*** PREMESSA In
linea di continuità con le recenti tendenze dell’ordinamento tese a riformulare
il rapporto tra privato e pubblico potere secondo una prospettiva maggiormente
democratica che privilegi l’avvicinamento della PA ai bisogni del cittadino
rispetto al profilo autoritativo1 e a
condurre ad una progressiva attenuazione della contrapposizione tra interesse
legittimo e diritto soggettivo2, si pone
l’innovativa introduzione nel campo amministrativo dell’istituto della
reintegrazione in forma specifica previsto solo in ambito privatistico dall’art
Fino a tempi relativamente recenti, in effetti, si riteneva unanimemente che in ragione del limite posto dall’art 4 All E L 20.3.1865 n 2248 fosse giuridicamente preclusa la possibilità di condannare la PA ad un’ obbligazione di fare ovvero al risarcimento del danno in forma specifica4. Da tale
circostanza conseguiva un’ingiustificata esenzione di responsabilità della Pa
nei confronti del privato per gli atti illegittimi dalla stessa posti in essere
lesivi di interessi legittimi alla quale parte della dottrina e minoritaria
giurisprudenza avevano cercato di porre rimedio ad es con la teoria che equiparava
l’annullamento dell’atto illegittimo disposto dal giudice amministrativo al
risarcimento in forma specifica previsto dall’art Sul
problema è stato tuttavia decisivo l’intervento del legislatore che ha
icasticamente ammesso siffatto rimedio risarcitorio anche in ambito
pubblicistico dapprima in sede di giurisdizione esclusiva con l’art 35 comma 1
D.lgs. 80/98 e poi anche in quella di legittimità con la modifica apportata
dall’art 7 comma 4 della l 21.7.00 n 205 rispettivamente all’art 35 comma 4
D.lgs. 80/98 e al primo periodo del terzo comma dell’art L’avvenuto trapianto dell’istituto in esame nel campo del diritto pubblico non è, invero, esente da dubbi interpretativi e da problemi applicativi. Se da un lato la maggioritaria dottrina7 conviene sulla natura risarcitoria e sull’analogia del nuovo istituto di diritto amministrativo con quello previsto dall’art 2058 CC dall’altro molti autori evidenziano che il legislatore non ha specificato l’ambito di operatività dello stesso8 né ha preso in considerazione la sua compatibilità con le peculiarità dell’azione amministrativa ed i principi del giudizio amministrativo9 demandando implicitamente questo complesso compito alla giurisprudenza. Pertanto, a questo fine, si ritiene utile richiamare, seppure brevemente, il concetto civilistico di risarcimento in forma specifica ex art 2058 CC e la relativa disciplina, i distinguo rispetto alle azioni ripristinatoria, di esatto adempimento e di esecuzione forzata in forma specifica perché questa operazione consente di pervenire ad una ricostruzione quanto più obiettiva e puntuale degli autentici connotati, confini e limiti della reintegrazione in forma specifica nel giudizio amministrativo.
L’istituto
della reintegrazione in forma specifica disciplinato nel breve eppure
tormentatissimo art In particolare l’utilizzo promiscuo nella rubrica e nel testo dei vocaboli risarcimento e reintegrazione solleva non pochi interrogativi sulla sua natura giuridica. Al riguardo in dottrina si sono sviluppati contrapposti orientamenti interpretativi. Secondo una prima tesi, la reintegrazione in forma specifica si collocherebbe all’interno della generica categoria della riparazione del danno in funzione alternativa al risarcimento12. Secondo altri, invece, si tratterebbe di una species del genus risarcimento ovvero di una sua modalità13. Una terza recente opzione interpretativa ancora argomenta addirittura che l’art 2058 CC rappresenti il fondamento di una generale azione inibitoria atipica14 o un rimedio specifico a carattere generale15. La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, tuttavia, militano a favore della tesi che riconduce l’istituto in esame nel genus risarcitorio, sia perché inserito nell’ambito delle regole codicistiche dedicate alla valutazione e al risarcimento del danno, sia perché conforme alla volontà del legislatore che nella Relazione al Codice del 42 considera il rimedio reintegratorio il modo primario di risarcimento16. Intesa come rimedio risarcitorio, ammissibile se espressamente richiesto dalla parte danneggiata e purchè non sia eccessivamente oneroso per il debitore, la reintegrazione ex art 2058 CC ha ad oggetto una prestazione diversa e succedanea rispetto a quella prevista nell’obbligazione originaria o concernente il dovere del neminem laedere17. In stretta correlazione con il danno, l’istituto in esame è finalizzato a ricostruire la situazione che ci sarebbe stata in assenza di danno e non più semplicemente quella stessa esistente prima del danno richiedendo