Utilizzabili le intercettazioni telefoniche disposte inizialmente per un diverso reato

Redazione 12/11/13
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Lucia Nacciarone

A deciderlo è la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 45199 dell’8 novembre 2013.

La decisione ha respinto il ricorso dei tre imputati, contro la decisione del Tribunale del riesame che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di quote di società, conti correnti, depositi bancari e beni immobili e mobili, per essere gli stessi accusati di alcuni reati fiscali e di truffa ai danni dello Stato.

Ad avviso della difesa mancava il presupposto cautelare dei gravi indizi di reato per disporre le intercettazioni e di conseguenza, dovendo i decreti del gip essere considerati nulli, anche il sequestro disposto proprio in virtù di quanto ‘appreso’ dalle indagini telefoniche avrebbe dovuto essere considerato nullo.

La Cassazione ha però ritenuto infondati i motivi di ricorso, così argomentando in merito alle intercettazioni: « (…) il presupposto dei gravi indizi di reato va inteso non in senso probatorio, ossia come valutazione del fondamento dell’accusa, ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, le quali non devono risultare meramente ipotetiche, essendo al contrario richiesta una sommaria cognizione degli elementi dai quali sia dato desumere la seria probabilità dell’avvenuta consumazione di un reato. Il fatto che nel corso delle indagini in luogo del reato di cui all’art. 8 del d.lgs. 74/2000 sia stato contestato agli odierni ricorrenti un diverso delitto non determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni sino a quel momento disposte, in forza del principio secondo cui i risultati delle intercettazioni telefoniche sino a quel momento disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell’art. 266 c.p.p., sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero consentite considerando altresì che nella fase delle indagini preliminari più che di reati deve parlarsi di ‘ipotesi di reato’ ed occorre tener conto della fluidità della contestazione, che si concretizza in un’imputazione solo al termine delle indagini».

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