inserito in Diritto&Diritti nel maggio 2002

Il sistema di  qualita’ e la sua applicazione pratica; nella normativa nazionale sugli appalti di lavori pubblici e  di servizi, importanti richiami alle norme uni en iso 9000 da cui prendere spunto per rendere, in particolare l’esercizio della professione forense, più in linea con le esigenze di qualità dettate dal mercato.

di Giovanna Stumpo, Avvocato in Milano[1]

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SOMMARIO:- Premessa. - 1. L’art. 8 della legge Merloni e le sue prescrizioni base, in tema di qualità. – 1.1. Gli organismi di “attestazione della qualità” ed i compiti ad essi demandati dall’art. 8 della legge Merloni.  –1.2. I benefici di cui godono le imprese certificate, secondo il disposto dell’art. 8 della legge Merloni. - 2. Il Regolamento per la qualificazione delle imprese, di cui al D.P.R. n. 34/2000. - 2.1. L’ambito di applicazione del Regolamento sulla qualificazione delle imprese. - 2.2. Il sistema “per categorie e per classifiche”, di cui al Regolamento per la qualificazione delle imprese.- 2.3. Il “time-table” previsto dal Regolamento per la qualificazione delle imprese per la progressiva introduzione del sistema di qualità aziendale nel settore degli appalti pubblici di lavori.- 2.4. I “requisiti per la qualificazione” prescritti per la partecipazione a gare d’appalto di lavori pubblici d’importo superiore a 150.000 Euro. - (segue) I diversi requisiti per la qualificazione, prescritti per la partecipazione a gare d’appalto di lavori pubblici d’importo inferiore a 150.000 Euro. - 3. L’applicazione dei precetti di cui sopra anche al settore dei servizi -ed in particolare a quello dei servizi legali- secondo il disposto di cui alla direttiva n.92/50/CEE e del relativo decreto nazionale di attuazione. – Conclusioni.-

 

Premessa: Quando nel mondo giuridico si  fa riferimento ad una norma, si è soliti ricollegare la stessa, alla figura del Legislatore e ad una precisa prescrizione di legge, sì da qualificarla per tale, sulla base del suo carattere intrinsecamente cogente ed imperativamente vincolante, per tutti i suoi destinatari.

Se però si trascende il campo meramente giuridico e si entra in altri settori dell’economia, ci si può trovare di fronte ad una norma diversamente concepita e diversamente operante nei confronti della collettività. E’ il caso ad es. e con specifico riferimento alla qualità, della c.d. norma tecnica[2], che consiste sostanzialmente in una previsione di applicazione volontaria, contenuta in un documento di natura tecnica, messo a punto consensualmente dalle parti interessate –come ad es. i produttori, i commercianti, gli istituti di ricerca, la P.A., i consumatori etc..- e che definisce “lo stato dell’arte” di un determinato prodotto, processo o servizio, al fine di migliorare l’economicità di un processo produttivo o di un’organizzazione,  la  commerciabilità, l’utilizzabilità ovvero la sicurezza d’uso di un prodotto o di un servizio, ovvero ancora il rapporto di un processo produttivo con l’ambiente circostante.

In Italia, la definizione e la promulgazione di norme tecniche valevoli in tutti i settori del commercio, dell’industria e dei servizi (esclusi quelli elettrico ed elettronico)[3] è svolto da un’ associazione privata riconosciuta sia a livello nazionale,  europeo che internazionale denominata UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione); nell’ambito delle norme tecniche di settore da questa elaborate, rilevano in particolare quelle appartenenti alla famiglia UNI EN ISO 9000[4], le quali possono essere definite come quegli strumenti che consentono ad un’organizzazione di migliorare qualitativamente e con continuità il proprio operato e le proprie prestazioni, in modo da riuscire a soddisfare le mutevoli esigenze e le aspettative non solo dei clienti (ovvero dei propri fruitori di servizi e prestazioni), ma anche dei c.d. “stake holders” ossia dei dipendenti, delle banche, della P.A., della collettività complessivamente considerata.

Sebbene le norme UNI EN ISO 9000 siano state pensate inizialmente avendo presenti principalmente le problematiche e le esigenze di qualità proprie dell’imprenditoria (la loro prima versione, rispetto a quella attuale datata anno 2000, risale al 1987), la loro applicazione pratica da un lato, e l’affermarsi progressivamente nel tempo di sempre maggiori esigenze di “garanzie di qualità e di sicurezza” dettate dal mercato dall’altro, hanno tuttavia dimostrato che la maggior parte dei contenuti in esse esposti sono di carattere universale e, pertanto, che dette norme tecniche sono applicabili ad una pluralità di settori dell’economia, tra loro diversi, inclusi i servizi[5].

Queste norme, oltre che nel campo dell’imprenditoria, sono peraltro venute affermandosi anche nel settore pubblico, ed hanno finito per entrare spesso in stretta correlazione, in via diretta od indiretta, anche con i dettami di altre prescizioni normative, di natura  diversamente giuridica e non meramente tecnica, finendo esse stesse per affermarsi  come “latamente vincolanti”, o se vogliamo, “precettive di riflesso”, sul piano tanto nazionale, che europeo, che internazionale[6].