perciò una valutazione ipotetica e dinamica dell’assetto che dovrà comporsi in esito alla condanna risarcitoria18. Ne consegue che il risarcimento in forma specifica non va confuso con istituti ad esso in qualche modo contigui ovvero con gli strumenti ripristinatori del diritto (azione e tutela della proprietà o del possesso) perché per quest’ultimi non occorrono il danno ingiusto e gli altri elementi costitutivi della responsabilità né sono preclusi da un’eventuale eccessiva onerosità; con l’azione di esatto adempimento ex art 1453 CC con la quale diversamente viene soddisfatto l’interesse del creditore mediante la medesima prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio; con il rimedio dell’esecuzione forzata in forma specifica prevista per l’adempimento degli obblighi di consegna o rilascio (art 2930 CC), di fare o non fare ( art 2931 – 2933 CC) e di concludere il contratto (art 2932 CC) perché in questo ultimo caso ugualmente si persegue il medesimo risultato dell’adempimento volontario e oltre tutto ciò avviene nell’ambito del processo esecutivo.19 Tutto ciò premesso e chiarito si può passare alla disamina dell’omonimo istituto introdotto nel processo amministrativo.
Sul tema, quasi a conferma della perdurante mancanza di certezze in materia, s’individuano in dottrina e nella giurisprudenza amministrativa differenti approcci interpretativi, sia di tipo pubblicistico che civilistico. Secondo un primo orientamento di stampo pubblicistico l’istituto in esame si colloca nell’ambito dell’annullamento dell’atto amministrativo e nel consequenziale obbligo conformativo che grava sulla PA20. Al riguardo, in particolare, si afferma che “l’annullamento dell’atto ed il conseguente rinnovo conforme a legge è di per sé una forma di risarcimento in forma specifica che esclude o riduce altre forme di risarcimento”21 perché il risarcimento in forma specifica e quello per equivalente costituiscono forme alternative di ristoro”22 ed ancora che “la domanda di annullamento di un atto amministrativo contiene in sé, implicita, la domanda di risarcimento in forma specifica mediante il rinnovo, legittimo dell’atto annullato”. Ispirata alla medesima logica degli effetti dell’annullamento, un’altra tesi assegna alla reintegrazione un ruolo identico ed alternativo a quello svolto dal giudizio d’ottemperanza23. Un’ ulteriore opzione interpretativa ancora ritiene che con l’istituto in esame si sia introdotta un’azione cd di adempimento del tutto analoga a quella prevista nell’ordinamento processuale amministrativo tedesco. L’indirizzo civilistico, infine, presenta, a sua volta, due varianti24. Secondo la prima, attese le peculiarità del giudizio amministrativo e l’inesistenza nell’ordinamento italiano di un’unitaria azione valida contemporaneamente nel diritto civile ed in quello pubblico, la reintegrazione in forma specifica in esame sarebbe un istituto speciale del diritto processuale amministrativo che si richiama all’art 2058 CC ma nel contempo ne diverge per gli specifici presupposti, limiti, poteri conferiti al giudice amministrativo. Secondo l’altra, invece, confermata in un recente arresto giurisprudenziale25 si tratterebbe del medesimo istituto civilistico. Ad un attento esame delle varie proposte interpretative invero l’approccio civilistico che ne evidenzia il carattere risarcitorio, appare più coerente con l’autentica natura giuridica dell’istituto in esame26. Inaccoglibile è, in effetti, la tesi che assegna alla reintegrazione lo stesso ruolo dell’annullamento giurisdizionale, sia perché confonde l’illegittimità con l’illiceità e l’effetto ripristinatorio con la reintegrazione non avvedendosi della diversità di presupposti e limiti27 sia perché non valorizza adeguatamente gli spunti innovativi offerti dalla riforma nella prospettiva di un rapporto di autentica complementarietà tra i due istituti28. Nel medesimo senso infondata è anche l’identificazione della reintegrazione con l’ottemperanza, non solo perché secondo taluni il giudice amministrativo in questa veste non ha i poteri propri della giurisdizione di merito29 ma anche perché ottemperanza e reintegrazione hanno funzioni diverse30. Del resto l’autonomia tra ottemperanza e reintegrazione si ricava anche dal dato normativo offerto dall’art 35 comma 2 D.lgs del 1998 che attribuisce al giudice amministrativo i poteri del giudice dell’ottemperanza al fine di quantificare i danni da risarcire, norma che in caso contrario non sarebbe stata necessaria.31A ciò si aggiunga che questa opzione interpretativa non garantisce il principio di effettività, l’auspicata migliore tutela degli interessi legittimi cd pretesivi né il rispetto del contraddittorio delle parti nel giudizio32.
