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SENTENZA DELLA CORTE
12 maggio 1998 (1)
«Articoli 8 A, 48 e 51 del Trattato CE
Nozione di lavoratore Articolo
4 del regolamento (CEE) n. 1408/71 Indennità di
educazione Nozione di prestazione
familiare Articolo 7, n. 2, del regolamento
(CEE), n. 1612/68 Nozione di vantaggio
sociale Requisito del possesso di una carta
o di un titolo di soggiorno»
Nel procedimento C-85/96,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177
del Trattato CEE, dal Bayerisches Landessozialgericht
(Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
María Martínez Sala
e
Freistaat Bayern,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1,
2, 3, n. 1, e 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE)
del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità,
nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento
(CEE) del Consiglio, 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230,
pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1),
nonché dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE)
del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla
libera circolazione dei lavoratori all'interno della
Comunità (GU L 257, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias,
presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet,
presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G.
Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward
(relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola,
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale,
viste le osservazioni scritte presentate
per la signora
Martínez Sala, dal signor Antonio Pérez Garrido, «Leiter der
Rechtsstelle» presso l'ambasciata spagnola
in Bonn;
per il governo tedesco,
dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il
ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke,
Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità
di agenti;
per il governo spagnolo,
dal signor Luiz Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, del servizio giuridico dello Stato, in qualità
di agenti;
per la Commissione delle
Comunità europee, dai signori Peter Hillenkamp,
consigliere giuridico, e Klaus-Dieter Borchardt, membro
del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Martínez
Sala, rappresentata dal signor Antonio Pérez Garrido,
del governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst
Röder, del governo spagnolo, rappresentato dal signor D.
Luis Pérez de Ayala Becerril, del governo francese,
rappresentato dal signor Claude Chavance, segretario
degli affari esteri presso la direzione degli affari
giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità
di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal
signor Stephen Richards, barrister, e dalla Commissione,
rappresentata dal signor Klaus-Dieter Borchardt,
all'udienza del 15 aprile 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
presentate all'udienza del 1° luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con ordinanza 2 febbraio 1996,
pervenuta in cancelleria il 20 marzo successivo, il
Bayerisches Landessozialgericht ha sottoposto alla Corte,
ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, quattro questioni
pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 1,
2, 3, n. 1, e 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE)
del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità,
nella versione modificata ed aggiornata con regolamento
(CEE) del Consiglio, 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230,
pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1),
nonché dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del
Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera
circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
- 2.
- Tali questioni sono state
sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la
signora Martínez Sala e il Freistaat Bayern in ordine al
rifiuto di quest'ultimo di concederle un'indennità di
educazione per il figlio.
La normativa comunitaria
- 3.
- Il regolamento n. 1612/68,
all'art. 7, n. 2, stabilisce che il lavoratore cittadino
di uno Stato membro gode nel territorio degli altri Stati
membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei
lavoratori nazionali.
- 4.
- Conformemente all'art. 1, lett.
a), punto i), del regolamento n. 1408/71, il termine
«lavoratore» designa, ai fini dell'applicazione di tale
regolamento, «qualsiasi persona coperta da assicurazione
obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più
eventi corrispondenti ai settori di un regime di
sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o
autonomi». L'art. 2 dispone che il regolamento si
applica «ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o
sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati
membri».
- 5.
- Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del
regolamento n. 1408/71, «le persone che risiedono nel
territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono
applicabili le disposizioni del presente regolamento,
sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio
della
legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse
condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le
disposizioni particolari del presente regolamento».
- 6.
- Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett.
h), il regolamento n. 1408/71 si applica «a tutte le
legislazioni (...) riguardanti (...) le prestazioni
familiari». Secondo l'art. 1, lett. u), punto i) sono
«prestazioni familiari» «tutte le prestazioni in
natura o in denaro destinate a compensare i carichi
familiari nel quadro di una delle legislazioni previste
dall'art. 4, n. 1, lett. h), esclusi gli assegni speciali
di nascita di cui all'allegato II».
- 7.
