3° CAPITOLO : IL DELITTO DI CONCUSSIONE NELL’ATTUALE TESTO DELL’ART. 317 : IN PARTICOLARE NELLA FORMA DELL’INDUZIONE. 5. LA
CONCUSSIONE PER INDUZIONE.
Così
come nel precedente testo , anche dopo la legge 86 / 90 la concussione può
essere commessa tanto mediante costrizione quanto mediante induzione. Per
quanto riguarda il testo del ’30 , la “ ratio “ veniva spiegata dalla Relazione ministeriale nei
seguenti termini :
“ Sono raggruppati in un’unica norma ed assoggettati alla
stessa sanzione , il “ costringere “ e
l’ “ indurre “ alcuno a dare o promettere indebitamente
denaro od altra utilità. Le due ipotesi sono previste dal codice del 1889
in due articoli distinti , punendosi con minore severità l’ “
induzione “. Non è parsa giustificata la pretesa differenza ed ho
mantenuto la equiparazione anche dopo qualche critica ( anzi ve ne furono
parecchie ! ) a cui l’innovazione è andata soggetta. Nel fatto
criminoso l’ “ indurre “ ha una gravità non minore del “
costringere “ .... In ogni caso , la volontà dell’offeso cede
all’uso di mezzi che , intrinsecamente , sono non meno efficaci ed
odiosi d’una costrizione morale. “
[1]
Anche
così - osservano FIANDACA e MUSCO - il legislatore poneva comunque a
fondamento della concussione un’attività di coazione psicologica.
[2]
Non
sempre , però , nell’interpretare il termine
“ induzione “ , si è tenuto conto di questo assunto di
partenza , tanto che il CHIAROTTI
affermava che “ se
gli effetti del comportamento criminoso sulla psiche del soggetto passivo
sono gli stessi , siccome consistenti , in ogni caso ipotizzabile in
concreto , in stato di coazione , sembra superfluo distinguere tra il
costringere e l’indurre : se le conseguenze dell’una e
dell’altra forma di condotta sono le stesse , se , insomma , il soggetto
passivo si avvia a dare od a promettere per paura ed allo scopo di evitare
mali che alla sua mente appaiono altrimenti inevitabili , il suo
comportamento appare coatto. La distinzione appare così una
superfetazione. “ [3]
Tale
impostazione , secondo FIANDACA
e MUSCO , non sarebbe da accogliere perché “ la menzione autonoma della
induzione nella fattispecie in esame è finalizzata a coprire tutti i
comportamenti - i più vari - di sopraffazione del privato non
direttamente riconducibili alla violenza psichica relativa. “ [4]
La
stessa giurisprudenza ha di recente affermato che “ il delitto di
concussione è caratterizzato dalla prevaricazione o dalla coazione in
danno del privato mediante modalità alternative (
costrizione o induzione ) equivalenti , con specifico e consapevole stato
di soggezione della vittima. L’induzione , in particolare , è una
modalità di coazione che si manifesta in forme più blande o più larvate
rispetto alla costrizione. “ [5]
Come
specificato dal LI VECCHI ,
“ nella “ costrizione “
il pubblico ufficiale ( oggi anche l’incaricato di un pubblico servizio ) abusando della sua qualità e delle
sue “ funzioni “ ( oggi
“ potere “ ) , aggredisce direttamente la psiche
dell’individuo prospettandogli due soluzioni .... La volontà del
soggetto passivo , dinanzi a tale alternativa , non è più libera di
autodeterminarsi ma viene determinata .... Quindi la minaccia di un male
immediato , grave , costituisce una vis
capace di coartare la psiche dell’individuo e determinare il
proprio intelletto e la propria volontà a capitolare. Nell’ “
induzione “ , invece , la coazione non si pone come un aut aut .... La
cosa , il danaro o qualsiasi altra utilità .... non si ottengono come
conseguenza diretta ed immediata , come nel caso della
“ costrizione “ , della “ coazione “ , ma attraverso
considerazioni e ragionamenti che inducono la psiche e la volontà della
vittima a cedere per evitare conseguenze spiacevoli sia reali che
supposte. “ [6]
Secondo
il MARINI la differenza tra i
due “ schemi
causali “ sarebbe meramente di intensità di svolgimento :
“ con la costrizione si indica il brutale avvio del destinatario della
condotta a dare od a promettere l’indebito , mentre con l’induzione
........ si indica il progressivo , più o meno rapido svolgersi del
processo che porterà alla fine il destinatario del fatto alla prestazione
od alla promessa dell’indebito ( la cd.