Ciò è quanto è avvenuto ad es. nel settore degli appalti pubblici di lavori e di servizi;  i richiami alla normativa UNI EN ISO 9000 - di cui alla Legge Merloni-ter ed al Regolamento di qualificazione delle imprese (per quanto concerne il settore degli appalti pubblici di lavori), nonché della direttiva n.92/50/CEE e del relativo decreto nazionale di attuazione – i.e. Dlgs. n.157/95- (per il settore degli appalti pubblici di servizi) ci forniscono  importanti riferimenti per entrare nella logica del sistema qualità, che ove correttamente compreso, può essere suscettibile di applicazioni pratiche anche per i professionisti che intendano migliorare la propria efficienza nei confronti della clientela acquisita, e quindi intendano ampliare la propria “spendibilità” sul mercato che, in quanto sempre più globale, presuppone la capacità di fornire prestazioni e prodotti altamente competitivi sul piano qualitativo, in tempi sempre più ristretti e definiti, a costi da un lato remunerativi per il professionista e dall’altro accettabili per il cliente, in definitiva, richiede di essere in grado di battere la concorrenza.

 

TABELLA  A: Il quadro normativo di riferimento:

Per “normativa Merloni” s’intende il pacchetto di norme così composto:

-          la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 (recante la legge quadro in materia di lavori pubblici), (i.e. legge Merloni);

-          la Legge 2 giugno 1995 n. 216 (recante la conversione in legge con modificazioni del Dl. 3 aprile 1995 n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblci), (i.e. legge Merloni – bis), in GU 2 giugno 1995 n. 127;

-          la Legge 18 novembre 1998 n. 415 (recante le modifiche alla L.11.2.1994 n. 109 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici), (i.e. legge Merloni- ter), in GU So n.199/L relat. GU 4 dicembre 1998 n. 284.

Rilevano altresì:

-          il   DPR. 21 dicembre 1999 n. 554 (recante il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici), in GU n. 98 del 28  aprile 2000, So n.66/L;

-          il DPR. 25 gennaio 2000 n. 34 (i.e. Regolamento recante l’istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.8 della L.n.109/1994 e successive modificazioni) pubblicato in GU n.49, So 29 febbraio 2000 n. 85;

-         la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 marzo 2000 n.182/400/93 (in tema di indicazioni interpretative ed operative del DPR 25.1.2000 n. 34);

-         la Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 2000 Prot. 823/400/93 (concernente le ulteriori indicazioni interpretative ed operative del DPR 25.1.2000 n.34[7].

 

1. L’art. 8 della legge Merloni e le sue prescrizioni base, in tema di qualità: L’art.8 comma I della legge Merloni[8] prescrive che:

i)                    i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza,

ii)                   i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità impiegati dai predetti soggetti, devono essere sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

Ciò, “al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’art.1 comma 1” della stessa legge Merloni, secondo cui, in attuazione dell’art.97 Cost.[9], l’attività amministrativa in materia di opere e di lavori pubblici deve garantirne la qualità, uniformandosi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate alla tempestività, alla trasparenza ed alla correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

Si tratta di una previsione importante e destinata ad incidere in modo radicale nel settore degli appalti di lavori pubblici –ma come si vedrà anche in altri settori, come in particolare quello degli appalti di servizi-, là ove si consideri che, per espresso disposto del successivo comma VIII sempre dell’art.8 della precitata legge, si è precettivamente disposto che: “a decorrere dal 1° gennaio 2000[10], i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati e non esclusi, ai sensi delle previsioni del presente articolo”.

 

1.1. Gli organismi di “attestazione della qualità” ed i compiti ad essi demandati dall’art. 8 della legge Merloni: Sebbene la legge Merloni abbia rimesso ad un successivo e futuro Regolamento (i.e. Regolamento di cui al D.P.R. n.34/00, in proseuo anche Regolamento per la qualificazione delle imprese) il compito di istituire un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici (di cui all’art.2 comma II[11] della stessa legge), a qualsiasi titolo e di importo superiore a 150.000 Euro, al contempo già la legge Merloni ha però previsto che detto sistema di qualificazione dovesse essere attuato da specifici organismi di diritto privato di attestazione, ai quali è stato pertanto demandato, prima ancora dell’emanazione del Regolamento di cui al D.P.R. n.34/2000, il compito di attestare l’esistenza, nei soggetti qualificati conformemente alla sue disposizioni, dei seguenti elementi:

 

i)                    la certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000[12] ed alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000[13];

ii)                   la dichiarazione della presenza di “elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità” rilasciata dai soggetti di cui al punto che precede;

iii)                 i requisiti di ordine generale, nonché i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (cfr. art.8 comma III lett. a) b) e c) della legge Merloni).

 

1.2. I benefici di cui godono le imprese certificate, secondo il disposto dell’art. 8 della legge Merloni: Ai sensi della legge Merloni, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, conformemente alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 la certificazione di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione delle presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

i)                    la cauzione e la garanzia fideiussoria previste rispettivamente al comma I ed al comma II dell’art.30[14] della legge Merloni, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50%;

ii)                   nei casi di appalto concorso, le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema qualità -ovvero la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati di un tale sistema- in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma II dell’art.21 della legge Merloni[15] (cfr. art.8 comma 11-quater della legge).