- L'allegato I, punto I
«Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi [art. 1,
lett. a), punti ii) e iii), del regolamento]» ,
parte C («Germania»), del regolamento n. 1408/71,
recita:
«Se per l'erogazione delle prestazioni
familiari è competente un'istituzione tedesca,
conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento,
ai sensi dell'articolo 1, lett. a), punto ii) del
regolamento, si considera:
a) lavoratore subordinato, la
persona assicurata a titolo obbligatorio contro il
rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in
seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro
dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe;
b) lavoratore autonomo, la
persona che esercita un'attività autonoma e che è
tenuta:
ad
assicurarsi o a versare contributi per il rischio
vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi;
o
ad
assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione
obbligatoria».
La normativa tedesca e la convezione europea
sull'assistenza sociale e sanitaria
- 8.
- In Germania, un'indennità di
educazione è una prestazione non contributiva facente
parte di un insieme di misure in materia di politica
familiare e erogata in forza del
Bundeserziehungsgeldgesetz 6 dicembre 1985 (legge sulla
concessione dell'assegno e del congedo di educazione; BGBl. I, pag. 2154; in prosieguo: il
«BErzGG»).
- 9.
- Il BErzGG, nella versione 25
luglio 1989 (BGBl. I, pag. 1550), modificata dalla legge
17 dicembre 1990 (BGBl. I, pag. 2823), all'art. 1, n. 1,
dispone che può richiedere l'indennità di educazione
ogni persona: 1) che abbia il proprio domicilio o la
propria residenza abituale nel territorio in cui vige
questa legge, 2) che abbia nel proprio nucleo familiare
un figlio a carico, 3) che garantisca la custodia e
l'educazione
di tale figlio e 4) che non svolga nessuna attività
lavorativa o non svolga attività lavorativa a tempo
pieno.
- 10.
- Alla lett. a) dell'art. 1, n. 1,
il BErzGG dispone che «ogni straniero che intende
beneficiare dell'indennità deve essere in possesso di
un'autorizzazione di soggiorno (Aufenthaltsberechtigung)
o di un permesso di soggiorno (Aufenthaltserlaubnis)».
Il giudice a quo rileva che, secondo la costante
giurisprudenza del Bundessozialgericht, solo chi produca
un documento dell'Ufficio stranieri che attesti nelle
debite forme il diritto di soggiorno fin dall'inizio del
periodo della prestazione è «in possesso» di una
autorizzazione di soggiorno; la semplice attestazione che
una domanda di permesso di soggiorno è stata presentata
e che il soggiorno è pertanto autorizzato non è
sufficiente affinché la persona interessata sia
considerata in possesso di una autorizzazione di
soggiorno ai sensi della menzionata disposizione.
- 11.
- Ai sensi dell'art. 1 della
convenzione europea sull'assistenza sociale e sanitaria,
adottata dal Consiglio d'Europa l'11 dicembre 1953 e in
vigore in Germania dal 1956 e in Spagna dal 1983,
«ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a far
beneficiare ai cittadini delle altre Parti Contraenti in
regolare soggiorno su qualsiasi parte del suo territorio
al quale si applica la presente convenzione e che sono
prive di risorse sufficienti, al pari dei propri
cittadini e alle medesime condizioni, dell'assistenza
sociale e sanitaria prevista dalla legislazione in vigore
nella parte del territorio considerato».
- 12.
- Ai sensi dell'art. 6, lett. a),
di tale convenzione, «una Parte Contraente non può
rimpatriare un cittadino di un'altra Parte Contraente,
residente in regolare soggiorno sul suo territorio, per
il solo motivo che l'interessato ha bisogno di
assistenza».
La controversia nel procedimento a
quo
- 13.
- La signora Martínez Sala, nata
l'8 febbraio 1956, è una cittadina spagnola che dal
maggio 1968 risiede in Germania. In tale paese esercitava
varie attività lavorative subordinate durante il periodo
intercorrente, comprese le interruzioni, tra il 1976 e il
1986 e, successivamente, tra il 12 settembre 1989 e il 24
ottobre 1989. A partire da questo momento beneficiava di
un aiuto sociale versato dalla città di Norimberga e dal
Landratsamt Nürnberg Land, ai sensi del
Bundessozialhilfegesetz (legge federale sull'assistenza
sociale).
- 14.
- Fino al 19 maggio 1984, la
signora Martínez Sala otteneva dalle competenti
autorità vari permessi di soggiorno, che si succedevano
praticamente senza interruzione. Successivamente otteneva
soltanto il rilascio di documenti attestanti che era
stata presentata domanda di proroga del suo permesso di
soggiorno. Nell'ordinanza di rinvio, il Bayerisches
Landessozialgericht rileva che, tuttavia, la convenzione
europea sull'assistenza sociale e sanitaria dell'11
dicembre 1953 ostava
all'espulsione dell'interessata.
