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Introduzione
L'articolo
11 della legge 29 settembre 2000 n° 300 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 25 ottobre 2000 n° 250 ha attribuito una delega al Governo a
emanare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge un
decreto legislativo avente per oggetto la disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgono
funzioni di rilievo costituzionale con l'osservanza di una serie di
principi e criteri direttivi.
Il
Parlamento nel delegare il Governo ha ottemperato anche agli obblighi
previsti dalla convenzione OCSE.
Nel
nostro ordinamento vi era un vuoto legislativo per quanto concerneva la
responsabilità delle società che aveva già trovato una sua soluzione
normativa in altri paesi comunitari (Francia, Finlandia, Svezia,
Portogallo, Olanda, Danimarca, Regno Unito, Irlanda).
Vi
è da constatare come ormai le principali e più pericolose manifestazioni
di reato sono attuate da soggetti organizzati sotto forma di società che
hanno avuto un sopravvento rispetto a quelle individuali.
Responsabilità
amministrativa
Si
tratta di una responsabilità di enti, che la legge definisce
espressamente «amministrativa».
La
previsione di un sistema di responsabilità degli enti correlata al
diritto penale sebbene non sia qualificata come responsabilità penale è
una novità del nostro diritto positivo.
"societas
delinquere non potest".
Per
lungo tempo la dottrina ha discusso in ordine all’ammissibilità della
responsabilità penale delle persone giuridiche, in quanto la ratio del
provvedimento che stiamo commentando sembra costituire un'importante novità
nel panorama del diritto italiano, poiché con esso cade uno dei principi
cardine del nostro ordinamento, risalente al diritto romano e racchiuso
nel noto brocardo "societas
delinquere non potest".
Si
tratta di un principio non espressamente previsto da alcuna disposizione
legislativa, secondo cui è da escludere che le persone giuridiche possano
essere soggetti attivi di un illlecito penale.
Si
sosteneva che la responsabilità penale delle persone giuridiche sarebbe
ingiusta perché andrebbe ad incidere su tutti i soci senza alcuna
distinzione.
Il
legislatore ha scelto di dare origine ad una terza ipotesi di sanzione che
unisce le linee essenziali del sistema penale con quell'amministrativa
allo scopo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle
della massima garanzia.
Decreto
legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001
Il
Governo ha dato applicazione alla delega con l’emanazione del decreto
legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.
Con
tale provvedimento viene previsto una responsabilità degli enti per
alcuni reati che pur commessi materialmente da amministratori o dipendenti
sono da ricollegare direttamente all'ente medesimo.
Uno
degli aspetti più innovativi del provvedimento è dato dall'affidamento
della competenza al giudice penale per quanto concerne l'accertamento
della responsabilità degli enti.
Questa
scelta legislativa assicura all'ente le garanzie proprie del procedimento
penale.
I
soggetti destinatari ed esclusi dall'applicazione del decreto
Scopo
di queste osservazioni è un primo esame di chi siano i destinatari delle
sanzioni introdotte dal decreto legislativo.
I
soggetti verso cui trova applicazione la disciplina relativa alla
responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da
reati sono:
-
gli enti forniti di personalità giuridica;
-
le società e le associazioni anche prive di personalità
giuridica.
Non
trova applicazione questa disciplina nei confronti:
-
dello Stato;
-
degli enti pubblici territoriali;
-
gli enti pubblici non economici;
-
gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
I
soggetti assoggettati alla disciplina
L’art.
1, c. 2, del decreto legislativo individua in primo luogo gli enti forniti
di personalità giuridica. Si tratta di soggetti che godono
dell’autonomia patrimoniale e che li differenzia dai restanti enti che,
pur essendo autonomi soggetti di diritto, non hanno la distinzione del
patrimonio comune da quello dei singoli soci o associati.
