INTRODUZIONE
AL TESTO UNICO
DEGLI
ENTI LOCALI (D. Lgs. n. 267/2000).
EFFICACIA
IN SICILIA
di
Calogero
Ferlisi (Avvocato)
Giuseppe
La Greca (Segretario Comunale)
Con
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL), il Governo ha dato
attuazione al disposto contenuto nell’art. 31 della Legge 3 agosto
1999, n. 265. Con detta norma, infatti, l’Esecutivo veniva delegato a
redigere ed emanare un corpus normativo omogeneo che raccogliesse
in modo coordinato tutte le disposizioni vigenti in materia di autonomie
territoriali: adempimento per il quale la Legge assegnava il termine
ultimo del 21 agosto 2000, puntualmente rispettato.
A
seguito dell’emanazione del Testo Unico, si ripropone l’annosa
questione relativa alla sua efficacia ed applicabilità
nell’ordinamento della Regione siciliana, con particolare riferimento
a tutte quelle parti oggetto d’innovazione normativa.
Il
TUEL ha fortemente semplificato l’articolazione del sistema normativo
vigente mediante l’abrogazione espressa di molteplici leggi,
accogliendo anche taluni suggerimenti che la dottrina e la
giurisprudenza in questi anni hanno posto in essere. Fra le disposizioni
abrogate, vi rientrano certamente tutte quelle norme che già di fatto
erano da considerarsi espunte dall’ordinamento giuridico per effetto
di tacita abrogazione derivante dal contrasto di dette disposizioni con
leggi recanti norme fondamentali di riforma economico-sociale ovvero da
incompatibilità con la disciplina vigente, in ossequio al principio
secondo cui “anche laddove il testo unico non dichiari l’espressa
abrogazione di una determinata norma, il fatto stesso che il Governo
emani il testo unico comporta una <<riforma>> dell’intera
materia e quindi un ottimo argomento per ritenere abrogate tutte le
norme precedentemente in vigore”[1].
La
dottrina distingue due tipologie di testi unici: quelli innovativi
e quelli di compilazione, “i primi sono vere e proprie fonti
del diritto (<<innovano>> al diritto oggettivo): […] sono
dei decreti delegati che, per la loro specifica funzione sono chiamati
<<testi unici>> (così come altri decreti delegati, per la
loro specifica funzione vengono detti <<codici>>). Gli
altri, cioè i T.U. di mera compilazione, sono delle raccolte della
normativa vigente <<compilata>> per comodità degli uffici
amministrativi […]” [2].
Il
TUEL costituisce un testo unico di tipo innovativo, considerato che lo
stesso ha proceduto sia ad una ricognizione e ad un riordino
logico-sistematico delle disposizioni normative (per la verità, non
tutte!) vigenti in materia di enti locali, sia alla realizzazione di una
miniriforma di istituti previgenti.
Del
resto, anche il Consiglio di Stato aveva rilevato la necessità che, in
ordine al TUEL, l’Esecutivo procedesse in aderenza a quanto stabilito
dall’art. 31 della Legge n. 265/99, ossia realizzando un testo unico
di natura ricognitiva. Il legislatore delegato, invece, ha ritenuto, obtorto
collo, di rivisitare comunque, in molteplici disposizioni, il
precedente assetto legislativo che disciplinava singole fattispecie
ordinamentali.
Com’è
noto, la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in
ordine al “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”
(cfr. art. 14 Statuto della Regione Siciliana) non consentirebbe l’«ingresso»
immediato di novelle legislative emanate, in detta materia, dal
legislatore statale.
E’
sempre attuale, infatti, la quérelle circa l’efficacia nel
territorio regionale di tutte quelle disposizioni:
a)
che siano in contrasto con la disciplina previgente,
b)
che riguardino fattispecie non disciplinate dalla legge regionale
c)
che modifichino una precedente normativa di pari grado già
oggetto di richiamo “statico” e/o “dinamico” da
parte del legislatore regionale.
