*** 1. Il diritto di informazione dei lavoratori nei D.P.R. 547/1955 e 303/1956. Il diritto di informazione dei lavoratori, in materia antinfortunistica, nel corso degli anni, è stato sottoposto a continui mutamenti. In origine era regolato dall’art. 4, lett. b), del D.P.R. 19 marzo 1955 n. 547, il quale stabilisce che i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi. Tale obbligo è stato, successivamente, ribadito nell’art. 4, lett. b), del D.P.R. 303/1956[1]. L’obbligo di informazione impone all’imprenditore, non di spiegare di volta in volta al lavoratore il modo di comportarsi in qualsiasi operazione elementare propria della sua attività e del suo livello professionale, ma di informarlo in via preliminare, e una volta per sempre sui rischi specifici, propri e particolari da affrontare nell’attività ad esso affidata. Infatti, l’informazione fornita al lavoratore non deve riguardare ogni rischio generico, dal momento che a chiunque può capitare indipendentemente dall’uso dei macchinari predisposti, ma (deve riguardare) rischi specifici, indicando le possibili conseguenze dannose che si verifichino durante l’attività lavorativa di sua competenza, realizzata, per l’appunto, con l’uso di quei macchinari[2].
2. L’informazione dei lavoratori prima del D. Lgs. 626/1994. Inoltre, il diritto di informazione, disciplinato, come si è già detto, dagli artt. 4, lett. b) del D.P.R. 547/1955 e 4, lett. b), del D.P.R. 303/1956, è stato riaffermato, non solo dalla legislazione interna, ma anche da alcune Convenzioni dell’OIL e dalla direttiva comunitaria n. 391 del 1989. Per quanto riguarda la legislazione interna, vanno ricordati, ad esempio, l’art. 7 del D.P.R. 962/1982, il quale afferma che “il datore di lavoro deve informare del pericolo che il cloruro di vinile monomero presenta per la salute e delle precauzioni da prendere per la manipolazione dello stesso i lavoratori all’atto della loro assunzione ed in ogni caso prima che essi siano adibiti alle lavorazioni e successivamente con periodicità almeno annuale”[3], gli artt. 3, 2° comma, 5 e 11, 3 comma, del D.P.R. 175/1988, i quali stabiliscono, rispettivamente, che “il fabbricante è tenuto a dimostrare, ad ogni richiesta dell’autorità competente, di avere provveduto all’individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza e all’informazione, all’addestramento e all’equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del dipendente e di coloro che accedono all’azienda per motivi di lavoro” [4], che “nella dichiarazione il fabbricante deve precisare che si è provveduto, indicando le modalità: …c) all’informazione, all’addestramento e all’attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che lavorano in situ”[5] e che “… l’informazione … deve contenere almeno le seguenti notizie: a) il tipo di processo produttivo, b) le sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza, c) i rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l’ambiente, d) le conclusioni sul rapporto di sicurezza e le misure integrative, e) le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente”[6]; infine, gli artt. 12 e 26 del D. Lgs. 277/1991[7], i quali prevedono, rispettivamente, che “… il datore di lavoro fornisce ai lavoratori prima che essi vengano adibiti a dette attività, …, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione al piombo, compresi i rischi per il nascituro ed il neonato; b) le norme igieniche da adottare per evitare l’introduzione di piombo, ivi compresa la necessità di non assumere cibi o bevande e di non fumare sul luogo di lavoro; c) le precauzioni particolari per ridurre al minimo l’esposizione al