di
Giuseppe
La Greca
(Segretario Comunale)
Calogero Ferlisi
(Avvocato)
1.
La trattativa privata: dal Regolamento di contabilità generale
dello
Stato alla legge Merloni ter.
La
trattativa privata è uno dei sistemi con cui la pubblica amministrazione
individua il privato contraente.
Si
tratta di una modalità di scelta che presenta formalità e limiti diversi sia
dal pubblico incanto che dalla licitazione privata e dallappalto concorso,
ossia dagli altri meccanismi dindividuazione che il legislatore disciplina.
La
trattativa privata trova la sua regolazione in molteplici disposizioni di
legge che si sono susseguite sin dallepoca fascista, epoca alla quale
risale il corpus normativo più
rilevante -e di base- in materia di contratti ed appalti pubblici.
Fondamentalmente,
la trattativa privata si caratterizza per linesistenza di particolari
vincoli che limitino lattività della pubblica amministrazione nella scelta
del soggetto con cui addivenire ad un accordo negoziale.
Lassenza
di particolari vincoli non può però agevolare la nascita di condotte
arbitrarie dellente pubblico, allorché lamministrazione,
nelladottare il sistema della contrattazione, abbia contestualmente
disciplinato la procedura indicando determinate regole da seguire, che non
potranno essere assolutamente disconosciute 1.
Le
norme fondamentali in materia sono espresse:
q nellart. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, laddove è stabilito che in caso di speciali ed eccezionali circostanze il contratto può essere concluso a trattativa privata;
q nellart. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, che enuclea i casi in cui è possibile stipulare contratti a trattativa privata;
q nellart. 92 di questultimo Regio Decreto, laddove è specificato che la trattativa privata ha luogo quando, dopo aver interpellato più soggetti, si tratta con uno di essi in quanto ritenuto più conveniente per lente appaltante;
q nellart. 9 del Dlgs. 19 dicembre 1991, n. 406, il quale individua le fattispecie che consentono laffidamento di lavori pubblici mediante trattativa privata previa pubblicazione di un bando di gara ovvero prescindendo da questo;
q nellart. 9 del Dlgs. 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche (le ultime avvenute nel novembre 98), laddove sono tassativamente individuati i casi in cui è possibile aggiudicare pubbliche forniture mediante trattativa privata, con un rinvio di carattere residuale allaggiudicazione mediante pubblico incanto;
q nellart. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge n. 415/98, cd. Merloni ter, dove sono determinati i casi di aggiudicazione di lavori pubblici mediante trattativa privata;
q negli artt. 6 e 7 del Dlgs. 17 marzo 1995, n. 157, i quali definiscono la trattativa privata - quale procedura negoziata in cui lamministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto - ed individuano i casi in cui i servizi possono essere affidati mediante il sistema in questione.
2. La trattativa privata nella legislazione regionale siciliana.
Lo
Statuto della Regione Siciliana, emanato con Dlgs. 15 maggio 1946, n. 455, ed
elevato al rango di norma costituzionale con legge costituzionale n. 2 del 26
febbraio 1948, attribuisce al Parlamento regionale una competenza legislativa
esclusiva in materia di lavori
pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse nazionale.
La
normativa regionale, pertanto, può intervenire -nel medesimo settore- entro i
limiti posti allesercizio di questa particolare potestà legislativa ,
quali, fra gli altri, i principi generali dellordinamento giuridico, le
norme fondamentali di riforma economico-sociale espresse dalle disposizioni
legislative statali nonché le norme promananti da atti comunitari che trovano
efficacia immediata nellordinamento regionale con o senza necessità di
recepimento.
E
stato autorevolmente chiarito che la potestà primaria o piena o esclusiva
-che costituisce una delle forme e condizioni particolari di autonomia
attribuite dalla Costituzione alle regioni a statuto speciale- è così
definita perché le materie in cui può esplicarsi sono sottratte alla
disciplina legislativa dello Stato 2.
A tal proposito, si è espresso anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa
della Regione Siciliana, il quale in due suoi pareri ha aderito
allorientamento ermeneutico alla stregua del quale il contrasto tra la
previgente normativa regionale ed i principi scaturenti dalle norme
fondamentali di riforma economico-sociale determina labrogazione delle
disposizioni legislative regionali incompatibili ferma
rimanendo per la Regione la potestà di legiferare in coerenza a quei principi2
bis.
La trattativa privata nella legislazione regionale siciliana è disciplinata in diverse e molteplici disposizioni le quali a loro volta si riferiscono, più generalmente, ad appalti di lavori o servizi, a forniture di beni o a tutte le predette ipotesi contemporaneamente. Diverse norme le troviamo anche in disposizioni che concernono le competenze degli organi degli enti locali. In particolare, si parla di trattativa privata:
q
nellart.
36 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche, con il
quale è stata richiamata con modifiche la normativa statale in materia di
lavori pubblici (Dlgs. n. 406/91);
q
nellart.
40 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, laddove è prescritto che
fatti salvi i casi in cui è ammesso il ricorso al cottimo fiduciario, alla
trattativa privata, allappalto concorso o alla concessione di costruzione e
gestione, le gare di appalto si svolgono con il sistema dei pubblici
incanti;
q
nellart.
65 della sopracitata legge, allorché si disciplina laffidamento a
trattativa privata degli appalti di forniture di beni;
q
nellart.
12 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente laffidamento di
lavori e forniture di beni e servizi mediante trattativa privata in deroga
ad ogni altra disposizione di legge nonché a norme statutarie o
regolamentari;
q
nellart.
