Un “quasi marito” che evita di arrivare alle imminenti nozze

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A volte può succedere che alcune donne in procinto di convolare a nozze abbiano a che fare con un uomo fedifrago o simile.

L’uomo in questione potrebbe pensare di mettere in atto un’autentica fuga poco prima di pronunciare il fatidico “si”, sul quale nutre seri dubbi.

Se qualcuno avesse pensato di passare dalle parole ai fatti, prima di agire sarebbe meglio che si facesse un po’ di conti, perché gli potrebbe costare caro.

Senza incutere paure o esacerbare animi, è più che lecito informare che una Non è una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione si è occupata della questione.

È la sentenza 11/06/2020 n. 17506/20, che ha specificato che il “quasi marito” che cambia idea sul matrimonio si deve accollare il costo dell’abito da sposa di lei e le altre spese sostenute dalla “quasi moglie”.Niente danni morali – proprio perché quella di sposarsi o non sposarsi resta comunque una scelta libera che non dev’essere soggetta a pressioni – ma il risarcimento delle spese sostenute per organizzare il matrimonio è dovuto, secondo i giudici, insieme alla restituzione dei regali fatti a causa della promessa [4], comprese lettere, foto, filmini delle vacanze o in camera da letto. Purché chi è stato abbandonato prima del sì chieda il risarcimento entro un anno dalla rottura.

 

Prima di scrivere sulla questione specifica scriviamo qualcosa sul matrimonio.

 

In che cosa consiste il matrimonio

Il matrimonio è un negozio giuridico che indica l’unione tra due persone, a fini civili, religiosi o ad entrambi i fini e che di solito viene celebrato attraverso una cerimonia pubblica chiamata nozze, che comporta diritti e obblighi tra gli sposi e nei confronti dell’eventuale prole.

 

L’etimologia della parola

Il termine deriva dal latino matrimonium, unione di due parole latine, mater, madre, genitrice e munus, compito, dovere.

Il matrimonium nel diritto romano era un “compito della madre”, il matrimonio come un legame che rendeva legittimi i figli nati dall’unione.

Allo stesso modo, la parola patrimonium indicava il “compito del padre” di provvedere al sostentamento della famiglia.

 

L’utilizzo del termine in relazione all’unione nuziale si sviluppò con il diritto romano nel quale si diede riconoscimento e corpo al complesso delle situazioni socio-patrimoniali legate al matrimonium.

 

 

Definizione, motivazioni e funzione

La definizione del matrimonio è strettamente legata alla relativa cultura e varia in ragione del periodo e delle località.

In molti casi passa per la legittimazione giuridica, sociale o religiosa di una relazione tra due persone che potrebbero anche avere contratto di fatto questo genere di legame.

Le motivazioni personali che possono portare alla scelta dell’ufficializzazione formale di una relazione sono di vario genere, e di solito non sono uniche.

Possono essere motivazioni sentimentali o sessuali che necessitano di un’approvazione sociale o religiosa, motivazioni economiche, patrimoniali o politiche che richiedono una legittimazione giuridica.

 

Lo scioglimento del matrimonio

Alcune società contemplano che il legame matrimoniale possa arrivare a una conclusione anche in casi diversi dalla morte di almeno uno dei coniugi, e ammettono l’istituto del divorzio.

 

Con il divorzio il matrimonio resta celebrato, in senso civile, ma i suoi effetti hanno fine per effetto di una decisione di solito trasferita a un giudice.

 

Ci sono dei Paesi, tra i quali l’Italia, e religioni, ad esempio quella cattolica, che consentono la dichiarazione di nullità, spesso indicata impropriamente con il termine annullamento, con la quale il matrimonio risulta come mai celebrato a causa di alcune condizioni che ne avrebbero viziato la correttezza originaria.

Da un lato processuale il diritto canonico, contrariamente a quello che accade nel diritto civile per la separazione e per il divorzio, non prevede un ricorso consensuale, e un’iniziativa processuale congiunta da parte di entrambi i coniugi.

Ammesso che i due coniugi possono anche essere d’accordo sulle cause di nullità del loro matrimonio, la procedura, secondo i dettami canonici, non può essere consensuale.

Si deve sempre configurare come contenziosa, con un coniuge che si vuole rivalere nei confronti dell’altro.

In alcune religioni, come ad esempio nell’Ebraismo il divorzio è contemplato per mezzo della pratica del ghet e nell’Islam attraverso la pratica del ripudio.

 

Ritorniamo alla questione specifica.

 

Il caso concreto

Riportiamo come sempre un caso concreto conosciuto attraverso Rai news.

Un promesso sposo che, all’ultimo momento, ha cambiato idea, accampando diverse scuse.

La contrarietà dei suoi genitori alle nozze, un presunto cambiamento che aveva notato nei sentimenti di lei.

Avrebbe accusato la sua fidanzata di volerlo sposare per interesse.

Motivi che la Suprema Corte di Cassazione non ha ritenuto validi.

La Corte ha ricordato che l’obbligo del rimborso scatta quando il matrimonio salta senza giustificato motivo, senza togliere alcunché all’inviolabilità della libertà del matrimonio, compresa la scelta di annullarlo.

Una scelta che costa, non esclusivamente dal lato emotivo.

 

In questo caso, per lei risulta anche doloroso avere speso tremila euro per l’abito più altre piccole spese.

La rottura è avvenuta sei giorni prima della cerimonia e per esclusivo volere di lui, che lei ha dovuto accettare.

Alla ricostruzione dei fatti si è arrivati attraverso l’esame delle testimonianze raccolte durante la causa per il risarcimento, perché per il mancato sposo la decisione di rompere sarebbe stata presa di comune accordo venti giorni prima delle nozze.

 

L’orientamento consolidato

In tema di simili eventi, un ricordo cinematografico è rappresentato da “se scappi ti sposo”, con Julia Roberts che salta indenne da un quasi matrimonio all’altro, senza dovere sopportare conseguenze economiche.

La realtà è diversa e la giurisprudenza italiana è consolidata.

Nel caso specifico, è stato l’uomo a scappare, ma la Cassazione non fa nessuna distinzione di genere, che sia lui o lei a lasciare l’altro/a a un passo dall’altare, il rimborso è dovuto, quando il ripensamento avviene dopo le pubblicazioni e senza un giustificato motivo.

 

Non ci sono danni morali, perché sposarsi o non sposarsi resta sempre una libera scelta che non dev’essere soggetta a pressioni.

Secondo i Supremi Giudici è dovuto il risarcimento delle spese sostenute per organizzare il matrimonio, insieme alla restituzione dei regali fatti a causa della promessa, comprese lettere, foto, filmini delle vacanze o in camera da letto, se chi è stato abbandonato prima del sì chieda il risarcimento entro un anno dalla rottura.

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