 

2. Il Regolamento per la qualificazione delle imprese, di cui al D.P.R. n. 34/2000: Come si è detto, il sistema di qualificazione di cui all’art.8 della legge Merloni, è stato disciplinato con il Regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n.34.

Per poter entrare nella logica del sistema di qualificazione, e quindi per una corretta comprensione dei contenuti del Regolamento, occorre primariamente chiarire il senso di alcune espressioni tipiche del sistema qualità, come in esso definite. In particolare, rilevano le definizioni seguenti:

i) “Procedimento di qualificazione”: con tale espressione s’intende la sequenza degli atti disciplinati dal Regolamento, che permette di individuare in capo a determinati soggetti (i.e. le imprese che intendono partecipare a gare di appalto di lavori pubblici) il possesso dei requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per la realizzazione dei lavori;

ii) “Organismi di accreditamento”: s’intendono i  soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione, a svolgere  le attività di certificazione  previste dal Regolamento;

iii) “Organismi di attestazione”: si tratta di organismi di diritto privato (c.d. SOA) che accertano ed attestano l’esistenza, nei soggetti esecutori dei lavori pubblici, degli elementi di qualificazione di cui all’art.8 comma III  lett.c) ed eventualmente lett. a) e b) della legge Merloni;

iv) “Organismi di certificazione”:  s’intendono gli organismi di diritto privato che rilasciano alle imprese che intendono adottare il sistema qualità, i relativi certificati conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità; ove peraltro,

- per “Accreditamento”: s’intende l’atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui al punto iii);

- per “Attestazione”: s’intende il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’art.8 della legge Merloni;

- per “Certificazione”: s’intende il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000[16];

- per “Dichiarazione”: s’intende il documento che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità, di cui al punto iv) che precede.

 

2.1. L’ambito di applicazione del Regolamento sulla qualificazione delle imprese: Nel definire il proprio ambito di applicazione, il Regolamento di cui al D.P.R. n.34/00 specifica che la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori  pubblici affidati:

i)                    dai soggetti di cui all’art.2 comma II[17] della legge Merloni e successive modifiche,

ii)                   dalle Regioni anche a Statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché

iii)                 per chiunque esegua lavori pubblici affidati ai sensi del Dlgs. n.158/95[18], di importo superiore a 150.000 DPS (Diritti speciali di prelievo).

L’attestazione di qualificazione rilasciata a norma delle disposizioni del Regolamento di cui al DPR n.34/00 costituisce in particolare condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici; con la conseguenza che,  per effetto delle previsioni del Regolamento, le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti alle gare d’appalto di lavori pubblici la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli da esso previsti.

 

2.2. Il sistema “per categorie e per classifiche”, di cui al Regolamento per la qualificazione delle imprese: Il Regolamento per la qualificazione delle imprese ha concepito un sistema di qualità differenziato per categorie di imprese, suddividendo queste ultime, per tipologia delle opere (generali,  specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione) e tenendo conto del diverso importo dei lavori da realizzare.

In particolare, ai sensi dell’art.3 comma IV del Regolamento, ai fini della qualificazione, rilevano le “classifiche” e gli  importi di lavori seguenti:

 

-          (imprese appartenenti alla) Classifica I:       - fino a £.500.000.000 (Euro 258.228);

 

-          (imprese appartenenti alla) Classifica II: -fino a £.1.000.000.000 (Euro 516. 457);

 

-          (imprese appartenenti alla) Classifica III: -fino a £.2.000.000.000 (Euro 1.032.913);

 

-          (imprese appartenenti alla) Classifica IV:                  -fino a £. 5.000.000.000 (Euro 2.582.284);

 

-          (imprese appartenenti alla) Classifica V:       -fino a £.10.000.000.000(Euro 5.164.569);

 

-          (imprese appartenenti alla) Classifica VI:     - fino a £.20.000.000.000 (Euro 10.329.138);

 

-          (imprese appartenenti alla) Classifica VII :      -  fino a £.30.000.000 (Euro 15.493.707);

 

-           (imprese appartenenti alla) Classica VIII* :             - oltre  a £.30.000.000 (Euro 15.493.707);

 

* l’importo della classifica VIII (valore illimitato) è convenzionalmente stabilito pari a £.40.000.000 (Euro 20.658.276).

 

In considerazione della ripartizione di cui sopra, il Regolamento di cui al D.P.R. n.34/00 precisa inoltre che, le imprese -anche in forma associata o consorziata- non possono partecipare alle gare d’appalto per lavori d’importo a base d’asta superiori a quello per cui sono qualificate, aumentato di 1/5.

 

2.3. Il “time-table” previsto dal Regolamento per la qualificazione delle imprese per la progressiva introduzione del sistema di qualità aziendale (ovvero degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale) nel settore degli appalti pubblici di lavori: Ai fini della qualificazione di cui all’art.8 comma III della legge Merloni – e quindi per poter partecipare alla gara- le imprese come sopra suddivise e classificate, devono dimostrare di possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (ovvero gli elementi significativi correlati del suddetto sistema), secondo la cadenza temporale prevista dalla tabella B allegata allo stesso Regolamento di cui al D.P.R. n.34/00.

