Tribunale Civile di Bologna, I Sezione, n. 2113 dell’11 luglio 2011 in materia di affidamento condiviso

Redazione 03/11/11
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MOTIVAZIONE

La cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva già pronunziata ,con sentenza parziale n. depositala in data **

Quanto all’affidamento del figlio nato a in data il Collegio ritiene non sussistano motivi ostativi all’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori posto che la considerevole distanza tra le parti e l’accesa conflittualità tra le stesse, come emergente dagli atti di causa, non rappresentano circostanze sufficienti ed idonee a limitare le prerogative paterne in ordine alla condivisione delle decisioni di maggiore importanza relative alla salute, alla cura, istruzione ed educazione del figlio1o.

Il minore manterrà collocazione privilegiata presso la madre che potrà assumere in autonomia le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.

Per quanto riguarda la regolamentazione degli incontri tra padre e figlio, tenuto conto delle oggettive difficoltà del Signor , nell’incontrare il figlio, che vive a Tel – Aviv con la madre, pare opportuno confermare, in linea di massima, le statuizioni assunte dal giudice istruttore con ordinanza del ………

dicembre 2010 che tengono conto dei periodi di sospensione delle lezioni scolastiche di così da offrire al padre la possibilità, in tali periodi, di trascorrere più giorni continuativi assieme al figlio. Pertanto il minore trascorrerà con il padre un periodo di tre settimane durante le vacanze estive, da concordare con la Signora entro il 20 maggio di ogni anno, estensione di tale periodo a quattro settimane, continuative, a partire dall’estate 2012. Trascorrerà inoltre col padre dieci giorni consecutivi durante la Pasqua ebraica e sette giorni consecutivi in ricorrenza della festa di Hannukkah durante il mese di dicembre, nonché altri sette giorni durante il mese di Ottobre in occasione della festa denominata «Succot Simchas Torah». Il Signor potrà, inoltre, vedere < il figliolo recandosi in Israele quando lo riterrà previo preavviso alla madre di quindici giorni e comunque sempre prèvio accordo con la Signora –, sostenendo il padre le relative spese. Il padre contribuirà, in misura fissa di € 100,00 alla volta, alle spese di andata e ritorno dei trasporti del figlio in Italia, con obbligo per la madre di condurlo dal padre almeno due volte l’anno.

Deve, inoltre confermarsi, l’obbligo della madre a consentire il contatto giornaliero del figlio col padre anche tramite web-cam.

Redazione

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