inserito in Diritto&Diritti nel novembre 2002

Nuova disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società ed enti

di Rag. Luciano Lombardo
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Introduzione

L'articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n° 300 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre 2000 n° 250 ha attribuito una delega al Governo a emanare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo avente per oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale con l'osservanza di una serie di principi e criteri direttivi.

Il Parlamento nel delegare il Governo ha ottemperato anche agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE.

Nel nostro ordinamento vi era un vuoto legislativo per quanto concerneva la responsabilità delle società che aveva già trovato una sua soluzione normativa in altri paesi comunitari (Francia, Finlandia, Svezia, Portogallo, Olanda, Danimarca, Regno Unito, Irlanda).

Vi è da constatare come ormai le principali e più pericolose manifestazioni di reato sono attuate da soggetti organizzati sotto forma di società che hanno avuto un sopravvento rispetto a quelle individuali.

Responsabilità amministrativa

Si tratta di una responsabilità di enti, che la legge definisce espressamente «amministrativa».

La previsione di un sistema di responsabilità degli enti correlata al diritto penale sebbene non sia qualificata come responsabilità penale è una novità del nostro diritto positivo.

"societas delinquere non potest".

Per lungo tempo la dottrina ha discusso in ordine all’ammissibilità della responsabilità penale delle persone giuridiche, in quanto la ratio del provvedimento che stiamo commentando sembra costituire un'importante novità nel panorama del diritto italiano, poiché con esso cade uno dei principi cardine del nostro ordinamento, risalente al diritto romano e racchiuso nel noto brocardo "societas delinquere non potest".

Si tratta di un principio non espressamente previsto da alcuna disposizione legislativa, secondo cui è da escludere che le persone giuridiche possano essere soggetti attivi di un illlecito penale.

Si sosteneva che la responsabilità penale delle persone giuridiche sarebbe ingiusta perché andrebbe ad incidere su tutti i soci senza alcuna distinzione.

Il legislatore ha scelto di dare origine ad una terza ipotesi di sanzione che unisce le linee essenziali del sistema penale con quell'amministrativa allo scopo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia.

 

Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Governo ha dato applicazione alla delega con l’emanazione del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.

Con tale provvedimento viene previsto una responsabilità degli enti per alcuni reati che pur commessi materialmente da amministratori o dipendenti sono da ricollegare direttamente all'ente medesimo.

Uno degli aspetti più innovativi del provvedimento è dato dall'affidamento della competenza al giudice penale per quanto concerne l'accertamento della responsabilità degli enti.

Questa scelta legislativa assicura all'ente le garanzie proprie del procedimento penale.

 

I soggetti destinatari ed esclusi dall'applicazione del decreto

Scopo di queste osservazioni è un primo esame di chi siano i destinatari delle sanzioni introdotte dal decreto legislativo.

I soggetti verso cui trova applicazione la disciplina relativa alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati sono:

-         gli enti forniti di personalità giuridica;

-         le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Non trova applicazione questa disciplina nei confronti:

-         dello Stato;

-         degli enti pubblici territoriali;

-         gli enti pubblici non economici;

-         gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

 

I soggetti assoggettati alla disciplina

L’art. 1, c. 2, del decreto legislativo individua in primo luogo gli enti forniti di personalità giuridica. Si tratta di soggetti che godono dell’autonomia patrimoniale e che li differenzia dai restanti enti che, pur essendo autonomi soggetti di diritto, non hanno la distinzione del patrimonio comune da quello dei singoli soci o associati.

Dall'esame dei soggetti emerge la volontà del Parlamento di estendere la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica trovando giustificazione nella volontà di estendere l'applicazione della disciplina sulla responsabilità anche a soggetti che, potendo più agevolmente sottrarsi ai controlli statali, sono a "maggior rischio" di attività illecite.

Risultano quindi inclusi soggetti in cui manca "diaframma" in termini di autonomia patrimoniale dell'ente che costituisce il limite previsto espressamente dall'articolo 11 lettera h della legge 29 settembre 2000 n° 300 che così si esprime: "prevedere che gli enti rispondono il pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale" traslata nell'articolo 27 primo comma del decreto legislativo n° 231/2001.

Vi è da constatare come la formula adottata dal Governo non è identica testualmente a quella citata nell'articolo 11 comma primo della legge delega ma ha preferito utilizzare una formula piuttosto ampia "le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica" in modo da farvi comprendere anche enti che pur sprovvisti di personalità giuridica la possono comunque ottenere.

 

Riepilogando i principali soggetti destinatari sono pertanto i seguenti:

-         enti forniti di personalità giuridica;

-         società di capitali;

-         società cooperative;

-         fondazioni;

-         associazioni riconosciute;

-         enti privati e pubblici economici;

-         enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo;

-         enti privi di personalità giuridica:

-         società di persone;

-         GEIE;

-         consorzi;

-         associazioni non riconosciute.

 

I soggetti esclusi dalla disciplina

Fra gli enti esclusi vi sono quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale quali ad esempio:

-         i partiti politici;

-         i sindacati dei lavoratori;

-         le due Camere del Parlamento;

-         il Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

-         la Corte costituzionale;

-         il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

-         il Consiglio superiore della magistratura;

in quanto una eventuale sanzione interdittiva nei confronti di tali soggetti non sarebbe stata possibile applicare.

Anche per quanto riguarda gli enti dotati di soggettività pubblica vi sono da rilevare delle differenze rispetto alla legge delega.

Quest'ultima all'articolo 11 comma 2 precisava che la delega non si applicava allo "Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri".

Il Governo ha previsto la non applicabilità delle norme "allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale".

Il delegato ha ampliato l'esclusione anche agli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni) giustificato dalla volontà di equiparare questi enti allo Stato e per esigenze di ragionevolezza nelle scelte legislative.

Al contrario nei confronti degli enti a soggettività pubblica mancanti di poteri pubblici, i cosiddetti "enti pubblici economici", trova applicazione la responsabilità amministrativa derivante da reati, i quali, pur dotati di soggettività pubblica, sono tuttavia caratterizzati dall’agire senza potestà pubblica.

L'espressione "enti pubblici che esercitano pubblici poteri" utilizzata dalla legge delega per escludere tutta una serie di soggetti dall'applicazione del presente decreto sarà sicuramente fonte di notevole contenzioso in quanto vi sono enti che hanno una disciplina privatistica ma che in forza di leggi speciali hanno compiti di natura pubblicistica, ad esempio si cita l'Automobil Club Italia.

Sono ovviamente esclusi dalla normativa in esame le imprese esercitate in forma individuale anche se sotto forma di impresa familiare.

 

Servizio quesiti

L'autore è disponibile a rispondere a eventuali quesiti che gli dovessero pervenire inviando un email a lombardol@lombardol.it.

 

Documentazione

Il testo dell'articolo 11 è consultabile anche sul sito www.lombardol.it.

 

Decreto Legislativo 321 dell'8 giugno 2001

Art. 1 Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

 

 

 

Rag. Luciano Lombardo

-         Revisore contabile - Giornalista pubblicista

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