In particolare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, vale il seguente “schema temporale” d’introduzione obbligatoria e progressiva del sistema qualità:

 

Requisito

Classifica I e II (da 0 a 1 mld.)

Classifica III, IV e V (da 1 a 10 mld.)

Classifica VI e VII (da 10 a 30 mld)

Classifica VIII (illimitato)

Elementi del sistema qualità

-anno 2000: no,

-anno 2001: no;

-anno 2002: no;

-anno 2003: no;

-anno 2004: no;

-regime: no.

-anno 2000: no;

-anno 2001: no;

-anno 2002: no;

-anno 2003: sì;

-anno 2004: sì.

-anno 2000: no;

-anno 2001: no;

-anno 2002: sì;

-anno 2003: sì;

-anno 2004: sì.

-anno 2000: no;

-anno 2001: no;

-anno 2002: sì;

-anno 2003:sì;

-anno 2004: sì.

Sistema di qualità

-anno 2000: no;

-anno 2001: no;

-anno 2002: no;

-anno 2003: no;

-anno 2004: no;

-regime: no.

-anno 2000: no;

-anno 2001: no;

-anno 2002: no;

-anno 2003: no;

-anno 2004: no;

-regime: sì.

-anno 2000: no;

-anno 2001: no;

-anno 2002: no;

-anno 2003: no;

-anno 2004: sì.

-anno 2000: no;

-anno 2001: no;

-anno 2002: no;

-anno 2003: sì;

-anno 2004: sì;

- regime: sì.

 

Si precisa che la certificazione del sistema qualità aziendale (ovvero la dichiarazione della presenza nell’impresa degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale)[19] s’intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa, nel suo complesso considerata[20]; peraltro, ai fini della qualificazione, le imprese sono tenute a dimostrare di possedere, ora il sistema di qualità UNI EN ISO 9000 ovvero gli elementi significativi correlati del suddetto sistema, a seconda che si tratti di grandi imprese ovvero di PMI, ed anche preso in considerazione il valore dell’opera oggetto della gara d’appalto.

 

2.4. I “requisiti per la qualificazione” prescritti per la partecipazione a gare d’appalto di lavori pubblici d’importo superiore a 150.000 Euro: Secondo il disposto del Regolamento di cui al D.P.R. n.34/00, per il conseguimento della qualificazione[21], oltre alla certificazione di sistema di qualità (alla dimostrazione della presenza di elementi significativi) di cui all’art.8  comma III della legge Merloni, secondo la cadenza temporale di cui sopra, le imprese devono ulteriormente possedere “i requisiti” da esso espressamente enucleati.

Si tratta in particolare delle specifiche di cui agli art.17 e 18 del Regolamento, e suddivise in “requisiti d’ordine generale” e “requisiti di ordine speciale”; tra i primi, rientrano i seguenti elementi:

a)      la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’UE (ovvero la residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a SM che concedono un trattamento fondato sul rispetto del principio di reciprocità nei confronti di cittadini italiani);

b)      l’assenza di un procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge n.1423/1956[22], o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge n.575/1965[23];

c)      l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di  sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p.[24] a carico  del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico, per reati che incidono sulla moralità professionale;

d)      l’inesistenza di violazioni gravi – definitivamente accertate- rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

e)      l’inesistenza di irregolarità – definitivamente accertate- rispetto agli obblighi relativi  al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

f)        l’iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, con indicazione della specifica attività d’impresa;

g)      l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;

h)      l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i)        l’inesistenza di un errore grave nell’esecuzione dei lavori pubblici;

j)        l’inesistenza di violazioni gravi – definitivamente accertate- attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

k)      l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione[25].

Ai predetti “requisiti di ordine generale” sono poi da aggiungere ulteriormente i “requisiti di ordine speciale”, ossia le indicazioni afferenti la prova di:

a)         un’adeguata capacità economico-finanziaria[26],

b)                 un’adeguata idoneità tecnico[27]-organizzativa;

c)                  un’adeguata dotazione di attrezzature tecniche[28];

d)                 un’adeguato organico medio annuo[29].

 

(segue) I diversi requisiti per la qualificazione, prescritti per la partecipazione a gare d’appalto di lavori pubblici d’importo inferiore a 150.000 Euro: Secondo il disposto dell’art.28 del Regolamento di cui al D.P.R. n.34/00, le imprese possono essere affidatarie di appalti di lavori pubblici anche  di importo inferiore a 150.000 DPS, purchè dimostrino di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo seguenti:

i)                    un importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell’affidamento non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

ii)                   un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore all’importo totale dei lavori eseguiti nel quinquennio  antecedente la data dell’affidamento;

iii)                 il possesso di una adeguata attrezzatura[30].

