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Giurisprudenza del Consiglio di Stato, Errore di fatto, Revocazione |
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di Giuseppe Del Prete |
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Consiglio di Stato, sez. IV, 9 luglio 2002, n. 3823
1. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi - Errore di fatto – Nozione.
2. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi - Errore di fatto - Errato computo termine proposizione appello – Sussiste.
1. - L’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art.395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell’organo giudicante, ovverosia da una svista materiale, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l’ inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata, dagli atti di causa.
2. – Costituisce vizio revocatorio, ai sensi dell’art.395 c.p.c. n.4, l’errato compiuto da parte del giudice del termine di decadenza per la proposizione del ricorso in appello. (Nel caso di specie l’atto d’appello è stato dichiarato erroneamente irricevibile ignorando che il decorso del termine era stato sospeso per effetto dell’art.1 d.l. 27 ottobre 1997 n.364).
Consiglio di Stato, sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4123
1. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi - Errore di fatto – Nozione.
2. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi - Errore di fatto – Mancata valutazione di titoli - Inammissibile.
1. - Il vizio revocatorio previsto dall’art.395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione, da parte del giudice, della realtà risultante dagli atti di causa, da una svista che lo abbia indotto a supporre l’esistenza di un fatto che obiettivamente non esiste, oppure a considerare inesistente un fatto che risulta positivamente accertato.
2. - Non sussiste errore di fatto, rilevante ai fini della proposizione del ricorso per revocazione ex art.395 n.4 c.p.c., laddove la circostanza che si assume falsamente percepita, da parte dell’organo giudicante, non abbia assunto ruolo decisivo nell’iter argomentativo della decisione. (Nel caso di specie, l’esclusione di un’insegnante dalla partecipazione ad un corso abilitante speciale, non è dipesa dalla ignoranza dei titoli di studio vantati e risultanti dagli atti di causa, vizio revocatorio invocato, bensì dal fatto che tali corsi fossero riservati solo a coloro i quali avessero effettivamente insegnato, nell’anno scolastico precedente, quella data materia; il ricorrente, avendo insegnato altra materia, era stata legittimamente escluso.)
Consiglio di Stato, sez. VI, 2 settembre 2002, n. 4399
1. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi - Errore di fatto – Nozione.
2. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi - Errore di fatto – Valutazione atti e documenti di causa- Inammissibile.
1. - L’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art.395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione degli atti e documenti di causa, ovverosia da una svista materiale che abbia indotto a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure l’ inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata. La norma non è applicabile, ove il fatto invocato sia stato ben conosciuto dal giudice d’appello, che, sul punto si sia specificamente pronunciato.
2. - L’errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n.4 dell’art.395 c.p.c, è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l’ipotesi dell’errore di diritto. (Nella fattispecie il ricorrente lamentava la non corretta applicazione dei criteri enunciati nell’ordinanza ministeriale n.285/1990 con riguardo ai trasferimenti degli insegnanti nelle scuole statali pubbliche; la domanda di trasferimento, posta a fondamento del ricorso, era stata esaminata in sede d’appello).
Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2002, n. 4670
1. - Sentenza e decisione – Revocazione – Termine – Annuale dalla pubblicazione della sentenza.
2. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi – Contrasto di giudicati –Identità di soggetti, petitum e causa petendi – E’ ammissibile.
1. - Il ricorso per revocazione, avverso le sentenze del Consiglio di Stato, è proponibile non solo nelle ipotesi di revocazione straordinaria richiamate dall’art.36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ma altresì nelle ipotesi di revocazione ordinaria, in forza delle previsione contenuta nell’art 46 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 che rinvia ai “casi stabiliti dal codice di procedura civile”.
2. - Il termine per la proposizione del ricorso per revocazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è di un anno dalla pubblicazione della sentenza. In tal senso depone il combinato disposto dell’art.36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell’art. 46 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, in forza del quale il rinvio al codice di rito deve intendersi operante non solo con riguardo ai casi, ma anche ai termini ivi previsti.
3. - Il vizio revocatorio di cui al n.5 dell’art.395 del c.p.c, sussiste allorquando vi sia identità di soggetti, petitum e causa petendi, e ove il collegio non si sia espressamente pronunciato su una specifica exceptio rei iudicatae.
Consiglio di Stato, sez. VI, 20 settembre 2002, n. 4755
1. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi - Errore di fatto- Nozione – Errata individuazione ultimo giorno notifica ricorso – Sussiste.
1. - L’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art.395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione, da parte del giudice, della realtà risultante dagli atti di causa, da una svista che lo abbia indotto a supporre l’esistenza di un fatto che obiettivamente non esiste, oppure a considerare inesistente un fatto che risulta positivamente accertato dagli atti. Tale ipotesi ricorre nel caso di mancata percezione di un fatto notorio, espressamente risultante dagli atti di causa. (Nel caso di specie, l’errore di fatto è costituito della mancata percezione che l’ultimo giorno utile per l’impugnativa della sentenza del T.A.R. cadeva di domenica, sì che l’appello notificato il giorno successivo, doveva ritenersi tempestivamente proposto).
Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2002, n. 4679
1. - Sentenza e decisione - Revocazione - Motivi - Errore di fatto - Nozione.
2. - Sentenza e decisione - Revocazione - Motivi - Errore di fatto - Interpretazione e applicazione di norme - Inammissibile.
3. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi - Errore di fatto - Vizio di notifica dell’atto d’appello - Non sussiste.
1. - Il vizio revocatorio previsto dall’art.81 n.4 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e dall’art. 395 n. 4 C.P.C., consiste in un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, una emergente dalla sentenza, l’altra risultante dagli elementi e fatti di causa.
2. - L’errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione, ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c., non attiene alla interpretazione ovvero alla individuazione delle norme applicabili alla fattispecie, integrando, tale ipotesi, gli estremi dell’errore di diritto.
3. - L’atto d’appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 19 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, dell’articolo 35 del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e dell’articolo 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, e’ ritualmente e validamente notificato, presso la segreteria del giudice di primo grado, nell’ipotesi in cui la parte non abbia eletto domicilio presso il Comune in cui ha sede il giudice adito.
Consiglio di Stato, sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4885
1. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi - Errore di fatto - Individuazione ovvero interpretazione delle norme applicabili – Inammissibile.
1. - L’errore di fatto, che legittima il ricorso per revocazione ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c., non attiene alla interpretazione ovvero alla individuazione delle norme applicabili alla fattispecie configurando, tale ipotesi, l’errore di diritto.
Consiglio di Stato, sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4891
1. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi - Errore di fatto – Nozione.
2. - Sentenza e decisione – Revocazione – Motivi - Errore di fatto – Valutazione atti e documenti di causa- Inammissibile.
1 - . L’errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c,, è costituito da un abbaglio dei sensi, per effetto del quale, vi è una difformità tra i fatti risultanti dagli atti e documenti di causa, e i fatti assunti a fondamento della pronuncia.
2. - Non è ammissibile un ricorso per revocazione, ex art.395 n.4 c.p.c., basato sulla erronea interpretazione dei documenti di causa, integrando, tale ipotesi, un errore di diritto.
(potete trovare il testo per esteso delle sentenze nella sezione http://www.diritto.it/sentenze/magistratamm/index.html
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REVOCAZIONE
Le sentenze massimate consentono di fissare alcuni punti fermi in tema di ricorso per revocazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato.
1. L’esperibilità del rimedio è pacificamente riconosciuta :
- nelle ipotesi di revocazione straordinaria, in forza dell’espresso richiamo operato dall’art.36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, all’art.396 c.p.c. ;
- nelle ipotesi di revocazione ordinaria, previste all’art.395 del c.p.c., in virtù del rinvio operato dall’art 46 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, “ai casi stabiliti dal codice di procedura civile”.
2. Il riferimento alla normativa processuale, è rilevante altresì ai fini della individuazione del termine per la proposizione del ricorso che, per effetto del combinato disposto dell’art.36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e dell’art. 46 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 è di un anno dalla pubblicazione della sentenza, ovvero di 60 giorni dalla notificazione della stessa.
ERRORE DI FATTO
1. L’errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso per revocazione ai sensi dell’art.395 n.4 del codice di procedura civile è definito come:
Abbaglio dei sensi, falsa percezione, svista materiale, da parte dell’organo giudicante, relativa ad una circostanza, ad un fatto, risultante dalla realtà processuale e decisivo ai fini della risoluzione della controversia.
Il giudice è così indotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto che i documenti e gli atti di causa incontestabilmente escludevano, ovvero l’inesistenza di un fatto che risultava positivamente accertato.
Si creano in tal modo un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, una emergente dalla sentenza, l’altra risultante dagli elementi e fatti di causa.
L’errore, immediatamente e obbiettivamente rilevabile, deve concernere un punto non controverso e sul quale il giudice non si sia espressamente pronunciato.
2. La richiesta è perciò inammissibile:
- nel caso di error in iudicando: è questa l’ipotesi di errata individuazione o interpretazione o applicazione della normativa;
- errata valutazione del materiale probatorio ai fini del convincimento del giudice;
- ove sul punto dedotto vi sia già stata una pronuncia espressa, motivata per la quale è inammissibile una richiesta di rivalutazione;
- ove l’errore denunciato non sia determinante ai fini della decisione;
- per quanto attiene agli atti e documenti processuali, l’errore può investire solo l’attività preliminare di lettura, di percezione del loro incontestabile significato letterale e logico non l’interpretazione o la valutazione dei fatti ai fini del convincimento del giudice.
A titolo esemplificativo:
l’errore di fatto è costituito della mancata percezione che l’ultimo giorno utile per l’impugnativa della sentenza del T.A.R. cadeva di domenica, sì che l’appello notificato il giorno successivo, doveva ritenersi tempestivamente proposto;
nel caso in cui l’atto d’appello è dichiarato irricevibile ignorando che il decorso del termine era stato sospeso per effetto dell’art.1 d.l. 27 ottobre 1997 n.364 (normativa che ha disposto la sospensione dei termini processuali per i residenti dei comuni delle regioni Marche ed Umbria interessati agli eventi sismici del 1997).
Giuseppe Del Prete
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