persuasione a dare o
promettere l’indebito ). “ [7]
Il legislatore , secondo l’Autore , avrebbe così voluto
“ coprire “ tutte le possibili ipotesi di svolgimento della
serie causale. “ L’unico elemento necessario
- incidente sulla stessa conformità al modello - è che la serie
stessa sia stata innescata dalla condotta di abuso del pubblico ufficiale ;
costui , in altri termini , non deve essersi limitato ad approfittare
della disponibilità manifestata , re
aut verbis , dal terzo ....... ma deve aver avviato appunto l’ iter
, causale. “ Sotto
questo profilo sarebbe indicativa , prosegue il
MARINI , “
l’avvenuta espunzione , dalla previsione contenuta nel codice Zanardelli
, della concussione mediante profitto dell’errore altrui , nella quale
chiaramente il collegamento eziologico tra condotta del pubblico ufficiale
( causa ) e condotta del terzo destinatario ( effetto ) era assente. “
[8]
In
realtà , v’è da dire che vi sono sempre state incertezze sulla
individuazione della condotta di induzione.
Per
il legislatore del 1930 l’ “ indurre “ andava inteso come
equivalente al “ trarre in
inganno “ [9]
( come detto , nel Codice Zanardelli era espressamente prevista ,
all’art. 170 comma 2° , una ipotesi di concussione mediante
sfruttamento dell’errore altrui , non causato dall’agente [10]
). Tuttavia , tale
interpretazione del termine “ indurre “ generava delle interferenze
con la fattispecie della truffa , aggravata dall’abuso della qualità o
dei poteri.
Fra
l’altro - come ricordato dal PAGLIARO
- già in una seduta della Commissione ministeriale ( nel 1929 ) [11]
si sottolineò come la giurisprudenza intendesse l’ “ induzione
“ anche nel senso di “ attività persuasiva “ , rendendo così sottile
il confine tra la concussione per induzione e la corruzione impropria. [12]
Un riflesso di tali incertezze si coglieva nella Relazione del
Guardasigilli : l’indurre
“ deve per necessità consistere nel trarre taluno in inganno
circa l’obbligo che egli abbia , di dare o promettere , o nel
condizionare la prestazione della propria attività a una indebita
remunerazione. In ogni caso , la volontà dell’offeso cede all’uso di
mezzi , che intrinsecamente sono non meno efficaci e odiosi d’una
costrizione morale. “ [13]
Rileva
il PAGLIARO come , su tale
via , la dottrina e la giurisprudenza abbiano “ oscurato la linearità
della distinzione “ tra concussione e corruzione [14]
e reso più ardua l’individuazione della condotta di induzione , anche
rispetto alla truffa aggravata ex
art. 61 n° 9 c.p.. [15]
Per
risolvere tali incertezze interpretative , durante i lavori preparatori
alla riforma del 1990 [16]
, si propose da un lato la soppressione della concussione mediante
induzione , dall’altro
la creazione della nuova fattispecie
cd. di “ concussione ambientale “ ( v. retro ) , la quale , come
rilevato dall’ ALBAMONTE , “
sarebbe dovuta ricorrere quando la prestazione del privato fosse
conseguente ad una soggezione di carattere generale determinata dalle
condizioni in cui questi venisse
ad instaurare il rapporto con il pubblico ufficiale ( o incaricato
di pubblico servizio ) , e del quale quest’ultimo si
avvantaggiasse. “ [17]
In
realtà , poi , nessuna di tali proposte figura nella legge
n° 86 / 90 e nemmeno è chiarito esplicitamente - come notato dal
GROSSO - se l’induzione in errore da parte del soggetto pubblico
debba “ rilevare come delitto contro la pubblica amministrazione
( eventualmente spostato dalla sua collocazione all’interno della
concussione , e inserito invece a fianco del peculato mediante profitto
dell’errore altrui [18]
) , ovvero come truffa aggravata dalla qualità del soggetto attivo. “
[19]
Permangono
, dunque , tutte le incertezze interpretative relative alla condotta di
“ induzione “.