 

 

TABELLA B: Sintesi dei contenuti del Regolamento concernente la qualificazione d’impresa:

 

Volendo sintetizzare per punti il disposto di cui al Regolamento introdotto con il D.P.R. n.34/00, risulta che:

-          la qualificazione prescritta dall’art.8 della legge Merloni:

i)                     diviene necessaria per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro; detta qualificazione diviene necessaria ed al contempo sufficiente per comprovare l’esistenza in capo all’impresa dei requisiti della capacità tecninco-finanziaria, ai fini dell’affidamento dei lavori;

ii)                   viene rilasciata da appositi organismi di attestazione (i.e. le SOA), previa verifica dell’esistenza di specifici requisiti in capo all’esecutore (i.e. adeguata capacità tecnico-finanziaria, idoneità tecnico-organizzatva, adeguata dotazione di attrezzature e di organico etc…);

-          per gli importi di lavori pubblici superiori al miliardo, si richiede altresì una certificazione del sistema qualità, conforme alle previsioni di cui alle norme UNI EN ISO 9000 (ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema) da rilasciarsi (entrambe) da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000;

-          la scansione temporale prevista per l’introduzione del sistema qualità al settore delle gare d’appalto pubblico di lavori – come prevista nell’All. B del Regolamento- è il seguente:

1.        biennio 2000-2002: si prescinde dal sistema qualità, che  non è ancora né richiesto, né richiedibile da parte delle amministrazioni appaltanti;

2.        biennio 2002-2004: si prevede l’introduzione graduale dell’obbligo per le imprese partecipanti a gare d’appalto di lavori pubblici di possedere gli elementi del sistema qualità/la certificazione qualità, a seconda dell’importo dei lavori oggetto di appalto;

3.        anno 2005: a regime, ossia diverrà obbligatoria la certificazione di sistema qualità  secondo il disposto delle norme ISO 9000, per tutti i lavori il cui importo superi il miliardo.

 

3. L’applicazione dei precetti di cui sopra anche al settore dei servizi -ed in particolare a quello dei servizi legali- secondo il disposto di cui alla direttiva n.92/50/CEE e del  relativo decreto nazionale di attuazione: Come noto la direttiva del Consiglio Europeo 18 giugno 1992 n.92/50/CEE[31] contiene la normativa europea per il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi[32], con riferimento alle prestazioni di servizi di cui agli allegati AI e BI della stessa direttiva .

Nell’ambito delle prestazioni di servizi oggetto della direttiva, come specificate in particolare nell’allegato BI della stessa, rientrano tra gli altri, i servizi legali; ad essi trova pertanto applicazione il disposto della direttiva e, con specifico riferimento al sistema di qualità, le disposizioni in materia previste dagli artt.29-35 del Titolo VI, Capitolo II (i.e. “criteri di selezione qualitativa”) del predetto atto comunitario.

Di questi articoli, l’art.33 della direttiva riconosce in particolare alle amministrazioni aggiudicatrici[33] degli SM destinatari delle sue disposizione, la possibilità di richiedere ai prestatori di servizi[34]europei che intendano partecipare a gare d’appalto di servizi, la presentazione di specifici certificati di qualità, nei termini corrispondenti a quelli sopra descritti in relazione alle disposizioni della legge Merloni.

Dispone infatti il predetto art.33 della direttiva comunitaria, letteralmente che “qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni fanno riferimento ai sistemi di garanzia  della qualità basati  sulla pertinente serie di norme europee EN 29000 e certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri SM. Essi ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nel caso dei prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti”.

Con il Dlgs. 17 marzo 1995 n.157[35] il nostro ordinamento ha dato attuazione alla direttiva n.92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi; come già la direttiva,  anche la normativa nazionale, nello specificare le prestazioni di servizi oggetto delle sue disposizioni  ha ricompreso, tra le altre, quelle relative ai servizi legali (cfr. categoria 21 di cui all’Allegato 2 del Dlgs. n.157/95). Più in particolare, nel disciplinare il proprio ambito di applicazione, l’art.1 comma II del Dlgs. n.157/95 dispone che “per gli appalti di servizi di cui all’allegato 2…, si applicano le disposizioni del presente decreto, se il relativo valore di stima, al netto d’IVA, al momento della pubblicazione del bando è uguale o superiore a 200 000 Euro”.

Conformemente al disposto di cui già all’art.33 della direttiva n.92/50/CEE, il Dlgs. n.157/95 ha altresì fatto propria la previsione per cui le amministrazioni aggiudicatrici di un appalto pubblico di servizi, possono esigere la prova dell’intervenuta adozione del sistema qualità da parte del prestatore di servizi/ professionista che intenda partecipare alla gara. In merito, l’art.14 comma 4 del Dlgs. n.157/95 concernente la capacità tecnica dei prestatori di servizi concorrenti, prevede infatti che “qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia  della qualità basati  sulla pertinente serie di norme europee EN 29 000 e certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45 000. Le amministrazioni riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri SM. Essi ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, nel caso dei prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti”.

Da quanto sopra si evince che, sebbene non se ne sia prevista la progressiva introduzione  in forma obbligatoria -come vale per gli appalti pubblici di lavori- il sistema qualità è di primaria importanza ed avrà ripercussioni sul piano giuridico, anche nel settore degli appalti pubblici di servizi, potendo le stazioni appaltanti esigere- per bando di gara o per capitolato d’oneri- la prova del possesso in capo ai prestatori di servizi concorrenti, della loro capacità tecnica, in forma di “certificazione”[36] del sistema qualità.

 

Conclusioni: Lo studioso così come l’operatore del diritto che intenda essere competitivo ed in linea con l’evoluzione del mercato – ormai sempre più europeo e sempre meno nazionale- non può ignorare l’importanza dei richiami già contenuti nella normativa nazionale disciplinante la materia degli appalti pubblici di lavori e di servizi sopra considerata, alla tematica della qualità, nel contesto della normativa tecnica di riferimento di cui alle norme appartenenti alla famiglia UNI EN ISO 9000.