Al contrario, una netta distinzione tra reintegrazione inserita nella fase di cognizione ed ottemperanza può giovare in termini di efficacia della tutela giurisdizionale perché quanto più completa è la sentenza in termini di limiti e vincoli sulla fase rinnovatoria tanto più emergerà la natura esecutiva del giudizio d’ottemperanza33. D’altra parte si evidenzia che l’effettività della tutela giurisdizionale non dipende tanto dalla formale statuizione contenuta nella sentenza ma piuttosto dal grado di eseguibilità della decisione stessa. Analoghi rilievi possono essere mossi alla tesi che
ricostruisce l’azione di reintegrazione come azione di adempimento simile a
quella tedesca prevista nei paragrafi 42 e 113 VWGO. In particolare ciò sarebbe
avvenuto con l’introduzione dell’art Analogamente, nessun ostacolo teorico si frapporrebbe ad un’azione di adempimento destinata ad incidere sull’attività di rinnovazione della PA laddove, come previsto dalla disciplina tedesca, la questione fosse matura per la decisione ovvero non rimanessero margini di discrezionalità per l’Amministrazione.37 Ulteriore conferma di tale assunto è data, d’altra parte, dalla stessa evoluzione giurisprudenziale in tema di ricorso contro l’inerzia dell’Amministrazione disposto dall’art 21 bis bis L. Tar.38 Riguardata sotto il profilo della compatibilità in concreto, però, siffatta tesi rivela esplicitamente la sua infondatezza. Difatti la disciplina vigente ed i principi ispiratori del processo amministrativo ne escludono in concreto l’ammissibilità senza però precluderla per il futuro39. La reintegrazione e l’azione di adempimento sono senza ombra di dubbio azioni aventi presupposti e finalità distinte: la tutela risarcitoria presuppone un danno ed interviene quando il dovere originario è rimasto inadempiuto e ad esso subentra un obbligo nuovo mentre l’azione di adempimento prescinde da questo aspetto ed è finalizzata all’attuazione dell’originaria obbligazione. In sintesi, in una prospettiva per così dire evolutiva, le tesi sopra richiamate muovono dall’erroneo presupposto che la reintegrazione in forma specifica costituisca un mezzo per impartire un ordine alla PA di emanare un determinato provvedimento o quanto meno di provvedere in un certo modo, attribuendogli i caratteri della tutela ripristinatoria40. Al contrario, l’adozione di un determinato provvedimento attiene ai profili di adempimento e di esecuzione e non a quelli risarcitori: in caso di accertata spettanza del provvedimento amministrativo preteso l'emanazione dello stesso è doverosa esecuzione di un obbligo che già grava sull’Amministrazione, a prescindere dall’esistenza dei requisiti previsti dalla legge per il risarcimento del danno41. Ne consegue la preferenza per la tesi civilistica che non solo qualifica l’istituto come rimedio risarcitorio ma nel contempo lo distingue nettamente dall’effetto conformativo tipico della sentenza di annullamento e lo inserisce nel contesto del processo di cognizione.