Secondo
il senso lessicale il termine “ indurre “ significa spingere ad un
certo comportamento , condizionare altri in modo determinante verso una
scelta , sicchè , sottolineano SEGRETO
e DE LUCA , “
l’espressione indurre ..... sta ad individuare non solo la condotta del
soggetto attivo del reato , ma anche il suo effetto , cioè
l’atteggiamento psicologico in cui viene a trovarsi la
vittima. “ [20]
Dunque
, un significato molto ampio , tale da
comprendere ogni comportamento che abbia per risultato di
determinare taluno ad una data condotta [21]
, anche se , come rilevato dal PAGLIARO
, essendo nell’art. 317 l’ “ indurre “ contrapposto al
“ costringere “ , può aversi “
induzione solo quando l’influsso sul processo di formazione
dell’altrui volere non derivi da costrizione : in altri termini ,
solo quando l’agente non prospetti alla vittima un male , il cui
avverarsi dipende dalla sua volontà , male che può essere evitato dalla
vittima , se questa si conforma alla richiesta dell’agente. “
[22]
Non
a caso già il GRISPIGNI proponeva al riguardo
una interpretazione restrittiva , ovvero di induzione “ mediante
inganno “ , reputando sufficiente , ai fini della realizzazione
della fattispecie , il verificarsi nella psiche della vittima , in
conseguenza della condotta abusiva del pubblico ufficiale , di un errore
che la motivasse alla prestazione dell’ indebito.
[23]
In
particolare , ha affermato di recente il PAGLIARO che “
non ogni induzione a compiere qualcosa , ma solo la induzione mediante
inganno viene in rilievo. Infatti , al di fuori della costrizione psichica
relativa , non vi è altro mezzo , se non l’inganno , per piegare
l’altrui volere ad una condotta , che altrimenti non si sarebbe avuta.
Questo
inganno deve avvalersi dell’abuso della qualità o dei poteri. Anzi ,
l’inganno è l’abuso stesso , visto sotto il profilo del suo influsso
sulla psiche altrui. Abuso e induzione , nel fatto concreto , non sono due
condotte differenti : sono la stessa condotta osservata sotto angoli
visuali distinti.
