*** Il collegato “ordinamentale” alla finanziaria 2003, approvato definitivamente e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attraverso la modifica alle norme in materia di documentazione amministrative, risolve un problema di interpretazione dell'art. 75, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999***.
Nella normativa degli appalti pubblici di lavori, anche il giudice amministrativo non ha avuto un’univoca interpretazione (cfr in calce Tar per la Campania, Sezione prima di Napoli, sentenza numero 7380 del 21 novembre 2002 e Il Tar per le Marche, sentenza numero 950 del 27 luglio 2002 )
La norma posta in discussione (e ora risolta) prevedeva infatti che i partecipanti al procedimento pubblico dovessero dimostrare (requisiti generali) l’inesistenza delle sottoriportate cause di esclusione:
mediante la produzione (in originale) di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni.
Sorge spontanea un’osservazione: nulla osta, per quanto riguarda il primo e il secondo classificato, che comunque la stazione appaltante possa andare a verifica di quanto autodichiarato (sempre se richiesto nel bando di gara quale lex specialis del procedimento): possibile rischio della cauzione provvisoria per mancata capacità giuridica a sottoscrivere il contratto con la pa. *** Legge ….. gennaio 2003, n. …….. in attesa di pubblicazione Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (G.U. n. xxx del xx gennaio 2003) Capo II - NORME DI SEMPLIFICAZIONE Art. 15. (Modifiche al testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente: «Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa»; b) dopo l’articolo 77 è inserito il seguente: «Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78».
Decreto Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (…) Capo II - Documentazione amministrativa Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni art 18 Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. 2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. 3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
Capo II - Documentazione amministrativa Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni art 19 Modalità alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. (…)
Capo VII - Disposizioni finali
art.77 Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n.15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L) 2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Capo VII - Disposizioni finali art.78 Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore : a) tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; b) l'articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R.26 ottobre 1972 n.642 in materia di imposta di bollo; c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241; d ) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344; f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico; g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
*** D.p.r 554/99: (…) Art. 75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara; g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l’inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).
3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell’Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.
Ricordiamo due discordanti sentenze pubblicate nel 2002:
Legittima la copia conforme (ex legge n. 15/1968) del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti: si all’autocertificabilità del contenuto
L’art. 75 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 NON è disposizione speciale rispetto a quella dell’art. 18 del DPR 445/2000
Il Tar per la Campania, Sezione prima di Napoli, con la sentenza numero 7380 del 21 novembre 2002, sancisce un importante principio in tema di semplificazione nella produzione della documentazione richiesta da un bando di gara per l’affidamento di un appalto pubblico di lavori
Nella fattispecie emarginata si tratta di un ricorso avverso l’aggiudicazione di un appalto di lavori in favore di una ditta il cui certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, richiesti dalla lex specialis, avrebbero dovuto essere presentati in originale mentre sono stati presentati in copia conforme
L’adito giudice amministrativo non ammette la doglianza considerato che “che il testo unico sulla documentazione esprime princìpi semplificativi di portata generale che interessano tutta la normazione primaria e secondaria” e che “tali princìpi non solo sono di generalissima portata ma risultano pienamente applicabili alla normativa sugli appalti, ispirata anch’essa alla semplificazione”
Viene infatti sottolineato che “ A contraddire l’assunto del ricorrente, basta il richiamo alla regola, enunciata nel DPR 28 dicembre 2000 n. 445, secondo cui “ I duplicati, le copie.. sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico” (art. 20), nonché l’art. 18 dello stesso DPR ove afferma “Le copie autentiche….possono essere validamente prodotte in luogo degli originali”.
Di contro:
Per appalti pubblici di lavori, non è legittima la dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale o di carichi pendenti
La specialità della legge Merloni prevale sulla semplificazione ammessa in altri settori dell’attività amministrativa (prevale art 75 D.p.r 554/99 sull’articolo
Il Tar per le Marche, con la sentenza numero 950 del 27 luglio 2002, si occupa di un ricorso avverso un provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla gara avente per oggetto l’affidamento dei lavori di restauro, dovuto al fatto che l’Impresa avesse prodotto in luogo dei certificati del casellario giudiziale di cui al punto 7 del disciplinare di gara, le relative dichiarazioni sostitutive.
Il ricorso non viene accolto in quanto, afferma il giudice adito - “ Nella materia degli appalti di lavori pubblici, disciplinati dalla legge quadro 11 febbraio 1994 n.109, il suo regolamento d’attuazione (D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554), all’art.75, co.2 (nel testo novellato dall’art.2 del D.P.R. n.412 del 2000) ha introdotto una disposizione (“i concorrenti … dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o di carichi pendenti ...”) avente il carattere della specialità (prevalente sull’art.46), per la quale doveva essere richiesto il certificato di carichi pendenti e non una dichiarazione sostitutiva, ammessa in altri settori dell’attività amministrativa.”
Questo in virtù del fatto che “ L’invocato dalla ricorrente art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, entrato in vigore il 7 marzo 2000, per il quale è ammessa la dichiarazione sostitutiva del carichi pendenti, va correlato al successivo art.47 per il quale sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge.”
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