8 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, concernente lapposizione di
alcuni limiti sostanziali e procedurali alla facoltà dei sindaci e presidenti
di provincia ad affidare appalti di lavori e servizi o forniture di beni
attraverso il sistema della trattativa privata entro limporto massimo di 50
milioni;
q
nellart.1
della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, concernente i procedimenti di
aggiudicazione di lavori pubblici e forniture mediante pubblico incanto,
trattativa privata e cottimo fiduciario.
2.1 La trattativa privata per laffidamento degli appalti di lavori.
Il legislatore regionale con lart. 36 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, ha richiamato, con modifiche, il Dlgs. 19 dicembre 1991, n. 406. La predetta normativa nazionale aveva reso efficace nellordinamento interno la direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
Sia lart. 36 della legge regionale n. 21/85 che lart. 9 del Dlgs. n. 406/91 si riferiscono esclusivamente agli appalti di lavori.
a) Lavori di qualsiasi importo (art. 36 l.r. n. 21/85). Trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di bando di gara.
Il ricorso alla trattativa privata, con obbligo di pubblicazione preventiva del bando di gara, è ammesso, in via principale, quando, a seguito dellesperimento del pubblico incanto, della licitazione privata o dellappalto concorso, non si sia potuto procedere allaggiudicazione per la presenza di offerte irregolari o inaccettabili, ossia mancanti dei requisiti di cui ai titoli IV e V del Dlgs. n. 406/91 (cfr. art. 30 Dlgs. n. 406/91). La ripetizione della procedura di scelta del contraente, attraverso il sistema della trattativa privata, è ammessa limitatamente alle ipotesi in cui non siano cambiate le condizioni iniziali dellappalto.
Il legislatore consente la deroga allobbligo di pubblicazione di un nuovo bando di gara quando alla trattativa privata vengano ammesse tutte le imprese partecipanti alla precedente gara, in regola con i requisiti di legge e le cui offerte siano state dichiarate precedentemente corrette dal punto di vista formale. Quanto alla portata dellinciso offerta irregolare o inaccettabile, contenuta nellart. 9 Dlgs. n. 406/91, linterpretazione più corretta sembrerebbe quella che collega tale irregolarità alla mancata osservanza delle prescrizioni del bando o dellinvito, ovvero alla mancata produzione della necessaria documentazione 3.
b) Lavori di qualsiasi importo (art. 36 l.r. n. 21/85). Trattativa privata senza preventiva pubblicazione di bando di gara.
Il ricorso alla trattativa privata per laffidamento di appalti di lavori pubblici, senza obbligo di preventiva pubblicazione del bando di gara, è invece ammesso quando:
q lesperimento della procedura di scelta del contraente sia andata a vuoto per ben due volte per mancanza di offerte o per lassenza di unofferta appropriata, ossia consona alle esigenze dellamministrazione;
q si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni artistiche o attinenti alla protezione di diritti di esclusiva, deve essere necessariamente oggetto di affidamento diretto - ossia senza gara - ad un determinato imprenditore;
q nel caso in cui i lavori da effettuare siano dettati da imperiosa urgenza - non imputabile allamministrazione appaltante - per eventi imprevedibili, tali da non consentire il tempestivo esperimento delle procedure ordinarie e, in ogni caso, entro il limite di 300 mila ECU;
q quando, rispetto ad un appalto principale, si sia reso necessario effettuare lavori complementari divenuti necessari per lesecuzione dellopera a seguito di una circostanza imprevista. Condizioni essenziali sono le seguenti:
a) i lavori siano affidati al medesimo appaltatore, e sempre che non possano essere disgiunti dallappalto principale senza gravi inconvenienti;
b) limporto massimo, in ogni caso, non deve superare il 50 per cento dellimporto di aggiudicazione dellappalto principale.
c) Criteri di aggiudicazione.
Laggiudicazione
degli appalti di lavori, a nulla rilevando la forma scelta dalla stazione
appaltante per la individuazione del contraente, avviene nei confronti del
partecipante alla gara che abbia praticato il prezzo
più basso.
La previsione legislativa è contenuta nel primo comma dellart. 1 della
legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, che ha rivisitato diverse norme della
previgente legislazione regionale siciliana in materia di attività
contrattuale della pubblica amministrazione locale.
Il
criterio dellaggiudicazione a favore dellofferta contenente il prezzo più
basso è limitato ai procedimenti di pubblico incanto e trattativa privata
preceduti dalla pubblicazione del bando di gara e senza alcuna limitazione in
ordine al valore dellappalto, con la depurazione delle offerte anomale da
effettuarsi secondo i criteri e le procedure stabilite dalla medesima legge di
riforma.
A
tal proposito, va detto che la L.R. n. 21/98 ha eliminato ogni possibilità di
efficacia nellordinamento siciliano di ogni disposizione statale
concernente i criteri di aggiudicazione. Infatti, per effetto dellentrata
in vigore di questultima legge regionale, è venuto meno il 2° comma
dellart. 14 della L.R. n. 4/96, il quale statuiva che i criteri di
aggiudicazione fossero regolati dalla normativa statale vigente alla data
della deliberazione del bando di gara da parte dellamministrazione
appaltante. In conseguenza di ciò, lattuale disciplina della materia è da
rinvenirsi esclusivamente nelle norme emanate dalla Regione Siciliana.
Con
limitato riferimento alla trattativa privata, lart. 14, comma 4, della
citata L.R. n. 4/96, come sostituito dallart. 1, comma 9, della L.R. n.