La
induzione può essere compiuta , ad esempio , quando il pubblico ufficiale
, abusando della sua qualità o delle sue funzioni , provochi nel privato
un errore , in base al quale il privato creda di dovere alla pubblica
amministrazione il denaro o l’altra utilità. Può anche essere compiuta
, ingenerando il timore di un pericolo immaginario , il cui verificarsi ,
però , non venga prospettato come dipendente dall’azione dello stesso
pubblico ufficiale o di un soggetto indicato come suo complice ( perché ,
se così fosse , si avrebbe costrizione , e non
induzione ). “ [24]
Tuttavia
, come sostenuto da SEGRETO e DE LUCA , sebbene anche l’inganno sia
persuasione ( fondata sul falso ) , non ne esaurisce le forme , “
tant’è che , a differenza di quanto si riscontra nell’ipotesi di
truffa ( art. 640 c.p. ) il legislatore non richiede per la concussione
l’induzione in errore , ma solo l’induzione , che è una categoria
concettualmente più vasta : la scelta indotta , infatti , non è
detto che debba essere necessariamente errata. “ [25]
“
L’induzione - rilevava già il RICCIO - prescinde dall’errore e dalla
violenza , chi è indotto a dare , non dà perché costretto né perché
crede di dover dare , ma unicamente in quanto si determina in conseguenza
del comportamento del soggetto
attivo ....... L’induzione , in conclusione , non richiede
l’inganno , ma si pone come determinazione della volontà del soggetto
passivo in conseguenza dell’abuso del pubblico ufficiale , consistente
nella richiesta dell’indebito , appoggiata dal suo prestigio e dalla
esplicazione di mezzi persuasivi o di mezzi ingannevoli. “
[26]
In
una sentenza del 1993 si è specificato che “ ai fini della individuazione della condotta di
concussione per “ induzione
“ , con l’espressione “
induce “ , viene descritto non soltanto il comportamento del soggetto
attivo del reato ma anche il suo effetto
, cioè l’atteggiamento psicologico in cui viene a trovarsi la vittima
la cui volontà viene ad essere viziata , senza che necessariamente tale
vizio coincida con l’inganno del concussore. E ciò perché , se è pur
vero che anche l’inganno è persuasione , non si richiede che la
condotta di induzione debba provocare ( come
, invece , avviene relativamente alla truffa ) l’errore nel soggetto
passivo. “ [27]
In
altra sentenza , del 1995 , si afferma invece che
“ nel concetto di induzione previsto dalla norma rientra sia
l’attività di persuasione che quella che comporti un inganno del
soggetto passivo , l’inganno infatti non è necessario , ma non è
neanche in contrasto con la natura e la struttura della concussione sempre
che la induzione si sia essenzialmente svolta attraverso l’abuso della
qualità o della pubblica funzione. “
[28]
Dunque
l’induzione non si limita all’inganno ma comprende qualunque forma non
esplicita mediante la quale il privato può restare vittima del pubblico
ufficiale ( purchè tali condotte siano operate attraverso l’abuso della
qualità o dei poteri del soggetto attivo ). Pertanto , andrebbe
qualificato come “ induzione “ ogni comportamento che eserciti una
pressione e determini il privato ad una certa condotta.
[29]
Passando
ad un’analisi più dettagliata , si ritiene in generale
che la condotta di induzione possa essere compiuta con ogni mezzo
idoneo : inganno , menzogne , esortazione , persuasione ,
consigli , suggestione tacita , frode , artificii , raggiri , falsità , e
anche con la semplice richiesta o con il silenzio o l’omissione.
[30]
In
particolare , in una sentenza del 1967 si legge che
“ l’induzione è costituita da un’attività dialettica del
pubblico ufficiale che , avvalendosi della sua autorità e ricorrendo ad
argomentazioni di indole varia , fondate su elementi non privi di
obiettiva veridicità , riesce a convincere il soggetto passivo del reato
a dare o a promettere danaro o altra utilità non dovute. La condotta
incriminata non è vincolata a forme predeterminate e tassative ,
dovendosi adattare ai proteiformi aspetti della vita quotidiana. E’
sufficiente che sia in concreto idonea ad influenzare l’intelletto e la
volontà della vittima convincendola della opportunità ( per evitare il
peggio ) di aderire alla richiesta assumendo l’impegno di dare immediata
o differita esecuzione all’ingiusta pretesa. “
[31]
In
altra sentenza , del 10 / 3 /
1982 , si affermava che “
la concussione per induzione va ravvisata in una qualsiasi opera di
persuasione , in quel che il pubblico ufficiale , asserisca o prospetti e
con il suo comportamento dà ad intendere , in ordine alle diverse
possibilità di determinarsi che trovano la loro efficienza causale , ai
fini della creazione dello stato di timore , nella qualità rivestita dal
pubblico ufficiale , e nelle funzioni svolte da costui ; per cui non
basta la semplice richiesta del compenso , ma occorre che questa sia
accompagnata da un’ulteriore attività idonea e diretta ad esercitare
una pressione psichica sul soggetto passivo. Sussiste perciò ,
l’induzione nella concussione nel caso in cui
un agente della polizia stradale profittando dello stato di
soggezione e di apprensione di un conducente di un autocarro , fermato per
essere controllato , fa richiesta esplicita di un’offerta in occasione
della befana. “ [32]
Numerosi
Autori ( tra i quali il
CONTENTO , il MARINI , il PANNAIN , il SANTORO , l’ INFANTINI , il LI
VECCHI , il PALOMBI ), hanno invece sostenuto la incompatibilità tra
fatto di concussione ed errore in cui sia incorso il soggetto passivo ;
errore sulla natura di indebito della dazione o della promessa.