Il 19 aprile 1994 le veniva rilasciato un titolo di
soggiorno che scadeva il 18 aprile 1995 e che, il 20
aprile successivo, veniva prorogato nuovamente per un
anno.
- 15.
- Nel gennaio 1993, vale a dire nel
periodo durante il quale non disponeva di un permesso di
soggiorno, la signora Martínez Sala richiedeva al
Fristaat Bayern un'indennità di educazione per il
proprio figlio, nato durante quest'ultimo mese.
- 16.
- Con decisione 21 gennaio 1993, il
Freistaat Bayern respingeva la detta domanda per il
motivo che l'interessata non possedeva né la
cittadinanza tedesca né un'autorizzazione o permesso di
soggiorno.
- 17.
- Con sentenza 21 marzo 1994, il
Sozialgericht Nürnberg respingeva il ricorso proposto il
13 luglio 1993 dalla signora Martínez Sala avverso la
detta decisione, con la motivazione secondo cui
l'interessata non era in possesso di una carta di
soggiorno.
- 18.
- L'8 giugno 1994 la signora
Martínez Sala interponeva appello avverso tale sentenza
dinanzi al Bayerisches Landessozialgericht.
- 19.
- Ritenendo che non fosse da
escludersi che l'interessata potesse avvalersi dei
regolamenti nn. 1408/71 e 1612/68 per ottenere un diritto
all'indennità di educazione, il Bayerisches
Landessozialgericht sospendeva il procedimento e
sottoponeva alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se ai sensi
dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 o del
combinato disposto degli artt. 2 e 1 del regolamento
(CEE) n. 1408/71 potesse ancora qualificarsi, nel 1993,
lavoratrice una cittadina spagnola residente
in Germania, la quale sino al 1986 aveva svolto, con
varie interruzioni, attività di lavoro dipendente e in
seguito, fatta eccezione per una breve parentesi
lavorativa nel 1989, aveva goduto di sussidi ai sensi del
Bundessozialhilfegesetz (legge federale in materia di
assistenza sociale).
2) Se l'indennità di
educazione di cui al Gesetz über die Gewährung von
Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub (legge in materia di
indennità e congedo di educazione; il
BErzGG) possa ritenersi prestazione
familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del
regolamento (CEE) n. 1408/71, alla quale, in forza
dell'art. 3, n. 1, del medesimo regolamento, hanno
diritto, al pari dei cittadini nazionali, i cittadini
spagnoli residenti in Germania.
3) Se l'indennità di
educazione, cui si ha diritto ai sensi del BErzGG, possa
ritenersi un vantaggio sociale ai sensi
dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68.
4) Se il BErzGG sia conforme al
diritto dell'Unione europea laddove impone, per la
concessione di un'indennità di educazione ai cittadini
di uno Stato membro, il possesso di una formale
autorizzazione di soggiorno, sebbene sia consentito a
tali persone di risiedere in Germania».
- 20.
- Occorre innanzi tutto rispondere
alla seconda e alla terza questione, quindi alla prima
questione e per ultimo alla quarta questione.
Sulle
questioni seconda e terza
- 21.
- Con la seconda e la terza
questione il giudice a quo vuole in sostanza sapere se
una prestazione come l'indennità di educazione prevista
dal BErzGG, attribuita automaticamente alla persone che
rispondono a determinati criteri obiettivi prescindendo
da ogni valutazione individuale e discrezionale delle
esigenze personali, e destinata a compensare gli oneri
familiari, debba essere equiparata ad una prestazione
familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del
regolamento n. 1612/68.
- 22.
- Nella sentenza 10 ottobre 1996,
Hoever e Zachow (causa C-245/94 e C-312/94, Racc. pag.
I-4895), la Corte ha già statuito che una prestazione
come l'indennità di educazione prevista dal BErzGG,
attribuita automaticamente alle persone che rispondono a
determinati criteri obiettivi prescindendo da ogni
valutazione individuale e discrezionale delle esigenze
personali e destinata a compensare gli oneri familiari,
deve essere equiparata ad una prestazione familiare ai
sensi dell'art. 4, n. 1. lett. a) del regolamento n.
1408/71.
- 23.