21/98, individua, quale aggiudicatario dellappalto di lavori, il
concorrente che abbia effettuato il massimo ribasso sul prezzo base, con
esclusione dalla gara di quelle offerte che presentino un ribasso superiore di
oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le
offerte ammesse.
Loperatività
della norma che dispone lesclusione delle predette offerte non è
subordinata né ad un importo minimo dellappalto né al numero di offerte
partecipanti.
La
specifica disciplina di esclusione delle offerte anormalmente basse, nella
procedura di affidamento mediante il sistema della trattativa privata, ha
comportato il venir meno, con riferimento al criterio di scelta del contraente
in esame, dellapplicabilità della disposizione contenuta nello stesso
articolo 1, comma 5, L.R. n. 21/98, riguardante laggiudicazione di lavori
di importo inferiore a 5 milioni di ECU.
Occorre,
a tal proposito, rilevare come il legislatore non abbia meglio specificato la
fattispecie, considerato che esso disciplina lesclusione per anomalia
dellofferta nella trattativa privata solamente mediante il citato comma 9 -
che sostituisce il comma 4 dellart. 14 della legge regionale n. 4/96
dedicato allaggiudicazione di lavori mediante trattativa privata - per cui
appare plausibile uninterpretazione che consideri inapplicabile il disposto
di cui allart. 1, comma 5, della legge regionale n. 21/98 con riferimento
allaggiudicazione di lavori pubblici mediante procedura negoziata ancorché
di importo inferiore a 5 milioni di ECU.
Pertanto,
derivando lanomalia dellofferta dalle offerte
che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla
media aritmetica dei ribassi (art.
1 comma 9 l.r. n. 21/98) e non dalla verifica prescritta dallart. 1, comma
5, è auspicabile che il legislatore intervenga per chiarire il dettato
normativo, distinguendo con precisione gli ambiti di utilizzo del citato
metodo di definizione dellanomalia delle offerte in sede di gara seppur
informale.
In
ultimo, appare opportuno rilevare come in nessuna delle disposizioni calendate
sia consentita una fase di verifica da parte dellamministrazione
dellofferta ritenuta anomala ed automaticamente esclusa, ancorché
tal esclusione automatica non si addica certamente al sistema di scelta del
contraente mediante trattativa privata e sia in palese contrasto con le
direttive comunitarie 4.
2.2
La trattativa privata per laffidamento degli appalti di servizi.
In
materia di appalti di servizi, la disciplina è dettata dallart. 19 della
più volte citata L.R. n. 4/96, la quale ha peraltro abrogato le previgenti
disposizioni contenute nella L.R. 12 gennaio 1993, n. 10. Il comma 1 del
citato articolo testualmente stabilisce che in
materia di appalti pubblici di servizi si applicano nella regione siciliana,
per quanto non diversamente disposto con legge regionale, le disposizioni del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158.
I predetti decreti, emanati dal governo statale, hanno dato attuazione
nellordinamento interno alle direttive 92/50/CEE e 90/531/CEE in materia di
appalti di servizi. A differenza di quanto accade per la disciplina degli
appalti di opere pubbliche - per i quali il legislatore regionale ha preferito
disciplinare direttamente modalità e procedure di affidamento, con intervento
solo incidentale delle disposizioni statali - con riferimento agli appalti in
questione, il Parlamento siciliano ha invece devoluto la normazione alla
disciplina statale, con le indicate deroghe ed eccezioni.
Il
comma 2 dello stesso art. 19 L.R. n. 4/96 detta precise norme in ordine
allaffidamento di appalti di servizi mediante trattativa privata, ponendo
il divieto in capo agli enti appaltanti di provvedere con il sistema predetto
allorché
gli importi superino la soglia stabilita dalle disposizioni statali.
Puntualmente è stabilito che gli
appalti di servizi di importo inferiore ai limiti indicati nelle disposizioni
richiamate al comma 1 possono essere affidati dagli enti committenti a
trattativa privata, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti
interni degli enti medesimi.
Molto
spesso si incorre nellerrore di applicare la normativa inerente agli
appalti di servizi alle forniture di beni e viceversa. Ciò accade non per una
mancanza di professionalità degli operatori della pubblica amministrazione,
ma per una mancanza di chiarezza della linea di confine fra servizio e
fornitura.
Lappalto
di servizi è stato definito come quel tipo di appalto che comporta la
produzione di unutilità, senza trasformazione della materia.
Esso
si differenzia dallappalto di opera pubblica, perché nel servizio manca la
durevole modificazione del mondo fisico; si differenzia altresì dalla
fornitura, perché lattività consiste in un facere
e non in un dare.
Vi sono tuttavia alcune zone grigie, per le quali non è facile distinguere
lappalto dei servizi da quello dei lavori pubblici (ad es., appalto di
manutenzione) ovvero dalla fornitura (ad es., refezione scolastica) 5.
Il
Dlgs. n. 157/95 ha attuato la direttiva 92/50 CEE in materia di appalti
pubblici di servizi, la quale trova efficacia per gli appalti il cui valore di
stima sia pari o superiore a 200 mila ECU (art. 1 Dlgs. n. 157/95). In caso di
appalti aventi ad oggetto sia la fornitura di beni (direttiva CEE 93/36) che
la prestazione di servizi, viene applicata la direttiva CEE in relazione al
maggior valore tra i due appalti, anche nel caso in cui limporto
complessivo sia superiore a 200 mila ECU. Gli appalti che trovano la
disciplina nel decreto legislativo n. 157/95, efficace anche
nellordinamento regionale siciliano in forza della disposizione di cui
allart. 19, comma 1, della L.R. n. 4/96, sono quelli elencati negli
allegati 1 e 2 del medesimo corpo normativo statale 6
7.