piombo. L’informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo nell’esposizione. …Il datore di lavoro fornisce altresì informazioni, per iscritto e con periodicità annuale, qualora dalla valutazione dei rischi risultino: a) l’esposizione superiore a 40 microgrammi di piombo/per metro cubo di aria …, b) livelli di piombemia uguali o superiori a 35 microgrammi di piombo/per 100 millilitri di sangue, effettivamente corredabili all’esposizione …”[8] e che “…il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, …, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dei materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione; d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l’esposizione. L’informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell’esposizione. Nelle attività che comportano particolari condizioni di esposizione … l’informazione è ripetuta con periodicità annuale …”[9]. Invece, per quel che concerne le Convenzioni dell’OIL, importante è la Convenzione n. 148 del 1977[10], la quale nell’art. 7, 2° comma, precisa che i lavoratori o i loro rappresentanti hanno diritto di ottenere informazioni e istruzioni sui rischi professionali causati dall’inquinamento dell’aria, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro. Infine, la direttiva CEE n. 391 del 1989 ribadisce all’art. 10, che i datori di lavoro devono adottare tutte le misure appropriate affinché i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa e/o nello stabilimento ricevano tutte le informazioni necessarie riguardanti i rischi per la sicurezza e la salute ed anche le attività di protezione e di prevenzione riguardanti sia l’impresa e/o lo stabilimento, sia ciascun tipo di posto di lavoro. Nel quadro così prospettato, emerge una novità che non deve essere assolutamente sottovalutata: nella Convenzione n. 148 del 1977 e nella direttiva CEE n. 391/1989, i destinatari dell’obbligo di essere informati, circa i rischi per la sicurezza e la salute e circa le misure occorrenti per ridurre o sopprimere questi rischi, non sono solo i lavoratori, ma anche i loro rappresentanti. Ciò costituisce una novità, in quanto nei D.P.R. 547/1955 e 303/1956, esaminati nei paragrafi precedenti, considerano il lavoratore, l’unico soggetto destinatario di tale obbligo. 3. L’informazione nel D. Lgs. 626/1994: i beneficiari e... Il D. Lgs. 626/1994 ha attribuito un ruolo di primaria importanza alla informazione non solo dei lavoratori, ma anche dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Infatti, l’art. 21 del D. Lgs. 626/1994 è interamente dedicato all’ “informazione dei lavoratori”, la quale (informazione) ha come scopo basilare quello di “mettere a conoscenza del lavoratore tutte le notizie e gli elementi tecnici per la salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” [11]. Il destinatario dell’informazione è ogni lavoratore[12], ma poi precisa che è imposto tale obbligo anche a favore dei lavoratori a domicilio[13]. Tali lavoratori devono essere informati sui rischi per la sicurezza; sulle misure e sulle attività di prevenzione e protezione adottate; sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, alle normative di sicurezze e alle disposizioni aziendali in materia. Non sono ammessi a ricevere le informazioni previste dall’art. 21, 1° comma, lett. e), f) e g) del D. Lgs. 626/1994, in quanto questi dati interessano soltanto i lavoratori interni all’impresa[14]. Analogo diritto di informazione è riconosciuto ai lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, nonostante nella fattispecie non sia presente una struttura imprenditoriale, come quella richiesta alle lett. a) e b) dell’art. 21, 1° comma, del D. Lgs. 626/1994.
