesco Fabiani;
contro
il COMUNE di SANT’ELPIDIO a MARE (AP), in persona del Sin-daco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ortenzi, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;
e nei confronti
della REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione,
- del provvedimento n.13607 del 16.7.2002, a firma del Responsabile dell’Area Economico-Finaziaria del Comune di Sant’Elpidio a Mare, con cui è stata disposta la revoca della concessione per l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti ubicato alla Via ***, rila-sciata con provvedimento sindacale n.7829 del 30 maggio 1994, rela-tivo alla volturazione in favore della società ricorrente della preceden-te concessione comunale di cui al decreto sindacale n.2722 del 18.2.1994, originariamente rilasciata alla Ditta *** s.a.s., con la conte-stuale diffida alla chiusura definitiva del suddetto impianto;
- della determinazione n.84 del 30.7.2002, sempre a firma del Respon-sabile dell’Area Economico-Finaziaria del Comune di Sant’Elpidio a Mare, con cui sono state recepite le determinazioni assunte al riguardo dall’apposita Conferenza di Servizi di cui ai verbali n.1 e n.4 rispetti-vamente dell’8.1.2002 e del 27.6.2002;
- della delibera del Consiglio Comunale di Sant’Elpidio a Mare n.5 del 18.2.2002, con la quale è stato approvato il Piano comunale per la ra-zionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, nonché della delibera della Giunta municipale n.6 del 18.1.2000 di presa d’at-to dei risultati delle verifiche di compatibilità degli impianti;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
e per la condanna
dell’Amministrazione comunale intimata al risarcimento dei danni su-biti dai ricorrenti per effetto degli atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Elpidio a Mare;
Vista l’ordinanza n.436 del 19 novembre 2002 di accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione dell’esecuzione degli atti impu-gnati;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive dife-se;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 14 maggio 2003, il relatore Cons. Ga-lileo Omero Manzi e uditi l’avv. G.Marziali per le parti ricorrenti e l’avv. M.Ortenzi per il Comune resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
… omissis …
DIRITTO
Si può prescindere dalla delibazione della preliminare eccezione di rito opposte dalla resistente Amministrazione, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
Giova considerare che l’impugnato provvedimento di revoca della concessione – autorizzazione all’esercizio dell’attività di distribuzio-ne di carburanti di cui risultava titolare la società ricorrente, costitui-sce l’atto terminale del procedimento di verifica della compatibilità del relativo impianto avviato dal Comune intimato, in conformità a quanto stabilito dall’art.1, V comma del D.Lgs. 11 febbraio 1998, re-canti norme in materia di liberalizzazione dell’attività di distribuzione dei carburanti.
Con tale norma, infatti, è stato previsto l’assoggettamento ad auto-rizzazione dell’attività di vendita di carburanti, in precedenza sottopo-sta a regime concessorio, con la contestuale automatica conversione delle vecchie concessioni in autorizzazioni.
Nel contempo, è stato anche stabilito di sottoporre gli impianti, in esercizio alla data di entrata in vigore della nuova normativa, a verifi-ca di compatibilità, allo scopo di accertare la loro rispondenza alla di-sciplina urbanistica e con le disposizioni a tutela dell’ambiente, del traffico urbano e della sicurezza stradale, con la contestuale previsione che, in caso di accertata non conformità alle norme suddette, le auto-rizzazioni dovevano essere revocate.
Alla luce del quadro normativo soprarichiamato, infondate vanno valutate le censure dedotte con il ricorso, in quanto l’impianto di di-stribuzione di carburanti di cui si controverte, secondo quanto accerta-to dagli uffici comunali, non risulta in regola con le norme del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, il cui art.61 prevede che le stazioni di servizio ubicate sulle strade urbane e locali debbono avere gli accessi ad una distanza di almeno 12 metri dagli incroci (art. 46 D.P.R. n.495 del 1992).
Poiché tale condizione non si realizza nel caso della stazione di servizio di cui si controverte, corretto deve essere ritenuto l’operato dell’intimata Amministrazione comunale, dal momento che, in pre-senza di tale requisito di rispetto delle suddette norme in materia di si-curezza stradale, non può essere messo in dubbio il giudizio di incom-patibilità dello stesso da cui consegue obbligatoriamente la revoca del-la relativa autorizzazione all’esercizio.
Inconferente deve essere valutato l’assunto di parte ricorrente pre-ordinato a denunciare l’inapplicabilità delle norme suddette al caso che occupa, in quanto la strada su cui insiste l’impianto in questione è classificata come strada provinciale, dal momento che, indipendente-mente dalla qualificazione giuridica della categoria della strada, non può essere messo in dubbio che il tratto urbano di tale via di comuni-cazione deve essere considerato, ai fini della costruzione dei passi car-rabili, come strada urbana di quartiere o locale (tipi E ed F di cui all’art.2 del Codice della strada).
Infondato si rivela anche l’assunto di parte ricorrente finalizzato a sostenere che le norme in materia di accesso sulle strade pubbliche si applicano soltanto alle pertinenze stradali pubbliche che costituiscono parte integrante della strada e ineriscono permanentemente alla sede stradale, secondo la definizione fornita dagli artt.22, 23 e 24 del Nuo-vo Codice della strada di cui al D.Lgs. n.285 del 1992, con la conse-guenza che le aree di servizio private, quale risulta quella di cui è cau-sa, non sono soggette alla suddetta normativa in materia di accessi e passi carrabili.