L’interesse a sviluppare un tale approfondimento discende peraltro dalla consapevolezza che anche l’esercizio della stessa professione forense e quindi la prestazione di servizi legali, avviene ormai, di fatto, in forma di attività d’impresa, ossia è effettuata per tramite di una struttura operativa complessa (dotata di un proprio personale gerarchicamente ordinato, di fornitori di varia natura, e di clienti, con cui tratta e discute) ed in conformità a procedure e processi che, analogamente a quelli interni ad un’impresa, presuppongono una dettagliata indicazione delle risorse, con ripartizione di ruoli, di competenze e di prestazioni e la preparazione di piani finalizzati alla concreta “esternazione” di un prodotto.

Poiché per certificazione di parte terza, come detto, s’intende la procedura con cui viene fornita da un soggetto indipendente ed autonomo (rispetto al professionista ed al di lui cliente) l’assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme ai requisiti specificati dalla normativa UNI EN ISO 9000, il suo ottenimento appare interessante anche per il professionista che non partecipi a gare, in quanto la certificazione attesta che la sua organizzazione è tale da rispondere ai requisiti della predetta norma e che quindi il professionista -singolo o organizzato- ha posto in essere programmi di miglioramento continuo, che ne aumentano l’efficienza e l’efficacia prestazionale; l’organizzazione s’intenderà cioè in grado di rispondere ai requisiti fissati dal cliente, assicurando che questi otterrà lo scopo che si è prefissato. Non pare fuori luogo suggerire al professionista prestatore di servizi legali, l’ottenimento della certificazione in confromità della normativa UNI EN ISO 9000, anche là ove si consideri che con tale certificazione, questi sarà facilitato nei suoi rapporti con le imprese industriali e commerciali già certificate, con cui potrà parlare lo stesso “linguaggio organizzativo”. Una spinta propulsiva in tal senso sembrerebbe peraltro derivare anche da recenti indicazioni del CNF che, a livello di un progetto finalizzato a riformare le modalità esplicative dell’attività della professione forense, prevede l’attibuzione di un punteggio agli Studi legali che, tra i vari fattori di riferimento (quali l’aggiornamento professionale, le iniziative editoraieli di collaboratori di Studio, la partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento etc.) considererà anche la conformità dell’organizzazione al predetto sistema qualità.

Anche per uno Studio legale, la scelta di operare secondo un “sistema di qualità” nei termini sopra analizzati, adottando, in forma volontaria, i modelli all’uopo prescritti dalla normativa UNI EN ISO 9000, può dunque risultare vincente, per aprirsi a nuove opportunità professionali, ovvero, più in generale, per rendere i propri servizi più competitivi ed in linea con i requisiti di efficienza e di praticità dettati dall’odierno mercato, che presuppone oggi necessariamente la capacità di confrontarsi anche con “modelli prestazionali” europei, spesso qualitativamente più competitivi ed all’avanguardia rispetto a quelli nostri tradizionali, perché improntati su una logica “di risultati” piuttosto che “di mezzi”.

 

 

 


Note:

[1] Si ringrazia per la supervisione il Dott. Ing. Asturio Baldin, Management Consultant, esperto di sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza  in Milano.

[2] L’ISO (i.e. International Organization for Standardization) ha definito la normazione come “l’attività svolta per stabilire, relativamente a problemi effettivi e potenziali, disposizioni per gli usi comuni e ripetitivi, miranti ad ottenere il miglior ordine in un determinato contesto”; lo stesso organismo, nel definire sul piano tecnico la “norma” la identifica con “ un documento prodotto mediante consenso ed approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinateattività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto”.

[3] Di questi si occupa in particolare il CEI (i.e. Comitato Elettrotecnico ed Elettronico Italiano).

[4] La famiglia delle norme UNI EN ISO 9000 – completamente aggiornata alla fine dell’anno 2000 dopo un programma di revisione e miglioramento decennale denominato Vision 2000- consta sostanzialmente delle seguenti norme:

• UNI EN ISO 9000: 2000 (Sistemi di gestione per la qualità –Fondamenti e terminologia) che descrive i fondamenti dei sistemi di gestione per la qualità e ne specifica la terminologia;

• UNI EN ISO 9001: 2000 (Sistemi di gestione per la qualità-Requisiti) che specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità, che possono essere utilizzati sia in ambito interno ad una organizzazione, sia per la certificazione, sia ancora nell’ambito di rapporti contrattuali);

• UNI EN ISO 9004: 2000 (Sistemi di gestione per la qualità-Linee guida per il miglioramento delle prestazioni) che fornisce gli orientamenti per il miglioramento continuo di prestazione, in termini di efficienza e di efficacia.

[5] Sul punto, la norma UNI EN ISO 9001, nel disciplinare il proprio ambito di applicazione, precisa infatti che: “tutti i requisiti della presente norma internazionale sono di carattere generale e predisposti per essere applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo, dimensione e prodotti forniti”.