Laffidamento
mediante trattativa privata degli appalti di servizi può avvenire - nei casi
e con le modalità stabilite dai regolamenti interni degli enti locali -
quando gli stessi siano di importo inferiore a 200 mila ECU. I predetti casi,
indicati in sede regolamentare, possono anche non integrare le fattispecie
previste dallart. 7 del Dlgs. n. 157/95, concernente laffidamento degli
appalti di servizi mediante trattativa privata, definita la procedura
negoziata in cui lamministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di
propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
a) Affidamento a trattativa privata di
particolari prestazioni di servizi. Il caso dei servizi socio-assistenziali e
di assistenza legale esterna.
La
disciplina regionale di carattere generale, riferita allaffidamento di tale
tipo di appalti, trova alcune deroghe in altre disposizioni regionali che
concernono particolari tipologie di servizi. E il caso di ricordare come,
in materia di servizi socio - assistenziali, il legislatore consenta
laffidamento diretto, ossia senza gara, ad istituzioni
socioassistenziali corredate di specifici requisiti previsti dalla
normativa di settore. La deroga concerne anche il regime autorizzatorio per
lesperimento della trattativa, essendo consentito alla giunta comunale di
provvedere, in assenza di apposito atto consiliare da emanarsi in forza
dellart. 78 della L.R. n. 1/93.
La
circostanza che la norma regionale consenta laffidamento di tutti gli
appalti di servizi inferiori alla soglia comunitaria mediante il sistema della
trattativa privata, secondo le modalità regolamentari interne, comporta la
necessità di regolare, con una specifica disciplina da definirsi con i
medesimi atti di normazione secondaria, la previsione di una gara informale
che preceda in ogni caso laffidamento stesso.
Lobbligatorietà
della gara non è stata espressamente sancita dal legislatore. Ciò in
contrasto con quanto avviene in riferimento ad altre disposizioni in materia
di trattativa privata, quale lart. 12 della legge regionale n. 4/96 o
lart. 8 della legge regionale n. 39/97, laddove talvolta la gara informale
è prevista a pena di nullità dellintera procedura.
La
gara consente di rendere le procedure di affidamento quanto più possibile
trasparenti, al fine anche di non incorrere nel rischio di adottare atti che
violano i principi di legge cui deve informarsi loperato della pubblica
amministrazione.
Un
discorso con significato analogo va affrontato con riferimento agli appalti di
servizi che hanno ad oggetto prestazioni professionali di vario genere: in
questo caso, con criteri e parametri più consoni alle esigenze di ogni ente,
occorre che le amministrazioni disciplinino con atti a contenuto generale le
modalità di individuazione del contraente. E una esigenza, questa,
avvertita soprattutto in ordine agli incarichi per assistenza legale esterna,
per i quali la scelta del
contraente va fatta secondo gli articoli 12 e 13 del
Dlgs. n. 157/95 nel rispetto
delle condizioni stabilite dai regolamenti interni degli enti per i servizi il
cui valore di stima sia inferiore a 200 mila ECU [
]. La materia deve, per
gli appalti non soggetti alla disciplina comunitaria, e può di certo, per
quelli che vi sono assoggettati, essere regolamentata dai singoli enti
nellosservanza dei principi generali che la riguardano, a partire da quello
della esclusione, come si legge in una delle considerazioni preliminari della
direttiva, di intralci alla libera circolazione dei servizi, ossia al libero
accesso ai relativi appalti di ogni soggetto dotato dei requisiti necessari
per assumerli
8.
I regolamenti devono pertanto assicurare in modo corretto il raggiungimento
degli scopi cui sono preordinati, con distinzione delle modalità di
conferimento degli incarichi per tipologia ed importo.
b) Criteri di aggiudicazione.
Le
modalità di individuazione dellofferta aggiudicataria sono descritte
nellart. 23 del Dlgs. n. 157/95, il quale fa salve le disposizioni
legislative, regolamentari o
quelle contenute nei bandi di gara tendenti a garantire la remunerazione di
particolari tipi di servizi.
Laggiudicazione
può avvenire in favore sia dellofferta contenente il prezzo più basso,
sia nei confronti dellofferta economicamente più vantaggiosa.
La
convenienza dellente a stipulare il contratto è accertata mediante
lutilizzo di taluni parametri indicati ad
exempla
nel medesimo articolo.
2.3
La trattativa privata per laffidamento degli appalti di forniture.
Nel
paragrafo precedente abbiamo accennato alle difficoltà che talvolta si
rilevano nel definire un appalto di servizio, data la quasi impossibile
individuazione della linea di confine tra la prestazione di servizi e la
fornitura di beni.
In
effetti, anche il contratto o lappalto di fornitura, come lappalto di
servizio, non ha dei connotati ben precisi, circostanza dovuta anche al fatto
che neppure il codice civile ha definito listituto.
A
ben vedere, le prime definizioni di contratto di fornitura si ritrovano solo
in ambito pubblicistico, allorché il legislatore ha ravvisato la necessità
di regolare le modalità attraverso le quali la pubblica amministrazione deve
operare per acquistare beni, ed essere quindi parte in accordi negoziali che
abbiano ad oggetto un dare.
Il
Consiglio di Stato ha chiarito che la
fornitura di beni [
] non corrisponde a un contratto tipico: la fornitura di
singoli beni può identificarsi con la compravendita (artt. 1470 e segg.
c.c.), mentre la prestazione periodica o continuativa di cose è il contratto
di somministrazione (artt. 1559 e segg. c.c.) 9.