Al riguardo, la prevalente giurisprudenza
nondimeno ritiene che42 il
legislatore con l’art Del resto la necessità di siffatta operazione emerge dall’esame delle stesse condizioni richieste per il positivo esperimento della reintegrazione nel processo amministrativo. Tra queste figura, innanzitutto, l’esplicita domanda giudiziale in tal senso del danneggiato unitamente all’impugnazione dell’atto lesivo, da effettuare nell’atto introduttivo del giudizio amministrativo o anche successivamente con atto ritualmente notificato alla controparte43. E ciò perché conformemente al principio processualistico della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art 112 cpc non è consentito al giudice disporre la reintegrazione in forma specifica se è stato richiesto il risarcimento del danno per equivalente oppure genericamente il risarcimento del danno mentre è ammissibile il contrario essendo il risarcimento per equivalente un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica.44 In secondo luogo la reintegrazione è possibile se il giudice, con suo apprezzamento discrezionale, valuta la prestazione non eccessivamente onerosa per il debitore oppure il sacrificio economico imposto con il risarcimento in forma specifica non di gran lunga superiore a quello configurabile per equivalente45. Posta di fronte al problema di definire il limite dell’eccessiva onerosità ex art 2058, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha preso coscienza che la diversa funzione dell’istituto nel processo amministrativo rende necessaria la trasformazione dei caratteri dello stesso46 per cui l’eccessiva onerosità considerata dall’art 2058 CC muta veste e deve valutarsi alla stregua di eccessiva onerosità per il pubblico interesse e per la collettività, senza trascurare che è proprio la collettività che sopporta gli oneri dell’azione amministrativa47. Ancora, è indispensabile, per l’addebitabilità delle conseguenze dannose, che si possa formulare un giudizio di colpa in capo alla PA48 non essendo sufficiente la generica illegittimità dell’atto amministrativo. Infine, particolare attenzione va riservata all’ulteriore requisito della “possibilità in tutto o in parte”, dal significato particolarmente controverso in dottrina ed in giurisprudenza, che investe la più generale problematica del contenuto e dell’estensione dei poteri attribuiti al giudice amministrativo e della connessa ammissibilità dell’istituto rispetto alle differenti posizioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento. Premesso che nessuna questione si pone laddove si controverta su diritti soggettivi e che la giurisprudenza e la dottrina unanimemente lo ritengono possibile per la tutela degli interessi legittimi oppositivi, il nodo interpretativo cruciale riguarda principalmente la configurabilità o meglio “la possibilità” dell’istituto rispetto agli interessi legittimi cd pretensivi. Sul punto, un primo approccio ermeneutico49 afferma che la domanda di reintegrazione in forma specifica attribuisce al giudice amministrativo poteri di merito cioè gli consente di sostituire la propria valutazione di merito e di opportunità a quella dell’Amministrazione, in ogni caso, persino quando eliminato il vizio, residuerebbero poteri discrezionali in capo alla PA.
In termini analoghi, un indirizzo giurisprudenziale ammette con ampiezza la reintegrazione in forma specifica consentendo addirittura l’attribuzione della stessa utilità o di un’utilità dello stesso genere di quella perduta a causa dell’inadempimento con esclusione di ogni limitazione derivante dalla già avvenuta stipulazione del contratto o dall’esistenza di margini di discrezionalità per la PA50. Sempre in tema d’intensità dei poteri assegnati al giudice amministrativo qualche autore argomenta che alla prova della sussistenza del danno da risarcire possa giungere direttamente il giudice nell’ipotesi in cui si fondi su un vizio sostanziale 51. Di contrario avviso sono,
invece, Una tesi intermedia, prevalsa soprattutto nella giurisprudenza amministrativa di primo grado54, per contro, delimita l’area di applicazione dell’istituto de quo ai soli casi in cui si verta in tema di attività vincolata, ab origine e non, a basso tasso di discrezionalità cioè quando il comportamento doveroso a carico della PA sia predeterminato nei presupposti e nelle modalità. Presso il Consiglio di Stato, tuttavia, si sta consolidando un orientamento più restrittivo che, in adesione alla tesi civilistica, non giudica ammissibile nel modo più assoluto la domanda giudiziale avente per contenuto la richiesta di ordinare all’Amministrazione l’emanazione di provvedimenti a contenuto determinato, anche in presenza di attività a carattere vincolato55 e nemmeno nel caso in cui si chiedesse una somma di denaro commisurata alla spesa necessaria per ricostruire la situazione di fatto quale sarebbe stata se non si fosse verificata la violazione56.