[6] Si vedano in tal senso le direttive comunitarie in materia, nelle quali l’ottenimento della certificazione secondo la normativa UNI EN ISO 9000 è uno degli elementi per garantire il riconoscimento di conformità di prodotti nazionali, secondo la normativa europea.

[7] Per una rapida consultazione della normativa segnalata, si vedano i siti Internet del Ministero dei Lavori Pubblici www.llpp.it ovvero del Ministero per el infrastrutture e per i trasporti www.infrastrutturetrasporti.it .

[8] Per tale s’intende la legge n.109/94, nella sua versione integrata ed aggiornata, in considerazione delle disposizioni ad essa successive, ex legge Merloni – bis  e  ter (si veda la tabella A che precede).

[9] Ex art. 97 Cost.: “I pubblici ufficiali sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso salvo i casi stabiliti dalla legge”.

[10] Ugualmente a decorrere da tale data, è stata abrogata la legge n.57/62 istitutiva dell’Albo nazionale dei costruttori; l’esistenza dei requisiti di ordine generale nonché tecnico- organizzativi  ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (di cui al comma 3 lett. c) dell’art.8 della legge Merloni) di un’impresa,  prima di tale soppressione accertata in base al certificato attestante l’iscrizione nell’Albo predetto, è ora svolta, per le imprese nazionali, dalla SOA (si vedano le note 11 e 12 che seguono). Diversamente, le imprese dei Paesi appartenenti all’UE partecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (cfr. art. 8 comma 11-bis della legge Merloni).

Infine, si precisa che per le attività di restauro e di manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori, sono disposti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici (cfr. art.8 comma 11-sexies della legge).

[11] Ai sensi dell’art.2 (Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della legge) comma II, della legge Merloni le sue disposizioni si applicano: alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; agli enti pubblici, compresi quelli economici; agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico; ai concessionari di lavori pubblici (di cui all’art.19 comma 2 della legge Merloni); ai concessionari di esercizi di infrastrutture destinate al pubblico servizio; alle aziende speciali ed ai consorzi (di cui agli artt.23 e 25 della L. n.142/90 (recante l’Ordinamento delle autonomie locali) e successive mod.); alle società (di cui all’art.22 della L. n.142/90 e successive mod. ed all’art.12 della L. n.498/1992 (recante gli interventi urgenti in materia di finanza pubblica e successive mod.); alle società con capitale pubblico -in misura anche non prevalente- che abbiano ad oggetto della propria attività  la produzione di beni/servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché; ai concessionari di servizi pubblici ed ai soggetti di cui al Dlgs. n.158/95 (recante l’attuazione delle direttive n.90/531/CEE e n.93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il DPCM di cui all’art.8 comma 6 del predetto Dlgs. n.158/95, e comunque i lavori riguardanti i rilievi aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate/appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali all’esecuzione di opere comprese nella disciplina del Dlgs. n.158/95; ai soggetti privati, relativamete ai lavori di cui all’allegato A del Dlgs. n.406/91 (recante l’attuazione della direttiva n.89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici), nonché ai lavori civili -relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali- di importo superiore ad un milione di Euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell’importo dei lavori.

[12] La norma europea serie UNI EN ISO 9000 (i.e. Norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità) è stata adottata dal CEN (Comitato europeo per la normazione, corrispondente europeo dell’internazionale ISO) nell’anno 1987; una prima revisione della stessa, è stata effettuata nell’anno 1994 ed una seconda revisione è intervenuta successivamente, nel corso dell’anno 2000.

[13] Le norme UNI CEI EN 45000 fanno parte anch’esse della famiglia delle norme sulla qualità UNI EN ISO 9000 e, nello specifico, vengono utilizzate da parte di soggetti accreditatori, ai fini dell’accreditamento degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova (ossia di coloro che hanno il compito di rilasciare la certificazione ovvero che devono effettuare le prove di laboratorio per la certificazione di qualità di prodotti, sistemi di qualità e persone).

Con l’espressione “accreditamento” si fa riferimento al riconoscimento formale del fatto che un organismo (i.e.  un laboratorio/ un istituto di certificazione) ha le strutture, i mezzi materiali ed umani nonché le capacità, per assolvere determinati compiti, in conformità alle specifiche norme che disciplinano il rilascio di certificati e l’effettuazione delle prove citati. In Italia, i soggetti accreditatori sono il SINCERT –acronimo per Sistema nazionale di accreditamento degli organismi di certificazione- ed il SINAL (i.e. Sistema nazionale di accreditamento dei laboratori di prova).

[14] Secondo il disposto dei comma I e II dell’art.30 (Garanzie e coperture assicurative)della legge Merloni “l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma II, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento  della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall’aggiudicazione. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%”.

[15] Ai sensi dell’art.21 (Criteri di aggiudicazione) comma II della legge Merloni, l’aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso –nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata- avvengono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ai fini dell’aggiudicazione, nel caso specifico dell’appalto concorso, vengono presi in considerazione, in relazione all’opera da realizzare, i seguenti elementi variabili: il prezzo; il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; il tempo di esecuzione dei lavori; il costo di utilizzazione e di manutenzione; nonchè  ulteriori elementi, individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

[16] Ai sensi della norma UNI CEI EN 45020 per “certificazione” (della conformità alla norma) s’intende la procedura con ci una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme ai requisiti specifici della norma. E’ interessante notare che la certificazione è rilasciata da una parte, appunto terza, indipendente sia dal produttore/erogatore del servizio che dal cliente/fruitore del servizio.