- Il governo tedesco sostiene che
la Corte dovrebbe ritornare su tale interpretazione e
rinvia, nelle sue osservazioni scritte, alle osservazioni
da esso presentate nella causa sopra menzionata e, nel
corso dell'udienza, alle osservazioni che aveva
sottoposto alla Corte nella causa Mille-Wilsmann,
iscritta nel ruolo con il numero C-16/96. Tale causa è
stata cancellata dal ruolo con ordinanza 14 aprile 1997,
a seguito dell'annullamento dell'ordinanza di rinvio da
parte del Bundessozialgericht conseguentemente alla
pronuncia della sentenza Hoever e Zachow.
- 24.
- Dal momento che il governo
tedesco non ha ulteriormente precisato gli aspetti della
sentenza Hoever e Zachow sopra menzionata che, a suo
parere, debbono essere rivisti, né le ragioni che
giustificherebbero siffatta revisione, occorre ribadire
che una prestazione quale l'indennità di educazione
prevista dal BErzGG, attribuita automaticamente alle
persone che rispondono a determinati criteri obiettivi
prescindendo da ogni valutazione individuale e
discrezionale delle esigenze personali, e destinata a
compensare gli oneri familiari, deve essere equiparata ad
una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1,
lett. h), del regolamento n. 1408/71.
- 25.
- Per quanto riguarda la nozione di
vantaggio sociale alla quale fa riferimento l'art. 7, n.
2, del regolamento n. 1612/68, questa, secondo una
costante giurisprudenza, copre tutti i vantaggi che,
connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono
generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in
relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva
di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza
nel territorio nazionale e la cui estensione ai
lavoratori cittadini di altri Stati membri appare
pertanto atta a facilitare la loro mobilità all'interno
della Comunità (sentenza 27 marzo 1985, causa 249/83,
Hoeckx, Racc. pag. 973, punto 20).
- 26.
- L'indennità di educazione
controversa è un vantaggio che è riconosciuto, tra gli
altri, ai lavoratori che svolgono un'attività lavorativa
a tempo parziale. Essa costituisce pertanto un vantaggio
sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n.
1612/68.
- 27.
- Si deve aggiungere che, data la
portata generale del regolamento n. 1612/68 per quanto
concerne la libera circolazione dei lavoratori, l'art. 7,
n. 2, dello stesso può applicarsi ai vantaggi sociali
che sono, nello stesso tempo, soggetti alla disciplina
specifica del regolamento n. 1408/71 (sentenza 10 marzo
1993, causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag.
I-817, punto 21).
- 28.
- La seconda e la terza questione
vanno pertanto risolte nel senso che una prestazione come
l'indennità di educazione prevista dal BErzGG,
attribuita automaticamente alle persone che rispondono a
determinati criteri obiettivi prescindendo da ogni
valutazione individuale e discrezionale delle esigenze
personali, e destinata a compensare gli oneri familiari,
rientra nel campo di applicazione rationae materiae del
diritto comunitario in quanto prestazione familiare ai
sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n.
1408/71 e in quanto vantaggio sociale ai sensi dell'art.
7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
Sulla prima
questione
- 29.
- Con la prima questione, il
giudice a quo vuole in sostanza sapere se un cittadino di
uno Stato membro che risiede in un altro Stato membro
dove ha svolto attività lavorative subordinate e dove,
successivamente, ha beneficiato di un aiuto sociale
rivesta la qualità di lavoratore ai sensi del
regolamento n. 1612/68 o del regolamento n. 1408/71.
- 30.
- Si deve preliminarmente ricordare
che, in forza del BErzGG, la concessione di un'indennità
di educazione è subordinata, in particolare, alla
condizione che l'interessato non svolga alcuna attività
lavorativa o che non svolga attività lavorativa a tempo
pieno. Questa condizione è idonea a restringere il
numero delle persone che possono contemporaneamente
fruire della indennità di educazione ed essere
qualificate come lavoratori ai sensi del diritto
comunitario.
- 31.
- Si deve poi rilevare che la
nozione di lavoratore nel diritto comunitario non è
univoca, ma varia a seconda del settore di applicazione
considerato. Così, la
nozione di lavoratore
utilizzata nel contesto dell'art. 48 del Trattato CE e
del regolamento 1612/68 non coincide necessariamente con
quella che ricorre nel campo di applicazione dell'art. 51
del Trattato CE e del regolamento n. 1408/71.
La qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 48 del
Trattato e del regolamento n. 1612/68
- 32.
- Nell'ambito dell'art. 48 del
Trattato e del regolamento n. 1612/68 deve considerarsi
lavoratore la persona che esegue per un certo tempo, a
favore di un'altra e sotto la direzione di questa
prestazioni in contropartita delle quali percepisce una
remunerazione. Una volta cessato il rapporto di lavoro,
l'interessato perde, in linea di principio, la qualità
di lavoratore, fermo tuttavia restando che, da un lato,
questa qualifica può produrre taluni effetti dopo la
cessazione del rapporto di lavoro e che, dall'altro, una
persona alla effettiva ricerca di un impiego deve pure
essere qualificata lavoratore (v., in tal senso, sentenze
3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121,
punto 17; 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair, Racc. pag.
3161, punti 31-36 e 26 febbraio 1991 causa C-292/89,
Antonissen, Racc. pag. I-745, punti 12 e 13).
- 33.
- Inoltre, si deve ricordare che i
discendenti di un cittadino di uno Stato membro che ha
lavorato nel territorio di un altro Stato membro e
continua a dimorarvi dopo aver ottenuto una pensione di
vecchiaia non conservano il diritto alla parità di
trattamento, risultante dall'art. 7 del regolamento n.
1612/68, per quel che riguarda una prestazione sociale
contemplata dalla normativa dello Stato membro ospitante
quando abbiano compiuto i 21 anni, non siano più a suo
carico e non siano lavoratori (sentenza 18 giugno 1987,
causa 316/85, Lebon, Racc. pag. 2811).
- 34.
- Nella fattispecie, il giudice a
quo non ha fornito elementi sufficienti per consentire
alla Corte di verificare se, tenuto conto delle
considerazioni che precedono, una persona che si trova
nella situazione della ricorrente nella causa a qua
rivesta la qualità di lavoratore ai sensi dell'art. 48
del Trattato e del regolamento n. 1612/68, in ragione,
per esempio, della circostanza che sia alla ricerca di un
impiego. Spetta pertanto al giudice a quo procedere a
tale valutazione.
La qualità di lavoratore ai
sensi del regolamento n. 1408/71
- 35.
- A tenore del suo art. 2, il
regolamento n. 1408/71 si applica ai lavoratori
subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti
alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono
cittadini di uno degli Stati membri, nonché ai loro
familiari.
- 36.
- Talché una persona possiede la
qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n.
1408/71 quando è assicurata, sia pure contro un solo
rischio, in forza di un'assicurazione obbligatoria o
facoltativa presso un regime previdenziale generale o
speciale, menzionato nell'art. 1, lett. a), del
regolamento n. 1408/71, e ciò indipendentemente
dall'esistenza di un rapporto di lavoro (v., in tal
senso, sentenze
31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik
II, Racc. pag. 1977, punti 4 e 7, e 9 luglio 1987, cause
riunite 82/86 e 103/86, Laborero e Sabato, Racc. pag.
3401, punto 17).
- 37.
- La Commissione ritiene di
conseguenza che la ricorrente vada considerata lavoratore
ai sensi del regolamento n. 1408/71 per il semplice fatto
che ha beneficiato dell'assicurazione pensionistica
obbligatoria in Germania o che l'ente di assistenza
sociale l'ha iscritta con i suoi figli all'assicurazione
malattia e ha preso a carico i relativi contributi.
- 38.
- Nel corso dell'udienza il governo
francese ha parimenti sostenuto che la ricorrente nella
causa a qua poteva essere considerata lavoratore ai sensi
del diritto comunitario della previdenza sociale poiché
è stata e forse può ancora essere
affiliata in un modo o nell'altro ad un regime
pensionistico tedesco.
- 39.
- Il governo tedesco osserva
tuttavia che, a tenore dell'allegato I, punto 1, parte C
(«Germania») del regolamento n. 1408/71, nel settore
delle prestazioni familiari tra le quali rientra
l'indennità di cui trattasi, solo la persona assicurata
a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione
o la persona che ottiene, in seguito a tale
assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione
malattia o prestazioni analoghe può essere qualificata
lavoratore.
- 40.
- Nel corso dell'udienza, la
Commissione ha altresì sottolineato che, nella sentenza
30 gennaio 1997, cause riunite C-4/95 e C-5/95, Stöber e
Piosa Pereira (Racc. pag. I-511), era stata messa in
discussione la tesi secondo la quale l'assicurazione
contro uno solo dei rischi previsti dal regolamento n.