Dall'esame
dei soggetti emerge la volontà del Parlamento di estendere la
responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica
trovando giustificazione nella volontà di estendere l'applicazione della
disciplina sulla responsabilità anche a soggetti che, potendo più
agevolmente sottrarsi ai controlli statali, sono a "maggior
rischio" di attività illecite.
Risultano
quindi inclusi soggetti in cui manca "diaframma"
in termini di autonomia patrimoniale dell'ente che costituisce il limite
previsto espressamente dall'articolo 11 lettera h della legge 29 settembre
2000 n° 300 che così si esprime: "prevedere
che gli enti rispondono il pagamento della sanzione pecuniaria entro i
limiti del fondo comune o del patrimonio sociale" traslata
nell'articolo 27 primo comma del decreto legislativo n° 231/2001.
Vi
è da constatare come la formula adottata dal Governo non è identica
testualmente a quella citata nell'articolo 11 comma primo della legge
delega ma ha preferito utilizzare una formula piuttosto ampia "le
società e le associazioni anche prive di personalità giuridica"
in modo da farvi comprendere anche enti che pur sprovvisti di personalità
giuridica la possono comunque ottenere.
Riepilogando
i principali soggetti destinatari sono pertanto i seguenti:
-
enti forniti di personalità giuridica;
-
società di capitali;
-
società cooperative;
-
fondazioni;
-
associazioni riconosciute;
-
enti privati e pubblici economici;
-
enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una
concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo;
-
enti privi di personalità giuridica:
-
società di persone;
-
GEIE;
-
consorzi;
-
associazioni non riconosciute.
I
soggetti esclusi dalla disciplina
Fra
gli enti esclusi vi sono quelli che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale quali ad esempio:
-
i partiti politici;
-
i sindacati dei lavoratori;
-
le due Camere del Parlamento;
-
il Segretario generale della Presidenza della Repubblica;
-
la Corte costituzionale;
-
il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
-
il Consiglio superiore della magistratura;
in
quanto una eventuale sanzione interdittiva nei confronti di tali soggetti
non sarebbe stata possibile applicare.
Anche
per quanto riguarda gli enti dotati di soggettività pubblica vi sono da
rilevare delle differenze rispetto alla legge delega.
Quest'ultima
all'articolo 11 comma 2 precisava che la delega non si applicava allo "Stato
e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri".
Il
Governo ha previsto la non applicabilità delle norme "allo
Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non
economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale".
Il
delegato ha ampliato l'esclusione anche agli enti pubblici territoriali
(Regioni, Province e Comuni) giustificato dalla volontà di equiparare
questi enti allo Stato e per esigenze di ragionevolezza nelle scelte
legislative.
Al
contrario nei confronti degli enti a soggettività pubblica mancanti di
poteri pubblici, i cosiddetti "enti pubblici economici", trova applicazione la
responsabilità amministrativa derivante da reati, i quali, pur dotati di
soggettività pubblica, sono tuttavia caratterizzati dall’agire senza
potestà pubblica.
L'espressione
"enti pubblici che esercitano pubblici poteri" utilizzata
dalla legge delega per escludere tutta una serie di soggetti
dall'applicazione del presente decreto sarà sicuramente fonte di notevole
contenzioso in quanto vi sono enti che hanno una disciplina privatistica
ma che in forza di leggi speciali hanno compiti di natura pubblicistica,
ad esempio si cita l'Automobil Club Italia.
Sono
ovviamente esclusi dalla normativa in esame le imprese esercitate in forma
individuale anche se sotto forma di impresa familiare.
Servizio
quesiti
L'autore
è disponibile a rispondere a eventuali quesiti che gli dovessero
pervenire inviando un email a lombardol@lombardol.it.
Documentazione
Il
testo dell'articolo 11 è consultabile anche sul sito www.lombardol.it.
Rag. Luciano Lombardo
-
Revisore contabile - Giornalista pubblicista
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"Articolo
tratto da www.lombardol.it".
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