[33]
Secondo
tali Autori , se la
concussione per induzione consistesse in un inganno effettuato attraverso
un abuso della qualità o delle funzioni di pubblico ufficiale , non
rimarrebbe spazio per la truffa aggravata ex
art. 61 n° 9. Essi hanno considerato come unica via di uscita quella di
intendere l’induzione non come inganno , ma come una forma più blanda
di costrizione : così che tutte le forme di inganno ottenute
abusando dei poteri di pubblico ufficiale non sarebbero concussione , ma
truffa aggravata.
Circa
l’incompatibilità tra errore sulla natura di indebito del promesso o
dato e la figura di concussione , ha rilevato di recente il
PAGLIARO come , in realtà , l’induzione non vada considerata
singolarmente , ma come un tutt’uno rispetto all’abuso della qualità
o dei poteri , dal quale deve trarre origine e con il quale deve fondarsi
in unità. “ La verità è
che abuso della qualità o
delle funzioni , da un lato , e ...... induzione , dall’altro ,
non sono ,
nel fatto concreto di concussione , condotte distinte. Se ......
l’induzione si svolge nella modalità specifica dell’abuso delle
qualità o delle funzioni , vi è concussione. Se , invece , ......
l’induzione si fonda su altri artifici o raggiri , e l’abuso dei
poteri si pone come momento ulteriore destinato a rafforzare l’efficacia
della condotta , vi è ...... truffa aggravata
ex art. 61 n° 9. “
[34]
In
particolare - rilevano SEGRETO
e DE LUCA - “ se gli
artifizi ed i raggiri sono di per sé soli idonei ad ingannare la
vittima , il contestuale abuso dei poteri del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di un pubblico servizio diviene allora solo un fatto
accessorio rispetto al fatto principale di reato ; non costituisce
una modalità essenziale della condotta , ma un fatto meramente
occasionale. “ [35]
Ricordava il RICCIO come nella concussione sia l’abuso della qualità o
dei poteri a determinare la persuasione ; mentre nella truffa siano
il raggiro o l’artificio a creare l’errore. [36]
Dunque
- sottolinea il PAGLIARO -
“ la condotta deve consistere in un abuso della qualità o delle
funzioni : così , non ogni artificio o raggiro , ma solo quello che
trae la sua forza da tale abuso , può integrare il delitto di
concussione. Se l’artificio o raggiro è di per sé idoneo a ingannare e
viene soltanto rafforzato dall’abuso della qualità o delle funzioni ,
si versa in tema di truffa aggravata. “
[37]
Secondo
il LI VECCHI
“ i due delitti non possono concorrere tra di loro non tanto
perché ci si trovi davanti ad un reato complesso , ma perché , ai sensi
dell’art. 15 c.p. , la concussione costituisce un titolo delittuoso
specifico. Mentre nella concussione l’ “ induzione “ del soggetto
passivo e cioè la persuasione a “
dare “ o a “ promettere
“ viene determinata esclusivamente dall’abuso dei poteri o della
qualità , di cui l’artificio od il raggiro costituiscono un abuso di
detta qualità o potere , invece nella truffa , l’ “ induzione in
errore “ è frutto esclusivo dell’artificio o del raggiro ; cioè
non viene fatto riferimento alcuno alla persona tant’è che può essere
commessa da “
chiunque “ , anche dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un
pubblico servizio , purchè costoro non abusino della loro qualità o del
loro ufficio ma agiscano all’infuori di detta qualità. “
[38]
In
una sentenza del 1991 si è affermato che
“ il reato di concussione per induzione e quello di truffa
aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale si distinguono tra loro per
le modalità dell’azione messa in opera dall’agente : deve
ravvisarsi concussione quando l’abuso della qualità assuma preminente
importanza prevaricatrice , che costringe il soggetto passivo
all’ingiusta prestazione che egli sa non dovuta ; deve ravvisarsi ,
invece , la truffa aggravata quando la qualità di pubblico ufficiale
concorre in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto
passivo , che viene convinto con artifici o raggiri ad una prestazione che