3.1. … i soggetti “promotori”. Individuati i destinatari dell’obbligo di informazione, occorre soffermarsi sui soggetti che devono impartire le informazioni. L’art. 21 del D. Lgs. 626/1994 individua il datore di lavoro, come il principale degli obbligati a curare l’informazione dei dipendenti. La nozione di datore di lavoro è disciplinata dall’art. 2, 1° comma, lett. b), del D. Lgs. 626/1994, il quale lo definisce come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. L’art. 1, comma 4bis, del D. Lgs. 626/1994, affianca al datore di lavoro, anche i dirigenti e i preposti. Per quanto riguarda la nozione di dirigente, nel nostro ordinamento, manca una definizione legislativa precisa, ma i connotati tipici di questa figura sono ricavabili dai CCNL[15] e dalla giurisprudenza giuslavoristica[16], dai quali si evince che la figura del dirigente spetta al prestatore d’opera il quale sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i connessi poteri di iniziativa e di discrezionalità, gli consentono, sia pure nell’osservanza delle direttive di carattere generale e delle esigenze collegate alla struttura e alla funzionalità dell’azienda, di imprimere un indirizzo ed un orientamento a tutta l’attività di essa e a quella dei rami o dei settori in cui si articola, con l’apporto di un autonomo contributo all’organizzazione amministrativa e tecnica dell’azienda stessa, consegue che non è sufficiente la predisposizione ad un nucleo organizzativo, anche se formato da più uffici o reparti con compiti circoscritti al medesimo, dovendo, anche in tal caso, l’attività del dirigente essere caratterizzata, secondo un criterio essenzialmente qualitativo, dalla sua idoneità ad influenzare l’andamento dell’intera azienda o di una sua ramificazione autonoma. In tema infortuni sul lavoro, sono, tra gli altri destinatari delle norme di prevenzione e responsabili del dovere di informazione ai lavoratori, i dirigenti tecnici, ossia coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi e, quindi, sono gli institori, gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi-ufficio, capi-reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale. Infine, per ciò che concerne la definizione di preposto, essa è desumibile dagli artt. 4 del D.P.R. 547/1955 e 4 del D.P.R. 303/1956, i quali entrambi lo definiscono come colui “che sovrintende a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati”.
* ROCCHINA STAIANO, avvocato, dottoranda di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Salerno, nonché Responsabile dello Sportello Mobbing della Cisl di Salerno.
E’ cultore della materia alle cattedre di - Diritto del lavoro (A-L); - Diritto del lavoro (M-Z); - Diritto della previdenza Sociale; - Diritto della Sicurezza Sociale; - Diritto Sindacale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Salerno.
E’ stata docente in molti Corsi di Formazione, promossi, ad esempio: dalla Regione Basilicata, dalla Regione Campania, dallo IALCISL; dalla SDOA; dalla Filca CISL Regionale; dalle Camere di Commercio di Latina e di Formia; Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici con sede distaccata a Siano; ecc…
Cura l’Osservatorio Mobbing, sul portale giuridico www.diritto.it, diretto dal Dott. Brrugaletta.
Ha, inoltre, pubblicato numerose monografie ed opere collettali, come ad esempio, tra le più recenti: - 50 anni di CISL Salernitana, Salerno, 2000; - Un’analisi comparata dei sistemi previdenziali complementari in Europa, a cura di G. Ferraro, “La previdenza complementare nella riforma del Welfare”, Editore Giuffrè, 2000; - I piani di sicurezza, a cura di AA.VV., “Le novità sui lavori pubblici: il regolamento delegato, il sistema di qualificazione, l’Autorità per la vigilanza”, Centro Studi di Cava, Salerno, 2001; - FILCA Basilicata, Calabria e Campania, a cura di AA.VV., “Storia sociale italiana: la vicenda della Filca-Cisl. Alle origini della FILCA-Cisl nel Centro-Sud (1948-1959)”, Roma, 2003; - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in edilizia, a cura di (P. De Filippis), L’edilizia in Campania, Centro Studi di Cava, Salerno, 2003; - Prospettive legislative sul fenomeno mobbing in Italia, a cura di (Botta, Longobardo, Staiano e Zingaropoli), Mobbing, stress e diritti violati, ESI, Napoli, 2003.