1408/71 è sufficiente per conferire la qualità di
lavoratore ai sensi di tale regolamento.
- 41.
- Si deve a questo proposito
rilevare che, al punto 36 della citata sentenza Stöber e
Piosa Pereira, la Corte ha affermato che nulla osta a che
gli Stati membri limitino il beneficio degli assegni
familiari alle persone che appartengono ad una comunità
solidaristica costituita da un particolare regime di
assicurazione, in quel caso il regime di assicurazione
vecchiaia per i lavoratori autonomi.
- 42.
- Così, secondo l'allegato I,
punto I, parte C («Germania»), al quale l'art. 1, lett.
a), punto ii), del regolamento 1408/71 fa rinvio,
soltanto le persone assicurate a titolo obbligatorio
contro il rischio di disoccupazione o le persone che
ottengono, in seguito a tale assicurazione, prestazioni
in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni
analoghe possono essere considerate, ai fini della
concessione di prestazioni familiari, conformemente al
titolo III, capitolo 7, del regolamento n. 1408/71, come
lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 1, lett. a),
punto ii), di questo stesso regolamento (sentenza 12
giugno 1997, causa C-266/95, Merino García, (Racc. pag.
I-3279).
- 43.
- Come risulta chiaramente dal
tenore di tale disposizione, l'allegato I, punto I, parte
C, ha precisato o limitato il concetto di lavoratore
subordinato ai sensi dell'art. 1, lett. a), punto ii), di
questo regolamento unicamente ai fini della
concessione
delle prestazioni familiari ai sensi del titolo III,
capitolo 7, del regolamento n. 1408/71.
- 44.
- Poiché la situazione di una
persona, come la ricorrente nella causa a qua, non è
considerata da alcuna delle disposizioni del titolo III,
capitolo 7, la limitazione contemplata all'allegato I,
punto I, parte C, non può esserle applicata, di modo che
la sua qualità di lavoratore ai sensi del regolamento n.
1408/71 deve essere determinata con riferimento al solo
art. 1, lett. a), punto ii), di questo stesso
regolamento. Tale persona potrà pertanto beneficiare dei
diritti ricollegati a tale qualità qualora risulti che
essa è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in
base ad un regime di assicurazione obbligatorio o
facoltativo presso un regime generale o speciale di
previdenza sociale menzionato nell'art. 1, lett. a), del
regolamento n. 1408/71.
- 45.
- Non constando nell'ordinanza di
rinvio elementi sufficienti che consentano alla Corte di
tenere in considerazione tutte le circostanze della
fattispecie controversa nella causa a qua eventualmente
rilevanti, spetta al giudice a quo accertare se una
persona come la ricorrente nella causa a qua rientri nel
campo di applicazione rationae personae dell'art. 48 del
Trattato e del regolamento n. 1612/68 o del regolamento
n. 1408/71.
Sulla quarta questione
- 46.
- Con la quarta questione, il
giudice a quo vuol sapere se il diritto comunitario osti
a che uno Stato membro esiga dai cittadini degli altri
Stati membri di produrre un regolare documento di
soggiorno per potere beneficiare di una indennità di
educazione.
- 47.
- Tale questione è basata sul
presupposto che la ricorrente nella causa a qua è stata
autorizzata a risiedere nello Stato membro di cui
trattasi.
- 48.
- Ai sensi della BErzGG, per aver
diritto alla prestazione parentale controversa,
l'interessato deve avere, se è in possesso degli altri
requisiti materiali per la sua concessione, il domicilio
o il luogo di residenza abituale nel territorio tedesco.
- 49.
- Il cittadino di un altro Stato
membro che è autorizzato a risiedere nel territorio
tedesco e che ivi risiede soddisfa tale condizione. Egli
si trova, sotto questo aspetto, nella medesima situazione
di un cittadino tedesco che risiede nel territorio
tedesco.
- 50.
- Tuttavia il BErzGG dispone che, a
differenza dei cittadini tedeschi, «qualsiasi
straniero», ivi compreso il cittadino di un altro Stato
membro, deve, per beneficiare della prestazione
controversa, possedere un determinato tipo di titolo di
soggiorno. E' pacifico che la semplice attestazione
dell'avvenuta prestazione di una domanda
di titolo di
soggiorno non è sufficiente, anche se siffatta
attestazione certifichi che il soggiorno è legittimo.