Tale profilo di censura non può essere in alcun modo condiviso, poiché l’art.61 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n.495 del 1992) stabilisce obbligatoriamente per tutti gli im-pianti di distribuzione di carburanti, indipendentemente dalla fatto che insistano su area di proprietà privata o pubblica, i requisiti previsti per gli accessi ed i passi carrabili dall’art.46 dello stesso regolamento sul-le strade urbane e che impone il rispetto di una distanza minima di al-meno 12 metri tra i passi carrabili destinati a consentire l’accesso alle stazioni di distribuzione di carburanti ed i vicini incroci.
Per quanto riguarda, poi, il lamentato mancato esercizio da parte del Comune del potere di deroga alla distanza suddetta, riconosciuto dal VI comma dell’art.46 del regolamento di esecuzione del codice della strada, va osservato che tale facoltà di esonero è consentito sol-tanto per i normali passi carrabili, ma non per quelli preordinati a con-sentire l’accesso alle stazioni di distribuzione di carburanti, per i quali l’art.3 del D.Lgs. n.32 del 1998 che regola il procedimento di verifica di compatibilità degli stessi in rapporto alle norme di sicurezza strada-le, non ammette deroghe al rispetto delle norme del codice della stra-da.
Ma anche a volere prescindere da tale accennata previsione nor-mativa che sembra escludere soluzioni esonerative, non può essere trascurato che, per quanto riguarda la vicenda di cui è causa, l’Ammi-nistrazione si è fatta carico di valutare la proposta derogatoria avanza-ta dal privato con il piano di adeguamento dell’impianto, formulando, in sede di conferenza di servizio, un giudizio negativo sulla stessa, in quanto il mancato rispetto della prevista distanza di sicurezza dall’in-crocio, determinava un pericolo per la sicurezza stradale ed un intral-cio al traffico, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche dell’im-pianto in questione che non rende possibile l’effettuazione del travaso dei carburanti o il rifornimento, senza manovre che comportino l’oc-cupazione della carreggiata stradale.
Destituite di fondamento si rivelano anche le residue censure preordinate a denunciare l’illegittima retroattiva applicazione delle norme in materia di giudizio di compatibilità dei carburanti effettuata dall’Amministrazione comunale che non ha del pari sufficientemente motivato le ragioni che hanno giustificato la revoca dell’autorizza-zione dei cui si controverte.
L’immediata applicazione delle nuove norme introdotte dall’art.1 del D.Lgs. n.32 del 1998, in materia di verifica di compatibilità dei preesistenti impianti di distribuzione di carburanti, è prevista espres-samente dal V comma del citato art.1 del Decreto legislativo e ribadita dal successivo art.3, II comma che stabilisce la revoca delle autorizza-zioni, in caso di impianti non conformi alla vigente normativa in mate-ria urbanistica, di tutela dell’ambiente e di sicurezza stradale e, quindi, la loro definitiva chiusura.
Inconferente si presenta anche la residua censura di difetto e ca-renza di motivazione, poiché dalla ricognizione del contenuto dell’atto di revoca dell’autorizzazione e di quelli presupposti richiamati nelle premesse dello stesso, si evincono con sufficiente chiarezza le ragioni che hanno giustificato la definitiva chiusura dell’impianto di distribu-zione di carburanti di cui è causa che ha trovato motivo, oltre che nel riscontrato mancato rispetto della distanza di legge dal vicino incrocio, anche nella impossibilità di derogare a tale limite, in considerazione delle caratteristiche dell’impianto che per la sua collocazione rispetto alla carreggiata stradale ed il limitato spazio a disposizione, costituiva un pericolo per la circolazione, in quanto i mezzi destinati a garantire il rifornimento dei prodotti da erogare ai consumatori si vedevano co-stretti ad occupare parte della carreggiata stradale, determinando un effettivo pericolo per la circolazione, tenuto anche conto della con-temporanea vicinanza dell’impianto rispetto all’incrocio, al punto da non garantire una distanza di sicurezza.
A fronte di tale obiettiva disagevole localizzazione dell’impianto riscontrabile anche dalla documentazione fotografica versata in atti, ri-tiene il Collegio che il mancato esercizio del potere di deroga delle di-stanze da parte dell’Amministrazione appare sul piano logico giustifi-cata, se messa in collegamento con la previsione dell’art.3 del D.Lgs. n.32 del 1998, il quale ha previsto che l’interesse dei soggetti già tito-lari di impianti di distribuzione di carburanti in esercizio, incompatibi-li ed in contrasto con le disposizioni comunali e regionali ed in mate-ria di sicurezza stradale, ha carattere recessivo rispetto agli interessi pubblici di tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente perse-guiti per la razionalizzazione del sistema, tenuto anche conto che, a fronte dello smantellamento di un impianto esistente considerato non a norma, il titolare è facilitato in via transitoria per il suo eventuale tra-sferimento in altra zona del territorio comunale, secondo quanto previ-sto dal I comma dell’art.3 del citato D.Lgs. n.32 del 1998.
Sulla base di quanto argomentato, il ricorso in esame risulta in-fondato e pertanto va rigettato, come pure la domanda di risarcimento danni con il medesimo avanzata, attesa la dimostrata insussistenza del-la dedotta illegittimità degli atti impugnati che costituisce necessario presupposto per l’ammissibilità di tale pretesa reintegratoria.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.”
La sentenza n. 1010 del 2003 è identica nelle massime alla sentenza n. 1009 del 2003 che precede.