E’, altresì, autore di numerosi articoli, tra i più recenti: - Le due giurisdizioni nel Pubblico Impiego: giudice amministrativo e giudice ordinario, in Foro Napoletano, 1999, n.4; - Tra le cause di sospensione del rapporto di lavoro: l’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, in Foro Napoletano, 2000, n.1; - Il mobbing un fenomeno emergente nel rapporto di lavoro, in Segni Sogni & Geometrie, 2002, n.4, inserto speciale; - I centri per l’impiego, in Concertando, 2002, n.28; - Cos’è il mobbing, in Concertando, 2002, n.30; -Stress e mobbing sui luoghi di lavoro, in Concertando, 2002, n.32; - Le iniziative legislative in Italia sul mobbing, in Concertando, 2002, n.34; - L’infarto e il mobbing, in Concertando, 2003, n.36; - Quanto costa il mobbing all’azienda, in Concertando, 2003, n.36; - Procedura d’urgenza e fermo amministrativo: ammissibilità, in diritto.it/articoli/tributario/dir_trib.html (29/05/2003); - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in Italia, in diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (05/06/2003); - L’evoluzione della previdenza complementare in Italia, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (03/07/2003); - Accordi sindacali e RSU nel P.I., in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (24/07/2003); - Gli interventi promossi dall’Unione Europea sul mobbing, in www.diritto.it/articoli/lavoro/lavoro.html (14/10/2003); - Mini rassegna giurisprudenziale sul patto di prova nel pubblico impiego “privatizzato”, in www.diritto.it/amministrativo/dir_amn.html(30/10/2003).
Infine, ha, dal 1° dicembre 2002, un contratto di collaborazione con la rivista online miaeconomia.com s.r.l., diretta dal Prof. Alan Friedman, occupandosi del settore Assicurazioni, rispondendo alla posta dell’esperto. Infatti, i quesiti sono pubblicati sul sito www.miaeconomia.it, settore Assicurazioni, posta dell’esperto e sul sito www.deutsche-bank.it, settore previdenza-assicurazioni, posta dell’esperto.
Note: [1] L’art. 4, del D.P.R. 303/1956 stabilisce che “i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti … devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, … b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti…”. [2] Cfr. Cass. Pen., 24 marzo 1981, in Riv. Pen., 1982, p. 310. [3] Art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 962 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero”. [4] Art. 3, 2° comma, del D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali”. [5] Art. 6, 2° comma, lett. c), del D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali”. [6] Art. 11, 3° comma, del D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali”. [7] Sul D. Lgs. 277/1991 interessanti sono le osservazioni di R. Guariniello, Tre anni di applicazione del D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 sui rischi lavorativi da piombo, amianto, rumore, in Foro It., 1991, II, p. 548 ss. [8] Art. 12 del D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212”. [9] Art. 26 del D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 “Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212”. [10] Convenzione n. 148 del 1977 “per la protezione dell’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumori e vibrazioni)” è pubblicata in www.ilo.org. Sul ruolo delle fonti internazionali del lavoro, v.: Bertocco, La sicurezza del lavoratore nelle fonti internazionali del lavoro, Padova, Cedam, 1995. [11] Cfr. O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 176. [12] L’art. 2, lett. a) del D. Lgs. 626/1994 considera lavoratore “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale”. Sul ruolo del lavoratore nell’ambito della sicurezza v.: M. Lai, La sicurezza del lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Giappichelli, Torino, 2002, p. 185 ss [13] Art. 21, 2° comma, del D. Lgs. 626/1994. [14] L. Galantino, Il contenuto dell’obbligo di sicurezza, in L. Galantino (a cura di), La sicurezza del lavoro, Giuffrè, Milano, 1995, p. 35 e O. Di Monte, L’informazione e la formazione dei lavoratori, in M. Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro, Cacucci Editore, Bari, 1999, p. 181-182. [15] Mi riferisco ai CCNL per i dirigenti di aziende industriali e per i dirigenti commercio. [16] V.: Cass. Civ., sez. lav., 14 febbraio 1987 n. 1652, in Giust. Civ. Mass., 1987; Cass. Civ., sez. lav., 17 febbraio 1988 n. 1698, in Giust. Civ. Mass., 1988; Cass. Civ., sez. lav., 28 gennaio 1989 n. 537, in Giust. Civ. Mass., 1989; Cass. Civ., sez. lav., 20 agosto 1991 n. 8975, in Giust. Civ. Mass., 1991 e Cass. Civ., sez. lav., 6 aprile 1992 n. 4185, in Or. Guir. Lav., 1991, I, p. 290. |
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