CONSIDERAZIONI FINALI
Dalla disamina sin qui svolta relativamente alla reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo emerge un quadro decisamente contraddittorio ed ambiguo, che induce l’interprete ad auspicare opportuni interventi di “ritocco”: da un lato sul piano teorico va preferita la ricostruzione in chiave civilistica perché fondata su seri elementi logici e testuali ma dall’altro, sul piano pratico, ci si trova di fronte alle notevoli lacune e ai problemi applicativi dell’istituto de quo, ai quali hanno cercato di porre rimedio le tesi dell’azione di adempimento e della “pseudo - ottemperanza” sopra illustrate, rispetto agli interessi legittimi cd pretesivi, la cui adeguata tutela diviene esigenza vieppiù pressante. Sembrerebbe pertanto necessaria una ricostruzione della reintegrazione nel processo amministrativo che valorizzi la specialità dell’azione amministrativa ed il principio di effettività, al fine di garantire una seria e tempestiva tutela alla parte danneggiata, qualunque sia la posizione giuridica soggettiva lesa57. A questo risultato, però, sarà possibile pervenire soltanto quando in dottrina ed in giurisprudenza sarà chiarito e definito una volta per tutte il modello di responsabilità dell’Amministrazione per lesione degli interessi legittimi58. Né particolare peso, in una prospettiva evolutiva, va assegnato all’art 14 II comma del D.Lgs. 20.8.02 n 190 recante “Attuazione della legge 21.12.2001 n 445 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e d’interesse nazionale” che sembrerebbe rendere marginale l’applicazione dell’istituto de quo. Siffatta norma, in effetti, sottrae al giudice amministrativo il potere di apprezzare ex art 2058 CC l’eccessiva onerosità della tutela reintegratoria, imponendo una valutazione legale con valenza di presunzione assoluta che non consente prova contraria. I dubbi di eccesso di delega, di legittimità costituzionale per contrasto con l’art 113 comma 1 Cost e le gravi conseguenze che deriverebbero a carico dell’Erario dello Stato da una generalizzata monetizzazione delle illegittimità ai danni degli interessi legittimi correlati ad interessi pubblici “forti” inducono a qualificare la disposizione in esame come una semplice deroga di circoscritta applicazione. Ad ogni modo, la filosofia sottesa a tale norma, consistente nella prevalenza accordata ai valori economici dell’interesse alla prosecuzione e realizzazione dei lavori rispetto ad altri, desta preoccupazione ed inquietudine circa il futuro sviluppo della tutela dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri59. Allo stato attuale, quindi, è preferibile attenersi alla tesi restrittiva recentemente assunta dal Consiglio di Stato60 e condivisa da parte della dottrina61: di fronte ad istituti che provengono dal diritto civile e sono semplicemente estesi al giudizio amministrativo, il punto di partenza e quello di arrivo non possono che essere individuati nel diritto civile. D’altra parte anche le provate capacità del giudice amministrativo, manifestate nell’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, di dare al cittadino una tutela piena ed effettiva sia per le posizioni di diritto soggettivo che per quelle di interesse legittimo, pur in difetto di esplicite e specifiche azioni, suggeriscono, in attesa di eventuali modifiche normative, di non forzare le attuali disposizioni al di là del loro dato letterale in nome del cd dogma della specialità del diritto amministrativo, per evitare scompensi alla coerenza del sistema62. Note: 1 M.M. Donno Il risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art 35 D.Lgs. 80/98 su www.diritto2000.it/dottrina/Donnorisarimentoart35.html 2 vd Cons Stato Sez V 6.8.01 n 3 R Chieppa La
reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo: natura, limiti e
confronto con l’art 2058 CC su