Gli appalti di fornitura di importo pari o superiore a 200 mila ECU sono disciplinati dal Dlgs. 24 luglio 1992, n. 358, che ha attuato le disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture contenute nelle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE. La citata normativa è stata fatta propria con modifiche dal legislatore regionale siciliano mediante lart. 65 della L.R. 10/93.
In
Sicilia, la soglia di applicazione delle disposizioni del citato decreto è
stata individuata negli appalti di forniture di beni di importo pari o
superiore a 130 mila ECU. Anche le modalità di pubblicizzazione dei bandi
risultano essere sensibilmente diverse da quelle volute dalla normativa
statale.
Il
secondo comma dellart. 65 l.r. n. 10/93 dispone che per
gli appalti di cui al comma 1 il ricorso alla licitazione privata e
allappalto concorso e laffidamento a trattativa privata con o senza
bando di gara possono aver luogo, in deroga a qualsiasi disposizione, nei casi
e con le modalità di cui allart. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358. Non è molto chiaro a cosa si riferisca il concetto
pubblicistico di deroga, tanto
amato ed (ab)usato dal legislatore regionale, considerato che siamo in
presenza di un rinvio pieno alle disposizioni della normativa statale
inerenti, per lappunto, laffidamento di tali appalti mediante procedura
ristretta.
a) Forniture di importo pari o superiore a 130 mila ECU (art. 65 l.r. n. 10/93, art. 9 Dlgs. n. 358/92). Trattativa privata con preventiva pubblicazione di bando di gara.
Gli
enti appaltanti possono affidare appalti di forniture di importo pari o
superiore a 130 mila ECU con trattativa privata quando esperiscono senza utile
risultato altre procedure di scelta del contraente in quanto le offerte
proposte siano risultate irregolari o inaccettabili perché prive dei
requisiti oggettivi prescritti.
Tale
affidamento è ammesso solo ed esclusivamente se non sono mutate le condizioni
iniziali dellappalto, ossia quelle relative ai precedenti tentativi di
aggiudicazione.
La
necessità di pubblicazione del bando di gara trova una deroga laddove vengano
invitate tutte le imprese che abbiano partecipato alle precedenti gare aventi
ad oggetto il medesimo appalto, siano dotate dei prescritti requisiti ed
abbiano presentato valide offerte nelle predette gare.
b) Forniture di importo pari o superiore a 130 mila ECU (art. 65 l.r. n. 10/93, art. 9 Dlgs. n. 358/92). Trattativa privata senza preventiva pubblicazione di bando di gara.
Laffidamento dellappalto di fornitura mediante trattativa privata
senza pubblicazione di bando di gara è ammessa solo in presenza di taluni
requisiti, inerenti sia alle procedure eventualmente già esperite che
allambito oggettivo dei beni da acquistare da parte dellente appaltante.
In particolare lamministrazione può attivare la procedura, senza
pubblicazione preventiva di apposito bando, nei seguenti casi:
Ø
quando
siano stati esperiti tentativi di aggiudicazione (mediante pubblico incanto,
licitazione privata, ecc.) e questi siano andati a vuoto per totale mancanza
di offerte;
Ø
per
lacquisto di prodotti realizzati a scopi di studio o di ricerca;
Ø
quando
il prodotto da acquistare, per ragioni tecniche, artistiche, e per ragioni
inerenti alla esclusività del medesimo, possa essere fornito solo da un
determinato soggetto;
Ø
nei
casi in cui le forniture da effettuare siano dettate da assoluta urgenza non
imputabile allamministrazione appaltante per eventi imprevedibili, tali da
non consentire il tempestivo esperimento delle procedure ordinarie;
Ø
per
consegne complementari effettuate dal fornitore originario tese a garantire
continuità alle caratteristiche tecniche del prodotto (i relativi contratti
possono avere una durata massima di tre anni).
I
citati casi hanno carattere tassativo, volendo il legislatore indicare in via
residuale lobbligatorietà dellesperimento di procedure aperte di
aggiudicazione.
c) Forniture di importo inferiore a 130 mila ECU (art. 65 l.r. n. 10/93).
Laffidamento
di appalti di fornitura di importo complessivo inferiore a 130 mila ECU può
avvenire in conformità alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti
dei contratti degli enti, ai quali il sesto comma dellart. 65 della L.R. n.
10/93 rinvia. Il medesimo articolo pone lobbligo di pubblicazione del bando
di gara relativo alle trattative private indette dallamministrazione,
distinguendo rispettivamente fra appalti di fornitura di importo inferiore e
superiore agli ottanta milioni. In particolare, per i primi è prescritta
lobbligatorietà di pubblicazione del bando allalbo pretorio dellente
appaltante, per gli altri la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Non
è fatta alcuna distinzione circa le motivazioni per le quali si addiviene
allutilizzo del sistema della trattativa privata, così come avviene
nellart. 9 del Dlgs. n. 358/92 (recepito) per gli appalti di importo
superiore a quello in epigrafe, sicché ci si trova dinanzi ad una palese contradictio
in terminis. Ed infatti la legislazione nazionale, attuativa di quella
comunitaria, garantisce ampia flessibilità, per gli appalti il cui importo
supera la soglia di legge, in ordine alleventuale redazione del bando di
gara. La legislazione regionale, a
contrario, impone sempre e in ogni caso, per gli appalti di forniture di
valore inferiore a 130 mila ECU, la pubblicazione del bando.