A
nostro avviso, in mancanza d’espresso recepimento da parte del
legislatore regionale, il TUEL non trova efficacia nell’ordinamento
degli enti locali della Regione Siciliana, ad eccezione di quegli
articoli recanti disposizioni in ordine a materie disciplinate da
previgenti norme regionali che, a loro volta, contengano un “rinvio
dinamico” alle disposizioni statali.
Non
va sottaciuto, inoltre, come l’attività normativa del legislatore
regionale di recepimento di disposizioni statali registri solitamente
tempi differiti rispetto all’entrata in vigore di queste ultime.
Diversi articoli della Legge n. 265/99 sono stati recepiti nell’ordinamento regionale con quasi un anno e mezzo di ritardo rispetto alla produzione statale. Proprio nel mese di dicembre 2000, infatti, l’Assemblea Regionale Siciliana ha contemporaneamente approvato due importanti provvedimenti in materia di autonomie locali: 1) la Legge regionale n. 25/2000 concernente la disciplina delle tornate elettorali e della mozione di sfiducia; 2) la Legge regionale n. 30/2000 relativa alle predette disposizioni di recepimento della Legge n. 265/99. Con
la Legge n. 30/2000. “il presidente della Regione è autorizzato a
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali”.
Non appare superfluo sottolineare che si tratterà senz’altro di un
testo unico di natura “compilativa”, considerato che la delega
legislativa non consente all’esecutivo regionale di emanare un testo
unico “innovativo”, così come avvenuto in sede statale per il D.
Lgs. n. 267/2000.
A
seguito dell’emanazione del nuovo assetto normativo regionale, dovrà
affrontarsi anche la problematica, inerente ad alcuni istituti,
concernente la compatibilità tra le relative norme del TUEL
direttamente applicabili nella Regione Sicilia e le relative
disposizioni contenute nell’ordinamento degli enti locali in Sicilia,
così come riformato dalle recenti leggi. In particolare, occorrerà
procedere all’applicazione delle disposizioni statali riordinate nel
TUEL solo nella misura in cui queste siano oggetto di rinvio “dinamico”
da parte del legislatore regionale, dovendo astenersi, a contrario,
dal far riferimento agli articoli del TUEL allorché questi non siano
compatibili (id est, siano in contrasto) con le norme statali “richiamate”
[3].
Ora,
la casistica del rinvio “dinamico” si rinviene in due
disposizioni fondamentali contenute nella L.R. 11.12.1991, n. 48, e
nella L.R. 1.9.1993, n. 26. Nella prima, il legislatore regionale
devolve alla “legge dello Stato” la normazione in materia di
“ordinamento finanziario e contabile” (cfr. art. 1, lett. i);
nella seconda, la Regione Siciliana rinvia la disciplina successiva alla
L.R. n. 48/91, in materia di servizi pubblici locali, alle disposizioni
statali di modifica ed integrazione “in quanto compatibili”.
Di conseguenza, per le dette materie, le corrispondenti disposizioni del
TUEL trovano immediata vigenza nell’ordinamento autonomo.
Calogero
Ferlisi
Giuseppe La Greca [1] Bin, Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Torino, 2000, p. 347. [2] Bin, Pitruzzella, op. cit., p. 347. [3]
Cfr.
Ferlisi Calogero, La Greca Giuseppe, “La
riforma degli enti locali: le novità sull’autonomia e
l’ordinamento. Nota su talune disposizioni della legge 3 agosto
1999, n. 265, e refluenze sull’ordinamento della Regione
Siciliana”,
in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata
su Internet all’indirizzo http://www.diritto.it, ISSN 1127-8579,
Dicembre 1999, pag. htpp://www.diritto.it/articoli/enti_locali/
ferlisi.html; Assessorato
Regionale Enti Locali, Circolare 3 marzo 2000, n. 2.
|
|
|