http://serforma.it/omnint11.omnibit.it/lexfor2002/ 4 M. Franzoni – La reintegrazione in forma specifica nei confronti della PA su Quaderni del Consiglio di Stato – Potere Amministrativo e responsabilità civile Giappichelli Torino 2004. 5 vedi Fragola Studio Introduttivo sulla risarcibilità degli interessi legittimi Firenze 61 passim 6 così la prevalente dottrina interpreta i rapporti tra il primo ed quarto comma dell’art 35 D.lgs. 80/98 ex multis vd Varrone Giurisdizione amministrativa e tutela risarcitoria in Verso il Nuovo processo amministrativo a cura di Cerulli Irelli Torino 2000, 33 ss 7 A. Travi – La reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo fra azione di adempimento e azione risarcitoria nota a Consiglio di Stato Sez VI del 18.6.02 n 3338 su Dir proc amministrativo n 1/2003 Giuffrè Milano e R. Chieppa La reintegrazione… op cit 8 I. Petrone – La reintegrazione in forma specifica: Profili generali ed orientamenti giurisprudenziali su www.filodiritto.com/diritto/pubblico/amministrativo/reintegr.formaspecifica.iol 9 nota a Consiglio di Stato sez V del 15.3.04 n 1280 di M Cecchini –Il risarcimento in forma specifica nel giudizio amministrativo: la giurisprudenza adotta la tesi “civilistica” su www.giurisprudenza.it/note_a_sentenza/notacecchini6/nota1.html 10 Proto Pisani Brevi note in tema di tutela specifica e tutela risarcitoria Foro It. V 1983, 131 11 De Cupis Il danno teoria generale della responsabilità civile terza edizione Vol II Milano 79, 305. 12 così ha sostenuto De Cupis op cit 13 così Salvi La responsabilità civile Milano 1998, 209 14 G.G.G.A. Dato Verso il declino della reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo? Osservazioni a margine dell’art 14 comma 2 D.Lgs.vo 190/2002 su www.diritto.it/articoli/amministrativo/dato1/html 15 S.R. Masera La reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo nota a Consiglio di Stato sez V del 18.6.02 n 3338 su Diritto proc am n 1/2003 Giuffrè Milano 16
così anche 17 nota a Consiglio di Stato sez V del 15.3.04 n 1280 di M Cecchini op cit 18 Salvi Danno Digesto delle discipline pubblicistiche Torino V 1989, 70 19 ancora Cecchini op cit 20 così I. Petrone op cit 21 vedi ex multis Cons Stato sez VI 18.12.01 n
6281 – Tar Campania Napoli Sez I 5.7.00 n 2627 – Cons Stato Sez VI 14.1.02 n C. Volpe Profili di effettività nella disciplina processuale del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi su www.giustizia_amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/volpe_risarcimento-html Così in termini analoghi la pronuncia del Tar Puglia Bari sez I 23.01.01 n 189 secondo la quale “l’effetto ripristinatorio derivante dall’annullamento giurisdizionale dell’atto realizza la reintegrazione in forma specifica che è di regola incompatibile con la pretesa di un ulteriore risarcimento per equivalente salvo che il ricorrente dimostri l’esistenza di altri danni” 22 nel medesimo senso si ritiene altresì che la reintegrazione in forma specifica sia il rimedio naturale rispetto al quale il risarcimento per equivalente interviene soltanto quando il primo risulti impossibile o non più conveniente così Tar Campania Salerno 4.11.02 n 1879 23
vedi Masera op cit. p 239 e principalmente Cons Stato Sez IV 14.5.01 n 24 Volpe op cit 25 Cons di Stato 18.6.02 n 3338 ma anche Cds 3.4.03 Sez VI n 1716 e CdS 15.3.04 Sez V n 1280 con nota di Cecchini op cit. 26 R. Chieppa op cit 27 Cecchini op cit. correttamente osserva che l’illegittimità rappresenta uno degli elementi costitutivi dell’illiceità e che l’effetto conformativo ha per limite l’impossibilità sopravvenuta mentre il risarcimento in forma specifica è condizionato dall’eccessiva onerosità 28 vedi Travi op cit. in tema di esecuzione della sentenza per la distinzione tra effetto di ripristinazione e tutela risarcitoria e per la complementarietà della tutela. 29 altri autori tuttavia ritengono questo rilievo poco incisivo perché allo stato attuale la distinzione tra giurisdizione di merito e di legittimità avrebbe perso rilevanza posto che anche in quella di legittimità il giudice amministrativo non si limita a caducare l’atto ma esercita un sindacato più penetrante ponendo delle vere e proprie regole giuridiche vedi E Ferrari La decisione giurisdizionale amministrativa: sentenza di accertamento o costitutiva? in Dir Proces Am 1998 p 605 30 In base alle nuove norme sul processo amministrativo il compito del giudice dell’ottemperanza è e resta primieramente esecutivo del contenuto del giudicato formatosi nel corso del giudizio di cognizione così CdS sez IV 1.2.01 n 396 su Cons Stato 2001, I, 188 – CdS 18.6.02 n 3338 sez VI 31 Masera op cit pag 144 32 vedi Scoca