egli crede dovuta. “ [39]
Con
riguardo alla distinzione tra concussione e truffa aggravata il
MARINI evidenziava “
la contrapposizione tra la mera eventualità , nei confronti della
concussione , della lesione patrimoniale , rispetto alla “ essenzialità
“ della lesione stessa nella truffa e nelle fattispecie
“ patrimoniali “ non caratterizzate da necessarie modalità di
violenza. Contrapposizione che ha un preciso fondamento : mentre
nella concussione l’oggettività giuridica specifica ha come momento
preminente la lesione di interessi riferiti in prima persona alla Pubblica
Amministrazione , la truffa è caratterizzata da un’aggressione al
patrimonio realizzata mediante un indotto vizio di conoscenza. “
[40]
Secondo
FIANDACA e MUSCO , però , nessuno dei suddetti indirizzi
interpretativi merita di essere accolto “ essendo ....... inficiati da
un’ottica aprioristica che impedisce di cogliere il reale nucleo del
reato. “ [41]
Se infatti nulla esclude che
l’atteggiamento psicologico del privato possa essere determinato da un
comportamento fraudolento ed ingannatorio , “
ciò che veramente rileva ai fini della induzione è la
consapevolezza del privato di dare o di promettere l’indebito : se
così non fosse , avremmo all’interno della stessa fattispecie condotte
incomprensibilmente eterogenee e pur tuttavia sottoposte allo stesso
trattamento. Se ciò è vero , allora si ha induzione quando il soggetto
privato viene posto in uno stato di soggezione psicologica , comunque creata , che lo determina a dare
o a promettere per evitare un male. “
[42]
Anche
per il LI VECCHI , “ il
criterio differenziale tra la concussione e la truffa è dato ravvisarlo ,
per la prima , nella scienza e coscienza del privato di dare o promettere
cosa “ non dovuta “ e ,
per la seconda , nella consapevolezza , frutto però di errore , di dare “ cosa dovuta “. “
[43]
Il
PAGLIARO critica tale opinione , assai diffusa in
dottrina [44]
, secondo la quale tanto nella concussione per costrizione , quanto nella
concussione per induzione , il privato dovrebbe essere consapevole di dare
o promettere l’indebito ( si ricordi che la tesi criticata poggia
talvolta sull’assioma , abbastanza diffuso in dottrina e giurisprudenza
, che in ogni caso di concussione occorrerebbe il
metus
publicae potestatis
). “ Già abbiamo avuto
modo di osservare come tale requisito non valga , in modo rigido , neppure
a proposito della concussione per costrizione. Tanto meno , vale nella
concussione per induzione , dove , anzi , di regola la vittima è indotta
nell’errore di credere dovuto alla pubblica amministrazione il denaro o
altra utilità. “ [45]
Taluni Autori ( ANTOLISEI , MAGGIORE , RICCIO )
hanno sostenuto la configurabilità dell’induzione con atti
omissivi : “ anche la semplice inerzia
- osservava il PANNAIN
- il silenzio , un
comportamento apparentemente intransigente od ostruzionistico possono
influire sull’animo , sulla coscienza e sulla volontà di un soggetto ,
determinandolo a dare o promettere l’indebito. “ [46]
Così , ad opinione dell’ ANTOLISEI , “ non vi è alcun motivo
per non ravvisare tale reato
nel fatto del pubblico ufficiale ( o dell’incaricato di un pubblico
servizio ) che , con un comportamento volutamente
ostruzionistico , spinga il privato a dargli una somma per ottenere
un atto a cui questi ha diritto (
per es. , un passaporto o una licenza
). “ [47]
Il
comportamento ostruzionistico tuttavia , per il PAGLIARO ,
può venire in considerazione “ solo se è diretto a generare
inganno e non costrizione della vittima ( come , invece , è la
regola ). “ Mentre
il requisito della idoneità
ad ingannare mancherebbe
dove la condotta del pubblico ufficiale si rivelasse priva , “ ad
una considerazione ex
ante , di ogni possibilità di produrre l’errore della
vittima. “ [48]
Ricordava
il LEVI
come , nel caso di esortazione
e consiglio che assumano la forma di una minaccia
“ velata “ , si abbia costrizione e non induzione.