E
neppure un regolamento dei contratti che, in via analogica, in forza
dellart. 9 del Dlgs. n. 358/92 prevedesse casi in cui il bando non debba
essere redatto, potrebbe essere ritenuto legittimo, proprio per la possibile
violazione del 6° comma dellart. 65 l.r. n. 10/93 e del successivo art. 68
(concernente le offerte anomale).
d)
Criteri di aggiudicazione.
Come
abbiamo già visto, a proposito dellaffidamento di appalti di lavori
mediante trattativa privata, anche per gli appalti di forniture trova
applicazione il 9° comma dellart. 1 legge regionale n. 21/98. La
disposizione si riferisce unicamente allaggiudicazione
dei cottimi fiduciari e allaffidamento
di lavori e forniture mediante trattativa privata e statuisce che
laggiudicazione debba avvenire in favore dellofferta che abbia
effettuato il massimo ribasso. Desta qualche perplessità il disposto
contenuto nello stesso articolo secondo cui sono
escluse dallaggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore
di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte
le offerte ammesse.
Il
legislatore regionale, con riferimento agli appalti di fornitura, ha posto
quindi il principio dellesclusione automatica di talune offerte.
Questo
principio sembrerebbe contrastare con la normativa comunitaria, attraverso la
quale invece è stata affermata una prassi che appare più consona e più in
sintonia con le esigenze di liberalizzazione del mercato e con il principio di
economicità cui deve informarsi lazione amministrativa: la disciplina
sovranazionale ha infatti prescritto lobbligo di verifica in
contraddittorio -da parte dellamministrazione appaltante- delle offerte che
paiono non essere in linea con la quantità e la qualità della prestazione da
eseguire. Il parlamento siciliano ha, invece, optato per la automaticità
dellesclusione delle offerte, dapprima con la norma contenuta nellart.
68 della legge regionale n. 10/93 10,
poi con la previsione della legge regionale n. 21/98.
La
citata disposizione dellart. 68 deve ritenersi tacitamente abrogata
limitatamente alle sole ipotesi di trattativa privata - per sopravvenuta
incompatibilità con lart. 1 comma 9 della l.r. n. 21/98, atteso che
questultimo non fa menzione né di un numero minimo di offerte validamente
presentate che faccia scattare lesclusione di talune di esse, né di una
soglia di valore oltre la quale si avrebbe loperatività della norma.
Essa
trova sempre efficacia, anche per trattative private che abbiano ad oggetto
forniture di modestissimo importo. Il legislatore avrebbe dovuto semmai
prevedere, eventualmente, la possibilità di ammettere in ogni caso e con
riserva limpresa che presenti unofferta anomala, con disciplina di
un giudizio tecnico e discrezionale espresso dallamministrazione appaltante
in contraddittorio a posteriori, in
tempi estremamente ristretti, sulla base del quale decidere leventuale
aggiudicazione.
Il
criterio dellautomaticità confligge con la natura stessa della trattativa
privata; ancor più, allorché la trattativa privata sia preceduta da una gara
ufficiosa finalizzata ad individuare un soggetto potenziale contraente. Con
tale soggetto lamministrazione deve poter intavolare, di regola, una
successiva trattativa per addivenire ad una concertazione (più vantaggiosa
per lEnte) sul corrispettivo economico da pagarsi a fronte della
prestazione. Il sistema dellesclusione disciplinato dalla recente normativa
regionale non consente certamente allamministrazione di poter richiedere ed
ottenere un ulteriore abbassamento del prezzo della fornitura, in quanto si
rischierebbe di aggiudicare lappalto per un corrispettivo che potrebbe
essere pari o inferiore a quello che ha determinato la soglia di anomalia.
Soglia di anomalia che, a sua volta, ha determinato lesclusione di talune
offerte. Siamo ai limiti dellassurdità.
Il
Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare più volte come, nei casi in cui
la trattativa privata sia preceduta da gara ufficiosa, questultima tende a
verificare la situazione di mercato non producendo unaggiudicazione
definitiva ossia contrattualmente perfetta, anzi la stessa deve servire
ad individuare uno o più soggetti con i quali tentare un affidamento più
vantaggioso per lamministrazione 11.
Conseguentemente,
il soggetto, prima invitato e poi escluso dalla trattativa privata, è
legittimato ad impugnare gli atti relativi alla sua esclusione e ad eccepire
lillegittimità ex se dei
criteri che lamministrazione ha adottato per pervenire alla scelta del
contraente 12.
Ancora,
la giurisprudenza amministrativa ha sancito la possibilità di disapplicazione
delle norme contrastanti con le direttive comunitarie sia da parte degli enti
appaltanti che da parte del giudice investito delle relative controversie 13.
2.4 Laffidamento a
trattativa privata da parte dellesecutivo comunale alla luce dellart. 12
della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.
Con
una norma assai singolare, nel 1996, mediante lart. 12, comma 1, della
legge regionale n. 4, la Regione siciliana ha dato la possibilità ai sindaci
e presidenti di provincia di affidare direttamente, senza gara, appalti di
lavori, servizi e forniture, per un importo che non poteva superare i 50
milioni annui, a soggetti dagli stessi individuati, senza particolari formalità.
La
disposizione si è rivelata di grande utilità rispetto alla celerità degli
affidamenti (si pensi solo al fatto che non era necessario né pubblicare un
bando né porre in essere procedure finalizzate ad una seppur minima ricerca
di mercato), ma certamente non conforme al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione.