Aspetti processuali del giudizio d’ottemperanza in Il giudizio d’ottemperanza
Atti del XXXVII Convegno di Studi dell’Amministrazione, Varenna 17-19 settembre
1981 Milano p 211 Sassani Il regime del silenzio e l’esecuzione della sentenza
p 33 così Nigro
il giudicato amministrativo ed il processo di ottemperanza p 34 di nuovo Masera op cit 35 Clarich L’azione d’adempimento nel sistema di giustizia amministrativa in Germania: linee ricostruttive ed orientamenti giurisprudenziali in Dir Proces Am 1985 e Follieri Risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi Teramo 1984, 141 36taluno
sostiene addirittura che si tratta di una “reale esigenza logico – normativa”,
di un’azione indispensabile alla luce delle trasformazioni coinvolgenti
l’Amministrazione così 37 vedi anche Police Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo Vol 1 Padova 2001 p 314 38 Malgrado la tesi restrittiva accolta dall’Adunanza Plenaria del CdS 9.1.02 n 1 Foro It 2002 III p 227 con nota di Travi Giudizio sul silenzio e nuovo processo amministrativo si evidenzia che altra parte della giurisprudenza e la maggioritaria dottrina propendono per un’interpretazione estensiva che configura il ricorso verso il silenzio come un’azione di adempimento analoga a quella tedesca. Così Lamberti Il ricorso avverso il silenzio in Verso il nuovo processo amministrativo a cura di Cerulli Irelli Torino 2000 p 239. 39 così precisa il CdS 18.6.02 n 3338 Sez VI 40 Così Chieppa op cit 41 di nuovo Volpe op cit 42 vedi CdS 3169/01 e recentemente CdS 18.6.02 n 3338 Sez VI cit. 43 contra
vedi CdS sez VI 18.12.01 n 6281 e Tar Campania Napoli sez I 29.5.02 n 44 vedi Tar Lombardia 10 giugno – 14 ottobre 1999 e Tar Puglia Bari 17 maggio 2001 n 1761. 45 CdS sez IV
14.6.01 n 46 così I. Petrone La reintegrazione in forma specifica: profili generali ed orientamenti giurisprudenziali op cit 47 così CdS 14.6.01 n 3169 cit. 48 così ex multis recentemente Cass Civ sez I 23.7.04 49 Moscarini Risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi e nuovo riparto di giurisdizione in Riv Diritto Proc Am 1998 Giuffrè p 819 50 Tar Veneto Sez I 4119/99 e Tar Valle d’Aosta 2/2000 richiamate da Donno op cit. 51 così Masera La reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo nota a …p 247 op cit 52 nota Tar Lombardia sez III 23.12.99 n 5049 e 10.6 – 14.10 –1999 sul sito Diritto e Concorsi http://users.iol.it/udibenedetto 53
Donno op cit. in questo ultimo senso vedi anche E.A. Apicella Giurisdizione
esclusiva su concessioni di beni pubblici e risarcimento del danno tra
orientamenti giurisprudenziali ed innovazioni del D.lgs. 31.3.98 n 54 TRGA Bolzano 7.12.00 n 335 su www.lexfor.it – Tar Bologna 16.5.03 n 599 su Tar 2003 I P 2652 e in dottrina Cecchini il risarcimento in forma specifica nel giudizio amministrativo: la giurisprudenza adotta la “tesi civilistica” nota a CdS sez V 15.3.04 n 1280 e Caringella Il Diritto Amministrativo – Beni, compiti e Giustizia p 1061 Edizioni Simone 2004 55 così CdS sez VI del 18.6.02 n 3338 e conformemente CdS 3.4.03 n 1716 Sez VI, CdS 15.3.04 sez V n 1280 cit 56 Travi op cit 57 Masera op cit p 257 e Franzoni La reintegrazione in forma specifica nei cfr della Pa op cit.. 58 così Travi op cit. per una proposta vedi A. Scuderi Il risarcimento degli interessi legittimi: la forza del fatto nell’applicazione ed interpretazione del diritto su Quaderni del Consiglio di Stato – Potere amministrativo e responsabilità civile Giappichelli Torino 2004 59vedi GGA Dato Verso il declino della reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo? Osservazioni a margine dell’art 14 comma II D.Lgs.vo 190/2002 su.. op cit. 60 in Cons di Stato sez VI del 18.6.02 n 3338 cit e Cons di Stato Sez VI del 3.4.03 n 1716 61 ancora Volpe op cit 62 di questo avviso Chieppa op cit |
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