[17] Si veda la nota 11 che precede.

[18] Si veda la nota 11 che precede.

[19] Il possesso della certificazione di qualità aziendale (ovvero della dichiarazione della presenza dei requisiti del sistema di qualità aziendale) rilasciata da soggetti accreditati  ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000- quanto alle imprese di costruzione- è attestato, come si è detto dalle SOA. Queste ultime, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. n.34/00, nello svolgimento dell’attività di attestazione della qualificazione assumono la natura di “esercenti una pubblica funzione”, con la conseguenza che, proprio in quanto tali, le SOA devono: i) svolgere la propria attività con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all’art.1 della legge Merloni; ii) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da garantire l’imparzialità ed un equo trattamento dei candidati; iii) assicurare e mantenere l’indipendenza richiesta dalla legge Merloni e dallo stesso Regolamento sulla qualificazione delle imprese; iv) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno idonee ad assicurare efficienza e correttezza delle loro valutazioni; v) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato.

[20] Ove si sia in presenza di un consorzio stabile d’imprese ad es., questo potrà essere qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

[21] L’impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare un apposito contratto con una delle SOA all’uopo autorizzate; al fine del rilascio dell’attestazione, quest’ultima svolge un’apposita istruttoria e tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell’attestazione entro 90 gg. dalla stipula del contratto. La durata -in termini di efficacia- dell’attestazione è di anni 3, salva la possibilità di ottenere un successivo rinnovo della stessa, stipulando un nuovo contratto con la medesima SOA.

[22] I.e. normativa relativa alle persone pericolose per la sicurezza pubblica.

[23] I.e. disposizioni contro la mafia.

[24] Ex art.444 cpp. (Applicazione della pena su richiesta): “L’imputato e il PM possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino ad 1/3, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a 1/3, non supera 2 anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art.129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circosanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’art.75 comma 3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta”.

[25] Per la qualificazione di società commerciali, di cooperative e di loro consorzi, nonché di consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, i requisiti di cui alle lett. a) b) e c) si riferiscono al direttore tecnico ed a tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di una società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

[26] L’adeguata capacità economico- finanziaria dell’impresa concorrente alla gara, è dimostrata dalla sussistenza in capo ad essa di idonee referenze bancarie, dalla sua cifra d’affari (realizzata con lavori svolti tanto mediante attività diretta che indiretta) e, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto dell’impresa.

[27] L’adeguata idoneità tecnica dell’impresa è dimostrata con la presenza di: una idonea direzione tecnica; un’esecuzione di lavori realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; un’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo richiesto, ovvero, in ulteriore alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all’art.19 comma 1 lett. b) punto 1 della  legge Merloni, oppure affidati in concessione, il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati/diplomati assunti  a tempo indeterminato.

[28] Questa consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà, in locazione finanziaria ovvero a noleggio, dei quali sono fornite dall’impresa, le essenziali indicazioni identificative.

[29] Questo è dimostrato dal costo complessivamente sostenuto dall’impresa per il personale dipendente (i.e. retribuzioni e stipendi, contributi sociali, accantonamenti, e fondi di quiescenza) non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori come determinata in base al disposto del Regolamento, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa, l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato, il quale deve risultare non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui almeno il 60% per personale tecnico laureato o diplomato. Specifiche regole su questo punto valgono poi per le imprese artigiane, per le imprese individuali e per le società di persone.

[30] Si ricorda infine che il Regolamento di cui al D.P.R. n.34/00 indica anche i requisiti per la partecipazione a gare d’appalto d’importo inferiore, pari o superiore a 5 miliardi (cfr. artt. 31 e 32 del Regolamento).

 

 

[31] In GUCE L209 del 24.07.1992.

[32] Nel quadro delle norme europee sugli appalti, rilevano altresì le seguenti direttive  base:

-(appalti di lavori): Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993 n.93/37/CEE (che coordina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori) e sueccessive modificazioni ed integrazioni, in GUCE L199 del 9 agosto 1993;

-(appalti di forniture): Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993 n.93/36/CEE (che coordina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture) e successive modificazioni ed integrazioni, in GUCE citata;

-(settori esclusi): Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993 n.93/38/CEE (che coordina le procedure di aggiudicazione di appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle comunicazioni), in GUCE citata.

Per una rapida consultazione della normativa comunitaria in materia di appalti si veda il sito della Commissione CE www.europa.eu.int .

[33] Tali sono lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite  da detti enti od organismi di diritto pubblico (cfr. art.1 lett. b) della direttiva).

[34] Per tali, ai sensi dell’art.1 lett. c) della direttiva, s’intendono le persone fisiche o giuridiche, inclusi gli enti pubblici, che forniscono servizi.

[35] Il Dlgs. n.157/95 (Attuazione della direttiva n.92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi) è stato successivamente modificato dal Dlgs. 25 febbraio 2000 n.65, pubblicato in GU n.70 del 24 marzo 2000.

[36] Ove l’espressione, equivale a quella di “qualificazione”, utilizzata per il diverso settore degli appalti pubblici di lavori (v. normativa Merloni)