Luso
certamente distorto che ne è stato fatto ha determinato il ravvedimento il
Parlamento Regionale, il quale, intervenendo un anno e mezzo dopo
lemanazione della legge n. 4/96, ha introdotto, con lart. 8 della legge
regionale n. 39/97, alcune limitazioni ai casi di esperimento di detta
procedura. Ed infatti, la possibilità dei sindaci e presidenti di provincia
di provvedere a tali affidamenti, in
deroga ad ogni altra disposizione nonché a norme statutarie o regolamentari
[
] senza previe autorizzazioni, è stata circoscritta ai seguenti
specifici casi ed osservando un preciso iter:
a)
necessità e urgenza di provvedere allaffidamento dellappalto;
b)
non programmabilità a priori
dello stesso dal punto di vista tecnico e contabile;
c)
necessità dellapposizione del parere degli uffici competenti e del
segretario dellente;
d)
necessità della scelta del contraente mediante gara informale.
Le
limitazioni poste dalla legge regionale n. 39/97, la cui inosservanza comporta
la nullità dellatto di affidamento, ancorché necessarie per eliminare
lindecoroso utilizzo che della disposizione era stato fatto, suscitano
qualche perplessità in capo agli operatori degli enti locali.
In
prima battuta, occorre chiarire il rapporto che esiste tra i citati articoli e
la disposizione contenuta nellart. 35 comma 3 del Dlgs. n. 77/95, laddove
viene consentita lesecuzione di lavori pubblici di somma urgenza, a seguito
di un evento eccezionale o imprevedibile, con regolarizzazione della spesa da
effettuarsi entro 30 giorni. Latto di affidamento dellappalto di lavori
- cui la norma ex art. 35 si riferisce - deve, a nostro avviso, integrare
tutti i requisiti di cui allart. 8 della l.r. n. 39/97, non rilevando se si
tratti di determinazione o ordinanza. La considerazione nasce dal
fatto che il Dlgs. n. 77/95 ha natura ordinamentale-contabile: trovano,
pertanto, applicazione le disposizioni procedimentali alluopo previste
dalla legislazione regionale, quale quella sopracitata. E si può ancora
sostenere che, in forza delle medesime norme, non appare neppure possibile
effettuare lordinazione della spesa senza apposito impegno, atteso che
latto che dispone lindizione della gara informale per laffidamento
mediante trattativa privata deve, senza dubbio alcuno, prevedere limpegno
della necessaria spesa ed il relativo visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Per
quanto concerne il parere da esprimersi da parte degli uffici competenti e da
parte del segretario dellente in ordine alla procedura che ci occupa, anche
in questo caso la norma non appare in linea con lordinamento statale e
regionale, per via dellobbligo per le pubbliche amministrazioni di non
aggravare i procedimenti amministrativi.
Sappiamo
che il parere di legittimità del segretario è previsto - ormai soltanto
nellordinamento siciliano - per gli atti deliberativi degli organi
collegiali e non per gli atti con cui è esplicata la volontà dellorgano
monocratico (sindaco o presidente di provincia).
Non
può, però, sottacersi che, se lapposizione del parere dei competenti
Uffici appare plausibile, essendo riferito lo stesso alla sussistenza dei
requisiti della necessità, urgenza e non programmabilità dei lavori, servizi
o forniture, ciò non trova il nostro accoglimento in relazione al parere
del segretario dellente, così genericamente indicato.
Certamente
il segretario, per la funzione che svolge e per i compiti che gli sono
attribuiti, non può esprimersi con cognizione di causa sulla sussistenza dei
medesimi requisiti; né, tantomeno, può conseguentemente attestare la
legittimità dellatto di indizione della procedura o dellaffidamento.
Anche
lobbligo di trasmissione delle determinazioni emanate dal sindaco entro
cinque giorni alla presidenza del consiglio comunale emerge come elemento che
altro non determina che levidente aggravamento del procedimento, poiché
questa stessa previsione non attribuisce al consiglio comunale o ad un numero
limitato di consiglieri di poter esperire iniziativa alcuna.
Le
considerazioni fatte nei paragrafi precedenti, circa la esclusione automatica
delle offerte anomale ex art. 1,
comma 9, l.r. n. 21/98, valgono anche per gli affidamenti effettuati con la
procedura in esame, considerato che non sussistono idonee ragioni per
decretarne la non applicabilità. E evidente come si sia passati da una
procedura di assoluta snellezza, che comunque non garantiva la concorrenzialità
delle imprese oltre a non essere assolutamente conforme a criteri di
efficienza ed economicità (era prassi consolidata laffidamento senza gara
ad una stessa impresa di appalti fino al tetto massimo consentito), ad un
sistema che impone regole ferree e comunque non assolutamente in linea con le
esigenze degli enti.
Il
medesimo articolo 12 della legge regionale n. 4/96 stabilisce, fra laltro, che
è altresì consentito laffidamento a trattativa privata, mediante gara
informale disciplinata dai regolamenti interni dellente appaltante, di
lavori pubblici e di forniture di beni di importo complessivo non superiore a
100 mila ECU.
La
parola altresì rinvia alla formula in deroga ad ogni altra
disposizione di legge nonché a norme statutarie o regolamentari, per cui
non si rende necessaria lautorizzazione consiliare.
Se,
da un lato, la disposizione valorizza la fonte regolamentare, demandando ad
essa la disciplina delle modalità di esperimento della gara informale (che, a
nostro avviso, potrebbero trovare unicamente indicazione nella lettera
dinvito), dallaltro, lesperimento della procedura deve avvenire sic
et simpliciter in deroga a tutte le disposizioni promananti da ogni fonte,
compresa quella legislativa. Ciò significa che, per appalti di lavori e di
forniture di beni (non sono menzionati gli appalti di servizi in quanto
trovano analoga disciplina nellart. 19 del medesimo corpo normativo) di
importo inferiore a 100 mila ECU, vi sia ampia libertà di procedure, che
trova regolamentazione negli atti di normazione secondaria: i regolamenti
ovviamente non possono fare a meno della previsione della gara informale.