[49]
Secondo
il RUBINI , ancora , si
poteva avere induzione solo nel caso di coazione non esplicita [50] :
una tesi contrastata , però , dal MANZINI , che riteneva la concussione
fraudolenta
“ non meno esplicita
di quella violenta. “ [51]
Infine
, rilevava il CHIAROTTI come , considerata l’ambivalenza di alcune forme
di condotta , la costrizione e l’induzione andassero identificate nella
loro espressione di sintesi della condotta del soggetto attivo e di
modificazione della psiche del soggetto passivo. L’ Autore , dunque ,
individuava la
“ costrizione “
ogni qual volta “ il soggetto passivo dia o prometta per coazione ,
sapendo di dare il non dovuto “ ; e la “ induzione “ quando
“ egli dia o prometta erroneamente ( per errore determinato dal
soggetto attivo ) opinando , cioè di dare il dovuto. “
[52]
[1] Relazione min. , cit. p. 129. [2] FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 153. [3] F.CHIAROTTI , Concussione , cit. p. 704. [4] FIANDACA-MUSCO , op. ult. cit. , passim. [5] Sent. 18-5-93 Corte di Appello di Milano , in Giur. Di Merito 1994 , p. 695. [6] LI VECCHI R. “ Vecchi e nuovi problemi ermeneutici in tema di concussione “ , cit. , p. 709. [7] MARINI G. “ Concussione “ , in Enc. Giur. ,cit. , pag. 8. [8] MARINI G. , passim. [9] V. la Relazione Appiani , in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale , vol. IV , parte I , Roma , 1929 , n° 264. [10] Cfr. 2° capitolo , pag. 115 ss.. [11] Verbali delle sedute della Commissione ministeriale , in Lavori preparatori , cit., vol. IV , parte III , Roma , 1929 , pag. 103. [12] A.PAGLIARO “ Per una modifica delle norme in tema di corruzione e concussione “ , Relazione introduttiva al Convegno su “ Revisione e riformulazione delle norme in tema di corruzione e concussione “( Bari , 21-22 aprile 1995), in Riv.Trim. di Dir.Pen. dell’Ec. 1995 , pag. 56. [13] Relazione del Guardasigilli , in Lavori preparatori , cit. , vol. V , parte II , p. 129. [14] Per le interferenze tra le fattispecie di corruzione e di concussione , v. 2° capitolo , pag. 118 ss.. [15] A.PAGLIARO , op. ult. cit. , passim. [16] Sull’argomento , v. 2° capitolo , pag. 132 ss.. [17] A.ALBAMONTE “ Modifiche ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ( Legge 26 aprile 1990 , n° 86 ) “ , cit. , pag. 770. [18] V. 2° capitolo , pag. 150 ss.. [19] C.F. GROSSO “ Riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione : brevi annotazioni a margine del testo approvato dalla Camera dei deputati “ , in Riv.It. di Dir. e Proc.Pen. , 1990 , pag. 701. [20] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 220. [21] F.ANTOLISEI , op.cit. , p. 694. [22] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 119. [23] F.GRISPIGNI , I