- 51.
- Il giudice a quo rileva inoltre
che «il ritardo nella concessione [di un siffatto titolo
di soggiorno] dovuto a mere lungaggini burocratiche, può
portare a concrete lesioni dei diritti dei cittadini
dell'Unione europea».
- 52.
- Anche se il diritto comunitario
non osta a che uno Stato membro imponga ai cittadini
degli altri Stati membri legalmente residenti nel suo
territorio di essere sempre in possesso di un documento
che attesti il loro diritto di soggiorno, in quanto un
obbligo identico è imposto ai suoi cittadini per quel
che riguarda le loro carte d'identità (v. in tal senso
sentenze 27 aprile 1989, causa 321/87,
Commissione/Belgio, Racc. pag. 997, punto 12, e 30 aprile
1998, causa C-24/97, Commissione/Germania, Racc. pag.
I-0000, punto 13), altrettanto non vale necessariamente
quando uno Stato membro esiga dai cittadini degli altri
Stati membri che, per fruire di un'indennità di
educazione, siano obbligatoriamente in possesso di un
titolo di soggiorno il cui rilascio incombe
all'amministrazione.
- 53.
- Invero, ai fini del
riconoscimento del diritto di soggiorno, la carta di
soggiorno può avere solo un valore dichiarativo e
probatorio (v. in tal senso sentenza 8 aprile 1976, causa
48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 50). Per contro,
emerge dagli atti che, ai fini della concessione della
prestazione controversa, la carta di soggiorno assume un
valore costitutivo.
- 54.
- Ne consegue che il fatto che uno
Stato membro esiga da un cittadino di un altro Stato
membro, che intenda fruire di una prestazione come
l'indennità controversa, la produzione di un documento
avente un valore costitutivo rilasciato dalla propria
amministrazione, mentre nessun documento di tale tipo è
richiesto ai propri cittadini, si risolve in una
disparità di trattamento.
- 55.
- Nell'ambito di applicazione del
Trattato e in mancanza di giustificazione siffatta
disparità di trattamento costituisce una discriminazione
vietata dall'art. 6 del Trattato CE.
- 56.
- Nel corso dell'udienza, il
governo tedesco, pur riconoscendo che la condizione
imposta dal BErzGG costituiva un trattamento disuguale ai
sensi dell'art. 6 del Trattato, ha argomentato che i
fatti controversi nella causa a qua non rientrano
nell'ambito di applicazione ratione materiae né in
quello ratione personae del Trattato, di modo che la
ricorrente nella causa a qua non potrebbe avvalersi di
tale disposizione.
- 57.
- Per quanto riguarda l'ambito di
applicazione ratione materiae, occorre fare riferimento
alle soluzioni date alla prima, alla seconda e alla terza
questione, da cui risulta che l'indennità di educazione
controversa nella causa a qua rientra
incontrovertibilmente nel campo di applicazione ratione
materiae del diritto comunitario.
- 58.
- Quanto al campo di applicazione
ratione personae, qualora il giudice a quo dovesse
ritenere, alla luce dei criteri forniti nella soluzione
data alla prima questione pregiudiziale, che la
ricorrente nella causa a qua abbia la qualità di
lavoratore ai sensi dell'art. 48 del Trattato e del
regolamento n. 1612/68, ovvero ai sensi del regolamento
n. 1408/78, la disparità di trattamento controversa
sarebbe incompatibile con gli artt. 48 e 51 del Trattato.
- 59.
- Nell'ipotesi in cui tale non
fosse il caso, la Commissione sostiene che, ad ogni modo,
a partire dal 1° novembre 1993, data di entrata in
vigore del Trattato sull'Unione europea, la ricorrente
nella causa a qua acquista un diritto di soggiorno
dall'art. 8 A del Trattato CE, a tenore del quale «ogni
cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni
previste dal presente Trattato e dalle disposizioni
adottate in applicazione dello stesso». Ai sensi
dell'art. 8, n. 1, del Trattato CE, è cittadino
dell'Unione europea chiunque abbia la cittadinanza di uno
Stato membro.
- 60.