Unultima
considerazione va fatta con riferimento alle competenze degli organi degli
enti locali siciliani per lindividuazione del sistema di scelta del
contraente. Il recepimento parziale della legge 15 maggio 1997, n. 127,
operato con la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, ha posto il principio
della separazione tra sfera amministrativa e sfera burocraticogestionale,
in parte già riconosciuta con lapplicazione dellordinamento finanziario
e contabile delle autonomie locali.
La
decisione di esperire la trattativa privata anziché altre procedure, quali
lasta pubblica, può tranquillamente ascriversi alla competenza dei
dirigenti dellente in quanto non si tratta certamente di un atto di
indirizzo politico ma di un atto di gestione.
Lapplicazione
della legge Bassanini bis in Sicilia ha sottratto molti poteri e
responsabilità agli organi politici, compresi quelli monocratici, considerato
che anche lart. 45 del Dlgs. n. 80/98 ha confermato tale principio di
carattere generale. Ciò, daltronde, ha trovato ulteriore conferma nella
modifica dellart. 56 della L. n. 142/90 operata dal legislatore nazionale
con lart. 14 della L. n. 265/99 14.
Alla
luce del sovvertimento di attività e procedure, determinato dalle leggi
di riforma, si può senzaltro sostenere che anche le determinazioni di cui
allart. 12, comma 1, della legge regionale n. 4/96, previa idonea
previsione regolamentare, possano essere emanate, con le procedure di legge,
dal dirigente responsabile del servizio.
![]()
1 In sede di formazione di contratti a trattativa privata, la p.a. è investita di un ampio potere discrezionale in ordine alla scelta del privato contraente ed alla stipulazione, sicché non si configurano, in capo al contraente non scelto e salvo il caso che allamministrazione non possa imputarsi una culpa in contrahendo, interessi legittimi, ma solo interessi semplici, come tali non suscettibili di tutela giudiziale (CASS., SEZ. UN,. 1970, n. 1645).
2 T. MARTINES, A. RUGGERI, Lineamenti di diritto regionale, Milano, 1992.
2 bis CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, Sez. Cons., nn. 592/94 e 402/95, con nota di Gaetano Armao, in Nuove Autonomie, n. 2, 1996.
3 In tal senso F. STADERINI, S. ZAMBARDI, I. FRANCO, I contratti degli enti locali, Padova, 1996.
La giurisprudenza ha chiarito che le sole prescrizioni di un bando di gara, che sono da osservare a pena di esclusione dalla gara medesima, sono quelle dirette a garantire la par condicio tra i partecipanti e ad evitare effetti pregiudizievoli per lamministrazione, dovendosi le esclusioni collegare non già allosservanza di ogni e qualsiasi formalità imposta dal bando, bensì alla sola violazione delle prescrizioni sostanziali che, essendo essenziali per il proficuo svolgimento delle operazioni di gara, non ammettono deroga.
5 P. VIRGA, Diritto amministrativo, I, Milano, 1993.
6 I servizi elencati nellAllegato 1 al Dlgs. 17 marzo 1995, n. 157, sono: 1. Servizi di manutenzione e riparazione; 2. Servizi di trasporto terrestre esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18 inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta; 3. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta; 4. Trasporto di posta per via terrestre esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18 e aerea; 5. Servizi di telecomunicazione esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia, di radioavviso senza trasmissione di parola nonché i servizi di trasmissione via satellite; 6. Servizi finanziari a) servizi assicurativi, servizi bancari e finanziari ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi allemissione, allacquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali; 7. Servizi informatici ed affini; 8. Servizi R &S finanziari ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nellesercizio della propria attività , nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni; 9. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; 10. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dellopinione pubblica; 11. Servizi di consulenza gestionale e affini finanziari esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione; 12. Servizi attinenti allarchitettura ed allingegneria, anche integrata; servizi attinenti allurbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi; 13. Servizi pubblicitari; 14. Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; 15. Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto; 16. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi.
7 I servizi elencati nellAllegato 2 al Dlgs. 17 marzo 1995, n. 157, sono: 17. Servizi alberghieri e di ristorazione; 18. Servizi di trasporto per ferrovia; 19. Servizi di trasporto per via dacqua; 20 servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti; 21. Servizi legali; 22. Servizi di collocamento e reperimento di personale; 23. Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati; 24. Servizi relativi allistruzione, anche professionale; 25. Servizi sanitari e sociali; 26. Servizi ricreativi, culturali e sportivi; 27. Altri servizi.
8 Comitato regionale di controllo, Sezione centrale di Palermo, 21 marzo 1996, n. 3489.
9 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 ottobre 1994, n. 1101.
10 Art. 68 l.r. 12 gennaio 1993, n. 10: 1. Per i contratti di cui al comma 6 dellart. 65, ai fini dellesclusione, laccertamento dellanomalia va condotto automaticamente applicando il criterio previsto dallart. 2 bis, secondo comma del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Il valore percentuale di incremento della media è stabilito nella misura fissa del 7 per cento ed è indicato nel bando di gara.
14 Si veda, a tal proposito, C. Ferlisi e G. La Greca, LA RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI: LE NOVITÀ SULLAUTONOMIA E LORDINAMENTO. Nota su talune disposizioni della Legge 3 agosto 1999, n. 265, e refluenze sullordinamento della Regione Siciliana, in questa Rivista, Sez. Enti Locali.