delitti , cit. p. 148. Cfr. A.PAGLIARO , op. cit. , p.119. [24] A.PAGLIARO , op.cit. , passim. [25] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 221-222. [26] S.RICCIO , op.cit. , p. 1073. [27] Sent. 8 / 1 / 94 ( CC. 22 / 10 / 93 ) RV. 197715. [28] Sent. 16 / 3 / 95 ( UD. 30 / 1 / 95 ) RV. 201357. [29] ANTOLISEI , Manuale , cit. pag. 780. MANZINI , Trattato , cit. , pag. 204. PALOMBI , Il delitto , cit., pag. 171 ss. [30] MANZINI op.cit. , p. 189. MAGGIORE op.cit. , p. 148. ANTOLISEI op.cit. , p. 694. PANNAIN op,cit. , p. 105. [31] Cass. 16.5.1967 , TROIANI , Giust. Pen. 1967 , II , p. 1369. Cfr. 13.1.1968 , REGA , Giust. Pen. 1968 , II , p. 1085. [32] Trib. Santa Maria Capua Vetere 10/3/1982 Corte Appello di Napoli [33] G.CONTENTO , “ La concussione “ , cit., p. 91. MARINI “ Questioni in tema di distinzione fra concussione e truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n° 9 C.P. “ , cit. , p. 296. R.PANNAIN “ I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione “ , Napoli 1966 , p. 105. SANTORO “ Sulla concussione di bancari pubblici ufficiali “ , in Banca , borsa e titoli di credito , cit. , p. 161. INFANTINI , op.cit. , p. 60. R.LI VECCHI op.cit. , p.118.E.PALOMBI op.cit. , p. 171. [34] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 122. [35] SEGRETO-DE LUCA , op.cit. , p. 222. [36] S.RICCIO , op.cit. , p. , 1074. [37] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 123-124. [38] LI VECCHI R. , op.cit. , 712. [39] Cass. Pen. , Sez. VI , 26 marzo 1991 , in CASS. PEN. dicembre 1992. [40] G.MARINI , voce Concussione , in Enc. Giur. , cit. , pag. 9. [41] FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 153. [42] FIANDACA-MUSCO , op. cit. , passim. [43] R. LI VECCHI , op.cit. , 712. [44] Cfr. R.PANNAIN , op.cit. , p. 107. F.MARINI “ Questioni in tema di distinzione tra concussione e truffa aggravata ai sensi dell’art. 61 n° 6 C.P. “ , cit. , p. 294 ss.. PALOMBI “ Il delitto di concussione “ cit. ,p. 171 ss.. FIANDACA-MUSCO , op.cit. , p. 153. AMATO “ Sulla distinzione tra concussione e corruzione “ , cit. , p. 455. F. ANTOLISEI , op. cit. , p. 694. PIETRONI “ Riflessioni sulla concussione implicita “ , in Giur. Merito , 1981 , II , p. 1021. [45] A.PAGLIARO , op. cit. , p. 120. [46] R.PANNAIN , op.cit., p. 105. Cfr. F.ANTOLISEI , op.cit., p. 641. MAGGIORE , op.cit. II , p. 148. S. RICCIO op.cit., p. 91. [47] F.ANTOLISEI , op. cit. , p. 641. [48] A.PAGLIARO , op.cit. , p. 123. [49] LEVI , op.cit. , p. 346. [50] RUBINI “ Truffa e concussione “ , Corti Brescia e Venezia , 1952 , p. 484. [51] MANZINI , op.cit. , p. 197 nt 2. [52] F.CHIAROTTI , voce Concussione , cit. , p. 704-705. |
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