inserito in Diritto&Diritti nel gennaio 2001

INTRODUZIONE AL TESTO UNICO

DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs. n. 267/2000).

EFFICACIA IN SICILIA

di

Calogero Ferlisi (Avvocato)

Giuseppe La Greca (Segretario Comunale)

 

 

Con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL), il Governo ha dato attuazione al disposto contenuto nell’art. 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265. Con detta norma, infatti, l’Esecutivo veniva delegato a redigere ed emanare un corpus normativo omogeneo che raccogliesse in modo coordinato tutte le disposizioni vigenti in materia di autonomie territoriali: adempimento per il quale la Legge assegnava il termine ultimo del 21 agosto 2000, puntualmente rispettato.

A seguito dell’emanazione del Testo Unico, si ripropone l’annosa questione relativa alla sua efficacia ed applicabilità nell’ordinamento della Regione siciliana, con particolare riferimento a tutte quelle parti oggetto d’innovazione normativa.

Il TUEL ha fortemente semplificato l’articolazione del sistema normativo vigente mediante l’abrogazione espressa di molteplici leggi, accogliendo anche taluni suggerimenti che la dottrina e la giurisprudenza in questi anni hanno posto in essere. Fra le disposizioni abrogate, vi rientrano certamente tutte quelle norme che già di fatto erano da considerarsi espunte dall’ordinamento giuridico per effetto di tacita abrogazione derivante dal contrasto di dette disposizioni con leggi recanti norme fondamentali di riforma economico-sociale ovvero da incompatibilità con la disciplina vigente, in ossequio al principio secondo cui “anche laddove il testo unico non dichiari l’espressa abrogazione di una determinata norma, il fatto stesso che il Governo emani il testo unico comporta una <<riforma>> dell’intera materia e quindi un ottimo argomento per ritenere abrogate tutte le norme precedentemente in vigore[1].

La dottrina distingue due tipologie di testi unici: quelli innovativi e quelli di compilazione, “i primi sono vere e proprie fonti del diritto (<<innovano>> al diritto oggettivo): […] sono dei decreti delegati che, per la loro specifica funzione sono chiamati <<testi unici>> (così come altri decreti delegati, per la loro specifica funzione vengono detti <<codici>>). Gli altri, cioè i T.U. di mera compilazione, sono delle raccolte della normativa vigente <<compilata>> per comodità degli uffici amministrativi […][2].

Il TUEL costituisce un testo unico di tipo innovativo, considerato che lo stesso ha proceduto sia ad una ricognizione e ad un riordino logico-sistematico delle disposizioni normative (per la verità, non tutte!) vigenti in materia di enti locali, sia alla realizzazione di una miniriforma di istituti previgenti.

Del resto, anche il Consiglio di Stato aveva rilevato la necessità che, in ordine al TUEL, l’Esecutivo procedesse in aderenza a quanto stabilito dall’art. 31 della Legge n. 265/99, ossia realizzando un testo unico di natura ricognitiva. Il legislatore delegato, invece, ha ritenuto, obtorto collo, di rivisitare comunque, in molteplici disposizioni, il precedente assetto legislativo che disciplinava singole fattispecie ordinamentali.

Com’è noto, la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in ordine al “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” (cfr. art. 14 Statuto della Regione Siciliana) non consentirebbe l’«ingresso» immediato di novelle legislative emanate, in detta materia, dal legislatore statale.

E’ sempre attuale, infatti, la quérelle circa l’efficacia nel territorio regionale di tutte quelle disposizioni:

a)   che siano in contrasto con la disciplina previgente,

b)   che riguardino fattispecie non disciplinate dalla legge regionale

c)    che modifichino una precedente normativa di pari grado già oggetto di richiamo “statico” e/o “dinamico” da parte del legislatore regionale.

A nostro avviso, in mancanza d’espresso recepimento da parte del legislatore regionale, il TUEL non trova efficacia nell’ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana, ad eccezione di quegli articoli recanti disposizioni in ordine a materie disciplinate da previgenti norme regionali che, a loro volta, contengano un “rinvio dinamico” alle disposizioni statali.

Non va sottaciuto, inoltre, come l’attività normativa del legislatore regionale di recepimento di disposizioni statali registri solitamente tempi differiti rispetto all’entrata in vigore di queste ultime.

Diversi articoli della Legge n. 265/99 sono stati recepiti nell’ordinamento regionale con quasi un anno e mezzo di ritardo rispetto alla produzione statale. Proprio nel mese di dicembre 2000, infatti, l’Assemblea Regionale Siciliana ha contemporaneamente approvato due importanti provvedimenti in materia di autonomie locali:

1) la Legge regionale n. 25/2000 concernente la disciplina delle tornate elettorali e della mozione di sfiducia;

2) la Legge regionale n. 30/2000 relativa alle predette disposizioni di recepimento della Legge n. 265/99.

Con la Legge n. 30/2000. “il presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali”. Non appare superfluo sottolineare che si tratterà senz’altro di un testo unico di natura “compilativa”, considerato che la delega legislativa non consente all’esecutivo regionale di emanare un testo unico “innovativo”, così come avvenuto in sede statale per il D. Lgs. n. 267/2000.

A seguito dell’emanazione del nuovo assetto normativo regionale, dovrà affrontarsi anche la problematica, inerente ad alcuni istituti, concernente la compatibilità tra le relative norme del TUEL direttamente applicabili nella Regione Sicilia e le relative disposizioni contenute nell’ordinamento degli enti locali in Sicilia, così come riformato dalle recenti leggi. In particolare, occorrerà procedere all’applicazione delle disposizioni statali riordinate nel TUEL solo nella misura in cui queste siano oggetto di rinvio “dinamico” da parte del legislatore regionale, dovendo astenersi, a contrario, dal far riferimento agli articoli del TUEL allorché questi non siano compatibili (id est, siano in contrasto) con le norme statali “richiamate[3].

Ora, la casistica del rinvio “dinamico” si rinviene in due disposizioni fondamentali contenute nella L.R. 11.12.1991, n. 48, e nella L.R. 1.9.1993, n. 26. Nella prima, il legislatore regionale devolve alla “legge dello Stato” la normazione in materia di “ordinamento finanziario e contabile” (cfr. art. 1, lett. i); nella seconda, la Regione Siciliana rinvia la disciplina successiva alla L.R. n. 48/91, in materia di servizi pubblici locali, alle disposizioni statali di modifica ed integrazione “in quanto compatibili”. Di conseguenza, per le dette materie, le corrispondenti disposizioni del TUEL trovano immediata vigenza nell’ordinamento autonomo.

Calogero Ferlisi

Giuseppe La Greca

[1] Bin, Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Torino, 2000, p. 347.

[2] Bin, Pitruzzella, op. cit., p. 347.

[3] Cfr. Ferlisi Calogero, La Greca Giuseppe, “La riforma degli enti locali: le novità sull’autonomia e l’ordinamento. Nota su talune disposizioni della legge 3 agosto 1999, n. 265, e refluenze sull’ordinamento della Regione Siciliana”, in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all’indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579, Dicembre 1999, pag. htpp://www.diritto.it/articoli/enti_locali/ ferlisi.html; Assessorato Regionale Enti Locali, Circolare 3 marzo 2000, n. 2.