- Si deve tuttavia sottolineare
che, in un caso come quello oggetto della causa a qua,
non è necessario esaminare se l'interessata possa far
valer l'art. 8 A del Trattato perché le sia riconosciuto
un nuovo diritto di soggiorno nel territorio dello Stato
membro di cui trattasi, essendo pacifico che essa è già
stata autorizzata a risiedervi benché le sia stato
rifiutato il rilascio di una carta di soggiorno.
- 61.
- In quanto cittadino di uno Stato
membro legalmente residente nel territorio di un altro
Stato membro, la ricorrente nella causa a qua rientra nel
campo di applicazione ratione personae delle disposizioni
del Trattato relative alla cittadinanza europea.
- 62.
- Orbene, l'art. 8, n. 2, del
Trattato ricollega lo status di cittadino dell'Unione i
doveri e i diritti contemplati dal Trattato, tra cui
quello, previsto all'art. 6 del Trattato, di non subire
discriminazioni in base alla nazionalità nel campo di
applicazione rationae materiae del Trattato.
- 63.
- Ne consegue che un cittadino
dell'Unione europea che, come la ricorrente nella causa a
qua, risiede legalmente nel territorio dello Stato membro
ospitante può avvalersi dell'art. 6 del Trattato in
tutte le situazioni che rientrano nel campo di
applicazione rationae materiae del diritto comunitario,
ivi compresa la situazione in cui tale Stato membro
ritardi o rifiuti di concederle una prestazione che viene
attribuita a chiunque risieda legalmente nel territorio
di tale Stato, per il motivo che non sia in possesso di
un documento che non è richiesto ai cittadini di questo
stesso Stato e il cui rilascio può essere ritardato o
rifiutato dalla sua amministrazione.
- 64.
- Il trattamento disuguale di cui
trattasi, poiché rientra nel campo di applicazione del
Trattato, non può considerarsi giustificato. Infatti si
tratta di una discriminazione
praticata direttamente
in ragione della cittadinanza della ricorrente e, del
resto, non è stato addotto dinanzi alla Corte alcun
elemento che giustifichi siffatta disparità di
trattamento.
- 65.
- La quarta questione va pertanto
risolta nel senso che il diritto comunitario osta che uno
Stato membro esiga dai cittadini degli altri Stati membri
autorizzati a risiedere nel suo territorio che essi
producano una carta regolare di soggiorno, rilasciata
dall'amministrazione nazionale, per poter beneficiare di
un'indennità di educazione, mentre i propri cittadini
siano tenuti soltanto ad avere il loro domicilio o il
loro luogo di residenza abituale in tale Stato membro.
Sulle
spese
- 66.
-
Le spese sostenute dai
governi tedesco, spagnolo, francese e del Regno Unito,
nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che
hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal
Bayerisches Landessozialgericht, con ordinanza 2 febbraio
1996, dichiara:
- 1.
- Una prestazione come
l'indennità di educazione prevista dal
Bundeserziehungsgeldgesetz, attribuita automaticamente
alle persone che rispondono a determinati criteri
obiettivi prescindendo da ogni valutazione individuale e
discrezionale delle esigenze personali, e destinata a
compensare gli oneri familiari, rientra nel campo di
applicazione rationae materiae del diritto comunitario in
quanto prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1,
lett. h), del regolamento (CEE) Consiglio 14, 14 giugno
1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità, nella versione modificata ed
aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio, 2 giugno
1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, e in quanto vantaggio
sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE)
del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla
libera circolazione dei lavoratori all'interno della
Comunità.
- 2.
- Spetta al giudice a quo
accertare se una persona come la ricorrente nella causa a
qua rientri nel campo di applicazione rationae personae
dell'art. 48 del Trattato (CE) e del regolamento n.
1612/68 o del regolamento n. 1408/71.
- 3.
- Il diritto comunitario osta
che uno Stato membro esiga dai cittadini degli altri
Stati membri autorizzati a risiedere nel suo territorio
che essi producano una regolare carta di soggiorno,
rilasciata dall'amministrazione nazionale, per poter
beneficiare di un'indennità di educazione, mentre i
propri cittadini siano tenuti soltanto ad avere il loro
domicilio o il loro luogo di residenza abituale in tale
Stato membro.
Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm Wathelet
ManciniMoitinho de Almeida
Kapteyn
MurrayEdward Puissochet
HirschJann Sevón
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio
1998.
Il cancelliere Il presidente
R. Grass G.C. Rodríguez Iglesias
1: Lingua
processuale: il tedesco.
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